NOTIZIE IN SINTESI

  • Pubblicata la nuova guida sull’imposta di bollo
  • Resa nota la percentuale del bonus sistemi di accumulo
  • Esito di una controversia: iscrizione della sopravvenienza
  • Autorizzato il limite di 85.000 euro per i forfettari
  • Ridotta all’imposta non versata la sanzione per omessa dichiarazione
  • Comunicati i minimali e massimali enasarco 2023
  • Faq agenzia delle entrate – scarto comunicazione crediti imposte energia

NEWS E INFORMATIVE

  • Convertito il DL 11 sulle modifiche al C.D. Superbonus
  • Il C.D. decreto Bollette
  • Ancora tempo per il condono formale chiarimenti Circolare n.6/E/2023

APPROFONDIMENTI

  • Organo di controllo: in scadenza il termine nomina in caso di superamento dei nuovi limiti

NOTIZIE IN SINTESI

PUBBLICATA LA NUOVA GUIDA SULL’IMPOSTA DI BOLLO
L’Agenzia delle entrate pubblica la nuova guida sull’imposta di bollo sulle fatture elettroniche aggiornata al mese di marzo 2023. In particolare, con la nuova disposizione viene incrementato, da 250 euro a 5.000 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare cumulativamente anziché in modo frazionato, entro l’anno, il versamento dell’imposta di bollo. Come specificato dalla norma le novità sono in vigore a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023.  (Agenzia delle entrate, nuova guida sull’imposta di bollo sulle fatture elettroniche)
RESA NOTA LA PERCENTUALE DEL BONUS SISTEMI DI ACCUMULO
Con provvedimento n. 120748 del 5 aprile, l’Agenzia delle entrate fissa la percentuale per il bonus sistemi di accumulo da fonti rinnovabili. Sulla base delle domande presentate lo scorso mese il credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 9,1514% dell’importo del credito richiesto.  (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 120748 del 5 aprile 2023)
ESITO DI UNA CONTROVERSIA: ISCRIZIONE DELLA SOPRAVVENIENZA
Con la risposta a interpello n. 264 del 21 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’imputazione temporale delle sopravvenienze attive derivanti dall’esito di una controversia, in specie in riferimento ai soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata, secondo l’Agenzia la sopravvenienza concorre alla determinazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, nell’esercizio in cui è stata contabilizzata.  (Agenzia delle Entrate – risposta a interpello n. 264 del 21 marzo 2023)
AUTORIZZATO IL LIMITE DI 85.000 EURO PER I FORFETTARI
In relazione all’incremento della soglia di ricavi e compensi per il regime forfetario, con la Decisione di esecuzione n. 664 del 21 marzo 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il Consiglio UE ha autorizzato l’Italia a esentare dall’Iva i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non superi 85.000 euro.  (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Decisione di esecuzione n. 664 del 21 marzo 2023)
RIDOTTA ALL’IMPOSTA NON VERSATA LA SANZIONE PER OMESSA DICHIARAZIONE
Con la sentenza n. 46 del 21 marzo scorso, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell’articolo 1, D.Lgs. 471/1997 che, nel prevedere, per l’omessa dichiarazione, una sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute, non specifica che essa va calcolata solo sul residuo dell’imposta ancora da pagare.  (Corte Costituzionale, sentenza n. 46 del 21 marzo 2023)
COMUNICATI I MINIMALI E MASSIMALI ENASARCO 2023
In data 7 marzo 2023 l’Enasarco ha reso note le novità riguardanti gli importi dei minimali e massimali contributivi dovuti alla Fondazione per il 2023.   (Enasarco, comunicato 7 marzo 2023)
FAQ AGENZIA DELLE ENTRATE – SCARTO COMUNICAZIONE CREDITI IMPOSTE ENERGIA
Se le comunicazioni dei crediti d’imposta energetici vengono scartate perché il codice Ateco dell’impresa non era coerente rispetto alla tipologia del credito o perché la società che ha presentato l’istanza è diversa da quella che aveva maturato il credito nel 2022, è possibile inviare la comunicazione tramite pec all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it anche successivamente al 16 marzo 2023, compilando lo stesso modello approvato con il provvedimento n. 56785 del 1° marzo 2023.   (Agenzia delle entrate, faq)

NEWS E INFORMATIVE

CONVERTITO IL D.L. 11 SULLE MODIFICHE AL C.D. SUPERBONUS

La L. 38/2023, di conversione del D.L. 11/2023, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2023.

