Con la circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4, è stato analizzato il flusso telematico dei risultati contabili relativi ai modelli 730 (modelli 730-4):
• trasmessi all’Agenzia delle Entrate dai CAF, dai professionisti abilitati e dai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale;
• oppure relativi ai modelli 730 precompilati presentati direttamente dai contribuenti via web.
In particolare, la suddetta circolare esamina, tra gli altri, i seguenti aspetti:
• le modalità con cui i sostituti d’imposta devono comunicare la scelta o la modifica della sede telematica dove ricevere i risultati contabili contenuti nei modelli 730-4;
• la gestione dei dati contabili dei modelli 730-4 trasmessi all’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che hanno prestato assistenza fiscale (attestazione dei modelli 730-4 disponibili, di quelli non disponibili e di quelli sottoposti ai controlli preventivi);
• le procedure di controllo preventivo ex art. 5 co. 3-bis del DLgs. 175/2014, previste in relazione alle diverse modalità di presentazione dei modelli 730 e di comunicazione dei corrispondenti risultati contabili;
• le modalità con cui i sostituti d’imposta, a seguito della ricezione dei risultati contabili da parte dell’Agenzia delle Entrate, devono effettuare i conguagli sulle retribuzioni o altri emolumenti corrisposti;
• le condizioni e i termini con cui i sostituti d’imposta possono esercitare il diniego di effettuare il conguaglio sulle retribuzioni o altri emolumenti corrisposti.

Continua