NOTIZIE IN SINTESI                                                                        

  • Aggiornata la black list
  • Aggiornate le specifiche per attivare la delega delle fatture elettroniche
  • Bando marchi al via
  • Al via il bando disegni+2023
  • Tassazione delle cripto valute
  • Novità su bollo e fatture elettroniche
  • Regolarizzazione delle cripto valute
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NEWS E INFORMATIVE

  • Opzione in dichiarazione per i regimi fiscali
  • Integrazioni e correzioni delle dichiarazioni entro il 30 novembre 2023
  • Recupero adempimenti: entro il prossimo 30 novembre possibile la “remissione in bonis
  • Gli acconti di imposta per il 2023
  • Proroga termine assegnazione agevolata dei beni ai soci, trasfomazione agevolata in società semplice
  • Credito d’imposta per investimenti “prenotati” entro il 31.12.2022
  • Lettere di compliance ai contribuenti forfettari per quadro rs modello redditi 2022

APPROFONDIMENTI

  • Il regime iva dello “split payment”

SCADENZIARIO

  • Principali scadenze dal 16 novembre al 15 dicembre 2023

NOTIZIE IN SINTESI

AGGIORNATA LA BLACK LIST
Aggiornata nella seduta del 17 ottobre 2023 del Consiglio UE la lista dei Paesi della black list dell’Unione Europea.
  (Consiglio UE, seduta del 17 ottobre 2023)
AGGIORNATE LE SPECIFICHE PER ATTIVARE LA DELEGA DELLE FATTURE ELETTRONICHE
Con il provvedimento n. 373040 del 17 ottobre sono state modificate le procedure relative alle deleghe per FE agli intermediari abilitati, in particolare, considerata l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai soggetti che applicano il regime forfettario, il provvedimento in esame prevede la possibilità di utilizzare, in assenza della dichiarazione Iva, ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente.
    (Agenzia delle entrate, provvedimento prot. n. 373040 del 17 ottobre 2023)
BANDO MARCHI AL VIA
Si ricorda che dal prossimo 21 novembre e fino ad esaurimento delle risorse sarà possibile accedere al bando marchi. 
 (Mimt, avviso n. 359 di agosto 2023)
AL VIA IL BANDO DISEGNI+2023
Dal 7 novembre sarà possibilità per le PMI presentare le domande per l’agevolazione Disegni+2023, misura rivolta a supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale. 
 (Bando Disegni+2023)
TASSAZIONE DELLE CRIPTO VALUTE
Con circolare n. 30 del 27 ottobre 2023 l’Agenzia delle entrate chiarisce i dettagli sulla tassazione delle cripto attività.
    (Agenzia delle entrate, circolare n. 30 del 27 ottobre 2023)
NOVITÀ SU BOLLO E FATTURE ELETTRONICHE
Lo scorso 26 ottobre 2023 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato un aggiornamento della guida sul bollo delle fatture elettroniche per recepire la novità introdotta dalla L. 122/2022 di conversione del D.L. 73/2022 che porta da 250 a 5.000 euro la soglia per i pagamenti cumulativi dell’imposta di bollo sulle e-fatture.
 (Agenzia delle entrate, pubblicazione aggiornamento 26 settembre 2023)
 
REGOLARIZZAZIONE DELLE CRIPTO VALUTE
Entro il prossimo 30 novembre sarà possibile regolarizzare le cripto attività rappresentate da cripto valute, detenute entro la data del 31 dicembre 2021, che non sono state indicate nel quadro RW del modello Redditi (modello approvato con provvedimento n. 290480 del 7 agosto 2023).  (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 290480 del 7 agosto 2023)

NEWS E INFORMATIVE

OPZIONE IN DICHIARAZIONE PER I REGIMI FISCALI

Il modello di dichiarazione dei redditi è il veicolo attraverso il quale i contribuenti devono procedere alla comunicazione all’Agenzia delle entrate della volontà di accedere ai seguenti regimi:

  • opzione per il regime di tassazione per trasparenza delle società di capitali, ossia la possibilità di applicare anche alle società a responsabilità limitata un meccanismo di tassazione analogo a quello delle società di persone, in modo tale che il reddito conseguito sia tassato direttamente pro quota in capo ai soci (successivamente le distribuzioni di utili non saranno tassate). Tale opzione riguarda sia la “grande trasparenza”, dove i soci sono altre società di capitali, così come la “piccola trasparenza”, dove i soci sono persone fisiche. L’opzione è vincolante per 3 esercizi. Nel modello Redditi possono essere comunicate l’esercizio dell’opzione, la revoca dell’opzione o la conferma del regime di tassazione per trasparenza;
  • opzione per il regime di tassazione consolidata, ossia la possibilità di determinare un’unica base imponibile in capo al consolidato. L’opzione è vincolante per 3 esercizi;
  • opzione per il regime di tonnage tax, ossia il regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile delle imprese marittime. L’opzione è irrevocabile e dura per 10 esercizi;
  • opzione per la tassazione agevolata dei redditi derivanti dai costi di ricerca e sviluppo afferenti a software protetto da copyright, brevetti industriali e disegni e modelli (“patent box”). L’opzione è vincolante per 5 esercizi, è rinnovabile e irrevocabile;
  • opzione per l’applicazione dell’Irap con le regole contabili (e non fiscali) per i soggetti Irpef (sia società di persone che imprese individuali) in regime di contabilità ordinaria. In questo caso l’opzione (o la revoca) non avviene nell’ambito del modello Redditi, ma nella dichiarazione del tributo regionale. L’opzione è vincolante per 3 esercizi (e in caso di mancata revoca, si rinnova per un ulteriore triennio).
 In passato, ciascuno di tali regimi aveva modalità peculiari per l’esercizio dell’opzione, della revoca e dei rinnovi (ancora in vigore nel caso in cui l’opzione riguardi un anno in cui non viene presentata la dichiarazione, come per il primo anno di attività); le regole attualmente in vigore, così come modificate dal D.Lgs. 175/2014, prevedono che le scelte siano esplicitate con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.

