L’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 prevede che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, l’imposta sia versata da tali soggetti, in deroga alle regole usuali dell’Iva.

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