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NEWS E INFORMATIVE: speciale riforma adempimenti tributari

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, il D. Lgs. 1/2024 relativo alla “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”. Le norme, per effetto di quanto previsto dall’articolo 27, entrano in vigore il 13 gennaio 2024, salve espresse previsioni in riferimento ad alcuni adempimenti.

ARTICOLO 1Semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati Viene introdotta, in via sperimentale, una semplificazione in riferimento alla dichiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati; infatti, viene riconosciuta la possibilità al contribuente di accedere alle informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate, ai fini della predisposizione della dichiarazione, che potranno essere così confermate o modificate. Nello specifico, è introdotto il nuovo comma 3-bis nell’articolo 1, D.Lgs. 175/2014, ai sensi del quale, come anticipato, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. A decorrere dal 2024 tali informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti titolari dei redditi ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, in un’apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, mediante un percorso semplificato e guidato. I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente può presentare direttamente in via telematica. È previsto che progressivamente, negli anni successivi, le informazioni in possesso dell’Amministrazione finanziaria saranno rese disponibili anche per il tramite dei soggetti delegati, che possono confermarli o modificarli ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi. Con provvedimento direttoriale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, saranno individuate le modalità tecniche per consentire di accedere ai dati da confermare o modificare. Inoltre, per effetto del nuovo comma 3-ter, articolo 5, D.Lgs. 175/2014, viene previsto che le esclusioni dai controlli previsti nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata valgano anche in caso di presentazione della dichiarazione in modalità semplificata.
ARTICOLO 2Estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato A decorrere dal 2024 la dichiarazione dei redditi di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, D.Lgs. 241/1997, può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati. Sarà il provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato a stabilire le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d’imposta, possono essere dichiarate con tale modello. Sempre a decorrere dal 2024 i titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’articolo 34, comma 4, D.Lgs. 241/1997, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità di cui all’articolo 51-bis, D.L. 69/2013, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il versamento deve essere effettuato entro i termini di cui all’articolo 17, D.P.R. 435/2001. In caso di presentazione della dichiarazione direttamente all’Agenzia delle entrate, l’applicativo della dichiarazione precompilata mette a disposizione la delega di pagamento, che può essere confermata o modificata e quindi trasmessa mediante lo stesso applicativo.
ARTICOLO 3Eliminazione della CU relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio Tramite l’introduzione nell’articolo 4, D.P.R. 322/1998, del comma 6-septies, è previsto, con decorrenza dall’anno d’imposta 2024, che i sostituti d’imposta non sono più tenuti all’obbligo di rilascio della CU per contribuenti che applicano il regime forfettario ovvero il regime fiscale di vantaggio.
ARTICOLO 4Procedura telematica per comunicazione cessazione incarico di depositario delle scritture contabili Per effetto del nuovo comma 3-bis, articolo 35, D.P.R. 633/1972, è stabilito che, in caso di affidamento a terzi dell’incarico di tenuta e conservazione dei libri, registri, scritture e documenti, la mancata comunicazione da parte del contribuente della variazione del luogo di tenuta e conservazione in caso di cessazione del relativo incarico, nei successivi 60 giorni dalla scadenza del termine previsto, il depositario avvisa il contribuente, mediante pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico. Il depositario, assolto l’onere comunicativo di cui sopra, entro i medesimi 60 giorni provvede all’invio di tale comunicazione all’Agenzia delle entrate. A decorrere dalla data di invio di quest’ultima comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente. Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni decorrenti dal 13 gennaio 2024, è approvato il modello della comunicazione e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate. La comunicazione è resa disponibile al soggetto passivo nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.  
ARTICOLO 5Riorganizzazione degli Isa Viene introdotto il nuovo comma 2-bis nell’articolo 9-bis, D.L. 50/2017, prevedendo che l’attività di revisione degli Isa terrà conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.  
ARTICOLO 6Incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi dei Modelli degli Isa Viene semplificato, per imprese e lavoratori autonomi, l’adempimento compilativo del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Isa, rendendo disponibili gli elementi e le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate. In particolare, è introdotto il nuovo comma 4-ter, articolo 9-bis, D.L. 50/2017, prevedendo che l’Agenzia delle entrate renda disponibili ai contribuenti o ai loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l’acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa. Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, saranno individuati gli elementi e le informazioni da fornire al contribuente, le fonti informative e le modalità con cui tali dati sono messi a disposizione dello stesso contribuente. Con i provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli Isa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, saranno definiti i dati su cui si fonda l’analisi funzionali alla revisione degli Isa e, inoltre, alla eliminazione delle informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell’elaborazione o dell’aggiornamento e sarà implementato l’invio di dati precompilati da parte dell’Agenzia delle entrate.  
