NOTIZIE IN SINTESI                                                                        

  •  Al via la Sabatini green(p.2)
  • Obbligo iscrizione gestione separata Inps(p.2)
  • Autostrasporto: bonus carburante al via (p.2)
  • Tassazione costituzione del diritto di superficie(p.2)
  • Bonus gas(p.2)

NEWS E INFORMATIVE

  • Ufficializzata la proroga dei versamenti al 20 luglio 2023 per i soggetti isa (p.3)
  • Remissione in bonis per il tax credit energia (p.9)
  • In arrivo le lettere di compliance per le anomalie relative alla dichiarazione iva per il 2022 (p.10)
  • I limiti per la segnalazione qualificata delle imprese in crisi: le indicazioni dell’inail (p.16)
  • Recupero della maggiore imposta di bollo versata con modalità virtuale (p.18)

NOTIZIE IN SINTESI

AL VIA LA SABATINI GREEN
Pubblicata la circolare direttoriale n. 28277 del 3 luglio 2023, del Mimit rubricata “Nuova Sabatini Green”, con la quale verranno previsti fondi a disposizione delle imprese attive nei seguenti settori: (Mimit, circolare direttoriale n. 28277 del 3 luglio 2023)
OBBLIGO ISCRIZIONE GESTIONE SEPARATA INPS
Con l’avviso n. 2298 del 21 giugno 2023 l’Inps sollecita i lavoratori parasubordinati e i professionisti senza cassa che hanno dimenticato di effettuare l’iscrizione alla gestione separata ad adempiere, diversamente l’iscrizione avverrà d’ufficio.  (Inps, avviso n. 2298 del 21 giugno 2023)
AUTOSTRASPORTO: BONUS CARBURANTE AL VIA
Dal 1° al 31 luglio 2023 è possibile presentare la dichiarazione, da parte delle imprese di autotrasporto, necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’articolo 24-ter, D.Lgs. 504/1995, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel secondo trimestre 2023 (periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2023). (Agenzia delle dogane, nota n. 354468 del 26 giugno 2023)
TASSAZIONE COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE
Con risposta a interpello n 365 del 3 luglio l’Agenzia delle entrate chiarisce aspetti della costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli, viene chiarito che la costituzione del diritto di superficie rientra negli atti di trasferimento e si applica l’imposta di registro con l’aliquota del 15%. (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 365 del 3 luglio 2023)
BONUS GAS
La comunicazione per la cessione dei crediti d’imposta energia e gas relativi al II trimestre 2023 può essere presentata dal 6 luglio al 18 dicembre, con il provvedimento n. 237453 l’Agenzia delle entrate ha indicato le date e approvato le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”. (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 237453 del 27 giugno 2023)

NEWS E INFORMATIVE

UFFICIALIZZATA LA PROROGA DEI VERSAMENTI AL 20 LUGLIO 2023 PER I SOGGETTI ISA

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2023, la Legge di conversione del D.L. 51/2023 con cui è stata ufficializzata la proroga del termine per i versamenti delle imposte risultanti dai modelli Redditi 2023, Irap 2023 e Iva 2023, dal 30 giugno 2023 al 20 luglio 2023, senza la maggiorazione dello 0,4%.

Soggetti interessati dalla proroga

La proroga dei versamenti interessa i soli contribuenti che:

Causa di esclusioneCodice di esclusione nei modelli Redditi
Inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta.1
Cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta.2
Ricavi (articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), Tuir) o compensi dichiarati (articolo 54, comma 1, Tuir) superiori a 5.164.569 euro.3
Periodo di non normale svolgimento dell’attività.4
Determinazione del reddito (d’impresa o di lavoro autonomo) con criteri forfetari.5
Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro contabile del modello Isa approvato per l’attività esercitata.6
Esercizio di due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico Isa, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (c.d. “multiattività“).7
Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 80, D.Lgs. 117/2017.8
Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86, D.Lgs. 117/2017.9
Imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017.10
Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.11
Società cooperative esercenti attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.32.20, di cui all’Isa CG72U.12
Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’Isa CG77U.13
Soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva.14
Contribuenti che hanno aperto la partita Iva dal 1° gennaio 202115
N.B.Rispetto agli analoghi provvedimenti di proroga pubblicati gli anni scorsi, resta confermato il termine del 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio è festivo), per effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga dei versamenti interessa anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli Isa e che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir. Si tratta sostanzialmente dei seguenti soggetti:

