L’art. 3 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, ha apportato alcune modifiche alle disposizioni che regolano l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. “compensazione orizzontale”), in particolare:
• la riduzione, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, della soglia oltre la quale l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte dirette o all’IVA annuale è subordinato all’apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa dell’organo di revisione legale dei conti di cui all’art. 2409-bis c.c.);
• l’introduzione dell’obbligo del visto di conformità (o della suddetta sottoscrizione alternativa) anche per la compensazione dei crediti IVA trimestrali, per un importo superiore a 5.000,00 euro annui;
• l’introduzione di uno specifico “regime sanzionatorio” nel caso in cui i suddetti crediti siano utilizzati in compensazione orizzontale in violazione dei previsti obblighi del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa;
• l’introduzione del divieto di compensazione delle somme oggetto degli appositi “atti di recupero”.
In relazione a quest’ultimo punto, integrando l’art. 1 co. 422 della L. 30.12.2004 n. 311, è stato infatti stabilito che per il pagamento delle somme dovute in caso di indebito utilizzo di crediti in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, in relazione all’atto di recupero del credito indebitamente utilizzato, nonché dei relativi interessi e sanzioni, di cui al precedente co. 421, non è possibile avvalersi:
• della compensazione prevista dal suddetto art. 17 del DLgs. 241/97;
• in caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, della compensazione prevista dall’art. 31 co. 1 del DL 78/2010 e dal DM 10.2.2011.

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