Con la risoluzione n. 103 del 28 luglio 2017 l’Agenzia delle entrate ha precisato che il plafond di 5.000 euro previsto per la compensazione libera dei crediti Iva trimestrali va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta di rimborso del credito Iva trimestrale, la necessità di apporre il visto di conformità (o della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo) con l’attestazione dei requisiti patrimoniali sussiste nei casi di richieste di rimborso di importo superiore a 30.000 euro effettuate per lo stesso periodo di imposta.
In prossimità del prossimo 31 ottobre, termine ultimo di presentazione del modello TR relativo al terzo trimestre 2017, si riepilogano di seguito le regole da seguire per la corretta apposizione del visto di conformità, sia in relazione ai rimborsi che alle compensazioni orizzontali del relativo credito.

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