Altri soggetti interessati dalla proroga dei versamenti
Soci di società di persone
Collaboratori di imprese familiari
Coniugi che gestiscono aziende coniugali
Membri di associazioni tra artisti o professionisti quali, ad esempio, i professionisti con studio associato
Soci di società di capitali “trasparenti”

In caso di opzione per il consolidato fiscale, è opinione condivisa che la proroga del termine per il versamento dell’Ires del consolidato sia invocabile solo dalla società controllante in possesso dei requisiti previsti, a prescindere dal fatto che una o più società controllate non li possiedano, stante l’impossibilità, in capo alla controllante, di suddividere il versamento dell’Ires in relazione alle società controllate che possono o meno rientrare nella proroga.

N.B.Differente risulta essere, invece, il caso in cui sia la controllante a non possedere i requisiti previsti per aderire alla proroga: al ricorrere di tale fattispecie, non è chiaro se la proroga possa estendersi al versamento dell’Ires del consolidato, a prescindere dalla circostanza che i predetti requisiti siano posseduti da almeno una società controllata.

Per quanto concerne, invece, il versamento Irap – che non rientra nel perimetro del consolidato fiscale – la proroga del versamento al 20 luglio 2023 interessa solo le società (controllante o ciascuna controllata) in possesso dei requisiti per beneficiare della proroga dei versamenti.

Contribuenti esclusi dalla proroga dei versamenti

La proroga dei versamenti al 20 luglio 2023 non è invocabile dai seguenti soggetti:

N.B.Per tali soggetti restano pertanto confermati gli ordinari termini di versamento delle imposte al 30 giugno 2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, ovvero dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio è festivo), previo pagamento della maggiorazione del 0,4%.

Sono esclusi dalla proroga dei versamenti in esame, i soggetti Ires che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno 2023. Si tratta, ad esempio, delle società di capitali che:

Esempio 

La società Gamma Srl ha approvato in data 22 giugno 2023 il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, approfittando del maggior termine dei 180 giorni, ricorrendo una delle condizioni prescritte dall’articolo 2364, comma 2, secondo periodo, cod. civ.. La società Gamma Srl dovrà provvedere, quindi, al versamento delle imposte risultante dal modello redditi (saldo 2022 e primo acconto 2023) entro il 31 luglio 2023 (in quanto il 30 cade di domenica), senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure entro il 30 agosto 2023 (30° giorno successivo al 31 luglio 2023), applicando la maggiorazione dello 0,4%.

Versamenti che rientrano nella proroga

La proroga al 20 luglio 2023 riguarda sostanzialmente i “versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni” dei redditi e Irap, che sono scaduti lo scorso 30 giugno 2023 senza la maggiorazione dello 0,4%.

Versamenti che rientrano nella proroga
Saldo 2022 e primo acconto 2023 Irpef, Ires e Irap
Saldo 2022 addizionale regionale Irpef
Saldo 2022 e acconto 2023 addizionale comunale Irpef
Saldo 2022 e primo acconto 2023 “cedolare secca sulle locazioni”
Saldo 2022 e primo acconto 2023 imposta sostitutiva (15% o 5% start up) regime fiscale forfettario L. 190/2014
Saldo 2022 e primo acconto 2023 imposta sostitutiva (5%) regime contribuenti minimi D.L. 98/2011
Saldo 2022 e primo acconto 2023 tassa etica
Imposte sostitutive soggette agli stessi termini previsti per le imposte sui redditi (ad esempio per la rivalutazione dei beni d’impresa, capital gain in regime di dichiarazione)
Addizionali che condividono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi
Saldo 2022 e primo acconto 2023 delle imposte patrimoniali per gli immobili all’estero (Ivafe)
Saldo 2022 e primo acconto 2023 delle imposte patrimoniali per le attività finanziarie all’estero (Ivie)
Iva dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli Isa

Se ricorrono le condizioni previste, è possibile differire al 20 luglio 2023 (senza la maggiorazione dello 0,4%) anche il versamento del diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro Imprese, di cui all’articolo 8, D.M. 359 dell’11 maggio 2001, poiché tale tributo condivide i medesimi termini di versamento previsti per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

La proroga dei versamenti dal 30 giugno 2023 al 20 luglio 2023 riguarda anche il versamento del saldo Iva relativo al 2022 (derivante dalla dichiarazione modello Iva 2023) che non è stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 16 marzo 2023. Il saldo Iva potrà, quindi, essere effettuato entro il prossimo 20 luglio 2023, applicando la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2023 e fino al 30 giugno 2023.