Di seguito le novità di interesse che, per effetto di quanto previsto dall’articolo 3, sono entrate in vigore a decorrere dal 12 aprile 2023, giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

ArticoloContenuto
Articolo 01Proroga termini spese per le persone fisiche In sede di conversione in legge è stato prevista la proroga al 30 settembre 2023, rispetto all’originario termine del 31 marzo 2023, della data ultima di sostenimento delle spese per gli interventi effettuati su unità immobiliari da parte delle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, fermo restando che almeno il 30% delle spese complessive sia stato sostenuto entro il 30 settembre 2022.
Articolo 1, comma 1, lettera a)Divieto acquisto da parte delle P.A. Introducendo il nuovo comma 1-quinquies all’articolo 121, D.L. 34/2020, viene previsto che le P.A. di cui all’articolo 1, comma 2, L. 196/2009, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) (sconto in fattura) e b) (cessione del credito).
Articolo 1, comma 1, lettera a)Modifiche all’utilizzo dei crediti da parte di banche e intermediari finanziari In sede di conversione in legge è stato inserito il nuovo comma 1-sexies nell’articolo 121, D.L. 34/2020, prevedendo che a banche, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’articolo 64, Tub e imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, cessionarie dei crediti d’imposta in relazione a interventi la cui spesa è stata sostenuta entro il 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d’imposta al fine di sottoscrivere emissioni di BTP, con scadenza non inferiore a 10 anni, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti d’imposta già utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate partire dal 1° gennaio 2028. Con provvedimenti dell’Agenzia delle entrate e del Mef, sono individuate le modalità applicative.
Articolo 1, comma 1, lettera b)Modifiche al concorso nel dolo da parte del cessionario Nell’articolo 121, D.L. 34/2020, viene introdotto il nuovo comma 6-bis, prevedendo che, ferme le ipotesi di dolo previste dal precedente comma 6 e il divieto di acquisto previsto dall’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1: a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente; b) notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, che attesti tale circostanza; c) visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime; e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici; f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini; g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, D.L. 34/2020, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a) e c), Decreto Mise 6 agosto 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, che attesti tale circostanza; h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell’articolo 35, D.Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui D.P.R. 322/1998, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF; i) un’attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42, D.Lgs. 231/2007. Qualora tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 3, D.Lgs. 231/2007, un’attestazione dell’adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata; i –bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal D.M. 329/2020; i –ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente. L’esclusione dalla responsabilità in solido opera, per effetto del nuovo comma 6-ter, anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d’imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata facendosi rilasciare un’attestazione del possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis. Resta fermo il divieto di cui all’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020. Infine, il nuovo comma 6-quater, prevede che il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Grava sull’ente impositore l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.
Articolo 2, commi 1-3-quinquiesModifiche in materia di cessione dei crediti fiscali Non è più consentito, in relazione agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, D.L. 34/2020, l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) (sconto in fattura) e b) (cessione del credito). In sede di conversione in legge è stato previsto che il divieto non si applica alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter, D.L. 34/2020. Inoltre, il divieto non trova applicazione in riferimento alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023: a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020; b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020; c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, D.L. 34/2020, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali al 17 febbraio 2023 risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati. Parimenti, il divieto non trova applicazione anche per le opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023: a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui al 12 aprile 2023 non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47, D.P.R 445/2000; c) risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all’articolo 16-bis, commi 1, lettera d) e 3, Tuir, e all’articolo 16, comma 1-septies, D.L. 63/2013, la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi. In sede di conversione in legge è stato, inoltre, previsto che il divieto di opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito non si applica alle opzioni esercitate da: – IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing; – cooperative di abitazione a proprietà indivisa; – Onlus, Odv e Aps già costituiti al 12 aprile 2023. Limitatamente a Onlus, Odv e Aps, tutti i requisiti necessari ai fini dell’applicazione del limite di spesa di cui all’articolo 119, comma 10-bis, D.L. 34/2020, devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell’ultimo periodo d’imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d’uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell’immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo dell’articolo 119, comma 10-bis, lettera b), D.L. 34/2020, prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis. Il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del CdA delle Onlus, Odv e Aps, previsto dalla lettera a) del comma 10-bis dell’articolo 119, D.L. 34/2020, è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova oppure con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000, che i predetti membri del CdA non hanno percepito compensi o indennità di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti. Escluse dal divieto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito sono anche gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, D.L. 34/2020, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del CdM 16 settembre 2022, situati nei territori delle Marche.
Articolo 2, comma 3-sexiesModifiche rateizzazione crediti Intervenendo sull’articolo 119, D.L. 34/2020, viene inserito il nuovo comma 8-quinquies, stabilendo che per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
Articolo 2-bisNorma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati Viene stabilito che le disposizioni dell’articolo 1, comma 894, L. 197/2022, e dell’articolo 2, commi 2 e 3, D.L. 11/2023, si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.
Articolo 2-terNorme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese In riferimento alle spese relative agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, D.L. 34/2020: – l’articolo 121, comma 1-bis, D.L. 34/2020, deve essere interpretato nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo; – gli articoli 119, comma 15, e 121, comma 1-ter, D.L. 34/2020, nella parte in cui prevedono la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini della predetta detraibilità, l’indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo; – è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, rispetto all’obbligo di presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all’articolo 3, comma 3, D.M. 58/2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, D.L. 63/2013 e all’articolo 119, comma 4, D.L. 34/2020. In relazione a tali benefìci fiscali, la lettera b), comma 1, articolo 2, D.L. 16/2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l’agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, D.L. 34/2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7, articolo 121, D.L. 34/2020; – l’articolo 10-bis, D.L. 21/2022, si interpreta nel senso che: 1. per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell’occorrente qualificazione di cui alla lettera a), comma 1, articolo 10-bis, D.L. 21/2022, oppure di documentare al committente o all’impresa appaltatrice l’avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b), comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023; 2. il limite di 516.000 euro di cui all’alinea del comma 1 e al comma 2, articolo 10-bis, D.L. 21/2022, è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto; 3. le disposizioni dell’articolo 10-bis, D.L. 21/2022, essendo riferite alle spese sostenute per l’esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari.
Articolo 2-quaterInterpretazione autentica dell’articolo 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997 Viene stabilito che l’articolo 17, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 241/1997, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all’articolo 121, D.L. 34/2020, nei confronti di enti impositori diversi.
Articolo 2-quinquiesComunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito La comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito di cui al l’articolo 3, comma 10-octies, D.L. 198/2022, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso al 31 marzo 2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’articolo 64, Tub o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 209/2005.

