Il 21 dicembre 2022, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato una nota esplicativa, in linea con l’interpretazione, che la direttiva europea si riferisce esplicitamente alle imprese che si occupano della spedizione e trasporto di merci pericolose su strada e del loro relativo imballaggio, carico, riempimento o scarico.

Si tratta quindi di un adempimento rivolto a soggetti direttamente coinvolti nelle attività di trasporto e non già al produttore del rifiuto pericoloso, il quale resta unicamente obbligato alla corretta classificazione ed al giusto conferimento ad una impresa di smaltimento specificamente autorizzata, con incarico formalizzato nell’ambito di uno specifico rapporto contrattuale e non già anche a dotarsi di un consulente ADR.

A sostegno di questa conclusione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella nota sopra menzionata cita:

“Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000 n.A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative”

In conclusione, sono escluse dall’obbligo di nomina di un consulente ADR le attività di imballaggio, carico, riempimento o scarico non direttamente connesse all’attività di trasposto di merci pericolose e che non costituiscono un segmento funzionale di questa attività di trasporto.

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