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APPROFONDIMENTI

NOVITÀ DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Il D.L. 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

ArticoloContenuto
Articolo 1Soppressione obbligo vidimazione quadrimestrale dei repertori Viene modificato l’articolo 68, commi 1 e 2, D.P.R. 131/1986, prevedendo che il controllo dei repertori previsti dall’articolo 67, D.P.R. 131/1986, è effettuato su iniziativa degli uffici dell’Agenzia delle entrate competenti per territorio. L’ufficio dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei Registri di formalità previste all’articolo 16, D.P.R. 131/1986 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l’esito del controllo ai pubblici ufficiali. Inoltre, per effetto del nuovo articolo 73, comma 1, D.P.R. 131/1986, l’omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell’Agenzia delle entrate è punita con la sanzione amministrativa da 1.032,91 a 5.164,57 euro.
Articolo 2Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d’imposta A partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 37, D.Lgs. 241/1997, i sostituti d’imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a: a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti di imposta; b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione; c) trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione e i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, entro: 1. il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio; 2. il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno; 3. il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio; 4. il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto; 5. il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre; d) comunicare all’Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini di cui alla precedente lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 4-bis, D.M. 164/1999; e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del 2, del 5 e dell’8 per mille dell’Irpef fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.
Articolo 3Modifiche al calendario fiscale Vengono apportate alcune modifiche per quanto riguarda: – comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al II trimestre; – elenchi Intrastat; – obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat; – termine per la presentazione dell’imposta di soggiorno. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 17, comma 1-bis, lettere a) e b), D.L. 124/2019, viene innalzato da 250 a 5.000 euro il limite entro cui non si applicano interessi e sanzioni, nel caso di versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento.
Articolo 4Modifica domicilio fiscale stabilito dall’Amministrazione Modificando e integrando l’articolo 59, D.P.R. 600/1973, viene stabilito che competenti a stabilire il domicilio fiscale del soggetto nel Comune dove lo stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel Comune in cui è stabilita la sede amministrativa nonché, quando concorrono particolari circostanze consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un Comune diverso da quello previsto dall’articolo 58, D.P.R. 600/1973, sono la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell’Agenzia delle entrate, a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell’ambito della stessa Regione o in altra Regione. Inoltre, per effetto del nuovo comma 5, quando il domicilio fiscale è stato modificato, ogni successiva revoca ed eventuale ulteriore variazione del precedente provvedimento, anche richieste con istanza motivata del contribuente, sono stabilite con provvedimento dell’ufficio e hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato. Competente all’esercizio della sola revoca è l’organo che ha emanato l’originario provvedimento. Quando alla revoca consegue una contestuale variazione del domicilio fiscale, competente a emanare il nuovo e unico provvedimento è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell’Agenzia delle entrate, a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell’ambito della stessa Regione o in altra Regione.
Articolo 5Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi Per effetto del nuovo comma 6-bis dell’articolo 28, D.Lgs. 346/1990, i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all’eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l’importo erogato all’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di trasmissione della comunicazione.
Articolo 6Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata A partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 5, D.Lgs. 175/2014, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, ovvero mediante Caf o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all’articolo 3, D.Lgs. 175/2014. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. Inoltre, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche, effettuata mediante Caf o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente. Il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine il Caf o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.
Articolo 7Modifica della validità dell’attestazione per i contratti di locazione a canone concordato L’attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, D.M. 16 gennaio 2017, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino a eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo territoriale del Comune a cui essa si riferisce.
Articolo 8Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 83, comma 1, Tuir, a decorrere dal periodo di imposta 2022, viene esteso il principio di derivazione rafforzata anche alle micro imprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria; inoltre, i criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La previsione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998.
Articolo 9Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell’addizionale Ires di cui all’articolo 3, L. 7/2009 A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, viene abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica nonché l’addizionale Ires prevista per le società e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato: a) che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33% della corrispondente voce del bilancio di esercizio; b) emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; c) con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro, determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell’ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.
Articolo 10Semplificazioni in materia di dichiarazione Irap Con decorrenza dal periodo di imposta precedente a quello in corso la 22 giugno 2022, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina Irap.
Articolo 11Rinvio dei termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa Modificando quanto previsto dal D.P.R. 322/1998, viene stabilito che i modelli relativi alla dichiarazione dei redditi e Irap nonché 770 sono approvati entro il mese di febbraio.
Articolo 12Modifica della disciplina in materia di esterometro Sono escluse dall’obbligo di comunicazione con l’esterometro le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi, purché di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1972.
Articolo 13Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere L’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o errata trasmissione delle fatture relative a operazioni transfrontaliere slitta al 1° luglio 2022.
Articolo 14Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso Modificando l’articolo 13, commi 1 e 4, e l’articolo 19, comma 1, D.P.R. 131/1986, viene esteso a 30 giorni rispetto ai precedenti 20 il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso.
Articolo 15Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell’imposta di bollo Viene previsto che le modalità per il pagamento in via telematica dell’imposta di bollo individuate con il provvedimento 19 settembre 2014 possono essere estese, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da adottare, d’intesa con il Capo della struttura della Presidenza del C.d.M. competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, agli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al D.P.R. 642/1972.
Articolo 16Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori Modificando l’articolo 1, comma 1, D.L. 167/1990, a decorrere dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021, viene ridotta a 5.000 euro la soglia ai fini della segnalazione delle operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5, Tuir.
Articolo 17Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti Viene abrogata la previsione di cui all’articolo 20, comma 1, D.P.R. 605/1973 per cui le P.A. e gli enti pubblici devono comunicare all’Anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati.
