NOTIZIE IN SINTESI                                                                        

  • Nuove specifiche tecniche per le domande in cciaa
  • Pubblicate le linee guida per la crisi di impresa
  • Credito di imposta strutture ricettive2
  • Nuove sanzioni per il contributo biennale delle cooperative
  • Asseverazione rischio sismico
  • Bonus gas

NEWS E INFORMATIVE

  • Versamento imposte da “redditi 2023”: prima scadenza al 30 giugno 2023
  • In scadenza il diritto annuale CCIAA 2023
  • In attesa della riforma fiscale procedure concorsuali “tassative” ai fini dell’emissione della nota di credito per il recupero dell’Iva
  • Rottamazione-quater 2023: tutte le nuove regole

APPROFONDIMENTI

  • Pubblicata la circolare n. 12/E/2023 in tema di Isa

SCADENZIARIO

  • Principali scadenze dal 16 maggio al 15 giugno 2023

NOTIZIE IN SINTESI

NUOVE SPECIFICHE TECNICHE PER LE DOMANDE IN CCIAA
Il Mimit ha pubblicato il decreto direttoriale datato 19 maggio (in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2023) con il quale si introduce l’aggiornamento delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del Registro Imprese per via telematica o su supporto informatico. (Mimit, decreto direttoriale del 19 maggio 2023)
PUBBLICATE LE LINEE GUIDA PER LA CRISI DI IMPRESA
Con l’informativa n. 73 del 31 maggio 2023 il Cndcec ha diffuso “Linee guida sui compensi del Gestore nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.  (Cndcec, informativa n. 73 del 31 maggio 2023)
CREDITO DI IMPOSTA STRUTTURE RICETTIVE
Il Ministero del turismo informa che è stato pubblicato il decreto direttoriale del 30 maggio 2023 riguardante l’autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per le strutture ricettive che hanno presentato istanza.  (Ministero del turismo, decreto direttoriale del 30 maggio 2023)
NUOVE SANZIONI PER IL CONTRIBUTO BIENNALE DELLE COOPERATIVE
Dal 1° giugno 2023 decorrono nuove sanzioni applicabili alle irregolarità delle società cooperative, previste dal Mimit con D.M. 587/2021. (Mimit, D.M. 587/2021
ASSEVERAZIONE RISCHIO SISMICO
Con risposta a interpello n. 332 del 29 maggio l’Agenzia delle entrate chiarisce che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati: – alla segnalazione certificata di inizio attività; o – alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente. La mancanza dell’asseverazione, chiarisce l’Agenzia delle entrate, non è una violazione meramente formale, trattandosi di una omissione che può ostacolare l’attività di controllo.  (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 332 del 29 maggio 2023)
BONUS GAS
L’Agenzia delle entrate con risposta a interpello n. 316 dell’8 maggio 2023 ha chiarito dubbi sulla spettanza del credito di imposta per le imprese gasivore specificando che il contributo spetta anche in caso di contratto a prezzi bloccati.  (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 316 dell’8 maggio 2023)

NEWS E INFORMATIVE

VERSAMENTO IMPOSTE DA “REDDITI 2023”: PRIMA SCADENZA AL 30 GIUGNO 2023

Attenzione: in questa informativa vengono commentati i termini ordinari per il pagamento del saldo delle imposte e dei contributi previdenziali del periodo di imposta 2022 e per il pagamento del primo acconto delle imposte e dei contributi previdenziali per il periodo di imposta 2023. Si provvederà a fornire ulteriori informazioni qualora nelle prossime settimane venga approvato un provvedimento di proroga dei termini ordinari di scadenza delle imposte.

I versamenti delle imposte devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici tributo da utilizzare per il versamento dei tributi sono i seguenti:


 
Soggetti IrpefSoggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo40012003
Imposte sui redditi – acconto prima rata40332001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata40342002
Iva annuale saldo6099
Irap – saldo3800
Irap – acconto prima rata3812
Irap – acconto seconda rata3813
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – sez. Erario1668
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – sez. Regioni3805

Il versamento del saldo 2022 e del primo acconto 2023 in scadenza al 30 giugno 2023 ovvero al 31 luglio 2023 (in questo caso con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse) possono essere rateizzati.

Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata.

Il secondo acconto 2023 è in scadenza al 30 novembre 2023 e non può essere rateizzato.

