Chi ha scordato di esercitare un’opzione oppure di inviare una comunicazione, adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali, può, attraverso l’istituto della “remissione in bonis” rimediare alla disattenzione entro il prossimo 31 ottobre (e ciò per effetto della proroga dell’originario termine del 30 settembre), pagando una piccola penalità utilizzando il modello di pagamento F24.
La possibilità, in vigore da alcuni anni in quanto contemplata dall’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, non permette tuttavia di compensare l’importo della sanzione con eventuali crediti del contribuente e risulta esperibile solo se la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
Siamo pertanto di fronte a una forma “ristretta” di ravvedimento operoso, valida soltanto nei casi in cui la svista riguardi adempimenti formali non eseguiti alle naturali scadenze.

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