Articolo 18Modifiche alla disciplina Iva delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati Modificando il n. 18) dell’articolo 10, D.P.R. 633/1973, viene stabilito che l’esenzione da Iva per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99, R.D. 1265/1934, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al successivo n. 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l’acquisto trovi applicazione l’esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo. Inoltre, modificando il n. 120) della Tabella A, Parte III, viene estesa l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta alle: – prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’articolo 6, L. 217/1983; – prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 18) e n. 19), D.P.R. 633/1972; – prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all’articolo 10, comma, n. 19), D.P.R. 633/1972 e da case di cura non convenzionate; – prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, n. 19), D.P.R. 633/1972.
Articolo 20Adeguamento delle aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef ai nuovi scaglioni dell’Irpef Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell’addizionale comunale Irpef con i nuovi scaglioni Irpef previsti dall’articolo 1, comma 2, L. 234/2021, il termine entro cui i Comuni per l’anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale è differito al 31 luglio 2022. In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell’aliquota unica in data successiva all’adozione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede a effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. Per i Comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera di cui sopra nel rispetto del termine ivi previsto, o non la trasmettono entro il termine stabilito dall’articolo 14, comma 8, D.Lgs. 23/2011, per l’anno 2022 l’addizionale comunale all’Irpef si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell’Irpef e delle prime 4 aliquote vigenti nel Comune nell’anno 2021, con eliminazione dell’ultima.
Articolo 22Proroga del meccanismo di inversione contabile Modificando l’articolo 17, comma 8, D.P.R. 633/1972, viene prorogata al 31 dicembre 2026 l’applicazione del c.d. reverse charge.
Articolo 23Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione Per la definizione delle attività di R&S ammissibili al credito d’imposta si applicano le disposizioni dell’articolo 2, Decreto Mise 26 maggio 2020. Inoltre, con il fine di favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall’articolo 1, commi 200, 201 e 202, L. 160/2019, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di R&S, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta. Con D.P.C.M., da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 22 giugno 2022, sono individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, ed è istituito un apposito Albo dei certificatori, tenuto dal Mise. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.
Articolo 24Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale Le modifiche in materia di Isa apportate con l’articolo 148, D.L. 34/2020, vengono estese anche al periodo di imposta 2022. Inoltre, limitatamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato, derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Infine, viene stabilito che gli indici sono approvati con Decreto Mef entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicati.
Articolo 25Contrassegno fiscale telematizzato sull’alcole e sulle bevande alcooliche Integrando il comma 2 dell’articolo 13, D.Lgs. 504/1995, viene stabilito che, in riferimento all’alcole e alle bevande alcooliche, caratteristiche, prezzo, modalità di distribuzione, di applicazione del contrassegno fiscale, anche in forma dematerializzata, sono aggiornati, con Decreto Mef, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, L. 400/1988.
Articolo 26Modifiche all’articolo 104, D.Lgs. 117/2017 Integrando l’articolo 104, comma 1, D.Lgs. 117/2017, viene stabilito che le disposizioni transitorie si applicano, a decorrere dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, anche agli Enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.
Articolo 35Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione Imu anno di imposta 2021 Viene stabilito che, in riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, D.M. 115/2017, in scadenza: a) dal 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023; b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023. La proroga si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”. Viene posticipato al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione Imu di cui all’articolo 1, comma 769, L. 160/2019 relativa all’anno di imposta 2021.
Articolo 36Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti P.A. Si stabilisce, ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum di 200 euro (articolo 31, comma 1, D.L. 50/2022), limitatamente ai dipendenti delle P.A. i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Mef, che l’individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e Inps. Tali dipendenti non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall’ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1, D.L. 50/2022.
Articolo 38Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità, sono apportate le seguenti modifiche alla disciplina dell’assegno unico (D.Lgs. 230/2021): – viene ampliata la platea dei beneficiari; viene riconosciuto, nei nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne, a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992; – limitatamente all’anno 2022, l’importo di 175 euro per ciascun figlio minorenne è esteso a ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età; – le maggiorazioni per ciascun figlio con disabilità minore (pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media) sono estese, limitatamente all’anno 2022, fino ai 21 anni; – in caso di nuclei con almeno un figlio a carico disabile, gli importi della maggiorazione transitoria per i nuclei familiari con Isee non superiore a 25.000 euro per l’anno 2022 sono incrementati di 120 euro.
Articolo 40Disposizioni in materia di termini del procedimento di prenotazione degli incentivi auto Viene previsto che nelle procedure per l’erogazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Mise effettuate entro il 31 dicembre 2022, i termini per la conferma dell’operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell’impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal D.M. 20 marzo 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.
Articolo 42Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri Ai fini della semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri, per le domande presentate in relazione al D.P.C.M. 21 dicembre 2021), il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 73/2022 (22 giugno 2022); per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 6, T.U. immigrazione. Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine di 30 giorni, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24, D.Lgs. 286/1998, e consente lo svolgimento dell’attività lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso. Il visto d’ingresso in Italia, richiesto sulla base dei nulla osta al lavoro subordinato e stagionale di cui al presente articolo, è rilasciato entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda. La procedura semplificata si applica anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell’ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del C.d.M. adottato per il 2021, di cui al comma 1, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni: a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici; b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della L. 68/2007, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.
Articolo 43Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti Non sono ammessi alle procedure semplificate previste dall’articolo 42, comma 7, D.L. 73/2022 i cittadini stranieri: a) nei confronti dei quali sia emesso un provvedimento di espulsione; b) che siano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che siano condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444, c.p.p., per uno dei reati previsti dall’articolo 380, c.p.p. o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; d) che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Non sono comunque ammessi alle procedure di cui all’articolo 42, comma 7, D.L. 73/2022, i cittadini stranieri nei confronti dei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e b), D.Lgs. 286/1998, o che alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444, c.p.p., per uno dei reati di cui all’articolo 10-bis, D.Lgs. 286/1998.
Articolo 44Semplificazione delle verifiche di cui all’articolo 30-bis, comma 8, D.P.R. 394/1999 In relazione agli ingressi previsti dai decreti per le annualità 2021 e 2022, la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all’articolo 30-bis, comma 8, D.P.R. 394/1999, è demandata, in via esclusiva e fatto salvo quanto previsto al comma 6, ai professionisti di cui all’articolo 1, L. 12/1979, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