La compensazione degli importi dovuti con i crediti fiscali

La compensazione dei crediti di imposta mediante l’utilizzo del modello F24 può essere avvenire secondo due distinte modalità:

In relazione alle compensazioni orizzontali, si ricorda che:

Società di capitali

Per le sole società di capitali, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2022:

IN SCADENZA IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2023

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al REA (repertorio economico amministrativo). Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di Commercio ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Gli importi dovuti sono definiti annualmente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Soggetti obbligati

Sono obbligati al pagamento del diritto annuale:

Le start up innovative (e gli incubatori certificati) che possiedono i requisiti previsti dal D.L. 179/2012 e che hanno ottenuto l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese hanno diritto all’esenzione del pagamento del diritto annuale non oltre il quinto anno successivo all’iscrizione. Le piccole e medie imprese innovative (pmi innovative) sono, invece, tenute al versamento del diritto annuale.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

Il calcolo del diritto annuale

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy con decreto del 23 febbraio 2023 ha autorizzato l’incremento della misura del diritto annuale del 20% per gli anni 2023, 2024 e 2025. Il diritto annuale CCIAA va versato entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per l’esercizio 2023, scadenza ad oggi fissata al 30 giugno 2023. Le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2023 senza l’integrazione del 20% possono effettuare il conguaglio di quanto dovuto senza interessi e sanzioni entro il 30 novembre 2023.

Le imprese individuali e i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell’esercizio precedente.

Per i soggetti individuati nella seguente tabella, gli importi del diritto annuale sono fissi (da arrotondare all’unità di euro nella compilazione del modello F24 per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5 o per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5):

Tipologia d’impresa/societàCosti SedeCosti U.l.
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese le società semplici non agricole e le società tra avvocati)120 euro24 euro
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)€ 53 euro11 euro
Società semplici agricole€ 60 euro12 euro
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero66 euro
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, etc.)18 euro

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, versano un importo del diritto annuale commisurato al fatturato complessivo realizzato nell’anno precedente.

Aliquote in base al fatturato 2022 ai fini Irap
fatturatoaliquote
da euroa euro
0100.000,00200 euro (misura fissa)
oltre 100.000250.000,000,015%
oltre 250.000500.000,000,013%
oltre 500.0001.000.000,000,010%
oltre 1.000.00010.000.000,000,009%
oltre 10.000.00035.000.000,000,005%
oltre 35.000.00050.000.000,000,003%
oltre 50.000.0000,001% (fino ad un max di 40.000 euro)

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote, per tutti i successivi scaglioni, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa nel 2022: sul totale così determinato va applicata una riduzione del 50%.

Unità locali

Le imprese che esercitano l’attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro per ciascuna unità locale (l’arrotondamento all’unità di euro deve essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali). Se sono dovuti diritti a diverse CCIAA, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna CCIAA, la relativa sigla provincia, l’anno di riferimento 2023 e il codice tributo 3850. Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare per ciascuna di esse in favore della CCIAA nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 66 euro.

Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell’anno successivo (articolo 24, comma 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte dell’ufficio del Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle CCIAA, quindi, non permette l’emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento. Spesso l’impresa si accorge di non essere in regola con il pagamento del diritto annuale soltanto in occasione della richiesta di un certificato, scoprendo così che non può essere rilasciato a causa del debito per il diritto annuale non versato.

IN ATTESA DELLA RIFORMA FISCALE PROCEDURE CONCORSUALI “TASSATIVE” AI FINI DELL’EMISSIONE DELLA NOTA DI CREDITO PER IL RECUPERO DELL’IVA

Per effetto delle modifiche apportate con decorrenza 26 maggio 2021 dall’articolo 18, D.L. 73/2021 convertito dalla L. 106/2021 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”), con il comma 3-bis dell’articolo 26, Decreto Iva (D.P.R. 633/1972) il Legislatore ha previsto che in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente (il debitore), il cedente o prestatore ha la facoltà di emettere una nota di credito:

Con il successivo comma 10-bis del Decreto Iva viene ulteriormente previsto che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

Dall’analisi testuale del dettato normativo sopra richiamato sono emersi taluni dubbi circa l’effettivo ambito di applicazione delle richiamate disposizioni, e in particolare se la nozione di “procedura concorsuale” dovesse intendersi tassativa o se la stessa potesse estendersi anche ad altre procedure finalizzate anch’esse a risolvere le situazioni di crisi del mondo imprenditoriale. 

È caso, ad esempio, delle “Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento” introdotte dalla L. 3/2012 nonché di tutti i nuovi istituti disciplinati dal nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019.