Ciò significa, ad esempio, che la società in nome collettivo in regime di contabilità ordinaria che intendesse determinare l’Irap con le regole contabili a decorrere dal periodo di imposta 2023, dovrà manifestare tale scelta nel modello dichiarativo relativo al periodo 2022, che viene inviato telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023.

Successivamente, l’articolo 7-quater, comma 27, D.L. 193/2016 ha introdotto il rinnovo automatico delle opzioni per aderire ai regimi speciali:

  • del consolidato fiscale nazionale e mondiale;
  • della trasparenza fiscale;
  • della tonnage tax.

Quindi, per coloro che già applicano tali regimi, non occorrerà più alcuna nuova comunicazione: i regimi sopracitati si rinnoveranno automaticamente per il periodo previsto dalla legge, salvo che l’opzione non venga espressamente revocata.

Con riferimento, invece, al regime del patent box, l’opzione andrà nuovamente comunicata, decorso il primo quinquennio (quindi, una opzione trasmessa nel 2023 avrà validità per i periodi di imposta dal 2023 al 2027 e dovrà nuovamente essere esercitata nel 2028).

Utilizzo di modello specifico

Rimane l’obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento n. 161213/2015 dell’Agenzia delle entrate denominato “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap”, nelle seguenti fattispecie:

  • dalla società controllante entro 3 mesi dall’evento che ha determinato la variazione del gruppo in regime di tonnage tax;
  • dalla consolidante entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento che ha determinato l’interruzione della tassazione di gruppo, entro 30 giorni dal termine della presentazione della dichiarazione dell’ultimo periodo di imposta del triennio, in caso di revoca, ovvero entro 30 giorni dalla risposta all’interpello del contribuente per la continuazione del regime di consolidato, in caso di conferma dell’opzione;
  • dalla società partecipata entro 30 giorni dall’evento che ha determinato la perdita di efficacia dell’opzione per il regime di trasparenza fiscale ovvero entro il periodo di imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell’operazione straordinaria, in caso di conferma dell’opzione;
  • dal soggetto che, trovandosi nel primo anno di attività o in altri casi specifici, esercita l’opzione per uno dei regimi della tonnage tax, del consolidato, della trasparenza fiscale o per la determinazione dell’Irap con le regole contabili, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.  

INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2023

L’articolo 2, D.P.R. 322/1998 stabilisce che le dichiarazioni dei redditi devono essere trasmesse telematicamente:

  • dalle persone fisiche e dalle società di persone o associazioni equiparate entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
  • dai contribuenti assoggettati all’Ires entro l’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Si sottolinea che le scadenze richiamate non interessano le dichiarazioni presentate in occasione di operazioni straordinarie (liquidazioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, etc.), i cui termini di invio telematico rimangono stabiliti dagli articoli 5 e 5-bis, D.P.R. 322/1998 e variano in base alla data in cui si verifica l’operazione.

Ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2022 per integrazione dichiarazioni

In relazione alle persone fisiche, va rammentato che nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2022 (redditi, oneri deducibili e detraibili, etc.) in precedenza non inserita nel modello di dichiarazione, entro la scadenza del 30 novembre 2023 sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi 2023, cosicché detta dichiarazione possa essere adeguatamente modificata (“Correttiva nei termini”).

Allo stesso modo, sarà ancora possibile entro tale data predisporre la dichiarazione per il 2022 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla.

L’invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o tardiva (quest’ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione. Saranno ovviamente applicabili le sanzioni per i versamenti d’imposta non effettuati, qualora dalla dichiarazione dovesse risultare un debito d’imposta.

 Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti di Irpef, Ires e Irap non eseguiti per l’anno 2022, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione; va comunque segnalato che oltre tale data le sanzioni saranno superiori, in quanto parametrate al ritardo di versamento.

Investimenti all’estero

Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione; la compilazione di tale quadro permette anche di dichiarare, ove dovuto, il debito relativo all’Imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e all’Imposta sul valore dei prodotti finanziari e dei conti correnti detenuti all’estero (Ivafe).

Visto di conformità imposte dirette

I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a 5.000 euro annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità.

L’apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendono utilizzare (o che hanno utilizzato) crediti esposti su dichiarazioni relative al periodo di imposta 2022. Pertanto, la semplice esistenza del credito sopra soglia non è di per sé elemento che obbliga all’apposizione del visto.

 In caso di mancata apposizione del visto, qualora il credito sia utilizzato oltre soglia, l’Amministrazione Finanziaria potrà applicare una sanzione pari al 30% di ogni credito compensato in violazione di tale obbligo, nonché il recupero del credito indebitamente utilizzato.

RECUPERO ADEMPIMENTI: ENTRO IL PROSSIMO 30 NOVEMBRE POSSIBILE LA “REMISSIONE IN BONIS

Chi ha dimenticato di esercitare un’opzione oppure di inviare una comunicazione, adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali, può, attraverso l’istituto della “remissione in bonis” rimediare alla disattenzione entro il prossimo 30 novembre, termine di scadenza a regime dei modelli dichiarativi, pagando una piccola penalità utilizzando il modello F24.

La possibilità, in vigore da alcuni anni in quanto contemplata dall’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 16/2012, non permette tuttavia di compensare l’importo della sanzione con eventuali crediti del contribuente e risulta esperibile solo se non vi sono state contestazioni nel senso di seguito descritto.

Il principio fissato dalla norma

“la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”.

Siamo pertanto di fronte a una forma “ristretta” di ravvedimento operoso, valida soltanto nei casi in cui la svista riguardi adempimenti formali non eseguiti alle naturali scadenze.