MODIFICHE AL CALENDARIO FISCALE

Con l’articolo 3, D.L. 73/2022 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) il Legislatore interviene nella semplificazione del rapporto fisco-contribuente apportando alcune modifiche al calendario fiscale dei contribuenti.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

L’intervento legislativo

Al fine di facilitare al contribuente la comunicazione dei dati all’Amministrazione finanziaria il legislatore è intervento su quattro temi:

  • Lipe;
  • modelli Intrastat;
  • imposta di bollo sulle fatture elettroniche;
  • imposta di soggiorno.
  • Lipe

In particolare il comma 1 del D.L. 73/2022 prevede il 30 settembre quale data di scadenza per la presentazione della comunicazione dei dati della liquidazione periodica Iva (c.d. modello Lipe) relativa al secondo trimestre, in sostituzione del precedente termine fissato al 16 settembre.

  • Modelli Intrastat

Il comma 2, con l’aggiunta di un periodo finale all’articolo 50, comma 6-bis, D.L. 331/1993, stabilisce che il termine per l’invio degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. Intrastat), può avvenire entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento in luogo del precedente termine fissato al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

  • Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Allo stesso tempo, le attuali disposizioni in tema di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche prevedono che il pagamento del tributo sia effettuato, con riferimento alle fatture emesse in ciascun trimestre solare, entro il:

  • 31 maggio;
  • 30 settembre;
  • 30 novembre.

dello stesso anno, nonché, per il quarto trimestre, entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il 30 settembre, unitamente all’imposta dovuta per il secondo trimestre.

Qualora, poi, l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 250 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il 30 novembre dello stesso anno, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre.

La semplificazione introdotta dai commi 4 e 5 del decreto semplificazioni riguarda i soggetti di minori dimensioni che emettono un numero di fatture elettroniche relativamente contenuto, in quanto viene incrementato da 250 euro a 5.000 euro il limite di importo entro il quale è possibile effettuare cumulativamente entro l’anno, anziché in modo frazionato, il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei primi due o tre trimestri dello stesso anno.

  • Imposta di soggiorno

Infine il comma 6 prevede il differimento dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022 del termine di presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021.

