NOTIZIE IN SINTESI                                                                        

  • Unica istanza per i servizi on line dell’agenzia delle entrate(p.2)
  • Interessi entro 5 anni (p.2)
  • Pubblicato il decreto energia(p.2)
  • Fondo perduto su interventi edilizi detraibili(p.2)
  • Al via la custumer experience dell’inps(p.2<9
  • Sospensione termini ricorsi inail (p.3)
  • Fatture depositate allo sdi – esercizio del diritto alla detrazione(p32)

NEWS E INFORMATIVE

  • In gazzetta il c.d. decreto proroghe (p.4)
  • Noleggio mezzi meccanici con operatore: reverse charge solo se si tratta di appalto (p.6)
  • Videoforum agenzia delle entrate: i chiarimenti iva (p.9)
  • Proseguono i chiarimenti in tema di note di variazione ai fini iva (p.11)
  • In scadenza la presentazione del modello 770/2023 e delle relative ritenute (p.13)
  • Versamento rottamazione-quater entro il 31 ottobre 2023 (p.15)

APPROFONDIMENTI

  • Il rapporto di agenzia, obblighi dell’impresa mandante e rilevazioni contabili (p.16)

SCADENZIARIO

  • Principali scadenze dal 16 settembre al 15 ottobre 2023 (p.22)

NOTIZIE IN SINTESI

UNICA ISTANZA PER I SERVIZI ON LINE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con il provvedimento n. 332731 pubblicato il 25 settembre 2023, l’Agenzia delle entrate ha introdotto la possibilità per i rappresentanti e le persone di fiducia di essere abilitati a utilizzare, nell’interesse di altre persone fisiche, anche i servizi on line dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 332731/2023)
INTERESSI ENTRO 5 ANNI
Con la sentenza della Cassazione n. 13781/2023 i giudici di legittimità hanno rigettato la richiesta dell’Agenzia delle entrate, ribadendo che la riscossione degli interessi deve avvenire nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale previsto dall’articolo 2948, n. 4, cod. civ., indipendentemente dalla tipologia di interessi maturati e dalla natura dell’obbligazione principale.
(Cassazione, sentenza n. 13781/2023)
pubblicato il decreto energia
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre scorso il Decreto Energia con misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.
 (Decreto Energia – Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023)
fondo perduto su interventi edilizi detraibili
Dal prossimo 2 al 31 ottobre sarà possibile presentare domanda per i proprietari a basso reddito per il fondo perduto sugli interventi edilizi detraibili al 90% per le abitazioni principali come previsto dal Decreto Aiuti-quater e con riferimento ai costi sostenuti dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023.
 (Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 22 settembre 2023)
al via la custumer experience dell’inps
Con messaggio n. 3340 dello scorso 26 settembre l’Inps ha dato inizio alla campagna di raccolta dati sulla soddisfazione dei propri utenti “Customer experience“. I clienti contattati riceveranno apposita mail.
 (INPS, messaggio n. 3340 del 26 settembre 2023)
sospensione termini ricorsi inail
Con circolare n. 43/2023, l’Inail comunica che la sospensione dei termini per i ricorsi amministrativi in tema di premi assicurativi è applicabile per il periodo 1° maggio – 31 agosto 2023, invece che 31 luglio 2023. Con il messaggio interno n. 3238/2023 Inps comunica alle sedi di procedere con i pagamenti per le domande pervenute dal 1°maggio 2023 al 31 agosto 2023. 
  (Inail, circolare n. 43/2023) 
FATTURE DEPOSITATE ALLO SDI – ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE
Con risposta a interpello n. 435 del 26 settembre l’Agenzia delle entrate chiarisce il Dies a quo per l’esercizio del diritto alla detrazione Iva nel caso di documenti depositati dal SdI nella sezione messa a disposizione. In particolare, l’Agenzia delle entrate chiarisce che con il diritto alla detrazione matura con la “presa visione” o presunta tale.
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 435 del 26 settembre 2023)

NEWS E INFORMATIVE

IN GAZZETTA IL C.D. DECRETO PROROGHE

Il D.L. 132/2023, ribattezzato Decreto proroghe, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023, entrando in vigore il giorno successivo.

Di seguito si offre un quadro di sintesi delle principali misure previste.