IL C.D. DECRETO BOLLETTE

Il D.L. 34/2023, rubricato “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023 ed entrato in vigore il successivo 31 marzo 2023. Il Decreto si compone di 25 articoli di cui si offre un quadro di sintesi in riferimento ai principali interventi.

RiferimentoContenuto
Articolo 1Rafforzamento bonus sociale elettricità e gas Viene previsto che, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al Decreto Mise 28 dicembre 2007, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 9, D.L. 185/2008, sulla base del valore ISEE, per il II trimestre dell’anno 2023, sono rideterminate dall’ARERA tenendo conto di quanto stabilito in attuazione dell’articolo 1, comma 18, L. 197/2022, nel limite di 400 milioni di euro. Inoltre, a decorrere dal II trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe di cui all’articolo 3, comma 9-bis, D.L. 185/2008, sono rideterminate sulla base dell’ISEE pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel limite di 5 milioni di euro.
Articolo 2, commi 1 e 2Riduzione Iva nel settore gas Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, D.Lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023, sono assoggettate all’aliquota Iva del 5%. Qualora tali somministrazioni sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota Iva del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023. L’aliquota ridotta si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all’articolo 16, comma 4, D.Lgs. 115/2008.
Articolo 3Contributo in caso di prezzi del gas elevati Nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale è riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche definite dall’articolo 2, D.P.R. 412/1993, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh. La rilevazione relativa al mese di novembre si applica anche per il mese di dicembre. Con Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, saranno definiti i criteri per l’assegnazione del contributo.
Articolo 4Contributo straordinario per l’acquisto di energia e gas naturale alle imprese Nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino al 30 giugno 2023 sono previsti i seguenti crediti. Contributo imprese energivore Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del I trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre dell’anno 2023. Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel II trimestre dell’anno 2023. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre dell’anno 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica. Contributo energia imprese Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre dell’anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Imprese gasivore Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel II trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al I trimestre dell’anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Contributo gas imprese Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel II trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell’anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Adempimenti Limitatamente ai crediti riconosciuti alle imprese non energivore e non gasivore, ai fini della fruizione, ove l’impresa si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel I e nel II trimestre dell’anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel I trimestre 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il II trimestre dell’anno 2023. L’ARERA, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore. Utilizzo I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui: – all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007; – all’articolo 34, L. 388/2000. I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, TUB, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, TUB, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione di quanto sono nulli. In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.
Articolo 5Contributo di solidarietà 2023 Viene previsto che, in riferimento al contributo di solidarietà temporaneo di cui all’articolo 1, commi 115-119, L. 197/2022, a carico: – dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica; – dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale; – dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale; – dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; – dei soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione Europea non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b), Tuir nel testo previgente alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 33, lettera q, L. 244/2007, nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei 4 periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti 4 periodi di imposta, sino a concorrenza dell’esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
Articolo 6Agroenergie Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre la franchigia, la componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell’energia elettrica, determinato dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in attuazione dell’articolo 19, D.M. 6 luglio 2012, e il valore di 120 euro/MWh.
Articolo 7Agevolazioni per interventi di risparmio energetico Ai fini della determinazione dell’ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali. In ogni caso la somma dell’agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all’agevolazione o al contributo. La disposizione si applica con riferimento ai contributi istituiti al 31 marzo 2023 ed erogati negli anni 2023 e 2024.