Caratteristiche dell’istituto

Per accedere al beneficio è necessario che il contribuente:

1. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

2. effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

3. versi contestualmente tramite modello F24 l’importo della sanzione di 250 euro, senza possibilità di avvalersi della compensazione.

Nella sostanza, si tratta di una opportunità valevole per salvaguardare una scelta (sia pure con l’espletamento tardivo di un adempimento) che non produce alcun danno per l’Erario, nemmeno in termini di pregiudizio per l’attività di accertamento.

Obbligo di utilizzo del modello F24 “ELIDE

Con riferimento alle modalità di versamento della sanzione tramite modello F24 va segnalato che l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 42/E/2018 ha comunicato che a decorrere dall’11 giugno 2018 i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 46/E/2012:

  • 8114” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”;
  • 8115” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS 5 per mille”,

sono utilizzati esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), con le seguenti modalità di compilazione.

Il codice tributo da utilizzare è quindi 8114, in quanto 8115 è utilizzabile solo per il particolare caso in cui si debbano sanare le irregolarità relative alla comunicazione per l’ottenimento del 5 per mille.

Nella sezione “Contribuente”, sono indicati:

  • nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Nella sezione “Erario ed altro”, sono indicati:

  • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
  • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
  • nel campo “codice”, il codice tributo;
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento (nella forma “AAAA”).

Per quali ipotesi può essere usata la remissione in bonis

Nella tabella che segue sono descritte le ipotesi nella quali può essere utilizzato, con certezza (in quanto precisato dalla stessa Agenzia delle entrate), il rimedio descritto.

Modello EasPer beneficiare della non imponibilità, ai fini Ires e Iva, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti non commerciali di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello Eas, al fine di consentire gli opportuni controlli. La trasmissione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente. Con la remissione in bonis, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello di dichiarazione successivo all’omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 250 euro.
Cedolare seccaLa tardiva presentazione del modello con cui si dà conto della opzione per la cedolare secca nelle locazioni immobiliari può essere sanata a condizione che non si tratti di un mero ripensamento. Quindi, non è possibile la remissione se: – è già stata pagata l’imposta di registro; – non si è inviata la raccomandata all’inquilino, in quanto l’inadempimento non è verso l’agenzia dell’entrate bensì verso altro soggetto.
Bonus interventi ediliziNel caso di crediti fiscali maturati per spese sostenute nel 2022 relative agli interventi sugli immobili (bonus casa, ecobonus, sismabonus, etc.), le comunicazioni di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura riferite ai singoli interventi possono essere trasmesse all’Agenzia delle entrate dopo il 31 marzo 2023 e, comunque, entro il 30 novembre 2023 usufruendo dell’istituto della remissione in bonis.

Trasparenza fiscale, consolidato fiscale, opzione Irap da bilancio, tonnage tax

Vi sono poi particolari regimi (tassazione per trasparenza nelle società di capitali, consolidato fiscale, opzione Irap da bilancio, tonnage tax) per i quali il cosiddetto Decreto Semplificazioni (D.Lgs. 175/2014), ha previsto che la manifestazione dell’opzione non venga più veicolata con l’invio di apposito modello, bensì all’interno della dichiarazione dei redditi.

Rimane, tuttavia, l’obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento n. 161213 del 17 dicembre 2015 denominato “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap”, nei seguenti casi:

  • variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della tonnage tax (articolo 5, D.M. 23 giugno 2005);
  • interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell’opzione nel consolidato (articoli 13 e 14, D.M. 9 giugno 2004);
  • perdita di efficacia o conferma dell’opzione per la trasparenza fiscale (articoli 4 e 10, D.M. 23 aprile 2004);
  • opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap secondo le regole dell’articolo 5, D.Lgs. 446/1997, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione Irap in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d’imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (ad esempio, primo periodo d’imposta di esercizio dell’attività);
  • opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della tonnage tax o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Redditi poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Redditi (ad esempio, società di persone, SP, anziché società di capitali, SC) in ragione della forma societaria in essere nell’annualità precedente.

Qualora la dimenticanza riguardi una di queste ipotesi, può essere validamente utilizzata la remissione in bonis.

Liquidazione Iva di gruppo

Anche per quanto riguarda la liquidazione Iva di gruppo, l’articolo 1, comma 27, lettera b), Legge di Bilancio 2017 ha modificato l’articolo 73, comma 3, D.P.R. 633/1972, prevedendo che “l’ente o società commerciale controllante comunica all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto presentata nell’anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l’opzione”.

In altri termini, con la disposizione in esame, il Legislatore:

  • ha confermato che la volontà di avvalersi dell’Iva di gruppo deve essere comunicata esclusivamente dall’ente o società controllante;
  • ha inteso semplificare gli adempimenti formali volti a comunicare l’esercizio dell’opzione per l’Iva di gruppo, che deve essere manifestato in sede di dichiarazione Iva annuale presentata nell’anno a decorrere dal quale si intende applicare il regime.

Tale opzione si realizza nel quadro VG (“Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate”) del modello di dichiarazione Iva annuale.  

 Con il D.M. 13 febbraio 2017, attuativo delle previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2017, è stato previsto che ogni variazione dei dati relativi alle società controllate intervenuta nel corso dell’anno deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate entro 30 giorni con il modello individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’Agenzia delle entrate ha poi chiarito che tali variazioni potranno essere comunicate continuando ad utilizzare, solo a tale fine, il modello Iva 26.

Remissione in bonis anche per le opzioni effettuate in dichiarazione

Con l’articolo 7-quater, comma 29, D.L. 193/2016 il Legislatore ha esplicitamente previsto che per l’esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (provvedimento che ha introdotto l’istituto della remissione in bonis).