Decreto proroghe
Articolo 1Termini in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione Viene differito al 31 dicembre 2023, il termine ultimo per poter fruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, D.L. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2021, consistente nella possibilità di chiedere, per l’acquisto della prima casa da parte di giovani under 36 e giovani coppie con un’Isee non superiore a 40.000 euro annui, l’accesso alle garanzie statali, estese fino all’80% del capitale
Articolo 2Rideterminazione del valore delle cripto-attività Slitta al 15 novembre 2023 il termine per versare l’imposta sostitutiva e il primo versamento rateizzato, sul reddito da cripto-attività
Articolo 3Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del CdM del 28 agosto 2023, si considerano tempestivi se effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023. In ogni caso, non si fa luogo a restituzione delle somme che, nelle more, siano state versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso l’istituto del ravvedimento
Articolo 4Assegnazione agevolata ai soci Intervenendo sull’articolo 1, L. 197/2022, viene posticipato la 30 novembre 2023, il termine per poter procedere: – all’assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci; – alla di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali. Conseguentemente, slitta sempre al 30 novembre il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva, da effettuare in unica soluzione
Articolo 5Fondo indennizzi risparmiatori Slitta la 15 ottobre il termine entro il quale, i contribuenti che fruiscono del Fir (Fondo indennizzo risparmiatori) devono procedere alla comunicazione in caso di variazione del codice Iban
Articolo 7Tax credit energia e gas Viene ridotto al 16 novembre 2023, rispetto all’originario 31 dicembre 2023, la data fino a quando le imprese energivore, gasivore e non, possono utilizzare, tramite compensazione o cessione, il credito di imposta relativo al I e al II trimestre 2023

NOLEGGIO MEZZI MECCANICI CON OPERATORE: REVERSE CHARGE SOLO SE SI TRATTA DI APPALTO

Con alcune sentenze la Corte di Cassazione ha affermato che il noleggio di mezzi (escavatori, gru, etc.) compreso dell’operatore che aziona il mezzo stesso (definito “nolo a caldo”), prevede l’applicazione del reverse charge unicamente nel caso il rapporto sia un vero e proprio appalto; tale posizione, peraltro in linea con precedenti pronunce dell’Amministrazione Finanziaria, conferma quindi che i corrispettivi addebitati per il noleggio “ad ore” del mezzo, anche se corredato dal personale necessario per il suo funzionamento,  devono essere fatturati con le modalità ordinarie, ossia con la rivalsa dell’Iva.

L’inversione contabile per i subappalti

Quando ad una determinata operazione risulta applicabile l’inversione contabile (o reverse charge) l’Iva sull’operazione viene assolta con modalità differenti rispetto a quelle ordinarie previste nel comparto impositivo dell’imposta sul valore aggiunto; quando risulta applicabile tale meccanismo derogatorio, anziché addebitare in rivalsa l’imposta, il cedente/prestatore emettere una fattura senza indicazione dell’Iva dovuta sull’operazione, in quanto tale imposta deve essere assolta tramite integrazione del documento da parte del cessionario/committente.

Il cessionario/committente si renderà pertanto debitore dell’imposta e, qualora non esistano elementi che si pongano a limitazione, potrà detrarre l’imposta assolta.

Quindi nei fatti, non vi sono conseguenze economiche, ma si modifica soltanto il soggetto chiamato ad assolvere l’imposta.

Sono numerose nel nostro ordinamento le ipotesi nelle quali trova applicazione il reverse charge: tra queste una delle prime introdotte è quella del subappalto nel settore edile.

L’articolo 17, comma 6, lettera a), D.P.R. 633/1972 regolamenta l’inversione contabile per le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale nel settore dell’edilizia; questa disposizione trova applicazione quando non opera il reverse charge per le prestazioni di servizi “di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento”, ai sensi della successiva lettera a-ter) all’articolo 17, comma 6, lettera a), D.P.R. 633/1972.

L’inversione contabile per il subappalto fa riferimento alle prestazioni rese nel settore edile; tale requisito risulta soddisfatto quando le prestazioni rese, tanto dall’appaltatore quanto dal subappaltatore, siano riconducibili alle categorie di attività elencate nella Sezione F (“Costruzioni“) della Tabella Ateco 2007.

Non è determinante il fatto che il soggetto passivo sia identificato con un codice Ateco della Sezione F, essendo comunque necessario fare riferimento alla attività da questi effettivamente svolta.

