A decorrere dall’anno 2018, le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni nonché con le società controllate direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni, devono pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, “le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti … dalle medesime Pubbliche Amministrazioni nell’anno precedente”.
Tale obbligo non sussiste ove l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 (diecimila) euro nel periodo considerato.

Continua