 In pratica, quindi, viene confermata l’applicazione dell’istituto della c.d. “remissione in bonis” anche per i descritti casi nei quali l’opzione viene esercitata preventivamente nel modello di dichiarazione.

GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2023

Il prossimo 30 novembre scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo di imposta 2023. Eccezione riguarda le persone fisiche titolari di partita Iva (con ricavi/compensi inferiori a 170.000 euro) che potranno versare il secondo acconto delle imposte entro il 16 gennaio 2024, anziché entro il 30 novembre 2023.

L’acconto, come di consueto, può essere determinato con 2 differenti metodologie:

1. metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente periodo d’imposta 2022;

2. metodo previsionale: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d’imposta 2023 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio.

Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l’Agenzia delle entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto “avviso bonario”), salvo non si provveda a rimediare con l’istituto del ravvedimento operoso.

Contribuenti assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)

Si rammenta che con l’articolo 58, D.L. 124/2019, il Legislatore ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (Irpef, Ires e Irap) con il metodo storico.

Occorre in primis rilevare che dal punto di vista soggettivo la nuova disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti bensì:

  • i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro;
  • i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir a società, associazioni e imprese assoggettate agli Isa con il requisito della soglia di ricavi o compensi.

Per i citati soggetti la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente – viene equamente suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto.

Contribuenti non assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)

Per i soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, invece, le regole di versamento dell’acconto rimangono invariate:

  • la misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2022, corrispondente al rigo “differenza” del quadro RN del modello Redditi 2023. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in 2 quote, il 40% versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;

la misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2022, rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Redditi 2023. Il totale va suddiviso in 2 quote, il 40% da versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;

  • le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (Irap) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la misura dell’acconto è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2022, da suddividere in 2 quote con le stesse modalità previste per il tributo dovuto (Irpef o Ires).

I soggetti interessati dalla proroga di versamento al 16 gennaio 2024

L’articolo 4, D.L. 145/2023 ha previsto il rinvio (esclusivamente per il periodo di imposta 2023) del secondo acconto delle imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva (imprese e professionisti) con ricavi/compensi non superiori a 170.000 euro nel 2022. Non sono interessati dalla proroga i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi Inail.

Per tali soggetti sarà possibile:

  • versare il secondo acconto in unica soluzione entro il 16 gennaio 2024, anziché entro il 30 novembre 2023;
  • versare il secondo acconto in 5 rate mensili di pari importo, la prima entro il 16 gennaio 2024, le successive aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

Non possono beneficiare della proroga le società di ogni tipo e le persone fisiche senza partita Iva, oltre a quelle titolari di partita Iva con ricavi o compensi superiori a 170.000 euro nel 2022.

Compensazione

Il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

  • della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
  • della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires o Irap).
 Si ricorda che per la compensazione orizzontale dei crediti di importo complessivo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all’Iva e all’Irap vige l’obbligo di effettuare i controlli ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello dichiarativo, necessario per effettuare le compensazioni nel modello F24.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro. In tale caso la compensazione dei crediti torna a essere possibile solo dopo aver provveduto al pagamento o alla rateizzazione dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “RUOL” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

PROROGA TERMINE ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI, TRASFOMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE

L’articolo 4, D.L. 132/2023 ha disposto la proroga al 30 novembre 2023 (rispetto al termine originario del 30 settembre 2023) dei termini per effettuare le seguenti operazioni:

  • assegnazione e/o cessione agevolata dei beni ai soci;
  • trasformazione agevolata in società semplice delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili.

La stessa disposizione ha altresì previsto che l’imposta sostitutiva dovuta (dell’8% o del 10,5%) deve essere versata in unica soluzione entro il 30 novembre 2023. Resta ferma la possibilità del versamento in due rispettivamente del 60% entro il 30 settembre 2023 e del 40% entro il 30 novembre 2023, per le operazioni effettuate entro il 30 settembre 2023.

Di seguito si ricordano i principali aspetti che regolano la disciplina di assegnazione e trasformazione agevolata, fermo restando che ogni caso va valutato nello specifico in quanto le variabili sono numerose e possono riflettersi sui diversi aspetti dell’operazione.

Soci che possono fruire dell’agevolazione

Affinché possano fruire dell’agevolazione i soci (persone fisiche e società, anche non residenti) devono risultare iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30 settembre 2022, ovvero, se la società non è tenuta alla tenuta del libro soci, devono essere stati iscritti al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.

Termini e imposta sostitutiva

L’operazione agevolata (assegnazione, cessione, trasformazione) deve avvenire entro il 30 settembre 2023 ed è assoggettata ad un’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap pari all’8% (aliquota che sale al 10,5% per le società di comodo in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in cui avviene l’assegnazione) da calcolarsi sulla plusvalenza che l’operazione produce (sono agevolabili anche le assegnazioni che determinano una minusvalenza ferma restando la sua indeducibilità).

Per la determinazione delle plusvalenze da assoggettare ad imposta sostitutiva è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale (o valori intermedi tra i due). Eventuali riserve in sospensione annullate per effetto dell’assegnazione sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%. L’imposta sostitutiva deve essere pagata per intero entro il 30 novembre 2023.

Imposte indirette

Dal punto di vista delle imposte indirette, l’agevolazione prevede che, per le assegnazioni/cessioni:

  • l’imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, è “ridotta alla metà”;
  • le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura “fissa”.

Non è invece prevista alcuna agevolazione ai fini Iva, per evitare che si pongano problemi di incompatibilità con le Direttive UE in materia. L’Iva, se dovuta, andrà quindi assolta nei modi “ordinari” o con applicazione del reverse charge nei casi previsti.

La base imponibile è costituita, in caso di assegnazione, dal valore normale del bene mentre in caso di cessione dal corrispettivo pattuito.