ARTICOLO 7Disponibilità dei programmi informatici per gli Isa Viene definito, per il 2024 e per gli anni seguenti, un determinato termine entro cui l’Amministrazione finanziaria rende disponibili i programmi informatici relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale-Isa. In particolare, all’articolo 9-bis, D.L. 50/2017, viene inserto il nuovo comma 5-bis, stabilendo che per il 2024 i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro aprile 2025. A decorrere dall’anno 2025 i programmi informatici saranno resi disponibili entro il 15 marzo del periodo d’imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.
ARTICOLO 8Scadenza dei versamenti rateali delle imposte Vengono modificati modalità e termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte. Viene modificato l’articolo 20, comma 1, D.Lgs. 241/1997, ai sensi del quale le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps, a eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell’Iva, possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, decorrenti dal mese di scadenza, riconoscendo il comportamento concludente in sede di versamento ed eliminando pertanto l’obbligo di esercizio dell’opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica. Inoltre, il termine per completare il pagamento viene portato al 16 dicembre. La modifica, per effetto di quanto previsto dal successivo comma 2, si applica a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. Viene modificato anche il successivo comma 4, unificando i termini di versamento rateale stabiliti per i soggetti titolari e non titolari di partita Iva al 16 di ciascun mese.
ARTICOLO 9, COMMI 1-3Ampliamento soglia versamenti minimi Iva Con riferimento alle somme dovute a decorrere dalle liquidazioni periodiche relative all’anno di imposta 2024, modificando l’articolo 1, comma 4, D.P.R. 100/1998, è incrementato a 100 euro il limite d’importo al di sotto del quale il soggetto passivo Iva, in caso di liquidazione mensile/trimestrale del tributo, può rimandare il versamento al periodo successivo; inoltre, il versamento deve essere effettuato comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Sempre con riferimento alle somme dovute a decorrere dalle liquidazioni periodiche relative all’anno di imposta 2024, modificando l’articolo 7, comma 1, lettera a), D.P.R. 542/1999, ai fini del coordinamento normativo, vengono introdotte analoghe modifiche in riferimento alle liquidazioni e ai versamenti Iva per i contribuenti minori. In particolare, i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 600 milioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero un miliardo di lire per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, per l’effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti dell’imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi 3 trimestri solari; qualora l’imposta non superi il limite di 100 euro il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.  
ARTICOLO 9, COMMI 4 E 5Ritenute sui redditi di lavoro autonomo Per i compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024, è stabilito che se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute di cui agli articoli 25, D.P.R. 600/1973 (ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25-bis, D.P.R 600/1973 (ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari), non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.  
ARTICOLO 9, COMMA 6Ritenute sui corrispettivi dei condomìni agli appaltatori Viene modificato l’articolo 25-ter, comma 2-bis, D.P.R. 600/1973, in materia di ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore, unificando al giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre la scadenza dei versamenti dovuti dal condominio quale sostituto d’imposta e stabilendo che il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo. Ne deriva che il versamento della ritenuta è effettuato dal condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunga l’importo di 500 euro. Il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo.  
ARTICOLO 10Sospensione invio di comunicazioni e inviti Salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre è sospeso l’invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate: a) comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972; b) comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 3-ter, D.P.R. 600/1973; c) comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, L. 311/2004; d) inviti all’adempimento di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, L. 190/2014 (c.d. lettere di compliance). Restano ferme le disposizioni di cui – all’articolo 7-quater, comma 17, D.L. 193/2016, ai sensi del quale sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici riguardanti l’imposta sui redditi e l’Iva, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973 nonché a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata; – all’articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, D.L. 223/2006, ai sensi del quale i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva.  
ARTICOLO 11Revisione termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali Vengono rimodulati i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali. Con effetto dal 2 maggio 2024: – le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all’articolo 6, D.P.R. 600/1973 (società semplici, Snc, Sas ed equiparate) presentano la dichiarazione in via telematica entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta; – i soggetti Ires presentano la dichiarazione secondo le disposizioni in via telematica, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data. Con effetto dal 1° aprile 2025, le persone fisiche presentano la dichiarazione, per il tramite di un ufficio delle Poste italiane Spa tra il 1° aprile e il 30 giugno ovvero in via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Le società o le associazioni di cui all’articolo 5, Tuir (società di persone, società di armamento, società di fatto, associazioni tra professionisti) presentano la dichiarazione in via telematica tra il 1°aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. I soggetti all’Ires presentano la dichiarazione in via telematica a partire dal 1° aprile dell’anno successivo, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Conseguentemente viene modificato l’articolo 4, comma 4-bis, D.P.R. 322/1998, stabilendo che i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative presentano in via telematica la dichiarazione unica, relativa all’anno solare precedente, tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno.