Il nuovo calendario

AdempimentoScadenze abrogateNuove scadenze
Lipe secondo trimestre16 settembre 202230 settembre 2022
Intrastat25 del mese successivo al periodo di riferimento30 del mese successivo al periodo di riferimento
Imposta di bollo su fatture elettroniche– 31 maggio; – 30 settembre; – 30 novembre; – 28 febbraio anno successivo. Se imposta primi 2 trimestri < a 250 euro versamento al 30 settembre Se imposta primi 3 trimestri < a 250 euro versamento al 30 novembre– 31 maggio; – 30 settembre; – 30 novembre; – 28 febbraio anno successivo. Se imposta primi 2 trimestri < a 5.000 euro versamento al 30 settembre Se imposta primi 3 trimestri < a 5.000 euro versamento al 30 novembre
Imposta di soggiorno30 giugno 202230 settembre 2022

Modifica della validità dell’attestazione per i contratti di locazione a canone concordato

Con l’articolo 7, D.L. 73/2022 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) il Legislatore interviene con alcune semplificazioni in tema di contratti di locazione a canone concordato.

L’attestazione

Il D.M. 16 gennaio 2107 recependo, nei nuovi accordi territoriali, i criteri generali per la stipula dei contratti a canone convenzionato individuati nella Convenzione nazionale del 25 ottobre 2016, ha previsto una duplice modalità di attestazione del rispetto dei parametri contenuti nella Convenzione stessa.

Infatti il comma 8, articolo 1, L. 431/1998 in tema di contratti a canone convenzionato, afferma che le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.

Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali”. Pertanto, ove non ci si sia avvalsi, nella stipula del contratto di locazione, delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, occorre che il contratto sia corredato di una attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, sottoscritta da almeno un’organizzazione firmataria.

Tale documento, come ha precisato l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 31/E/2018, costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali.

L’associazione può essere indifferentemente a tutela della proprietà edilizia oppure dei conduttori, purché firmataria dell’accordo vigente nel Comune ove è situato l’immobile. Inoltre l’allegazione dell’attestazione, in sede di registrazione del contratto, pur non essendo necessaria risulta opportuna per poter documentare la sussistenza dei requisiti per fruire della riduzione dell’imposta di registro. In tal caso non verrà applicata un’autonoma imposta di registro o di bollo.

Ovviamente l’attestazione non risulta necessaria, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, per i contratti di locazione stipulati:

  • prima dell’entrata in vigore del D.M. 16 gennaio 2017 anche se oggetto di successive proroghe;
  • in Comuni ove non siano stati stipulati accordi territoriali;
  • in Comuni che non abbiano adeguato i propri accordi territoriali alle disposizioni del D.M. 16 gennaio 2017.

L’Agenzia nega l’autocertificazione

Occorre infine tenere presente che alcuni accordi territoriali hanno previsto, al posto dell’attestazione da parte delle associazioni territoriali, una sorta di “autocertificazione” di congruità redatta e sottoscritta dalle parti. A tale riguardo l’Agenzia delle entrate, rispondendo a una istanza di interpello, ha confermato la necessità, anche in questo caso, di dotarsi dell’attestazione in quanto l’autocertificazione non corrisponde a quanto richiesto nel D.M. 16 gennaio 2107 ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali.

Novità del decreto semplificazioni

Con riferimento ai contratti di locazione a canone concordato non assistiti dalle associazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori, il comma 1, D.L. 73/2022 interviene sulla validità dell’attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo territoriale stipulato.

Detta attestazione, è rilasciata dalle suddette associazioni di categoria con riferimento a ciascun contratto stipulato, anche se relativo al medesimo immobile.

Le disposizioni di cui al presente articolo, invece, estendono la validità di tale attestazione, al pari dell’attestato di prestazione energetica (Ape), a tutti i contratti di locazione stipulati successivamente al suo rilascio, anche se relativi al medesimo immobile, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile stesso o dell’accordo territoriale del comune a cui si riferisce.

ABROGATA LA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI COMODO PER PERDITE SISTEMATICHE

Con l’articolo 9, D.L. 73/2022 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) viene abrogata la tanto contestata disciplina che qualificava come di comodo, con pesanti conseguenze fiscali, le società che si trovano in perdita sistematica.

Tale abrogazione però decorre dal 2022.

La perdita Sistematica

Il comma 1 dell’articolo 9, D.L. 73/2022 abroga la disciplina contenuta nei commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies dell’articolo 2, D.L. 138/2011, ossia quella previsione che qualifica come “in perdita sistematica” le società ed enti che alternativamente:

  • presentano dichiarazioni in perdita fiscale per 5 periodi d’imposta consecutivi; ovvero
  • nel medesimo arco temporale, presentano quattro dichiarazioni in perdita fiscale e una con un reddito inferiore a quello minimo determinato a norma dell’articolo 30, comma 3, L. 724/1994.

Si ricorda che i soggetti qualificati come “di comodo” subiscono delle conseguenze:

  • tanto reddituali (obbligo di dichiarare un reddito minimo ai fini Ires/Irpef, l’obbligo di dichiarare un valore della produzione minimo ai fini Irap, la maggiorazione all’aliquota IRES pari al 10,5%, una limitazione alla possibilità di utilizzare le perdite fiscali conseguite);
  • quanto ai fini Iva (impossibilità di compensare orizzontalmente e richiedere a rimborso i crediti, inoltre quando lo status si protrae per più di 3 anni con operazioni Iva inferiori al reddito minimo, il credito Iva non è più riportabile).