Laddove l’immobile oggetto di assegnazione agevolata sia stato acquisito dalla società senza detrazione dell’Iva (perché l’acquisto è avvenuto presso un privato, ovvero prima dell’introduzione dell’Iva ante 1973, ovvero ancora senza detrazione totale dell’imposta ai sensi degli articoli 19 e ss., D.P.R. 633/1972), l’assegnazione è considerata un’operazione fuori campo Iva.

Beni agevolabili

I beni agevolabili sono:

  • i beni immobili (terreni e fabbricati), eccetto quelli strumentali per destinazione, “non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa”; possono quindi essere assegnati gli immobili patrimoniali (art. 90, TUIR), gli immobili “merce” e anche gli immobili strumentali per natura (iscritti nelle categorie catastali B, C, D, E ed A/10) purché non utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività d’impresa;
  • i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali per l’esercizio dell’attività.

Non rientrano invece tra i beni agevolabili

  • i diritti reali parziali relativi ai beni (ad esempio, usufrutto e nuda proprietà), fatto salvo il caso in cui la società usufruttuaria voglia assegnare o cedere il proprio diritto al socio nudo proprietario;
  • i terreni utilizzati in proprio da una società agricola per la coltivazione o l’allevamento;
  • le quote di partecipazione in altre società.

Le caratteristiche del bene devono essere valutate all’atto dell’assegnazione/cessione (a tal fine rileva il momento di effettuazione dell’assegnazione/cessione e non quello della delibera che la dispone), a prescindere dalla data di acquisizione senza possibilità di sindacato da parte dell’Agenzia delle entrate.

Conseguenze in capo alla società

L’assegnazione si configura come una restituzione di capitale, distribuzione di utili o di riserve di utili o di capitale mediante attribuzione di beni. L’operazione pertanto determina necessariamente una riduzione del patrimonio netto della società e deve avvenire nel rispetto della par condicio tra i soci, con la conseguenza che i beni devono essere assegnati a tutti i soci in base alle quote di partecipazione al capitale sociale. In caso di beni difficilmente divisibili pro quota, la par condicio è comunque rispettata qualora ad un socio sia attribuito un immobile agevolabile e agli altri sia corrisposta una somma di denaro (che rappresenterà una distribuzione di utili o una restituzione di capitale). È evidentemente sempre possibile assegnare un bene in comunione fra i soci.

Alle medesime condizioni, con esclusione ovviamente di ogni effetto sui soci, sono agevolabili anche le cessioni ai soci dei medesimi beni. In tal caso l’imposta sostitutiva è applicata sulla plusvalenza determinata in base al prezzo di cessione. Se questo però è inferiore al valore normale o a quello catastale la plusvalenza ai fini dell’imposizione sostitutiva dovrà essere assunta in base al minore fra i due. In caso di cessione agevolata dei beni ai soci non si produce alcuna conseguenza nel patrimonio netto della società e non deve essere rispettata la par condicio tra i soci.

Conseguenze in capo ai soci

Il pagamento dell’imposta sostitutiva da parte della società di capitali produce effetti liberatori in capo ai soci percettori nella determinazione dei redditi di capitale, fino a concorrenza del maggior valore dei beni assegnati assoggettati ad imposta sostitutiva.

La distribuzione delle riserve eccedenti è invece assoggettata ad imposizione in misura ordinaria senza applicazione della presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili.

Qualora la società assegnante sia una società personale il maggior valore attribuito al bene ai fini dell’imposta sostitutiva costituirà un incremento del valore di carico della partecipazione.

Trasformazione agevolata in società semplice

In taluni casi l’operazione agevolata più profittevole potrebbe essere quella della trasformazione della società commerciale in società semplice. L’operazione è attuabile a condizione che:

  • la società abbia quale oggetto esclusivo o principale la gestione e il godimento dei beni agevolati;
  • la compagine sociale all’atto della trasformazione sia composta dagli stessi soci che erano tali al 30 settembre 2022.

Dal punto di vista fiscale la trasformazione comporta l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa mentre l’Iva, se dovuta, è applicata sul valore normale del bene in quanto la trasformazione costituisce una destinazione dei beni a finalità estranee all’attività imprenditoriale.

L’imposta sostitutiva sulla plusvalenza è applicata alle medesime condizioni previste per l’assegnazione agevolata.

La trasformazione in società semplice costituisce infine una distribuzione ai soci di tutte le riserve costituite prima della trasformazione con conseguente tassazione ordinaria delle medesime.

Il maggior vantaggio rinvenibile nella trasformazione della società riguarda la decorrenza del quinquennio ai fini dell’imponibilità delle plusvalenze sulle cessioni degli immobili (articolo 67, Tuir) che non è interrotta dall’operazione di trasformazione.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI “PRENOTATI” ENTRO IL 31.12.2022

Con il “Decreto Milleproroghe” (D.L. 198/2022) è stato disposto che per gli investimenti in beni strumentali nuovi (ordinari e 4.0) “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, la consegna deve avvenire entro il 30 novembre 2023 (allungandolo rispetto al precedente termine). Ciò consente di fruire del credito d’imposta nella misura del 40% per i beni Industria 4.0, e del 6% per quelli ordinari (per questi ultimi a decorrere dal periodo d’imposta 2023 non è più prevista alcuna agevolazione).

È bene ricordare che il momento di effettuazione dell’investimento, cui si ricollega l’individuazione della percentuale del credito d’imposta spettante, è disciplinato dalle seguenti regole (articolo 109, Tuir):

  • consegna o spedizione per gli investimenti in proprietà;
  • sottoscrizione del verbale di consegna per i beni acquisiti tramite leasing;
  • ultimazione della prestazione per gli investimenti effettuati tramite contratto d’appalto, a meno che non sia previsti dei Sal intermedi nel qual caso si deve aver riguardo all’importo dei Sal liquidati nel periodo agevolato.