Il “nolo e caldo

Nel noleggio di veicoli industriali e apparecchi meccanici, normalmente si è soliti distinguere le seguenti 2 tipologie:

da una parte si considera il “nolo a freddo” o senza conducente, caratterizzato dal fatto che il soggetto che noleggia fornisce solo il macchinario;

al contrario, nel “nolo a caldo” il noleggiante mette a disposizione dell’imprenditore, oltre al macchinario richiesto, anche un proprio operatore con una specifica competenza per il suo utilizzo.

In dottrina da tempo si era diffusa la convinzione per cui tutti i noleggi di macchinari, in via generale, fossero da escludere dall’inversione contabile, sia (ovviamente) per i noli a freddo, ma anche per i noli a caldo. Questi ultimi, infatti, sarebbero esclusi dal reverse charge nel momento in cui oggetto del contratto è, appunto, il noleggio del bene, mentre vi ricadono se è prevista l’assunzione di un’obbligazione di risultato, realizzandosi in tal caso, sostanzialmente, un subappalto. La distinzione tra l’una e l’altra tipologia contrattuale non può, invece, basarsi sulla prevalenza della manodopera rispetto alla componente noleggio, ma occorre indagare quali sono state le specifiche pattuizioni tra le due parti.

Sul tema si era espressa nell’anno 2007 anche Assonime (con le circolari n. 45 e n. 50), evidenziando come il “nolo a caldo” in linea generale configura una fattispecie contrattuale in cui prevalgono gli elementi propri del contratto di locazione (con esclusione dal meccanismo del reverse charge), ma al contempo, nel settore edile, possono sussistere ipotesi in cui sono poste in essere vere e proprie prestazioni di subappalto.

La questione è stata esaminata anche dalla Corte di Cassazione con le ordinanze n. 11001 e n. 11003 del 26 aprile 2023, pronunciandosi circa la modalità con la quale l’imposta debba essere assolta nell’ambito di tale tipologia di contratto.

Secondo i giudici della Suprema Corte, le prestazioni di “nolo a caldo”, rese nei confronti di un appaltatore, non sono di regola equiparabili a un subappalto e, per questa ragione, scontano l’imposta secondo le modalità ordinarie. In particolare, hanno osservato che, sebbene il codice dei contratti pubblici allora vigente qualificasse come contratti di subappalto anche quelli di “nolo a caldo”, la medesima qualificazione assume rilevanza immediata nel solo ambito amministrativo. Infatti, l’articolo 118, D.Lgs. 163/2006, nel ricomprendere il “nolo a caldo” nel subappalto precisa come tale qualificazione valga ai soli “fini del presente articolo”.

Conseguentemente, sulla base di quanto detto, i giudici di legittimità hanno escluso che la disposizione richiamata possa assumere rilievo in materia tributaria e, di conseguenza, al “nolo a caldo” non è applicabile in reverse charge.

In particolare, aggiunge la Cassazione, questo perché nel caso di specie era stato rilevato come il prestatore del servizio di “nolo a caldo” sarebbe stato chiamato a eseguire un’opera senza autonomia organizzativa; pertanto, anche secondo la Cassazione, per la qualificazione dell’operazione sono centrali le pattuizioni contrattuali tra le 2 parti.

Sul tema della centralità dell’organizzazione del prestatore e quindi delle pattuizioni contrattuali, consta anche la risoluzione n. 205/E/2007 nella quale si afferma che i noli a caldo sono soggetti al meccanismo del “reverse charge” solo se il prestatore non è un “mero esecutore” materiale delle direttive impartite dal committente. Occorre, in altri termini, che la prestazione sia svolta secondo lo schema del contratto di subappalto in assenza di un vincolo di subordinazione, ossia con organizzazione in proprio del lavoro e con la conseguente assunzione dei relativi rischi. In definitiva, se il corrispettivo pattuito è commisurato alle ore di utilizzo effettivo del mezzo con il manovratore, a prescindere dal risultato ottenuto, non è possibile affermare che l’accordo sia inquadrabile in un subappalto, con la conseguenza che il prestatore deve assoggettare a Iva la prestazione, senza applicare il sistema dell’inversione contabile.

VIDEOFORUM AGENZIA DELLE ENTRATE: I CHIARIMENTI IVA

Durante la recente manifestazione tenuta con la stampa specializzata in data 20 settembre 2023 l’Agenzia delle entrate è intervenuta con numerosi chiarimenti; nel presente contributo diamo conto delle interessanti indicazioni fornite su alcuni aspetti dubbi riguardanti il comparto Iva, posto che si tratta di questioni particolarmente pratiche e operative.