Con la recente risposta a interpello n. 324/E/2023 l’Agenzia delle entrate è intervenuta per ritenere che, allo stato attuale, in assenza di una espressa previsione normativa, è impraticabile l’applicazione in via interpretativa della disposizione in esame alla procedura di liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 14-ter, L. 3/2012.

Le motivazioni che hanno indotto l’Agenzia delle entrate ad affermare quanto precede traggono le mosse anche da quanto prevede l’articolo 9 (Altre disposizioni) del recente DDL AC1038, contenente la delega al Governo per la riforma fiscale, presentato il 23 marzo 2023 e che dispone quanto segue:

“1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a)     nell’ambito degli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:… 3) estendere a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019 l’applicazione delle disposizioni degli articoli 88, comma 4­ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell’articolo 26, commi 3­bis, 5, 5­bis e 10­bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e l’esclusione dalle responsabilità previste dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall’articolo 2560 del codice civile; …”.

Secondo l’Agenzia delle entrate, quindi, l’esplicita delega ad emanare una norma che estenda l’applicazione dell’articolo 26, commi 3-bis e 10-bis, del Decreto Iva agli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al citato D.Lgs. 14/2019, in cui è confluita la procedura di Liquidazione del patrimonio, conferma che, in base alla normativa vigente, non si è legittimati ad emettere note di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis, Decreto Iva.

In attesa che si compia il percorso della legge delega, pertanto, quanto affermato dall’Agenzia nel recente interpello potrebbe esplicare effetti non solo per la richiamata procedura di liquidazione del patrimonio ma anche ad altri istituti contemplati dalle richiamate disposizioni che non vengono espressamente richiamate dal D.P.R. 633/1972.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per citarne alcuni:

Resta salva l’ipotesi prevista dall’articolo 38, comma 2 del recente D.L. 13/2023 convertito nella L. 41/2023 (in Gazzetta Ufficiale n. 47 dello scorso 24 febbraio 2023) che prevede quanto segue:

Dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o degli accordi di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a) e c) e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica l’articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

ROTTAMAZIONE-QUATER 2023: TUTTE LE NUOVE REGOLE

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha previsto ai commi 231-252, dell’articolo 1, una nuova definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.

Nello specifico, il contribuente ha la facoltà di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cosiddetto aggio. Sul punto è bene precisare che ai fini dell’accesso alla “rottamazione-quater” non è rilevante la data di notifica della cartella di pagamento (id est 30 giugno 2022) ma quella di formazione del ruolo. Dunque, alla misura agevolata in parola sono ricomprese anche cartelle di pagamento notificate dopo il 30 giugno 2022 purché il relativo ruolo si sia formato prima di detta data.

ÆCon la definizione agevolata il contribuente potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica, non dovrà corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. 

Carichi inclusi nella “rottamazione-quater

Possono formare oggetto di agevolazione anche le cartelle di pagamento relative alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi). Dunque, l’accesso alla misura agevolativa prevede che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.
ÆLa L. 197/2022 – relativamente ai carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato – ha espressamente previsto che possano rientrare nella “rottamazione-quater” solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata.

Carichi esclusi dalla “rottamazione-quater

Sono escluse invece dall’ambito applicativo della definizione agevolata in commento, i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Decreto Bollette. Nuove rottamazioni e termini più ampi

Inizialmente la L. 197/2022 non aveva ricompreso nella definizione agevolata i carichi relativi ai tributi locali che i comuni riscuotono in proprio o affidano il recupero dei ad agenti della riscossione iscritti in albi privati.

Il D.L. 34/2023 (c.d. “Decreto Bollette”), come modificato dalla legge di conversione 56/2023, ha, invece, previsto la possibilità per Regioni, Province, città metropolitane e Comuni di applicare:

L’apposita delibera deve essere approvata e trasmessa al Dipartimento delle finanze del Mef entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici e, nel caso di affidamento della riscossione a concessionari privati entro il 30 giugno 2023.

Altra importante novità del citato “Decreto Bollette” riguarda lo slittamento (posticipazione) dei termini decadenziali per la presentazione della domanda agevolativa. Invero, nell’originaria stesura della L. 197/2022 la domanda doveva essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023 e il primo pagamento doveva essere effettuato entro e non oltre il 31 luglio 2023.

Il c.d. “Decreto Bolletteha previsto, invece, che il suddetto pagamento dei debitirisultanti dai singoli carichi – affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 – possa essere effettuato in non più entro il 31 luglio 2023, ma entro il 31 ottobre 2023.

