Numero I del 9 SETTEMBRE 2024
NOTIZIE IN SINTESI
- Lettere di compliance per dati rilevanti ai fini della compilazione della dichiarazione iva relativa al 2021
- Lettere di compliance sugli Isa
- Pubblicata la guida ai servizi dell’Agenzia delle Entrate
- Concordato preventivo biennale
- Addebito in conto dell’I24
NEWS E INFORMATIVE
- Il “nuovo” ravvedimento operoso dei versamenti
- Pubblicato il decreto attuativo per la super deduzione del costo del lavoro
- Pubblicate le linee guida per i crediti in R&S, innovazione e design
- Plusvalenze da cessione di fabbricati sui quali sono stati eseguiti lavori “superbonus”
- La mancata comunicazione della pec al curatore non giustifica il rimborso iva
APPROFONDIMENTI
- Le rettifiche al concordato biennale ma non solo
SCADENZIARIO
- Principali scadenze dal 19 settembre al 30 settembre 2024
NOTIZIE IN SINTESI
LETTERE DI COMPLIANCE PER DATI RILEVANTI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA RELATIVA AL 2021 |
Sono in arrivo le lettere di compliance da parte dell’Agenzia delle entrate, che segnalano ai contribuenti eventuali discrepanze fra i dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate con i medesimi dati indicati nella dichiarazione annuale Iva relativamente al periodo d’imposta 2021. Le comunicazioni sono finalizzate a favorire l’adempimento spontaneo. |
(Agenzia delle entrate, provvedimento del 15 luglio 2024) |
LETTERE DI COMPLIANCE SUGLI ISA |
Con il provvedimento del 1° luglio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha definito regole e criteri per la predisposizione delle lettere di compliance in caso di anomalie Isa per i periodi d’imposta 2020-2022. |
(Agenzia delle entrate, provvedimento del 1° luglio 2024) |
PUBBLICATA LA GUIDA AI SERVIZI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE |
È stata pubblicata lo scorso 18 luglio la guida sui servizi offerti dall’Agenzia delle Entrate, guida che contiene informazioni generiche. |
(Agenzia delle entrate, pubblicazione 18 luglio 2024) |
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE |
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio il Decreto Mef del 15 luglio con il quale è stato reso disponibile il software per l’adesione al concordato preventivo biennale dei contribuenti forfettari. |
(Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2024) |
ADDEBITO IN CONTO DELL’I24 |
L’articolo 17, D. Lgs. 1/2024, ha previsto che, il contribuente o l’intermediario autorizzato, che debba provvedere a versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, può disporre l’addebito di dette somme, mediante autorizzazione preventiva all’addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia (banche, Poste Italiane Spa e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari). L’Agenzia delle entrate, alle singole scadenze, procede all’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l’addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute, mediante il servizio “I24” che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. |
(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 313945 del 26 luglio 2024) |
NEWS E INFORMATIVE
IL “NUOVO” RAVVEDIMENTO OPEROSO DEI VERSAMENTI
Il D.Lgs. 87/2024 ha apportato alcune modifiche all’articolo 13, D. Lgs. 472/1997 che regola l’istituto del cosiddetto “ravvedimento operoso”, che si applicheranno a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Le principali novità della Riforma interessano:
- la riduzione delle sanzioni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023 e del D.Lgs. 13/2024;
- l’applicazione del cumulo giuridico ove più conveniente del cumulo materiale.
Non viene modificato l’ambito di applicazione del ravvedimento operoso e le casistiche in cui invece ne è preclusa l’applicazione (quali l’avvenuta notifica di avvisi di liquidazione e di accertamento).
La riduzione delle sanzioni previste per i tributi erariali
L’articolo 13, D.Lgs. 472/1997 prevede per le violazioni inerenti omessi o tardivi versamenti commesse entro il 31 agosto 2024, il seguente meccanismo di riduzione delle sanzioni applicabili, esposto nella tabella per i casi riferiti a tributi erariali amministrati dall’Agenzia delle entrate.