N.B.Nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia differito il saldo Iva 2022 al 31 luglio 2023, occorrerà applicare l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% sull’importo dovuto (già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2023 e fino al 30 giugno 2023).
Esempio 

Si assuma il caso dell’imprenditore individuale Mario Rossi che – aderendo alla proroga dei versamenti (avendone i requisiti previsti) – decida di provvedere al versamento del saldo Iva 2022 optando per una delle seguenti 2 soluzioni:

Prima soluzione: versamento del saldo entro il prossimo 20 luglio 2023

In tal caso, occorrerà maggiorare l’importo dovuto in misura dell’1,6% = (0,4% per il periodo 17 marzo – 16 aprile, 0,4% per il periodo 17 aprile – 16 maggio, 0,4% per il periodo 17 maggio – 16 giugno e 0,4% per il periodo 17 giugno – 30 giugno);

Seconda soluzione: versamento del saldo entro il prossimo 31 luglio 2023

In tal caso, occorrerà maggiorare l’importo dovuto in misura pari all’1,6% per effetto del differimento del termine fino al 20 luglio 2023. Sull’importo del saldo Iva (comprensivo della suddetta maggiorazione dell’1,6%) occorrerà applicare l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 20 luglio 2023 al 31 luglio 2023.

Posto che l’impianto impositivo prescritto dall’articolo 18, comma 4, D.Lgs. 241/1997, assimila i termini di versamento dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’Inps con quelli previsti per il pagamento dell’Irpef, consegue che, in presenza dei requisiti previsti per il differimento del versamento delle imposte, sarà possibile beneficiare della proroga al 20 luglio 2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, anche per provvedere al versamento del saldo 2022 e del primo acconto 2023 dei contributi previdenziali in parola. Peraltro, mutuando quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria in occasione di una precedente proroga per i soggetti interessati dagli studi di settore (risoluzione n. 173/E/2007), consegue che il differimento al 20 luglio 2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, può trovare applicazione anche in relazione ai contributi Inps dovuti dai soci di Srl, artigiane o commerciali interessate dalla proroga in esame, ma che non hanno aderito al regime di “trasparenza fiscale”.

N.B.La ratio di tale possibilità è rinvenibile nella circostanza che tali soci calcolano l’importo dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società e, per tale motivo, potranno procedere al versamento dei contributi solo dopo che la società si sia espressa in merito all’adeguamento alle risultanze degli Isa.

È bene precisare che il differimento del termine di versamento al 20 luglio 2023 è circoscritto al solo versamento dei contributi Inps dovuti dai soci di Srl, artigiane o commerciali (risoluzione n. 59/E/2013): nessuna proroga può essere invocata, invece, per le altre imposte dovute dai medesimi soggetti (ad esempio Irpef e relative addizionali, cedolare secca), per le quali il termine di versamento resta quello ordinario, trattandosi di imposte che non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.

Opzione per la rateizzazione dei versamenti

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente decidesse di optare per la rateazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, a norma dell’articolo 20, D.Lgs. 241/1997, egli potrà beneficiare del differimento del termine al 20 luglio 2023 (senza la maggiorazione dello 0,4%) anche per il versamento della prima rata, in quanto tale termine coincide con il termine di versamento del saldo o dell’acconto.

N.B.Nulla cambia, invece, per i termini di scadenza delle rate successive alla prima, le quali rimangono ancorate ai termini prescritti dall’articolo 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, vale a dire il giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita Iva, ovvero alla fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita Iva, potendo beneficiare altresì dei consueti differimenti “automatici” per i versamenti che scadono di sabato, in giorno festivo o durante il periodo della sospensione feriale (dal 1° al 20 agosto).
Esempio 1 

Si assuma il caso del Marco Gialli (titolare di partita Iva) che – avendo i requisiti previsti – provvede al versamento della prima rata Irpef entro il 20 luglio 2023. In tal caso, egli dovrà procedere al versamento della seconda rata entro il 21 agosto 2023 (in considerazione del differimento per il periodo feriale e della circostanza che il 20 agosto cade di domenica).