Investimenti effettuati nel 2023

La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha previsto la possibilità di fruire del credito d’imposta per nuovi investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 solo per quelli aventi ad oggetti beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” (per la cui individuazione si deve aver sempre riguardo agli allegati “A” e “B” della L. 232/2016).

Si osserva che per gli investimenti di beni materiali e immateriali “ordinari” (diversi da quelli “Industria 4.0”) effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 non è più attribuito alcun credito d’imposta (fatto salvo per quelli prenotati entro il 31 dicembre 2022).

In particolare, per gli investimenti in beni materiali nuovi “Industria 4.0” effettuati nel triennio 2023-2025 (o entro il 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell’ordine) il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:

  • 20% fino ad un importo di 2,5 milioni euro;
  • 10% per importi eccedenti 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% per importo eccedenti 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni immateriali “Industria 4.0” effettuati nel triennio 2023-2025 (o entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell’ordine) il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:

  • 20% per il periodo d’imposta 2023;
  • 15% per il periodo d’imposta 2024;
  • 10% per il periodo d’imposta 2025.

Per ciascun periodo d’imposta il credito d’imposta spetta nel limite massimo di costi pari a 1 milione di euro.

Investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2022

Le Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto un’importante novità per gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, consentendo un più ampio termine di consegna dei beni nel corso del 2023. La “prenotazione” consente di fruire del maggior credito d’imposta previsto per gli investimenti in beni “Industria 4.0” (40%), e del credito d’imposta del 6% per quelli effettuati in beni “ordinari” nel 2022.

Più in dettaglio:

  • per gli investimenti in beni materiali “Industria 4.0” prenotati entro il 31 dicembre 2022 il credito d’imposta spetta nella misura del 40%, fino ad un importo di euro 2,5 milioni (la misura scende al 20% per importi eccedenti euro 2,5 milioni e fino ad euro 10 milioni, e al 10% per importi compresi tra euro 10 milioni ed euro 20 milioni), se la consegna avviene entro il prossimo 30 novembre 2023 (termine prorogato dal D.L. 198/2022);
  • per gli investimenti in beni immateriali 4.0 “prenotati” entro il 31 dicembre 2022 (per i quali il D.L. n. 50/22 ha previsto un credito d’imposta del 50%), il credito d’imposta è stabilito nella misura del 50% (entro il limite massimo di investimenti pari ad 1 milione di euro) se la consegna avviene entro il prossimo 30 novembre 2023;
  • per gli investimenti in beni ordinari “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 6% se la consegna avviene entro il 30 novembre 2023.

È importante ricordare che l’Agenzia delle entrate (Telefisco 2019), con riguardo alla “prenotazione”, ha precisato che qualora il corrispettivo effettivo risulti superiore a quello pattuito in origine, rendendo in tal modo insufficiente l’acconto versato per il raggiungimento del 20%, è comunque possibile applicare il maggior credito d’imposta per la parte di costo coperta dall’acconto, mentre sulla restante parte spetta il minor credito d’imposta.

Adempimenti richiesti e utilizzo del credito d’imposta

Nulla è cambiato in relazione agli adempimenti richiesti per la fruizione del credito d’imposta, che di seguito si ricordano brevemente:

  • nella fattura di acquisto deve essere riportata una dicitura del tipo “acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”;
  • per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” è necessario disporre di una perizia asseverata rilasciata da un tecnico abilitato (ingegnere o perito industriale iscritto al rispettivo Albo), ovvero di un certificato di conformità rilasciato da un ente accreditato, da cui risulti che il bene possiede le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale;
  • inviare, entro il termine di presentazione del modello Redditi relativo al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento, una comunicazione al Mise. È bene ricordare che l’omesso invio di tale comunicazione non pregiudica la spettanza del credito d’imposta.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6935” per i beni ordinari, “6936” per i beni materiali “Industria 4.0” e “6937” per quelli immateriali “industria 4.0”). L’utilizzo è effettuato:

in 3 rate di pari importo;

  • a decorrere dal periodo d’imposta di entrata in funzione (per i beni ordinari) o da quello in cui è avvenuta l’interconnessione (per quelli “Industria 4.0”).

    LETTERE DI COMPLIANCE AI CONTRIBUENTI FORFETTARI PER QUADRO RS MODELLO REDDITI 2022

Con provvedimento n. 325507/2023 l’Agenzia delle entrate, in attuazione delle disposizioni previste nella L. 190/2014, dispone l’invio di una comunicazione ai contribuenti che si sono avvalsi del regime forfettario per l’anno 2021, e che nel modello Redditi 2022 non hanno riportato nel quadro RS le informazioni richieste nei righi da 375 a 381.

Come si legge nel punto 1 del citato provvedimento l’Agenzia delle entrate utilizza i dati del modello Redditi 2022, presentato per il periodo d’imposta 2021, dai soggetti che in tale periodo d’imposta hanno adottato il regime forfettario, per verificare l’eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti per tali soggetti.

Informazioni obbligatorie

Nel quadro RS del modello Redditi PF i contribuenti che adottano il regime forfettario devono compilare il prospetto di cui ai righi da RS371 a RS381, contenente alcune informazioni relative all’attività svolta.

Più nel dettaglio, nei righi RS372, RS372 e RS373 sono richiesti i dati dei percettori di redditi, ed i relativi importi, per i quali all’atto del pagamento non è stata operata la ritenuta, non essendo i contribuenti forfettari sostituti d’imposta. Sono inoltre richieste informazioni distinte per imprese e professionisti, e in particolare:

  • gli esercenti attività d’impresa devono compilare i righi da RS375 a RS378 indicando rispettivamente:
  • il numero complessivo dei mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività;
  • l’ammontare complessivo del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci (o i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi);
  • i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi (locazione, noleggio e affitto);
  • l’ammontare complessivo delle spese sostenute per l’acquisto di carburante per autotrazione;
  • gli esercenti attività di lavoro autonomo devono indicare nel rigo RS381 i consumi (servizi telefonici, consumi di energia elettrica e i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati per la trazione di autoveicoli).
 I contribuenti forfettari non determinano il reddito analiticamente, bensì applicando una percentuale di redditività ai componenti positivi di reddito. Pertanto, i dati richiesti devono essere prelevati da documenti extracontabili che non sempre sono di immediata disponibilità.