La soppressione di tale disposizione è certamente utile per società che operano in determinati settori (si pensi, ad esempio, a quello immobiliare) dove non è remoto che i risultati reddituali siano insoddisfacenti per più annualità consecutive.

Allo stesso modo tale disciplina creava problemi in attività con lunga fase di start up (perché, ad esempio, la costruzione di un impianto richiede molti anni oppure perché l’iter autorizzativo è complesso) ovvero quando la liquidazione della società si presenta articolata e prolungata (in particolar modo perché sono presenti asset difficilmente liquidabili).

Tale soppressione opera “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022”, quindi per le società con periodo d’imposta solare si tratta dell’anno 2022.

Pertanto, nel modello Redditi 2022 che viene compilato in questo periodo, relativo appunto al periodo d’imposta 2021, si dovrà continuare a verificare gli effetti di tale disciplina, considerando i risultati reddituali che sono stati dichiarati in relazione ai periodi d’imposta compresi tra il 2016 ed il 2020.

Si evidenzia che ad essere soppressa è solo la disciplina che qualifica una società di comodo per perdita sistemica, ma non quella che qualifica la società di comodo per insufficienza dei ricavi; pertanto, le società che non raggiungeranno l’ammontare minimo dei ricavi, calcolato applicando determinati coefficienti (previsti nell’articolo 30, comma 1, L. 724/1994) ai beni iscritti nell’attivo patrimoniale, continueranno a subire le conseguenze precedentemente richiamate.
Società di comodo
È È
Perdita sistematica Insufficienza dei ricavi
È È
Soppressa (dal 2022) In vigore

RETROATTIVE LE SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IRAP

Con l’articolo 10, D.L. 73/2022 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) sono state riformulate alcune parti dell’articolo 11, D.Lgs. 446/1997 (Decreto Irap) con l’intento di razionalizzare il quadro delle norme che governano la deduzione ai fini Irap dei costi generati dalle diverse forme contrattuali del rapporto di lavoro.

In particolare, la deduzione del costo del lavoro a tempo indeterminato diventa svincolata rispetto alle deduzioni speciali preesistenti applicabili al rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sostanzialmente, la deduzione non dovrebbe essere più quantificata per differenza rispetto alle altre deduzioni).

Le modifiche al modello di dichiarazione Irap 2022

Fino ad oggi, per determinare la base imponibile su cui applicare l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive, dal valore della produzione Irap si deduceva l’intero costo relativo al personale dipendente assunto a tempo indeterminato.

Dal punto di vista operativo, però, nel modello Irap 2022 è necessario imputare analiticamente quota parte del costo del lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato (il cui costo complessivamente viene interamente dedotto) nei diversi righi da IS1 a IS7.

La modifica normativa introdotta semplifica le modalità di compilazione della dichiarazione Irap, in quanto dovrebbe prevedere l’indicazione del costo complessivo del dipendente assunto a tempo indeterminato in un singolo rigo, senza che lo stesso debba essere suddiviso nei vari righi a oggi previsti.

La norma è entrata in vigore lo scorso 22 giugno 2022, data alla quale non è spirato il termine di presentazione del modello Irap 2022 relativo al periodo di imposta 2021, che può infatti essere inviato telematicamente entro il prossimo 30 novembre 2022.

Considerato che nelle prossime settimane l’Agenzia delle entrate dovrà recepire con un Provvedimento direttoriale tali modifiche, avendo già oggi numerosi operatori del settore compilato in modalità definitiva le dichiarazioni Irap relative al 2021, ci si auspica che venga prevista una disciplina transitoria che preveda la facoltà di indicare i costi dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato accorpati in un unico rigo, fatta salva la scelta di compilazione della dichiarazione Irap per il 2021 che preveda l’indicazione analitica suddivisa dei costi sulla base della norma previgente.

NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ESTEROMETRO

Con gli articoli 12 e 13, D.L. 73/2022 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) vengono apportate modifiche alla disciplina dettata dall’articolo 1 comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 in tema di “esterometro”, sia al fine di limitarne l’ambito oggettivo di applicazione prevedendo nuove ipotesi di esclusione, sia per precisare la decorrenza del nuovo impianto sanzionatorio introdotto con la L. 178/2020.

Le nuove ipotesi di esclusione

La disposizione contenuta nell’articolo 12, D.L. 73/2022 modifica il comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 al fine di ampliare le ipotesi di esonero dalla presentazione dell’esterometro per le operazioni di importo singolarmente non superiore a 5.000 euro (cinquemila) relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1792.