Esempio 2 

Si assuma il caso del Luca Verdi (non titolare di partita Iva) che – avendo i requisiti previsti – provvede al versamento della prima rata Irpef entro il 20 luglio 2023. In tal caso, egli dovrà procedere al versamento della seconda rata entro il 31 luglio 2023.

REMISSIONE IN BONIS PER IL TAX CREDIT ENERGIA

Con la risoluzione n. 27/E del 19 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate ha di fatto ammesso l’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis a tutti quei soggetti che avendo la possibilità di usufruire del tax credit energia non avessero provveduto a inviare l’apposita comunicazione entro lo scorso 16 marzo 2023.

Il chiarimento ha di fatto riaperto il termine di presentazione della istanza che deve completarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (prima dichiarazione utile).

Come si ricorderà la mancata presentazione dell’istanza entro la data del 16 marzo 2023 aveva di fatto congelato il credito non ancora compensati in quanto dal successivo 17 marzo l’Agenzia delle entrate avrebbe bloccato (rifiuto) l’eventuale modello F24 che contenesse il credito da compensare non comunicato in istanza.

Il nuovo documento di prassi ha ora chiarito che la mancata comunicazione entro il 16 marzo 2023 dei crediti d’imposta maturati dalle imprese “energivore/gasivore” e “non energivore/gasivore”, non rappresenta un requisito per l’accesso al contributo e l’invio della istanza costituisce un solo adempimento formale sanabile con la remissione in bonis.

Tenuto conto delle indicazioni ottenute, le imprese “energivore/gasivore” e “non energivore/gasivore” che non abbiano presentato l’istanza potranno farlo nei prossimi giorni ma entro e non oltre il termine per la presentazione della prima dichiarazione utile, quindi la dichiarazione modello Redditi 2023, versando al contempo la sanzione minima di 250 euro tramite modello F24 Elide, indicando il codice tributo “8114”.

Si noti con attenzione che i crediti d’imposta in esame, relativi al periodo d’imposta 2022, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 30 settembre 2023; dovendo tuttavia la remissione in bonis precedere la fruizione del credito, essa dovrà essere effettuata prima del 30 settembre e chiaramente prima della compensazione del credito.

AdempimentoTermine
CompensazioneEntro il 30 settembre
Invio della comunicazionePrima dichiarazione utile ma prima della compensazione quindi entro il 30 settembre
Versamento della sanzioneContestuale all’invio della comunicazione
ÆLa comunicazione può essere compilata con il software disponibile nella scheda “Software per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022” e poi inviata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, oppure può essere compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet, seguendo il percorso: “Servizi – Agevolazioni – Crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici“.

Il medesimo meccanismo di correzione potrà essere utilizzato anche per sanare dichiarazioni inviate inesatte.

IN ARRIVO LE LETTERE DI COMPLIANCE PER LE ANOMALIE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE IVA PER IL 2022

Con il recente provvedimento n. 210441 del 13 giugno 2023, l’Agenzia delle entrate ha individuato, come prescritto dall’articolo 1, comma 636, L. 190/2014, le modalità con le quali sono messe a disposizione dei soggetti passivi Iva e della G. di F., le informazioni relative alle possibili anomalie consistenti:

  • nell’omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva per il periodo d’imposta 2022 o;
  • nella presentazione della dichiarazione Iva per il periodo di imposta 2022, senza quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro.

Come specificato dal provvedimento direttoriale in argomento, le operazioni attive dichiarate corrispondono alla sommatoria dei seguenti dati:

  • volume d’affari (importo del rigo VE50);
  • importo delle cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni (importo del rigo VE40).

Dati utilizzati per individuare le anomalie

Per individuare le citate anomalie, vengono utilizzati una serie di dati quali:

  • i dati delle fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio;
  • i dati dei corrispettivi giornalieri;
  • i dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
N.B.È giusto il caso di segnalare che tale forma di controllo ha innovato il rapporto Fisco-contribuente: la novità consiste nella circostanza che la contestazione dell’Agenzia delle entrate (circa la commissione di eventuali violazioni tributarie) non comporta l’applicazione delle sanzioni piene, ma permette al contribuente di mantenere la chance di ravvedimento operoso, di cui si dirà infra.