Articolo 9Iva payback dispositivi medici In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende fornitrici di dispositivi medici, ai fini del contenimento della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale, per i versamenti effettuati ai sensi dell’articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, D.L. 78/2015, ai fini del ripiano dello sforamento dei tetti della spesa per dispositivi medici, le aziende fornitrici possono portare in detrazione l’Iva determinata scorporando la medesima, secondo le modalità indicate dall’articolo 27, D.P.R. 633/1972, dall’ammontare dei versamenti effettuati. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap i costi relativi ai versamenti sono deducibili nel periodo d’imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti. In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, le aziende fornitrici emettono un apposito documento contabile da conservare ai sensi dell’articolo 39, D.P.R. 633/1972, nel quale sono indicati gli estremi dei provvedimenti regionali e provinciali da cui deriva l’obbligo del ripiano del superamento del tetto di spesa di cui all’articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, D.L. 78/2015.
Articolo 17Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, sono definibili ai sensi dell’articolo 1, commi 180 e 181, L. 197/2022, entro 30 giorni decorrenti dal 31 marzo 2023. Sono definibili ai sensi dell’articolo 1, commi 206-211, L. 197/2022, le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle CGT di I e II grado aventi a oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate. Viene, infine, previsto che per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, ai sensi dell’articolo 15, D.Lgs. 218/1997, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali al 31 marzo 2023 è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 180 e 182, L. 197/2022. Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e non sono, in ogni caso, rimborsabili o rideterminabili le maggiori sanzioni già versate.
Articolo 18Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale Intervenendo sull’articolo 1, comma 219, L. 197/2022, viene prevista la possibilità di regolarizzare, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, l’omesso o carente versamento: a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 6, D.Lgs. 546/1992, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali sempre al 1° gennaio 2023, non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta; b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis, D.Lgs. 546/1992, scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali, sempre al 1° gennaio 2023, non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.
Articolo 19Modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale Intervenendo sull’articolo 1, comma 167, L. 197/2022, viene posticipato al 31 ottobre 2023 il termine per il versamento della prima rata per la regolarizzazione delle irregolarità formali. Intervenendo al comma 174, in merito alla possibilità di regolarizzazione, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, delle violazioni diverse da quelle relative agli avvisi bonari e alle irregolarità formali, viene previsto che il pagamento potrà essere effettuato in 8 rate non più trimestrali decorrenti dal prossimo 30 settembre 2023. Inoltre, sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
Articolo 20Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione. In merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti è previsto che si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 settembre 2023. Nel caso in cui gli importi dovuti superino i 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 8, D.Lgs. 218/1997, in un massimo di 20 rate di pari importo, di cui le prime 3 da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. Viene posticipato al 30 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate al comma 197 il processo è sospeso non più fino al 10 luglio 2023, bensì fino al 10 ottobre 2023. Per le controversie definibili sono sospesi per 11 e non più 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023. L’eventuale diniego della definizione agevolata adesso deve essere notificato entro il 30 settembre 2024. La possibilità di accordo conciliativo, alternativo alla definizione agevolata ha quale termine ultimo il 30 settembre 2023 e non più il 30 giugno 2023.
Articolo 21Interpretazione autentica di norme della c.d. tregua fiscale Viene stabilito che le parole “le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti”, di cui all’articolo 1, comma 174, L. 197/2022, si interpretano nel senso che: a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973, e 54-bis, D.P.R. 633/1972, nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi dell’articolo 1, commi 166-173, L. 197/2022; b) sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 176, L. 197/2022, si interpreta nel senso che: a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4, D.L. 167/1990; b) sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’Ivafe e all’Ivie, non rilevabili ai sensi dell’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 179, L. 197/2022, con riferimento ai pvc consegnati entro il 31 marzo 2023, si interpretano nel senso che la definizione agevolata ivi prevista si applica anche all’accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati successivamente a tale data sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.
Articolo 22Spese di giustizia Intervenendo sull’articolo 12, comma 5, D.L. 16/2012, viene previsto che le disposizioni di cui all’articolo 158, D.P.R. 115/2002, in materia di spese di giustizia, si applicano anche all’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Articolo 23Causa speciale di non punibilità dei reati tributari Viene stabilito che i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, D.Lgs. 74/2000, non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall’articolo 1, commi 153-158 e 166-252, L. 197/2022, a condizione che le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello. Il contribuente deve dare immediata comunicazione, all’Autorità giudiziaria che procede, dell’avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente, informa l’Agenzia delle entrate dell’invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale. Il processo di merito è sospeso dalla ricezione delle comunicazioni di cui sopra sino al momento in cui il giudice è informato dall’Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione. Durante la sospensione del processo di merito possono essere assunte le prove nei casi previsti dall’articolo 392, c.p.p..

