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ENERGIA
L’energia, nel quadro complessivo dei fattori della produzione, rappresenta uno dei costi più significativi e uno degli elementi maggiormente incidenti sulla competitività d’impresa.
CONFAPI BRESCIA, con l’esperienza maturata negli anni relativamente alle dinamiche inerenti ai nuovi mercati dell’energia elettrica e del gas, mette a disposizione delle aziende associate servizi specializzati e qualificati di consulenza.
Con il servizio Energia supporta le imprese al fine di ottenere benefici economici, limitando i costi, attingendo a professionisti qualificati.
Principali attività
- Brokeraggio energetico
- Protocolli di fornitura energia elettrica e gas esclusivi a tariffe scontate
- Informazione aggiornata sulle disposizioni normative emesse dalle Autorità
- Controllo e verifica fatturazioni con eventuale richiesta di rimborsi
- Controllo riguardante accise e imposte gravanti sui consumi energetici ed eventuale proposta di riduzione
- Analisi, valutazioni e proposte di interventi atti a migliorare il risparmio energetico
Recupero crediti d’imposta energia elettrica – gas metano. Terzo e quarto trimestre 2022
Con la Risoluzione n° 27 del 19 Giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di utilizzo dei crediti d’imposta maturati nel terzo e nel quarto trimestre del 2022 a rischio per l’omessa comunicazione prevista dall’agevolazione che andava inviata entro il 16 marzo 2023.
INTERPELLO AGENZIA DELLE ENTRATE CALCOLO CREDITI IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA
Con la risposta n° 355/2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono i Sussidi da considerare nel calcolo del differenziale prezzo tra i trimestri 2019 e quelli di riferimento alle annualità 2022 2023.
2° trimestre 2023: nuovi crediti d’imposta EE – gas metano
CLICCARE QUI PER SCARICARE LA NEWS IN FORMATO PDF Nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023 è stato pubblicato il decreto Bollette (D.L. 30 marzo 2023 n. 34), recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e...
COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta di seguito elencati debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.