Per effetto di tale modifica i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato devono pertanto essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate dai soggetti passivi di cui al comma 3 dell’articolo 1 dello stesso D.Lgs. 127/2015, con le seguenti eccezioni:

  • operazioni documentate da bollette doganali;
  • operazioni documentate da emissione o ricezione di fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel richiamato comma 3, D.Lgs. 127/2015;
  • operazioni, purché di importo singolarmente non superiore a 5.000 euro (cinquemila), relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1972.

Attenzione che oggetto di esclusione non saranno le operazioni che rilevano territorialmente nel nostro Paese quali, ad esempio, le frequenti operazioni in acquisto di servizi generici ex articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972 poste in essere da soggetti passivi italiani che come è noto, nell’ambito dei rapporti tra soggetti economici (B2B), seguono la regola della territorialità nel Paese del Committente. L’esclusione, potrà al contrario riguardare la prestazione di manutenzione ordinaria (se ovviamente entro la soglia dei 5.000 euro) che un soggetto passivo italiano effettua su un immobile situato all’estero che in base all’articolo 7-quater, D.P.R. 633/1972 rileva territorialmente nel Paese di ubicazione dell’immobile.

Non si tratta pertanto di nuove ipotesi di esclusione che, seppur da apprezzare, risolveranno il problema della miriade di acquisti tanto di beni (acquisto di cancelleria, di prodotti informatici, etc.) quanto di servizi (scaricamento di software), spesso di modestissimo importo, che le imprese effettuato attraverso il web. Per queste sarà quindi necessario provvedere dal 1° luglio 2022 alla trasmissione allo SdI secondo le modalità ampiamente descritte e comunicate nelle precedenti informative. 

Anticipata la decorrenza delle nuove misure sanzionatorie

La disposizione contenuta nell’articolo 13, D.L. 73/2022 ha lo scopo di coordinare la decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere con quella prevista con il connesso adempimento.

A seguito della nuova decorrenza (1° luglio 2022) della modifica dell’art.1 comma 3-bis D.lgs. 127/2015, prevista dal comma 14-ter dell’articolo 5, D.L. 146/2021, viene uniformata la decorrenza della corrispondente misura sanzionatoria.

Per effetto di tale modifica, quindi, a decorrere dal 1° luglio 2022, in caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, effettuate, si applicherà la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.

Nelle medesime ipotesi, la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i 15 (quindici) giorni successivi alle scadenze stabilite dall’articolo 1 comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, ovvero, se nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

PROROGATO A TUTTO IL 2026 IL MECCANISMO IVA DELL’INVERSIONE CONTABILE SU DETERMINATE OPERAZIONI

Con l’articolo 22, D.L. 73/2022 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) il Legislatore recepisce a livello nazionale le disposizioni comunitarie che prorogano il periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile (o reverse charge) in relazione alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism) contro le frodi in materia di Iva.

I casi di applicazione “facoltativa” del reverse charge

Per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi a elevato rischio di frode il legislatore europeo ha concesso agli Stati membri la possibilità di applicare in via facoltativa e per un limitato lasso temporale la disciplina dell’inversione contabile o reverse charge (che come è noto prevede l’assolvimento dell’Iva da parte del cessionario o committente).

Con l’ottavo comma dell’articolo 17, D.P.R. 633/1972 il Legislatore nazionale ha colto questa opportunità in relazione alle operazioni indicate nel sesto comma, lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater), del medesimo articolo 17, in conformità con l’articolo 199-bis della Direttiva 2006/112/CE.

Si tratta, in sintesi, delle seguenti operazioni:

  • cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative;
  • cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché delle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
  • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
  • trasferimenti di altre unità utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
  • cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

La proroga del Decreto Semplificazioni

Con il richiamato articolo 22, D.L. 73/2022 viene pertanto modificato l’ottavo comma dell’articolo 17 D.P.R. 633/1972 (che nella previgente versione prevede in relazione alle descritte operazioni l’applicazione del reverse charge fino al 30 giugno 2022), al fine di estendere l’applicazione del meccanismo di inversione contabile fino al successivo 31 dicembre 2026. Tale modifica normativa è in linea con la recentissima Direttiva (UE) 2022/890 del Consiglio del 3 giugno 2022 recante modifica della Direttiva 2006/112/CE.

I casi di applicazione “a regime” del reverse charge

Vale la pena in questo contesto ricordare che in ambito Iva vi sono anche altre disposizioni che richiedono per determinate operazioni (tanto cessioni di beni quanto prestazioni di servizi) l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile e che non risultano subordinate ad alcun vincolo di carattere temporale ma che debbono considerarsi applicabili “a regime”.

Limitandoci ai casi di reverse charge interno (tralasciando quindi i casi di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile in relazione alle operazioni poste in essere con soggetti esteri) vediamo quindi di fornire una elencazione delle principali fattispecie che potremmo definire di reverse chargea regime” e che sono sostanzialmente riconducibili alle previsioni contenute sempre nell’articolo 17 ma anche nell’articolo 74, Decreto Iva.