Fattura in eccedenza rispetto la lettera d’intento ricevuta
Il problemaViene posta all’Agenzia delle entrate la domanda circa quale debba essere il comportamento dell’esportatore abituale quando riceva una fattura che supera l’importo massimo della lettera d’intento inviata al fornitore, ma senza superare il plafond complessivo che egli ha a disposizione. Esempio: Beta ha inviato al fornitore Alfa una lettera d’intento di 100.000 euro, ma riceve una fattura di 120.000 euro. Beta ha però a disposizione 500.000 euro di plafond che non viene superato.
L’indicazione dell’Agenzia delle entrateL’Agenzia delle entrate osserva come la fattura ricevuta in eccedenza rispetto alla lettera d’intento inviata sia comunque da considerarsi irregolare, anche se il plafond complessivo è capiente. La sanzione applicabile in questo caso è quella prevista dall’articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997, pari al 100% dell’imposta non addebitata, con un minimo di 250 euro. Per evitare tale sanzione l’esportatore abituale deve provvedere a regolarizzare la fattura, tramite documento integrativo (con codice TD20) da inviare allo SDI entro 30 giorni dalla ricezione
Registrazione nota di accredito ricevuta
Il problemaViene posta all’Agenzia delle entrate la domanda riguardante il termine ultimo per il cessionario/committente al fine di procedere alla registrazione della nota di variazione in diminuzione (ossia la nota di accredito) ricevuta.
L’indicazione dell’Agenzia delle entrateLa rettifica in diminuzione di una fattura precedentemente emessa rappresenta una mera facoltà attribuita al cedente/prestatore, che deve esercitata al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si verifica il presupposto che ne consente l’emissione (ossia entro il 30 aprile dell’anno successivo); l’imposta “recuperata” confluirà in detrazione nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale Iva di riferimento. Il soggetto che riceve questa nota di accredito deve riversare all’Erario l’Iva originariamente detratta e oggi stornata; il termine per l’annotazione della nota di variazione ricevuta, è quello previsto all’articolo 23, D.P.R. 633/1972 relativo alle fatture emesse, quindi entro il giorno 15 del mese successivo quello di emissione e con riferimento al medesimo mese. Detto termine, comunque, non è sempre agevole da rispettare, trattandosi di documento emesso da un altro soggetto. Su questo punto è intervenuta l’Agenzia delle entrate, affermando come il cessionario/committente deve annotare il documento in diminuzione nel registro degli acquisti ovvero, in alternativa, in aumento nel registro delle fatture emesse (l’effetto è evidentemente il medesimo), al fine di far emergere l’Iva a debito. In tale evenienza, il termine per l’annotazione della nota di variazione decorre dalla data di ricevimento della stessa. Esempio: la nota di variazione datata 30 settembre 2023, che sia stata ricevuta in data 12 ottobre 2023, può essere annotata entro il 15 novembre, comunque facendo riferimento al mese di ottobre (e, pertanto, l’imposta in essa esposta concorrerà a debito alla liquidazione Iva del mese di novembre)

PROSEGUONO I CHIARIMENTI IN TEMA DI NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA

A seguito delle rilevanti modifiche occorse negli ultimi anni all’articolo 26, Decreto Iva in tema di note di variazione, numerosi sono stati gli interventi sia di prassi che di dottrina che hanno provato ad interpretare e commentare le nuove disposizioni.

Anche di recente sia l’Agenzia delle entrate che autorevole dottrina hanno avuto modo di pronunciarsi su diversi aspetti della richiamata disciplina, dei quali vi diamo brevemente conto nella presente informativa.

Caratteristiche del diritto alla detrazione

Con la recente risposta a interpello n. 426 dell’11 settembre 2023 l’Agenzia delle entrate – richiamando la giurisprudenza comunitaria – ha affermato il principio per il quale il mero possesso della fattura non legittima il diritto a detrazione dell’Iva in essa indicata, con la conseguenza che il cliente soggetto passivo non è legittimato a portare in detrazione l’Iva indebitamente fatturata laddove non vi sia una corrispondenza tra la rappresentazione cartolare e quella reale dell’operazione economica sottostante, ovvero tale corrispondenza non sia stata ripristinata con la procedura delle note variazione disciplinate dall’articolo 26, Decreto Iva.

E ciò anche in deroga al limite annuale previsto dal comma 3 della richiamata norma, che nel caso di sopravvenuto accordo tra le parti decorre dalla data di emissione della fattura previsto.