Contenuto delle comunicazioni di anomalia

La comunicazione di anomalia in rassegna riporta le seguenti informazioni:

  • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
  • data e protocollo telematico della dichiarazione Iva trasmessa per il periodo di imposta 2022;
  • data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione Iva entro i termini prescritti.
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese Roma, 05-06-2023 Periodo d’imposta: 2022Id. comunicazione: CV2022TD123456Adempimento spontaneo – Dichiarazione IVA tardiva Codice Fiscale: 1234567890Codice atto: 0987654321         
XXXXX  SRL  VIA XXXX  15 37100 VERONA Gentile Contribuente, dai dati in nostro possesso risulta che lei ha effettuato nel 2022 operazioni attive ai fini IVA. Tuttavia, alla data del 27/05/2023, non abbiamo ricevuto la sua dichiarazione IVA per lo stesso periodo d’imposta. Per verificare i dati delle fatture, dei corrispettivi e/o delle operazioni transfrontaliere può consultare il portale Fatture e Corrispettivi (Consultazione > Fatture elettroniche e altri dati IVA). Se ha già regolarizzato la sua posizione, la invitiamo a non tenere conto di questa lettera. Se ritiene che le nostre informazioni non siano corrette, può comunicarci questa circostanza telefonando al numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso oppure allo 06/96668907 da cellulare1, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 (opzione Servizi con operatore > comunicazioni per l’adempimento spontaneo) e trasmettere eventuale documentazione a supporto in formato elettronico attraverso il canale di assistenza CIVIS (le istruzioni sono riportate sul foglio allegato). Può, inoltre, contattare la Direzione Provinciale a lei più vicina, prioritariamente via PEC, email o telefono. I recapiti sono disponibili al seguente link: https:// www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/siti-web-regionali. L’indirizzo PEC da cui è stata inviata questa comunicazione, invece, non può essere utilizzato per rispondere, perché non è abilitato a ricevere messaggi in entrata. Se, invece, ritiene che le nostre informazioni siano corrette, può regolarizzare la sua posizione, presentando la dichiarazione IVA entro il 31 luglio 2023 e versando la relativa sanzione pari a 25 euro2. Dovrà inoltre regolarizzare l’eventuale violazione per il carente o tardivo versamento emergente dalla dichiarazione. La ringraziamo per la collaborazione e le inviamo i nostri saluti.   La Direttrice Centrale 1. Costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore. 2.  La sanzione pari a 250 euro prevista dall’articolo 5, comma 1, del Dlgs n. 471/1997 è ridotta a 1/10 ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997.

Modalità di trasmissione della comunicazione di anomalia

Le comunicazioni di anomalia sono trasmesse dall’Agenzia delle entrate alla casella di posta elettronica certificata (“domicilio digitale”) del contribuente. La medesima comunicazione è altresì consultabile dal contribuente anche all’interno della propria area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate, denominata “Cassetto fiscale”, e dell’interfaccia webFatture e Corrispettivi”.

  • Come accedere al cassetto fiscale

Il “cassetto fiscale” rappresenta un servizio messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate che consente la consultazione delle informazioni fiscali del contribuente (es. i dati delle dichiarazioni dei redditi, del modello Isa, degli studi di settore, dei rimborsi, dei versamenti effettuati e degli atti del registro).

N.B.Per accedere alle informazioni sulle comunicazioni relative alla compliance, occorre seguire il seguente percorso: Home portale – Cassetto fiscale – Cassetto fiscale personale – L’Agenzia scrive – Comunicazioni relative alla compliance.

Il Cassetto fiscale è accessibile dal sito www.agenziaentrate.it con identità SPID (livello 2), con la Carta di identità elettronica (CIE), con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o, per i casi previsti dalla normativa sull’accesso ai servizi in rete delle P.A., con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline).

  • Accesso tramite intermediario

La consultazione del cassetto fiscale può essere demandata anche agli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, fino a un massimo di due, con le seguenti modalità:

  • utilizzando l’apposita funzionalità, disponibile all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (nella sezione profilo);
  • consegnando all’intermediario stesso la delega sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità.
N.B.In tal caso, verrà inviato, presso il domicilio fiscale del contribuente, un codice di attivazione da consegnare all’intermediario. In caso di mancato recapito del codice di attivazione, decorsi 15 giorni dall’invio dei dati da parte del professionista, il delegante potrà recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e richiedere l’attivazione della delega dichiarando la mancata ricezione del codice di attivazione.
  • presentando, anche tramite un procuratore speciale, la delega sottoscritta a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate.