Rimangono invariati le modalità di pagamento: unica soluzione ovvero nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente:

Nuove scadenze
30 giugno 2023: entro questa data deve essere trasmessa l’istanza di adesione alla rottamazione quater. Il contribuente deve indicare il numero di rate attraverso le quali ha intenzione di pagare il debito con il fisco (possono essere al massimo 18). Il contribuente, che presenta l’istanza, deve rinunciare agli eventuali giudizi pendenti
30 settembre 2023: entro questa scadenza l’Agenzia delle entrate-Riscossione provvederà ad indicare gli importi che il contribuente è tenuto a versare, dai quali devono essere detratti quelli pagati in precedenza e quelli stralciati ai sensi dell’articolo 1, commi 222, L. 197/2022 (stralcio automatico delle pendenze tributarie andate a ruolo nel periodo compreso tra il 2000 e il 2015 e per importo inferiore a 1.000 euro). L’Agenzia delle entrate Riscossione, inoltre, deve indicare la scadenza delle singole rate
31 ottobre 2023: questo è il termine entro il quale devono essere pagati gli importi dovuti o l’eventuale prima rata, nel caso in cui il contribuente abbia optato per la rateizzazione. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni
In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023 (e non più dal 1° agosto 2023), gli interessi al tasso del 2 per cento annuo

Il “Decreto Alluvioni

Il recente “Decreto Alluvioni” (D.L. 61/2023), ha stabilito che “per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del citato decreto (residenza, la sede legale oppure operativa ubicati nei territori dell’Emilia Romagna, Marche e Toscana)” i predetti termini e le scadenze della definizione agevolata (“rottamazione-quater” prevista dalla L. 197/2022), sono prorogati di 3 mesi.

Modalità di trasmissione domanda

L’Agenzia delle entrate ha specificato che la domanda di definizione agevolata deve essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel). 

All’interno della propria area riservata, il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione con la funzionalità che consente di selezionare direttamente dall’elenco dei debiti “definibili”, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti. 

Sempre sullo stesso sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione è inoltre disponibile il servizio per chiedere il prospetto informativo, contenente l’elenco dei carichi che possono essere oggetto di definizione e la simulazione dell’importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla definizione agevolata: accedi qui e presenta la domanda di adesione.

Il contribuente poi dovrà È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento.

È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla definizione agevolata.

Rottamazione-quater 2023: la conferma della domanda

Dopo aver confermato l’invio della richiesta il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.

Dunque, se la documentazione allegata è corretta,verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione. 

Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 giugno 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente. 
È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate

APPROFONDIMENTI

PUBBLICATA LA CIRCOLARE N. 12/E/2023 IN TEMA DI ISA

Con la circolare n. 12/E dello scorso 1° giugno 2023 l’Agenzia delle entrate fornisce i tradizionali chiarimenti in relazione alla disciplina degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa) applicabili al periodo d’imposta 2022, oggetto di compilazione nelle prossime dichiarazioni dei redditi dei contribuenti titolari di partita Iva.

Vediamone in sintesi i contenuti, non prima di aver riepilogato in forma tabellare i principali provvedimenti emanati in relazione alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2022.

I provvedimenti in tema di Isa per il 2022
L. 130/2022Articolo 2 recante “Ulteriori effetti premiali per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale
Provvedimento del 30 gennaio 2023Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023
Provvedimento del 24 febbraio 2023Approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa, da utilizzare per il periodo di imposta 2022
D.M. 8 febbraio 2023Approvazione degli Isarelativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche. Periodo d’imposta 2022
Provvedimento del 28 febbraio 2023Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isaper il p.i. 2022
Provvedimento del 23 marzo 2023Approvazione delle specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2022
Provvedimento del 27 aprile 2023Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis, D.L.50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017
D.M. 28 aprile 2023Approvazione di modifiche agli Isa applicabili al periodo d’imposta 2022

La nuova causa di esclusione

Con il Decreto Mef datato 28 aprile 2023, oltre a prevedere specifici interventi sulla metodologia di costruzione degli indici, è stata individuata un’ulteriore causa di esclusione destinata ai contribuenti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2021. Precisa l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 12/E/2023 che detta causa appare coerente con l’impianto metodologico sulla base del quale sono stati individuati i correttivi straordinari, che utilizza, quale misura per determinare la portata del correttivo, la contrazione dei margini (individuali e settoriali) subita dagli operatori economici, nel periodo d’imposta 2022, rispetto al periodo di imposta 2021. L’accesso a tali correttivi non sarebbe, pertanto, possibile per quei contribuenti per i quali la contrazione in argomento non risultasse misurabile (si tratta proprio dei soggetti che hanno aperto la partita Iva nel 2021).