Un altro principio affermato dal recente chiarimento di prassi tra le mosse dalla previsione contenuta nell’articolo 168, Direttiva 2006/112/CEE, trasfuso nel nostro articolo 19, D.P.R. 633/1972, che autorizza un soggetto passivo a detrarre l’Iva dovuta o assolta. L’Agenzia delle entrate chiarisce che tale previsione, che legittima i soggetti passivi a detrarre l’Iva “dovuta o assolta”, stabilisce che il diritto alla detrazione dell’imposta di cui beneficia il soggetto passivo riguarda non soltanto l’Iva che ha versato, ma anche l’Iva dovuta, vale a dire quella che deve essere ancora pagata. Da ciò ne consegue che il diritto a detrazione dell’Iva non può, in linea di principio, essere subordinato al preventivo pagamento della stessa.

Soggetto legittimato ad emettere la nota di variazione

Con la recente risposta a interpello n. 427 sempre in data 11 settembre 2023 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che ai fini dell’emissione della nota di variazione in diminuzione di cui all’articolo 26 del Decreto Iva è necessario che la nota di credito sia speculare alla fattura originaria e che permanga l’identità tra gli originari soggetti dell’operazione imponibile.

Da ciò se ne ricava che, anche nell’ipotesi di surroga da parte dell’assicuratore (caso specifico oggetto dell’interpello), l’unico soggetto legittimato a procedere in tale senso resta l’assicurato (ovvero l’originario cedente/prestatore).

La recente risposta riprende peraltro precedenti di prassi e giurisprudenza secondo i quali, appunto, il recupero dell’Iva attraverso la nota di variazione presuppone sempre l’identità tra l’oggetto della fattura e della registrazione originaria, da un lato, e, dall’altro, l’oggetto della registrazione della variazione, in modo che esista corrispondenza tra i due atti contabili (risoluzione n. 120/E/2009 e sentenze n. 9188/2001 e n. 5356/1999 della Corte di Cassazione);

Deroga al limite temporale di emissione della nota di variazione

Da ultimo, sempre con riferimento al termine annuale previsto dall’articolo 26, comma 3, D.P.R. 633/1972 per il quale l’emissione della nota di credito in caso di sopravvenuto accordo tra le parti è circoscritto ai casi in cui – in assenza di qualsiasi contestazione in merito all’esecuzione del contratto – le parti decidono di variarne i termini di comune accordo, si riscontra la recente norma di comportamento n. 222 dell’Associazione dottori commercialisti di Milano (Aidc)

Con una interpretazione decisamente innovativa l’autorevole associazione milanese afferma, invece, che laddove intervenga un accordo transattivo a composizione di una documentata controversia, anche solo potenziale, riguardante il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal cedente del bene o dal prestatore del servizio, i principi di effettività, neutralità e proporzionalità dell’imposta impongono di consentire la rettifica dell’operazione anche oltre il termine annuale. E quindi senza limiti di tempo

IN SCADENZA LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770/2023 E DELLE RELATIVE RITENUTE

Il modello 770/2023 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate:

  • i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2022;
  • i relativi versamenti;
  • le eventuali compensazioni effettuate;
  • il riepilogo dei crediti;
  • gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

La presentazione del modello deve avvenire entro il 31 ottobre 2023. Tale data rappresenta anche il limite massimo per “ravvedere” il mancato versamento delle ritenute e non incorrere nel reato di omesso versamento delle stesse. Si ricorda che le Certificazioni Uniche 2023 che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata possono continuare a essere trasmesse all’Agenzia delle entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2023 e quindi anche esse entro il prossimo 31 ottobre.

Reato di omesso versamento delle ritenute

Normativamente (articolo 7, D.Lgs.158/2015) il reato di omesso versamento di ritenute si configura nel caso in cui l’importo dovuto e non versato superi 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

La pena per chi non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, è la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Dalla lettura normativa si evidenzia che il reato si intende commesso qualora, non solo non si sia proceduto a versare le somme dovute a titolo di ritenute ma le stesse siano state al contempo dichiarate nel modello 770 o nelle certificazioni dei redditi.

Tuttavia la Corte Costituzionale, con sentenza n. 175/2022, ha affermato l’illegittimità costituzionale sia dell’articolo 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 158/2015 nella parte in cui ha inserito le parole “dovute sulla base della stessa dichiarazione o”, sia dell’articolo 10-bis, D.Lgs. 74/2000, nella parte in cui prevede la rilevanza penale dell’omesso versamento di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale di sostituto d’imposta (c.d. modello 770).