Rimedi e soluzioni per il contribuente

Viene riconosciuta al contribuente la possibilità di richiedere informazioni o di segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. In particolare, viene espressamente previsto che, qualora le informazioni sottostanti alla comunicazione di anomalia, in possesso dell’Agenzia delle entrate, non fossero corrette, il contribuente potrà segnalare tale circostanza, avvalendosi dei seguenti canali:

  • telefonando al numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso oppure allo 06/96668907 da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, digitando le seguenti opzioni (opzione Servizi con operatore > comunicazioni per l’adempimento spontaneo);
  • trasmettendo eventuale documentazione a supporto in formato elettronico attraverso il canale di assistenza CIVIS (di cui si dirà infra).
  • contattando la Direzione provinciale competente a mezzo Pec, email o telefono, i cui recapiti sono disponibili al seguente link: https:// www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/siti-web-regionali .
N.B.Il provvedimento direttoriale in argomento precisa che le predette informazioni/segnalazioni non possono essere richieste/rese, rispondendo alla casella pec da cui viene inviata la comunicazione di compliance, trattandosi di indirizzo pec non abilitato alla ricezione di messaggi in entrata.

Il CIVIS è un canale telematico di assistenza che mette a disposizione dei contribuenti una serie di servizi al fine di consentire la trasmissione, diretta o tramite intermediario, della documentazione da cui emergano elementi, fatti e circostanze idonei a giustificare le incongruenze riscontrate. 

N.B.Al canale CIVIS si accede tramite il sito www.agenziaentrate.it, seguendo il percorso Home > Tutti i servizi > Servizi Trasversali > Assistenza > Civis: con la propria identità SPID (livello 2), con la Carta di identità elettronica (CIE 3.0) o con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), oppure; con le credenziali rilasciate dall’Agenzia, se in possesso del contribuente

Per trasmettere i documenti bisogna utilizzare la funzione CIVIS – “Assistenza sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo”, che guida l’utente nella procedura.

N.B.Prima di iniziare con la trasmissione della documentazione, è opportuno verificare, tramite la “Funzione di validazione e conversione file”, che i documenti da inviare siano nel formato e della dimensione richiesti, ossia predisposti in formato PDF/A oppure TIF/TIFF e non devono superare la dimensione massima di 5 Mb ciascuno. In caso di file di dimensioni superiori è necessario dividerlo in più file, che rispettino i limiti previsti, e inoltrarli uno alla volta.

Una volta entrati nella funzione CIVIS all’uopo dedicata, bisognerà selezionare il linkInvio documentazione”, inserendo l’identificativo della comunicazione.

N.B.Se la trasmissione avviene per il tramite di un intermediario, occorrerà riportare, oltre all’identificativo della comunicazione, anche il codice fiscale del contribuente per conto del quale effettuano l’invio. Peraltro, chi presenta documentazione per conto di un altro soggetto deve inserire anche la delega e la copia del documento di identità del delegante.

Una volta terminato il caricamento dei documenti, il sistema dell’Agenzia delle entrate:

  • fornirà il riepilogo dei documenti inseriti e assegna un numero di protocollo che identifica l’operazione;
  • rilascerà successivamente una seconda ricevuta, nella quale sarà indicato l’esito dell’acquisizione di ciascun file inviato che potrà risultare accettato oppure scartato. In tale ultima evenienza, occorre procedere con un nuovo invio.
N.B.Tramite lo stesso canale si può anche conoscere lo stato di avanzamento delle attività relative al controllo.