Modalità informative e di regolarizzazione

Nel punto 2 del provvedimento dell’Agenzia delle entrate è previsto che la comunicazione inviata ai contribuenti forfettari che non hanno compilato il prospetto informativo è consultabile dal contribuente all’interno dell’area riservata del “cassetto fiscale”, sezione “L’Agenzia scrive”. Nel successivo punto 3 del provvedimento è prevista la possibilità per il contribuente di segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Il punto 5 del provvedimento si occupa delle modalità con cui il contribuente può regolarizzare la mancata (o errata) compilazione degli elementi informativi previsti nel quadro RS. In particolare, è necessario presentare

una dichiarazione integrativa (con le informazioni in questione), potendosi avvalere del ravvedimento operoso e pagando la sanzione ridotta in funzione della tempestività della regolarizzazione.

Attenzione Con il recente “Decreto Proroghe” (D.L. 132/2023) è stato previsto il differimento al 30 novembre 2024 del termine per l’invio dei dati informativi nel quadro RS del modello Redditi. Pertanto, il contribuente potrà attendere sino alla predetta data per sanare l’irregolarità. È bene osservare che il differimento del termine è di fatto una “rimessione in termini” in quanto il contribuente potrà inviare i dati del quadro RS (con una dichiarazione integrativa) senza pagamento di alcuna sanzione.

approfondimenti

IL REGIME IVA DELLO “SPLIT PAYMENT”

Con la Legge Finanziaria per l’anno 2015 (L. 190/2014) il Legislatore – con l’intento di arginare il fenomeno della c.d. “evasione da riscossione” in ambito Iva – ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti (più comunemente definito “split payment”) inserendo un nuovo articolo 17-ter all’interno del D.P.R. 633/1972.

La normativa ha subito nel tempo diverse modifiche, una prima ad opera del D.L. 50/2017 e, in seguito, con il D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità).

Ripercorriamo nella scheda che segue la procedura di emissione delle fatture in scissione dei pagamenti.

Introduzione

Il meccanismo della scissione dei pagamenti prevede che, in ordine agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni (per i quali queste non siano debitori d’imposta), l’Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture deve essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’Erario in luogo del versamento al fornitore stesso, scindendo, di fatto, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Ne consegue che con il meccanismo della scissione dei pagamenti non è più il fornitore a versare l’Iva all’Erario ma obbligata è la stessa pubblica amministrazione.

A chi si applica

 Ai sensi dell’articolo 17-ter del Decreto Iva lo split payment si applica alle operazioni effettuate nei confronti: – delle P.A. definite dall’articolo 1, comma 2, L. 196/2009 e presenti nell’elenco “Ipa” consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it; – di enti, fondazioni e società di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. 633/1972, individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l’anno successivo (articolo 5-ter, comma 2, D.M. 23 gennaio 2015).

Il meccanismo dello split payment è soggetto ad autorizzazione comunitaria e oggi, a seguito di intervenuta proroga, risulta in scadenza al prossimo 30 giugno 2026.

Attuale termine di utilizzo dello split payment30 giugno 2026

Al fine di emettere correttamente le fatture soggette a tale meccanismo è tuttavia necessario consultare gli elenchi che di anno in anno vengono appositamente aggiornati e pubblicati e che riepilogano quali soggetti, appartenenti alla pubblica amministrazione o derivati da essa, hanno le caratteristiche necessarie a ricevere fatture ex articolo 17-ter.

Recentemente sono stati resi noti gli elenchi dei soggetti per l’anno 2024, oggi visionabili sul sito internet del Dipartimento delle Finanze e che sono riepilogati nelle seguenti categorie: società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (articolo 2359, comma 1, n. 2, cod. civ.);

– enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;

– enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;

– enti o società controllate dagli enti nazionali di previdenza e assistenza;

– enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle P.A.;

– società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Segnalazione degli errori negli elenchi

 Tranne le società quotate (per le quali il termine di utilizzo dello split sarà anticipato al 30 giugno 2025), i soggetti interessati possono segnalare al Dipartimento delle Finanze mancate o errate inclusioni nei richiamati elenchi utilizzando un apposito modulo e fornendo idonea documentazione a supporto dell’istanza presentata (obbligo allegare visura camerale).

Soggetti esclusi dal regime

 Sono esclusi dal meccanismo dello split payment i seguenti fornitori: – i lavoratori autonomi del regime dei minimi e forfettario che non applicano Iva sulle fatture; – i professionisti che applicano ritenuta d’acconto; – tutti coloro che sono soggetti al meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge.

Fatturazione e split payment

Nel caso di emissione di fattura con il meccanismo dello split payment si dovranno seguire i seguenti passaggi:

1. emissione della fattura da parte del fornitore con indicazione dell’Iva non addebitata e indicazione di apposita dicitura per operazione in scissione dei pagamenti;

 Operazione soggetta a split payment con Iva non incassata dal cedente/prestatore ai sensi dell’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972

2. il fornitore incassa il corrispettivo della cessione (o prestazione) senza Iva;

3. il committente effettua il versamento dell’imposta all’Erario.

Si riporta un esempio di fattura in split payment:

Fattura con applicazione dello split payment

Come accade per tutte le fatture attive anche quelle emesse con applicazione del meccanismo della scissione di pagamenti devono essere registrate nel registro Iva vendite.