ARTICOLO 12Semestralizzazione dei termini di invio al Sts dei dati relativi alle spese sanitarie A decorrere dal 2024, i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sts per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che saranno stabiliti con Decreto Mef.
ARTICOLO 13Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d’imposta per i quali permane l’obbligo di indicazione in dichiarazione Viene introdotta l’esclusione dalla decadenza dal beneficio dei crediti d’imposta, derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, in caso di mancata indicazione in dichiarazione. Nello specifico, con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022, è previsto che la mancata indicazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, se spettanti, non comporta la decadenza dal beneficio. Per i crediti d’imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis di cui all’articolo 10, Regolamento approvato con D.M. 115/2017, resta ferma l’applicazione del comma 2 dell’articolo 17, ai sensi del quale, per gli aiuti de minimis l’inadempimento degli obblighi di registrazione previsti da effettuarsi entro l’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l’illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale.  
ARTICOLO 14Innalzamento della soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità Viene modificato l’articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017, eleva, per i soggetti cui si applicano gli Isa: – da 50.000 a 70.000 euro annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito Iva. I medesimi soggetti sono altresì esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 70.000 euro annui; – da 20.000 a 50.000 annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità, per l’utilizzo in compensazione dei crediti ai fini delle imposte dirette e dell’Irap.  
ARTICOLO 15Semplificazione modelli dichiarazione imposte sui redditi, Irap e Iva Viene semplificata la modulistica per l’adempimento degli obblighi dichiarativi. In particolare: – a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, con provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle entrate con cui sono approvati i modelli dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, sono progressivamente eliminate da ciascun modello le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o che l’Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni. Inoltre, sono, sempre progressivamente, ridotte le informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi; – sempre a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, intervenendo sull’articolo 2, comma 36-vicies ter , D.L. 138/2011, con cui è previsto che per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro che, per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività, utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e Iva indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari in corso nel periodo di imposta, le sanzioni amministrative previste per le violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’Irap, per le violazioni relative alla dichiarazione Iva e ai rimborsi, nonché per la violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette Iva sono ridotte alla metà, si elimina l’obbligo di indicare gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Iva; – a decorrere dalle opzioni da esercitarsi per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, l’opzione per il regime speciale civile e fiscale previsto dall’articolo 1, commi da 119 a 141-bis, L. 296/2006, per le Spa che svolgono in via prevalente l’attività di locazione immobiliare (SIIQ o SIINQ a seconda della circostanza che siano o meno quotate), è esercitata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene.  
ARTICOLO 16Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta, a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno d’imposta 2025, i soggetti indicati nel Titolo III, D.P.R. 600/1973, obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, effettuano i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando anche l’importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con il provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate con cui sono individuati gli ulteriori elementi informativi da comunicare e sono definiti modalità e termini per la trasmissione dei dati, nonché ogni altra disposizione di attuazione. Le suddette comunicazioni dei dati sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nel modello 770 di cui all’articolo 4, comma 1, D.P.R. 322/1998. In via sperimentale, possono fruire delle semplificazioni di cui sopra i soli sostituti d’imposta con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a 5, numero ampliabile a mezzo di provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate. L’adesione al sistema semplificato avviene con comportamento concludente e vincolante per l’intero anno d’imposta per cui è esercitata. Il pagamento delle ritenute e delle trattenute è effettuato con le modalità di cui all’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Contestualmente all’invio dei dati, ai fini del pagamento delle ritenute, il sostituto d’imposta autorizza l’Agenzia delle entrate all’addebito sul proprio conto identificato dal relativo codice IBAN, intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento, convenzionati con la medesima Agenzia delle entrate. La trasmissione dei dati e il versamento sono effettuati direttamente dal sostituto d’imposta o tramite gli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, D.P.R. 322/1998.  
ARTICOLO 17Addebito in conto dell’F24 con scadenze future Per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente o l’intermediario autorizzato può disporre in via preventiva l’addebito di somme dovute per scadenze future, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia delle entrate. Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità applicative.  