Operazioni di reverse charge internoNorma di riferimento
Cessioni di oro (da investimento e industriale)Articolo 17, comma 5, D.P.R. 633/1972
Prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore edileArticolo 17, comma 6, lettera a), D.P.R. 633/1972
Cessione di fabbricati (con opzione Iva)Articolo 17, comma 6, lettera a)-bis, D.P.R. 633/1972
Prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edificiArticolo 17, comma 6, lettera a)-ter, D.P.R. 633/1972
Cessione di rottami e cascamiArticolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972
Cessione di pallets (successive al primo utilizzo)Articolo 74, comma 7 del D.P.R. 633/1972

CREDITO R&S E INNOVAZIONE: INTRODOTTA LA FACOLTÀ DI ACQUISIRE UNA CERTIFICAZIONE SULLA QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Con l’articolo 23, commi da 1 a 8, D.L. 73/2022 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) sono state:

  • apportate modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini di cui all’articolo 31, D.L. 73/2021;
  • apportate modifiche alla disciplina del credito di imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all’articolo 1, commi da 200 a 208, L. 160/2019.

Vediamo nel dettaglio le due novità.

Le modifiche al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini

L’articolo 23, comma 1, D.L. 73/2022 elimina il riferimento ai “nuovi” farmaci oggetto dell’attività agevolata e richiama l’articolo 2 del decreto Mise 26 maggio 2020 al fine di recepire le definizioni relative alle attività di ricerca e sviluppo adottate in applicazione dell’articolo 1, comma 200, L. 160/2019.

L’operatività del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini ammette all’incentivo tutte le attività di ricerca del settore farmaceutico (e non solo le attività riferibili a nuovi medicinali) finalizzate ad acquisire nuove conoscenze ovvero a produrre conoscenze aggiuntive, basate su conoscenze acquisite dalla ricerca e dall’esperienza pratica e dirette a realizzare nuovi prodotti o processi o a migliorare prodotti o processi esistenti.

Le modifiche al credito di imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione

L’articolo 23, commi da 2 a 5, D.L. 73/2022 introduce un sistema di certificazione degli investimenti, effettuati o da effettuare, ammissibili al credito di imposta di cui all’articolo 1, commi 200, 201, 202, 203, 203-quinquies e 203-sexies, L. 160/2019. La certificazione può essere richiesta anche per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica.

Le imprese potranno richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili.

La norma introduce una possibilità (subordinata all’assenza di verifiche in corso o di contestazioni per utilizzo indebito di crediti di imposta) a favore delle imprese, che hanno già beneficiato o beneficeranno del credito di imposta, di richiedere a un certificatore l’attestazione della qualificazione degli investimenti effettuati ai fini della loro corretta classificazione.

Un decreto di prossima emanazione individuerà i requisiti dei soggetti pubblici o privati che saranno iscritti in apposito albo e saranno abilitati al rilascio della certificazione. Il decreto definirà anche il valore legale della certificazione e gli eventuali effetti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria in relazione alle relative attività di accertamento e verifica. Saranno, inoltre, rilasciate periodicamente apposite linee guida del Mise, che definiranno la procedura di valutazione propedeutica al rilascio della certificazione.

Sono fatte salve le attività di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate ed è comunque escluso ogni effetto vincolante o preclusivo dell’attività accertative e sanzionatoria nel caso in cui la certificazione sia resa sulla base di false rappresentazioni o sia utilizzata con intenti frodatori.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)

Con l’articolo 24, D.L. 73/2022 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) vengono apportate modifiche alla disciplina degli Isa, sia per quanto riguarda le previsioni contenute nell’articolo 148, D.L. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Crescita”) in tema di misure straordinarie volte a tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica generata dalla pandemia da Covid-19, sia in relazione alle previsioni generali contenute nell’articolo 9-bis, comma 2 del decreto istitutivo della disciplina Isa, il D.L. 50/2017.

Gli interventi del Legislatore 

Con l’articolo 148, D.L. 34/3020 sono state introdotte alcune previsioni specifiche riguardanti:

  • l’aggiornamento straordinario degli Indici sintetici di affidabilità (Isa), volto a tener conto degli effetti dell’emergenza epidemiologica (“correttivi Covid” di cui all’articolo 148, comma 1);
  • l’utilizzo degli Isa ai fini dell’analisi del rischio per le annualità 2018, 2019 e 2020 (di cui all’articolo 148, comma 2).

Considerato il perdurare della pandemia anche per l’anno 2022 il Legislatore, con il richiamato articolo 24, D.L. 73/2022 prevede, anche per tale annualità, una disposizione analoga a quella che ha consentito di predisporre specifici correttivi per i periodi di imposta 2020 e 2021. Viene inoltre previsto l’utilizzo degli Isa ai fini dell’analisi del rischio anche per le annualità 2021 e 2022.