Si tenga presente, inoltre, che i contribuenti esclusi dall’applicazione degli Isa sulla base di tale nuova causa di esclusione (individuata dal codice 15 all’interno dei modelli Redditi 2023) sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli ISA. Nei confronti di tali contribuenti, inoltre, coerentemente con quanto già precisato per coloro per i quali sussiste una causa di esclusione dall’applicazione degli Isa, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis, D.L. 50/2017.

Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica

Un altro aspetto richiamato dalla circolare n. 12/E/2023 riguarda la disciplina delle società di comodo e, in particolare, le previsioni del D.L. 138/2011 in materia di società in perdita sistematica. Tale norma, si ricorda, disponeva la dichiarazione di un reddito minimo a partire dal periodo di imposta successivo ai precedenti cinque nei quali la compagine aveva dichiarato perdite ovvero per quattro anni perdite e per un anno un reddito inferiore a quello minimo.

Con l’articolo 9, D.L. 73/2022 convertito dalla L. 122/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni) il legislatore ha previsto con decorrenza dal periodo d’imposta 2022 l’abrogazione della richiamata disciplina delle società in perdita sistematica con effetti che impattano sui benefici premiali previsti in materia di Isa per i contribuenti più affidabili.

Per effetti di detta abrogazione, infatti, diventa irrilevante il punteggio che il contribuente poteva ottenere per ritenersi escluso da tale disciplina, punteggio che al contrario rileva per ottenere l’esclusione dall’altra (e ora unica) fattispecie rientrante nella disciplina delle c.d. società di comodo, quella da mancato superamento del test di operatività.

La revisione congiunturale straordinaria

Con l’articolo 148, D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) vengono confermate le attività tese ad elaborare specifiche metodologie per cogliere gli effetti di natura straordinaria derivanti dalla crisi economica e dei mercati conseguenti al perdurare della diffusione del virus Covid-19, cui si sono andati sommando, per il periodo d’imposta 2022, anche quelli delle tensioni geopolitiche, dell’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime, nonché dell’andamento dei tassi di interesse.

In sintesi, la metodologia utilizzata per l’elaborazione di correttivi straordinari per il 2022 (a differenza di quella elaborata per il periodo d’imposta precedente, che analizzava la contrazione dei Ricavi/Compensi) si basa sulla misura della contrazione dei margini, sia individuali che settoriali (calcolati come rapporto tra le variabili ricavi/compensi e i costi intermedi), subita da ciascun contribuente nel 2022 rispetto al 2021 o al 2019 (considerato in media con il 2021, se più favorevole).

Attraverso l’applicazione di detti correttivi, tarati in base all’entità della variazione dei fattori sopra elencati, sarà possibile adeguare il giudizio di affidabilità derivante dall’applicazione degli Isa. Tale giudizio terrà, altresì, conto degli ordinari aggiornamenti settoriali e territoriali previsti al fine di intercettare le mutate circostanze economiche che hanno contraddistinto il 2022. Precisa la circolare n. 12/E/2023 che, in continuità con l’approccio seguito per i periodi 2020 e 2021 e in coerenza con l’esigenza di snellire quanto più possibile gli adempimenti correlati all’applicazione degli Isa, va evidenziato che tale complesso impianto metodologico è stato realizzato per il 2022 senza l’introduzione di nuove informazioni nei modelli dichiarativi.

Il regime premiale del periodo d’imposta 2022

Con provvedimento direttoriale n. 140005 del 27 aprile 2023 l’Agenzia entrate ha definito le condizioni necessarie per l’accesso ai benefici premiali previsti per il periodo d’imposta 2022.

Con tale provvedimento vengono confermati i criteri di accesso ai benefici premiali già definiti per le tre precedenti annualità ispirati alla duplice esigenza:

  • definire i punteggi idonei ad individuare situazioni di affidabilità fiscale nel periodo di imposta di applicazione degli Isa (nel caso di specie il 2022);
  • premiare, in modo coerente con la filosofia degli Isa, le situazioni di affidabilità fiscale ripetute nel tempo (nel caso di specie osservando i punteggi Isa ottenuti nei periodi di imposta 2021 e 2022).

Viene quindi confermato nel 2022 il doppio binario in base al quale è possibile accedere ai benefici:

  • sia ottenendo un punteggio idoneo nell’annualità di applicazione dell’Isa;
  • sia, alternativamente, conseguendo un adeguato punteggio medio nell’anno di applicazione e in quello precedente.