Ne deriva che non costituisce più reato l’omesso versamento di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale di sostituto d’imposta c.d. modello 770 purché non risulti provato il rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti.

Tuttavia, nel caso in cui le certificazioni siano state rilasciate resta, per il sostituto, la commissione del reato qualora l’ammontare delle ritenute certificate e non versate superi la soglia dei 150.000 euro. Si ritiene quindi che con il 31 ottobre ciascun sostituto debba riesaminare la propria posizione e provvedere nel caso al versamento delle ritenute omesse.

Modello 770 e ravvedimento operoso

La mancata presentazione del modello 770 può essere sanata attraverso la presentazione e il pagamento di opportune sanzioni, in particolare secondo il D.Lgs. 471/1997, alla mancata presentazione del modello si applica una sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro.

Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento la sanzione si riduce e diviene pari al 60% – 120% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro.

VERSAMENTO ROTTAMAZIONE-QUATER ENTRO IL 31 OTTOBRE 2023

Come già descritto in precedenti Informative, la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha previsto la Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia. Le istanze potevano essere presentate entro il 30 giugno 2023. I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di adesione hanno ricevuto entro il 30 settembre 2023 l’indicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata ovvero il diniego con l’indicazione dei motivi del mancato accoglimento.

Nella comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle entrate-Riscossione è indicata la scadenza del 31 ottobre 2023 per il versamento:

  • della prima delle rate, laddove richieste; ovvero
  • degli importi complessivi “rottamati”.

Il D.L. 51/2023 ha prorogato i termini originariamente previsti per il pagamento delle somme dovute; i nuovi termini sono correttamente evidenziati nella comunicazione ricevuta entro il 30 settembre 2023 dall’Agenzia delle entrate-Riscossione. I versamenti degli importi “rottamati” dovranno avvenire:

  • in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
  • in un numero massimo di 18 rate consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’Allegato 1, D.L. 61/2023 (Decreto Alluvione) l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata entro il 31 dicembre 2023 e la scadenza di versamento dell’unica o della prima rata è fissato al 31 gennaio 2024.

APPROFONDIMENTI

IL RAPPORTO DI AGENZIA, OBBLIGHI DELL’IMPRESA MANDANTE E RILEVAZIONI CONTABILI

Secondo il codice civile, art. 1742, con il contratto di agenzia, che deve avere forma scritta, una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto di un’altra, contro retribuzione, l’incarico di concludere uno o più contratti in una zona determinata.

L’agente di commercio è quindi il soggetto che, a fronte di un corrispettivo, si impegna alla promozione e conclusione di appositi contratti, in una zona determinata, per conto di una azienda.

Caratteristiche proprie del contratto di agenzia, il cui fac-simile si allega alla presente, sono:

Formascritta
Soggettimandanteazienda che affida al mandatario la conclusione dei contratti
mandatarioagente di commercio
OggettoConclusione di appositi contratti
DurataDeterminato o indeterminato
ZonaLimitazione geografica entro la quale l’agente ha diritto di agire e nella quale nessun altro agente può farlo
Corrispettivoprovvigione
ContribuzioneEnasarco
 Firr
Indennità di fine mandatoIndennità suppletiva di clientela

L’agente di commercio può operare nei confronti di un solo mandante ed in tal caso si parla di agente monomandatario o nell’interesse di più aziende e in tal caso si parla di agente plurimandatario

Provvigione

Il corrispettivo per la prestazione resa dall’agente di commercio è la provvigione che secondo il dettame dell’articolo 1748, cod. civ. civile matura:

  • per tutti gli affari conclusi dall’agente durante il contratto, ove l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento;
  • per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti, salvo che sia diversamente pattuito;
  • sugli affari conclusi per merito dell’agente uscente, dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole rispetto alla data di scioglimento del contratto;
  • al più tardi, dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
Fiscalmente la provvigione rappresenta una eccezione essendo l’agente di commercio un lavoratore autonomo che fa reddito di impresa, ne deriva che per l’agente di commercio si segue il criterio di competenza. Il mandante, all’atto della corresponsione provvederà ad applicare una ritenuta a titolo di acconto con obbligo di rivalsa (ex articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973). Di contro l’azienda mandante deve fare riferimento all’articolo 109, comma 2, lettera b), Tuir che stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano conseguite alla data in cui le prestazioni sono ultimate. La risoluzione n. 115/E/2005 dell’Agenzia delle entrate (tesi confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 25805 del 23 settembre 2021) afferma che si deve ritenere ultimata la prestazione ed imponibile il relativo compenso alla data in cui si conclude il contratto tra il preponente ed il terzo: in tale momento si deve considerare conclusa la prestazione da parte dell’agente, atteso che il suo obbligo è, come recita l’articolo 1742, cod. civ., quello di “promuovere … la conclusione di contratti“. In tale momento la provvigione, non solo origina da una prestazione ultimata, ma soddisfa anche i requisiti di “esistenza certa ed oggettiva determinabilità” richiesti dall’articolo 109, comma 1, D.P.R. 917/1986, ai fini dell’individuazione del momento temporale di imputazione a reddito dei componenti positivi e negativi. Il diritto di credito dell’agente per il servizio reso, sorto al momento della conclusione del contratto promosso, non è subordinato, infatti, alla effettiva esecuzione delle parti e non viene meno anche in presenza di sopravvenuto accordo tra le parti, volto a non dare esecuzione, in tutto o in parte, al contratto.

Anche la casa mandante imputerà le provvigioni per competenza, ne deriva che, qualora al 31 dicembre non siano giunte le fatture degli agenti il mandante dovrà rilevare apposite fatture da ricevere tanto per rilevare le provvigioni di cui qui trattasi tanto per l’Enasarco di cui si dirà oltre. La scrittura contabile sarà la seguente:

DiversiaDiversi
Provvigioni su vendite (Ce)  
Contributi Enasarco (Ce)  
Crediti Enasarco per anticipo (Sp)  
 aFatture da ricevere
 aDebiti verso Enasarco

Come anticipato sulle provvigioni corrisposte all’agente devono calcolarsi due somme aggiuntive Enasarco e FIRR, di seguito il relativo approfondimento.

Enasarco

L’Enasarco rappresenta il carico contributivo che grava, per la metà, sull’azienda mandante e per la restante parte sull’agente di commercio. Tale ultima quota viene trattenuta dal mandante sul pagamento delle provvigioni e versata unitariamente all’Ente, dopo avere presentato il resoconto trimestrale delle provvigioni maturate.

Attenzione L’Enasarco è dovuto al contempo su altre tipologie di somme erogate all’agente quali ad esempio i rimborsi spese, i premi di produzione, le indennità di mancato preavviso. Per definire il peso dell’Enasarco occorre fare una ulteriore distinzione, quella tra agente che opera come ditta individuale o società di persone e l’agente che opera attraverso una società di capitali. L’ammontare di quanto dovuto all’istituto si determina infatti applicando una apposita percentuale sulla somma che eccede i massimali determinati dall’Istituto stesso a seconda che l’agente sia mono o plurimandatario.
Aliquota 2022
Agente ditta individuale o società di persone17%
Agente società di capitali fino a 13 milioni di provvigioni annue4% (3% a carico del mandante e 1% a carico dell’agente)
da 13.000.000,01 a 20.000.0002% (1,5% a carico del mandante e 0,5% a carico dell’agente)
da 20.000.000,01 a 26.000.0001% (0,75% a carico del mandante e 0,25% a carico dell’agente)
da 26.000.000,01 in poi0,5% (0,3% a carico del mandante e 0,2% a carico dell’agente)
Massimali 2022
MonomandatarioMassimale provvigionale annuo è pari a 39.255 euro – contributo massimo 6.673,35 euro minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 861 euro – 219,50 euro a trimestre
Plurimandatariomassimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 26.170 euro – contributo massimo 4.448,90 euro minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 440 euro – 110 euro a trimestre
 ESEMPIO

Agente di commercio monomandatario che opera come ditta individuale con reddito pari a euro 40.000. in tal caso egli pagherà i contributi fissi e pari a euro 6.673,35 e il 17% della differenza tra 40.000 e 39.255, ovvero 131,75 euro.

I contributi sono dovuti sulle provvigioni maturate, a prescindere dall’emissione della fattura da parte dell’agente di commercio; pertanto, tenuto conto di quanto sopra, in sede di chiusura del bilancio si dovrebbe provvedere ad una quadratura tra i contributi a carico dell’azienda e le provvigioni di competenza.