Tuttavia, l’Iva che in fattura risulta essere solo esposta, non viene considerata in sede di liquidazione Iva in quanto la P.A. versa al fornitore il solo imponibile mentre l’Iva viene versata direttamente all’Erario.

Esempio di liquidazione con operazioni in split payment

La ditta Gamma Srl ha effettuato nel corso del mese cessioni di beni per 300.000, la relativa Iva a debito risulta essere pari a 66.000 euro di cui 600 euro per operazioni assoggettate a split payment. L’Iva sugli acquisti del medesimo periodo risulta essere invece pari a 22.000 euro.

La liquidazione Iva del periodo sarà la seguente:

Iva su vendite66.000 – 600 = 65.400
Iva su acquisti22.000
Iva da versare65.400 – 22.000 = 43.400

Aspetti contabili

Per registrare le fatture emesse in split payment si possono utilizzare 2 diverse metodologie.

1° metodo

La prima prevede la registrazione della fattura di vendita utilizzando, al posto del conto Iva c/vendite, un conto apposito che individui l’Iva figurativa da scissione dei pagamenti, per esempio il conto Iva c/vendite in split payment.

Riprendendo l’esempio della fattura emessa avremo:

Crediti vs clientiaDiversi610 
 aMerci c/vendite 500
 aIva c/vendite in split payment 110

Successivamente viene effettuata una seconda registrazione che storna il conto Iva c/vendite in split payment e riduce in avere il credito nei confronti del cliente:

Iva c/vendite in split paymentaCrediti vs clienti110

Quando il cliente pagherà la fattura, l’incasso verrà rilevato al netto dell’imposta:

Banca c/caCrediti vs clienti500

2° metodo

La registrazione contabile può anche essere unica (secondo metodo) e in tal caso si potrà eseguire un’unica scrittura nella quale il cliente viene movimentato in dare già al netto dell’Iva e il conto Iva c/vendite in split payment viene movimentato per lo stesso importo sia in dare che in avere:

Crediti vs clientiaDiversi500 
Iva c/vendite in split payment  110 
 aMerci c/vendite 500
 aIva c/vendite in split payment    110

La rilevazione dell’incasso sarà sempre per il totale fattura al netto dell’imposta:

Banca c/caCrediti vs clienti500

Emissione della fattura elettronica in split payment

Il processo di emissione della fattura in scissione dei pagamenti in formato elettronico prevede che:

  • si compili la fattura inserendo il valore “S” nel campo/tag 2.2.2.8 del file XML denominato “EsigibilitaIVA”;
  • si riporti la dicitura: Operazione soggetta a split payment ai sensi dell’ex articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972;
  • si apponga la firma digitale sulla fattura;
  • si invii la fattura elettronica tramite il sistema di interscambio (SdI).

Aspetto sanzionatorio

Secondo la circolare n. 27/E/2017 dell’Agenzia delle entrate, nel caso di errata applicazione dello split payment, si rendono applicabili al cedente/prestatore le sanzioni previste dall’articolo 9, comma 1, D.Lgs. 471/1997.

Sempre secondo la citata circolare, in caso di necessaria correzione di errori occorrerà emettere una nota di variazione ex articolo 26, comma 3, D.P.R. 633/1972 oltre a riemettere la fattura corretta.

Al contrario l’omesso o ritardato versamento all’Erario, per conto del fornitore, dell’Iva da parte della pubblica amministrazione e società, nel regime di split payment, prevede una sanzione pari al 30% dell’imposta omessa o ritardata.

SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 novembre al 15 dicembre 2023, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

Giovedì 16 novembre

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell’Iva a debito riferita al terzo trimestre 2023 per i contribuenti Iva trimestrali.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di ottobre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento dei contributi Inail

Scade oggi il termine per il versamento della quarta rata del premio Inail per la quota di regolazione del 2022 e la quota di acconto del 2023.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

  • sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;
  • sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
  • sui redditi di lavoro autonomo;
  • sulle provvigioni;
  • sui redditi di capitale;
  • sui redditi diversi;
  • sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Accise – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Inps – contributi dovuti da artigiani e commercianti

Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all’Inps scade oggi il versamento dei contributi fissi relativi al terzo trimestre 2023.

lunedì 20 novembre

Enasarco: versamento contributi

Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il terzo trimestre 2023.

lunedì 27 novembre

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

giovedì 30 novembre

Invio telematico dichiarazioni

Scade oggi il termine per la spedizione telematica all’Agenzia delle entrate del modello Redditi e del modello Irap relativi al periodo di imposta 2022.

Secondo acconto imposte e contributi

Scade oggi il termine per il pagamento del secondo acconto delle imposte e dei contributi dovuti per il periodo di imposta 2023. Per le persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi nel 2022 non superiori a 170.000 euro, il termine del 30 novembre 2023 per il versamento del solo secondo acconto delle imposte è prorogato al 16 gennaio 2024.

Comunicazione telematica liquidazioni periodica Iva

Scade oggi il termine per la presentazione telematica della Lipe relativa al III trimestre 2023, sia per i contribuenti mensili sia per i contribuenti trimestrali.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di ottobre.

Imposta di bollo

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre 2023 che prevedono l’obbligo di assolvimento del bollo di euro 2. Scade anche il termine per il versamento dell’imposta di bollo dovuta per il primo e il secondo trimestre 2023 se di importo non superiore a 5.000 euro.

Remissione in bonis

Scade oggi il termine per l’esercizio della remissione in bonis: chi ha dimenticato di esercitare una opzione, di effettuare un adempimento oppure di inviare una comunicazione, necessari per fruire di benefici fiscali o per accedere a regimi opzionali, può sanare la propria posizione con le modalità previste dall’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012.

venerdì 15 dicembre

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

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