Infine, in un’ottica più generale, tenuto conto delle complessità correlate al processo delle attività di elaborazione degli Isa, che, in questi ultimi anni, hanno assunto meccanismi di funzionamento sempre più articolati e che necessitano di dati e informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria solo a partire dalle prime settimane dell’anno successivo a quello di entrata in vigore degli Isa stessi, si è provveduto a modificare il comma 2 dell’articolo 9-bis, D.L. 50/2017, al fine di posticipare i termini per l’approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, alla fine del mese di marzo e di aprile del periodo d’imposta successivo a quello di applicazione. In particolare, gli Isa verranno approvati entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicati (anziché entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati), mentre le modifiche agli Isa necessarie a tenere conto di situazioni di natura straordinaria saranno approvate entro il mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate (anziché entro il mese di febbraio).

DISCIPLINA TRANSITORIA APPLICABILE A TUTTI I NUOVI ENTI DEL TERZO SETTORE

Con l’articolo 26, D.L. 73/2022 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) vengono apportate modifiche all’articolo 104, D.Lgs. 117/2017 (il Codice del Terzo settore).

In particolare, viene aggiunto un ulteriore periodo al fine di prevedere che “Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro”.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Il regime transitorio in vigore dal 1° gennaio 2018

L’articolo 104, comma 1, del Codice del Terzo settore, nella sua formulazione originaria, prevede che gli articoli 77, 78, 81, 82 e 83 e 84, comma 2 e 85, comma 7 nonché l’articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano a partire dal 1° gennaio 2018:

  • alle Onlus di cui all’articolo 10, D.Lgs. 460/1997;
  • alle Odv di cui alla Legge quadro 266/1991;
  • alle Aps di cui alla Legge quadro 383/2000,

in via transitoria, fino alla fine del periodo d’imposta nel quale le restanti disposizioni del titolo X entreranno in vigore, secondo quanto indicato al successivo comma 2.

Il comma 2 stabilisce, appunto, che le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto al comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101 comma 10 e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.

Deve in proposito osservarsi che delle disposizioni che sarebbero dovute entrare in vigore fin dal lontano 2018, ancora molte non sono ad oggi ancora operative attesa la mancata emanazione dei rispettivi decreti di attuazione. Stiamo parlando delle previsioni che riguardano i titoli di solidarietà di cui all’articolo 77, il prestito sociale o social lending di cui all’articolo 78 e il social bonus di cui al successivo articolo 81. Per la verità in relazione a quest’ultima agevolazione (social bonus) è stato già firmato in data 7 dicembre 2021 il decreto ministeriale che, tuttavia, non risulta a oggi ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Pienamente operative, fin dal 1° gennaio 2018, risultano invece le disposizioni in tema di agevolazioni riguardanti le imposte indirette cosiddette “secondarie” (imposte di registro, ipotecarie, catastali, di bollo, etc.) di cui all’articolo 82, nonché quelle che riguardano le deduzioni e le detrazioni per erogazioni liberali di cui all’articolo 83.

Le agevolazioni previste per il periodo transitorio

ArticoloArgomento
Articolo 77Titoli di solidarietà
Articolo 78Regime fiscale del social lending
Articolo 81Social bonus
Articolo 82Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali
Articolo 83Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali
Articolo 84, comma 2Esenzione Ires immobili “istituzionali” ODV
Articolo 85, comma 7Esenzione Ires immobili “istituzionali” APS
Articolo 102, comma 1, lettera e), f), g)Abrogazioni e) articolo 100, comma 2, lettera l), Tuir – Oneri di utilità sociale f) articolo 15, comma 1, lettera i-quarter), Tuir – Detrazioni per oneri e) articolo 15, comma 1, lettera i-bis), Tuir – Detrazioni per oneri

L’avvio del Runts

Mentre dal 23 novembre 2021 ha preso avvio, a seguito delle previsioni contenute nel D.M. Lavoro n. 561/2021, il processo di trasmigrazione nel Runts delle Odv e Aps già iscritte nei vecchi registri regionali e nazionali alla data del 22 novembre 2021 (con un discorso a parte per le Onlus in relazione alle quali sono previste disposizioni particolari), dal successivo 24 novembre 2021 risulta invece possibile procedere all’iscrizione nel nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) da parte dei soggetti che hanno inteso acquisire ex novo la qualifica di ente del terzo settore. 

Per questi, la nuova disposizione introdotta con l’articolo 26 del recente D.L. 73/2022 chiarisce l’applicabilità – sin dall’operatività del Runts (tale affermazione deve intendersi, si ritiene, sin dal momento in cui l’ente ha acquisito la qualifica di Ets) delle disposizioni riguardanti il citato periodo transitorio anche a tali nuovi enti, e ciò al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento.

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