ARTICOLO 18Pagamento delle somme dovute con modello F24 mediante PagoPA Viene introdotta la possibilità di affiancare, alle attuali modalità di versamento di somme pagate coi modelli F24, anche le funzionalità offerte dalla piattaforma istituzionale PagoPA. Con uno o più provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle entrate, saranno definite le modalità e i termini per l’attuazione.  
ARTICOLO 19Dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche compresi i titolari di partita Iva Viene previsto che dal 2024 l’Agenzia delle entrate renderà disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione. In particolare, viene introdotto il nuovo comma 1-bis all’articolo 1, D.Lgs. 175/2014, stabilendo che l’Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e pensione. Con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi, si applicano le agevolazioni previste dall’articolo 5, D.Lgs. 175/2014, sia nel caso di presentazione diretta della dichiarazione (dunque non si effettua il controllo formale sui dati inviati dai soggetti terzi non modificati e, per i dati modificati, si controllano solo i documenti che hanno determinato la modifica), sia nel caso di presentazione tramite CAF o intermediario (se la dichiarazione è presentata con modifiche, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata). L’accesso alla dichiarazione precompilata per la nuova platea può essere effettuato direttamente dai contribuenti oppure dai loro intermediari delegati che prestano assistenza fiscale.  
ARTICOLO 20Comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata Viene previsto che con Decreto Mef, possano essere individuati i termini e le modalità mediante i quali i soggetti terzi trasmettono all’Agenzia delle entrate, oltre ai dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta, anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti, da indicare nella dichiarazione dei redditi.  
ARTICOLO 21Modello Unico di delega per l’accesso ai servizi dell’Agenzia delle entrate Il contribuente può delegare gli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, all’utilizzo dei servizi resi disponibili dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando un unico modello. Il contribuente è comunque tenuto a individuare, in modo puntuale, i servizi che intende delegare. La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita, salvo revoca. La rinuncia alla delega ricevuta è comunicata dagli intermediari esclusivamente in via telematica. Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 120 giorni decorrenti dal 13 gennaio 2024, saranno definite le modalità attuative.  
ARTICOLO 22Rafforzamento dei servizi digitali L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti servizi digitali per: a) potenziare i canali di assistenza a distanza; b) consentire la registrazione delle scritture private; c) consentire la richiesta e l’ottenimento di certificati rilasciati dall’Agenzia delle entrate; d) consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell’Agenzia delle entrate, nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento; e) consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate; f) l’effettuazione di ulteriori adempimenti. Con uno o più provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle entrate, saranno definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l’accesso e l’utilizzo dei predetti servizi digitali ai contribuenti ed eventualmente agli intermediari da loro delegati.  
ARTICOLO 23Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale È previsto che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti, all’interno di un’apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l’acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall’Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate. L’acquisizione dei documenti è effettuata anche attraverso servizi di trasferimento massivo e in forma strutturata dei dati contenuti nei documenti stessi. Con uno o più provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle entrate, saranno definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l’accesso e l’utilizzo dei servizi digitali ai contribuenti ed eventualmente agli intermediari da loro delegati.  
ARTICOLO 24Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure software Viene previsto che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015 (dati dei soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e le attività assimilate), possa essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. Tali soluzioni software devono poter consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l’operazione commerciale sia regolata mediante la predetta modalità di pagamento, al fine di semplificare e rendere meno onerose le operazioni amministrative degli esercenti. Con uno o più provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle entrate, saranno definite le specifiche tecniche per la realizzazione, omologazione e rilascio delle soluzioni software.  
ARTICOLO 25Semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari Al fine di semplificare gli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari, viene introdotto nell’articolo 30, D.P.R. 380/2001, il nuovo comma 5-bis, ai sensi del quale, a decorrere dalla data che verrà determinata con un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, gli adempimenti previsti dal precedente comma 5 per i frazionamenti dei terreni, vengono effettuati con modalità telematiche dall’Agenzia delle entrate mediante deposito, su un’area dedicata del Portale dei Comuni, dei tipi di frazionamento a essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione. In sede di prima applicazione, l’Agenzia delle entrate comunicherà l’avvenuto deposito a ciascun Comune competente, mediante pec la cui ricevuta di avvenuta consegna sostituisce l’attestazione prevista dal comma 5. Con un successivo provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate d’intesa con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, potranno essere definiti ulteriori o alternative modalità telematiche.