Regolarizzazione in caso di omessa presentazione della dichiarazione Iva

Il punto 5 del provvedimento n. 210441 del 13 giugno 2023, specifica le modalità con cui il contribuente può regolarizzare la propria posizione, in seguito a eventuali errori o omissioni, e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per tali violazioni. In particolare, è stabilito che, coloro che non hanno trasmesso la dichiarazione Iva potranno procedere alla regolarizzazione della loro posizione:

  • presentando il modello Iva entro il prossimo 31 luglio 2023, ovverosia entro novanta giorni dal termine ultimo per l’invio della dichiarazione (ossia 2 maggio 2023, in quanto il 30 aprile 2023 cadeva di domenica);
  • provvedendo al versamento delle sanzioni in misura ridotta conformemente al disposto di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), D.Lgs. 472/1997.
  • La sanzione per la presentazione tardiva della dichiarazione

In caso di dichiarazione Iva tardiva, cioè in presenza di una dichiarazione trasmessa con un ritardo non superiore ai 90 giorni, si applica la sanzione fissa da 250 euro a 2.000 euro, prevista dall’articolo 5, comma 1, D.Lgs n. 471/1997 (circolare n. 42/E/2016), riducibile tramite l’istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Conseguentemente, la sanzione da versare sarà di 25 euro, ossia pari alla sanzione di 250 euro ridotta a 1/10.

N.B.Potranno ricorrere al ravvedimento operoso anche i soggetti passivi che hanno omesso la presentazione del quadro VE, regolarizzando la propria posizione secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a-bis), D.Lgs. 472/1997.

Si rammenta infine che, oltre alla presentazione della dichiarazione Iva entro il termine di 90 giorni dalla scadenza, occorreràregolarizzare l’eventuale violazione per il carente o tardivo versamento emergente dalla dichiarazione.

N.B.In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’Iva, si applica la sanzione amministrativa del 30% di quanto non versato, ovvero del 15% (sanzione del 30% ridotta del 50%) se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine (articolo 13, D.Lgs. 471/1997). Anche per tale violazione, è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, mediante versamento delle sanzioni ridotte (a seconda di quando lo stesso verrà perfezionato), sempre che non sia stato nel frattempo notificato l’avviso di accertamento o quello bonario emesso a seguito di liquidazione automatica o di controllo formale della dichiarazione.

I LIMITI PER LA SEGNALAZIONE QUALIFICATA DELLE IMPRESE IN CRISI: LE INDICAZIONI DELL’INAIL

La riforma delle procedure concorsuali (veicolata dal D.Lgs. 14/2019, più volte modificato) impone da parte di taluni enti pubblici l’obbligo di segnalare la presenza di elementi che evidenziano uno stato di crisi dell’impresa, affinché l’impresa stessa possa attivare le opportune procedure volte a correggere lo stato di squilibrio.

In particolare, con la recente circolare n. 28 del 16 giugno 2023 l’Inail ha dato le proprie indicazioni operative circa tale previsione in relazione ai debiti dei contribuenti nei confronti dell’istituto assicurativo nazionale.

Segnalazione dei creditori pubblici qualificati

I creditori pubblici qualificati che sono tenuti a segnalare tramite pec (o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria) all’imprenditore e, se presente, all’organo di controllo della società, la presenza di indizi di crisi, sono:

  • l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps);
  • l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail);
  • l’Agenzia delle entrate;
  • l’Agenzia delle entrate-Riscossione.

A seguito del ricevimento delle predette segnalazioni, gli imprenditori e gli organi di controllo sono tenuti, in base al Codice della crisi, ad assumere iniziative per il rientro dell’esposizione debitoria, anche accedendo, in maniera facoltativa, alle misure di composizione negoziata previste dallo stesso Codice. Si tratta quindi di segnalazioni tutt’altro che irrilevanti, in quanto un’inerzia da parte dell’imprenditore e dell’organo di controllo porteranno certamente ad una loro responsabilità nel caso di deriva concorsuale dell’impresa/società.

Per ciascuno di tali soggetti sono previsti specifici parametri da verificare per l’invio della segnalazione.

L’obbligo di segnalazione a carico

In questa sede di pone l’attenzione, in particolare, sui limiti previsti per l’INAIL, oggetto dei recenti chiarimenti forniti con la circolare in commento, in relazione all’obbligo di segnalazione a carico dell’istituto imposto dall’articolo 6, D.L. 83/2022.

Il codice della crisi imposte all’Inail di inviare una segnalazione all’impresa in presenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato, superiore all’importo di 5.000 euro.

La segnalazione, per espressa previsione normativa, è inviata quindi solo agli imprenditori, come individuati dall’articolo 2082, cod. civ, soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel Registro Imprese, qualora vi sia un debito riferito a premi assicurativi e ad accessori superiore a 5.000 euro scaduto da più di 90 giorni.