L’Enasarco viene versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza e quindi per il 2022:

I trimestre20 maggio
II trimestre20 agosto
III trimestre20 novembre
IV trimestre20 febbraio dell’anno successivo

Fondo Indennità risoluzione rapporto

Tra gli adempimenti della casa mandante è previsto anche l’accantonamento del FIRR che rappresenta una quota parte della liquidazione dell’agente. L’obbligo di accantonamento cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia ed in tale momento le somme verranno corrisposte direttamente all’agente dall’ Enasarco per la parte accantonata (e successivamente versata come si vedrà in seguito) e dalla ditta mandante per la parte di Firr maturata nell’anno operando la ritenuta d’acconto del 20% (solo per ditte individuali e società di persone soggette ad Irpef).

Anche in questo caso l’importo dovuto varia a seconda che l’agente sia monomandatario o plurimandatario:

Le aliquote FIRR
MonomandatariPlurimandatari
4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 €/anno4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro/anno
2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 euro/anno2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 euro/anno
1% sulla quota delle provvigioni
oltre 18.600,01 euro/anno
1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 euro/anno
 ESEMPIO

Si supponga che nei primi 3 trimestri dell’anno un agente plurimandatario abbia maturato provvigioni per 11.000 euro e che nell’anno precedente l’ammontare delle provvigioni sia stato pari a 15.000 euro il Firr sarà pari a euro:

(6.200 * 4%) + (3.100 * 2%) + (5.700 * 1%) = 358,00

L’importo sarà da accantonare al 31/12 con la seguente scrittura contabile.

Contributi FIRR (CE)aDebiti verso Enasarco per FIRR (SP) 358

Il versamento delle somme dovrà essere effettuato dall’azienda entro il 31 di marzo dell’anno successivo:

per il 202231 marzo 2023

Indennità suppletiva di clientela

All’agente di commercio può spettare, a determinate condizioni, anche un ulteriore somma a titolo di indennità suppletiva di clientela. Se, nel corso del proprio rapporto, l’agente ha incrementato e/o mantenuto la clientela dell’azienda, alla cessazione del rapporto egli potrà richiedere il pagamento della Indennità Suppletiva di clientela.

Affinché tuttavia l’indennità sia dovuta è necessario che:il contratto sia a tempo indeterminato
la cessazione del rapporto di agenzia è avvenuta per iniziativa della casa mandante e per fatto non imputabile all’agente
quando l’agente termini il rapporto a causa di invalidità temporanea o permanente, raggiungimento dell’età pensionabile o decesso (in tal caso il rapporto di lavoro doveva essere iniziato almeno da 1 anno)
 
Calcolo della Indennità suppletiva di clientela
AliquotaPeriodo 
3%dal 1° al 3° annoCalcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese
3%,5dal 4° al 6° annoCalcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese
4%dal 7° annoCalcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese

Nel caso di aziende industriali dal 4° anno vige il limite dei 45.000 euro

 ESEMPIO

Riprendendo l’esempio di prima e supponendo che il totale annuale delle provvigioni sia di 15.000 euro e che il rapporto sia in essere da un biennio l’ammontare del FIRR da accantonare al 31/12 sarà il seguente:

15.000 *3% = 450

Contabilmente al 31 dicembre la scrittura da redigere sarà la seguente:

Accantonamento Indennità suppletiva di clientela (Ce)aFondo Indennità suppletiva di clientela (Sp) 450

Secondo prassi e giurisprudenza l’indennità di clientela accantonata rappresenta un costo deducibile.

Tabella riepilogativa degli obblighi della ditta mandante
Versamenti EnasarcoÆContributi e Firr
Pagamento e rilevazione provvigioni  
Accantonamento Indennità di clientela  
SCADENZIARIO   Occhio alle scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE 2023 AL 15 NOVEMBRE 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 ottobre2023 al 15 novembre2023, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

Lunedì 16 ottobre

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

  • sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;
  • sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
  • sui redditi di lavoro autonomo;
  • sulle provvigioni;
  • sui redditi di capitale;
  • sui redditi diversi;
  • sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Accise – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Mercoledì 25 ottobre

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l’invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all’obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del III trimestre.

Martedì 31 ottobre

Modello 770

Scade oggi il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle entrate del modello 770/2023.

Modello Iva TR

Ultimo giorno per l’invio telematico dell’istanza di rimborso/compensazione del credito Iva relativo al terzo trimestre 2023.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.

Mercoledì 15 novembre

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Scadenza del versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione di terreni (edificabili e con destinazione agricola) e partecipazioni detenute alla data del 1° gennaio 2023 non in regime di impresa.

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Scarica pdf