ANCORA TEMPO PER IL CONDONO FORMALE IN SCADENZA IL PROSSIMO 31 OTTOBRE, ATTENZIONE QUINDI AI CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 6/E/2023

Aspetti generali

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo del D.L. 34/2023 sono state modificate alcune scadenze della pace fiscale.

Ci riferiamo in particolare al ravvedimento speciale e alla sanatoria delle irregolarità formali.

Il Legislatore ha previsto 2 interventi:

  • si rinvia al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale;
  • sul ravvedimento speciale, la rimozione delle irregolarità o dell’omissioni imputabili al contribuente, in luogo del 31 marzo 2023, deve avvenire entro la data del 30 settembre 2023, al contempo sono prorogate rispettivamente al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023 la 2° e la 3° rata, le altre scadenze rimangono invariate.

Si ricorda che sul tema l’Agenzia delle entrate è intervenuta con le circolari n. 1/E/2023 e n. 2/E/2023, successivamente, in concomitanza alla scadenza è stata emanata la circolare n. 6/E del 20 marzo della quale si propone di seguito una sintesi.

Sintesi della circolare n. 6/E/2023

La circolare citata contiene indicazioni:

– sulla regolarizzazione delle irregolarità formali;

– sul “ravvedimento speciale”;

– sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;

– sulla definizione delle liti pendenti;

– sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

Tenuto conto dei temi che si considerano di maggior interesse si riporta una sintesi tabellata con indicato in parentesi della prima colonna il riferimento ai commi istitutivi della Legge di Bilancio 2023.

Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173)In materia di Iva si considerano sanabili: – l’invio delle fatture elettroniche allo SdI oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell’imposta; – l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati ed inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’Iva dovuta; – l’errata indicazione del codice “natura”, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta.
Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178)Non rientra nel ravvedimento speciale l’esercizio dell’opzione per la proroga del regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati. Rientrano invece nel ravvedimento speciale le violazioni accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis, D.P.R. 600/1973 (Accertamento parziale in base agli elementi segnalati dall’Anagrafe tributaria), purché non già contestate.
Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185),Si precisa che gli atti derivanti dai controlli formali di cui all’articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973 rientrano nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo. noltre, non è possibile definire gli atti di contestazione con cui vengono irrogate le sole sanzioni, ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 472/1997.
Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205),La circolare chiarisce che, in caso di effettuazione della costituzione in giudizio entro il 31 dicembre 2022 ma prima che sia decorso il termine di 90 giorni per il reclamo/mediazione, la lite è definibile attraverso il pagamento di un importo pari all’intero valore della controversia. Nell’ipotesi in cui i provvedimenti impositivi riguardino distintamente società e soci, e i relativi giudizi siano stati unificati nel corso dei vari gradi, è possibile per il/i socio/i e la società procedere autonomamente e distintamente alla definizione agevolata dell’atto impositivo da ciascuno di essi impugnato. Per le controversie relative alle sole sanzioni non collegate al tributo pendente in Cassazione, ed eventualmente anche interessate dalla soccombenza integrale dell’Agenzia nei precedenti gradi di giudizio, la lite è definibile mediante pagamento del 15 per cento del valore della controversia. La circolare chiarisce, inoltre, che la presentazione dell’istanza di sospensione del giudizio non ha effetti vincolanti in termini di adesione alla definizione della lite mentre l’intervenuta trattazione dell’udienza non preclude la definizione agevolata.
Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221), La circolare precisa che, qualora al 1° gennaio 2023 sia decorso il termine per il pagamento di una o più ratenonché quelloper il pagamento della rata successiva, si verifica la decadenza dalla rateazione. In tal caso, la regolarizzazione deve riguardare l’intero ammontare del debito residuo. Nel caso, invece, di omesso o carente versamento di una rata entro l’ordinaria scadenza e senza che sia ancora intervenuta la decadenza dalla rateazione, la regolarizzazione deve riguardare il solo importo non versato al 1° gennaio 2023, mentre le rate non ancora scadute non possono essere regolarizzate, con conseguente versamento di imposte, interessi e sanzioni alle ordinarie scadenze previste dal piano di rateazione.
Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 222 a 252)La circolare ricomprende nell’ambito di applicazione anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie. Sui rapporti con le precedenti definizioni, la circolare specifica che nel caso in cui alcuni debiti oggetto di precedenti definizioni agevolate non rientrino tra quelli agevolati sulla base della nuova definizione, gli stessi devono essere saldati rispettando il precedente piano di rateazione previsto dalle regole della definizione agevolata a cui si è aderito. In caso di adesione alla “rottamazione quater” per carichi precedentemente ricompresi nella “rottamazione ter”, è necessario indicare il numero identificativo della cartella di pagamento. Sempre secondo la circolare, infine, possono essere oggetto della “rottamazione quater” tutti i carichi già inseriti in dichiarazioni di adesione alle precedenti “rottamazioni”, anche nell’ipotesi di inefficacia della precedente “rottamazione” in conseguenza del mancato pagamento nei termini anche di una sola delle rate dovute a titolo di definizione.

Infine, si richiama l’attenzione sulla interpretazione della circolare n. 2/E/2023, secondo cui sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni Iva, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.

Si tratta di una interpretazione cui è stata fornita dignità di norma di legge.

APPROFONDIMENTI

ORGANO DI CONTROLLO: IN SCADENZA IL TERMINE PER LA NOMINA IN CASO DI SUPERAMENTO DEI NUOVI LIMITI

In sede di approvazione del bilancio 2022 le società dovranno valutare il superamento di almeno uno dei limiti previsti dall’articolo 2477, cod. civ. per la nomina dell’organo di controllo o di un revisore, per 2 anni consecutivi:

  • 4 milioni di euro del totale dell’attivo dello Stato patrimoniale;
  • 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;
  • 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

L’obbligo di nomina sulla base dei citati nuovi parametri diviene obbligatoria, dopo alcune proroghe normative (l’ultima disposta dal D.L. 118/2021), nel caso sussista il superamento per gli esercizi 2021 e 2022. L’ultimo differimento dell’obbligo di nomina previsto dall’articolo 2477, cod. civ. doveva essere letto in maniera coordinata con i rinvii delle altre previsioni contenute nel codice della crisi, in particolare della procedura di allerta.

La decorrenza dell’obbligo

L’articolo 2477, comma 5, cod. civ. sancisce che l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti (cioè almeno una delle soglie in precedenza ricordate per 2 esercizi consecutivi) deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore.

Se l’assemblea non provvede alla nomina, provvederà il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del Registro Imprese.

In sede di prima nomina del revisore si segnala che la dottrina ritiene che non trovi applicazione il maggior termine di 30 giorni concesso, a regime, dal codice civile. Questo a causa della formulazione letterale dell’articolo 379, comma 3, Codice della crisi (riguardante la disciplina transitoria), il quale afferma che la prima nomina debba avvenire entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022.

Pertanto, cautelativamente, si consiglia di conferire l’incarico per il triennio 2023/2025 in seno all’adunanza dell’assemblea dei soci che delibera l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2022.

La cessazione dell’obbligo

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti:

  • 4 milioni di euro del totale dell’attivo dello Stato patrimoniale;
  • 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;
  • 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

CIRCOALRE FISCALE COMPLETA