Infine, sempre in continuità con quanto disposto per le annualità precedenti, nel recente provvedimento del 27 aprile 2023 viene previsto che nel caso in cui i contribuenti interessati dai previsti benefici premiali conseguano, con riferimento ad un medesimo periodo di imposta, sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, gli stessi accedono ai benefici in argomento se:

  • applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, laddove previsti;
  • il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali indici, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.
Tabella riepilogativa dei voti minimi necessari per accedere ai benefici premiali
Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttiveVoto 8 nel periodo d’imposta 2022.Voto 8,5 come media dei periodi d’imposta 2021 e 2022
Esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annuiVoto 8 nel periodo d’imposta 2022.Voto 8,5 come media dei periodi d’imposta 2021 e 2022
Esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30, L. 724/1994Voto 9 per il periodo di imposta 2022.Voto 9 come media dei periodi d’imposta 2021 e 2022
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo D.P.R. 600/1973 e all’articolo 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. 633/1972Voto 8,5 per il periodo di imposta 2022.Voto 9 come media dei periodi d’imposta 2021 e 2022
Anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973 con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972Voto 8 per il periodo di imposta 2022
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38, D.P.R. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiaratoVoto 9 per il periodo di imposta 2022.Voto 9 come media dei periodi d’imposta 2021 e 2022

Va da ultimo segnalata la novità recata dall’articolo 2, L. 130/2022 che individua un ulteriore effetto premiale per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Con tale disposizione viene in particolare precisato che, in relazione alla esclusione da garanzia prevista dal comma 5 dell’articolo 47, D.Lgs. 546/1992, i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale” sono i contribuenti soggetti alla disciplina Isa di cui all’articolo 9-bis, D.L. 50/2017, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi 3 periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili. A differenza degli altri benefici premiali, precisa la circolare n. 12/E/2023, tale nuova premialità non necessita di un provvedimento direttoriale che, per ciascun anno, individui le soglie di affidabilità cui correlare l’accesso ai benefici, posto che già la norma che lo ha introdotto, ha individuato tale soglia.

SCADENZIARIO   Occhio alle scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 giugno al 15 luglio 2023, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011. In primo luogo vengono illustrate le scadenze ad oggi note in merito al versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi e dei contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nei modelli Redditi 2023 e Irap 2023.
VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2022 E PRIMO ACCONTO 2023
Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA
Senza maggiorazione30 giugno
Con maggiorazione dello 0,4%31 luglio
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 30 giugno
1° rata30 giugno
2° rata con interessi31 luglio
3° rata con interessi31 agosto
4° rata con interessi2 ottobre
5° rata con interessi31 ottobre
6° rata con interessi30 novembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA
Senza maggiorazione30 giugno
Con maggiorazione dello 0,4%31 luglio 
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 30 giugno
1° rata30 giugno
2° rata con interessi17 luglio
3° rata con interessi21 agosto
4° rata con interessi18 settembre
5° rata con interessi16 ottobre
6° rata con interessi16 novembre
Società di persone e associazioni di cui all’articolo 5, Tuir
Senza maggiorazione30 giugno
Con maggiorazione31 luglio
Società di capitali – Senza maggiorazione
Bilancio approvato entro il 31 maggio 202330 giugno
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio31 luglio
Bilancio non approvato31 luglio
Società di capitali – Con maggiorazione
Bilancio approvato entro il 31 maggio 202331 luglio
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio30 agosto
Bilancio non approvato30 agosto
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2023
Per tutti30 novembre
SCADENZE FISSE
16 giugnoVersamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.   Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.   Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di maggio: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;sui redditi di lavoro autonomo;sulle provvigioni;sui redditi di capitale;sui redditi diversi;sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.   Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di maggio riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.   ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di maggio.   Imu – Versamento acconto 2023 Versamento da parte dei soggetti obbligati dell’acconto dell’imposta municipale unica dovuta per il 2023.  
26 giugnoPresentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di maggio.  
30 giugnoDichiarazione Imu Scadenza per la trasmissione al comune territorialmente competente delle variazioni rilevanti ai fini del conteggio dell’imposta su fabbricati e terreni sia per il periodo di imposta 2021 sia per il periodo di imposta 2022.   Diritto annuale CCIAA Scadenza del versamento dovuto per l’anno 2023 alla Camera di Commercio territorialmente competente.   Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile.   Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.  
15 luglioRegistrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.   Fatturazione differita Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.   Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.  

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