La segnalazione non è inviata se il debito, al verificarsi delle condizioni sopra richiamate, è stato già iscritto a ruolo; in tale ultima ipotesi, infatti, è l’Agenzia delle entrate-Riscossione che effettua la segnalazione in presenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di 100.000 euro, per le società di persone, all’importo di 200.000 euro e, per le altre società, all’importo di 500.000 euro.

La segnalazione è inviata entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi dei suddetti requisiti.

L’obbligo di segnalazione si applica all’Inail, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del codice della crisi.

Nella circolare si legge come le segnalazioni vengono inviate dall’Inail con cadenza mensile a partire dal mese di giugno 2023 con operazione centralizzata a cura della Direzione centrale organizzazione digitale.

RECUPERO DELLA MAGGIORE IMPOSTA DI BOLLO VERSATA CON MODALITÀ VIRTUALE

Con la risposta a interpello n. 350 del 19 maggio 2023 l’Agenzia delle entrate ha chiarito come comportarsi nel caso in cui sia stato effettuato un versamento in eccesso dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, ai sensi dell’articolo 15, D.P.R. 642/1972.

Prima di affrontare il tema della ripetizione delle somme versate in eccesso si rende necessario tornare sul processo di versamento virtuale del bollo dovuto.

Liquidazione e versamento dell’imposta di bollo virtuale

L’articolo 15, D.P.R. 642/1972 stabilisce che l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi Decreti Ministeriali (Decreti 7 giugno 1973, 25 luglio 1975, 31 ottobre 1981, 10 febbraio 1988 e 24 maggio 2012).

Il citato articolo 15 dispone inoltre che:

Ai fini dell’autorizzazione di cui al precedente comma, l’interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno”.

Ne consegue la necessità per il soggetto che voglia assolvere virtualmente l’imposta di richiederne previa autorizzazione, il provvedimento autorizzativo è rilasciato a seguito della verifica della legittimità della richiesta, che deve riguardare i documenti e gli atti riconducibili fra quelli per i quali è prevista la possibilità di assolvimento dell’imposta in modo virtuale, nonché previa verifica di alcuni requisiti di idoneità del soggetto e di rilevanza dell’attività svolta.

Ottenuta l’autorizzazione seguirà l’attività di liquidazione dell’imposta.

Quest’ultima è eseguita dall’ufficio sulla base della dichiarazione a consuntivo presentata in via telematica entro il 31 gennaio dell’anno successivo dal soggetto autorizzato o da un intermediario.

L’ufficio ne verifica il contenuto ed opera contestualmente la liquidazione a saldo relativamente al precedente anno solare e quella in acconto per l’anno in corso.

La predetta liquidazione e la ripartizione dell’importo complessivamente dovuto, suddiviso in rate bimestrali, sono notificate al contribuente in un unico documento che costituisce l’avviso di liquidazione dell’imposta di bollo dovuta.

I versamenti devono avvenire utilizzando il codice tributo 2505 con modello F24.

ÆSecondo l’Agenzia delle entrate il modello di dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale deve essere utilizzato anche per la presentazione delle dichiarazioni nei casi di rinunzia all’autorizzazione, di operazioni straordinarie nonché per rettificare e/o integrare una dichiarazione già presentata della stessa tipologia.

Recupero delle maggiori somme versate

Il provvedimento del 25 settembre 2019 non prevede un termine ultimo entro il quale inviare detta dichiarazione sostitutiva. 

Le istruzioni chiariscono, infatti, che la dichiarazione sostitutiva, con cui si intende rettificare o integrare una dichiarazione dello stesso tipo già presentata, sostituisce integralmente la precedente dichiarazione inviata senza precisare che la stessa deve essere presentata prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione consuntiva. 

Ne deriva che, in assenza di una previsione normativa specifica, la disciplina della dichiarazione integrativa a favore non può trovare applicazione ai fini dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale. 

Escludendo l’utilizzo della dichiarazione integrativa l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il recupero degli importi versati in eccesso possa avvenire chiedendone il rimborso mediante apposita istanza, da presentarsi ai sensi dell’articolo 37, D.P.R. 642/1972, entro il termine di decadenza di 3 anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento.  Detta imposta non può invece essere compensata con i versamenti della medesima natura dovuti in epoche successive.

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