Con il Decreto Legge n. 79 del 27 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018 vengono recepite in extremis le preoccupazioni manifestate dagli operatori del settore in merito all’obbligo di emissione della fattura elettronica introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 per le cessioni di carburante per autotrazione con contestuale abolizione della scheda carburante previsti già a partire dal 1° luglio 2018.
Il Decreto Legge n. 79 del 27 giugno 2018 fa slittare al 1° gennaio 2019 l’obbligo di emissione della fattura elettronica per cessioni di carburanti per autotrazione, precedentemente fissato al 1° luglio 2018. Fino a fine anno, pertanto, sarà ancora possibile utilizzare la scheda carburante, anche se per poter detrarre l’IVA e dedurre la spesa, resta indispensabile già dal 1° luglio 2018 l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili.
Va, tuttavia, osservato come il rinvio all’1.01.2019 non si estende agli acquisti di carburanti effettuati dai soggetti privati: dal 1° luglio 2018, infatti, gli esercenti impianti stradali di distribuzione (i cosiddetti “benzinai”) continueranno ad essere esonerati dall’obbligo di certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta fiscale, con tuttavia un obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (vedremo, comunque, che tale obbligo partirà in modo progressivo). Infine, restano fuori dalla proroga e quindi viene confermato l’obbligo di emettere fattura elettronica a partire dal 1° luglio per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito degli appalti pubblici.

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