Sanzione | Ritardo | Sanzione da ravvedimento |
15% | Dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza originaria | Dallo 0,1% al 1,4% (0,1% per ogni giorno successivo alla scadenza originaria) |
15% | Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza originaria | 1,5% |
15% | Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza originaria | 1,67% |
30% | Dal 91° giorno al termine di 1 anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 3,75% |
30% | Entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione | 4,29% |
30% | Oltre 2 anni dalla violazione o oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione | 5% |
Il nuovo testo normativo in vigore per le violazioni commesse dalla data del 1° settembre 2024 sancisce che la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento venga abbassata dal 30% al 25%.
Dal 1° settembre 2024 in avanti non viene, inoltre, più prevista la differenza di riduzione delle sanzioni da ravvedimento operoso tra ciò che viene regolarizzato prima di 2 anni dalla violazione e ciò che viene regolarizzato dopo 2 anni dalla violazione (è prevista una riduzione da 1/7 della sanzione del 25%).
Sanzione | Ritardo | Sanzione da ravvedimento |
12,5% | Dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza originaria | Dallo 0,0833% al 1,166% (0,0833% per ogni giorno successivo alla scadenza originaria) |
12,5% | Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza originaria | 1,25% |
12,5% | Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza originaria | 1,39% |
25% | Dal 91° giorno al termine di 1 anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 3,125% |
25% | Dopo il termine di 1 anno dalla violazione o dopo il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 3,57% |
Nulla è mutato riguardo la fruizione del ravvedimento operoso per i tributi erariali: l’assenza, alla data di effettuazione del versamento regolarizzato, di notifiche di atti di liquidazione o di accertamento e di comunicazioni di irregolarità relative ai controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni è la condizione soggettiva da verificare per potere applicare le sanzioni ridotte e sanare l’omesso o tardivo versamento.
Vanno, inoltre, sempre conteggiati gli interessi maturati dalla data della scadenza originaria alla data dell’effettivo versamento (al tasso di interesse legale approvato annualmente).
L’applicazione del cumulo giuridico laddove più conveniente del cumulo materiale
Limitatamente alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 viene introdotta la possibilità per il contribuente di applicare la sanzione unica prevista dall’articolo 12, D.Lgs. 472/1997. Sarà consentito applicare il ravvedimento operoso non più su ogni singola violazione bensì applicando il cumulo giuridico in relazione al singolo tributo e al singolo periodo di imposta.
La sanzione unica da ravvedimento operoso su cui applicare la percentuale di riduzione potrà essere calcolata anche mediante l’utilizzo di apposita funzionalità che sarà messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate.
PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO PER LA SUPER DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO
Il D. Lgs. 216/2023, per il solo periodo di imposta 2024, ha introdotto la cosiddetta “super deduzione” del costo del lavoro; si tratta di un provvedimento che mira a stimolare l’assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato, offrendo come agevolazione un incremento della deduzione ai fini delle imposte dirette (agevolazione che quindi si sostanzia con una variazione in diminuzione da indicare nella dichiarazione dei redditi).
Recentemente è stato pubblicato il D.M. 25 giugno 2024, attuativo della disposizione, nel quale sono contenute diverse indicazioni operative necessarie al calcolo del bonus.
L’agevolazione
Come detto, il beneficio offerto alle imprese (tanto in forma individuale quanto alle società) e ai professionisti consiste in una maggiorazione del costo deducibile per il periodo d’imposta 2024.
Sono esclusi gli imprenditori agricoli che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 32, Tuir (non essendo titolari di reddito d’impresa), i soggetti in regime forfettario, le imprese in liquidazione ordinaria nonché le imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.
L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni, vale a dire nei 365 giorni antecedenti il 1° gennaio 2024 per i soggetti “solari” (o 366 giorni antecedenti se il periodo d’imposta “non solare” include il 29 febbraio 2024).
Possono dunque avvalersi dell’agevolazione anche le imprese con periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 inferiore a 365 giorni purché in attività da almeno 365 giorni.
La maggiorazione del costo del lavoro è determinata come segue:
- di norma risulta pari al 20%;
- spetta la maggior misura del 30% nel caso di assunzione di lavoratori meritevoli di tutela. Si tratta dei soggetti indicati nell’allegato 1, D.Lgs. 216/2023, quali lavoratori molto svantaggiati, persone con disabilità, donne con almeno 2 figli minori, giovani ammessi all’incentivo all’occupazione, soggetti che beneficiavano del reddito di cittadinanza, etc..
Il costo da assumere al fine del calcolo del beneficio è pari al minore importo tra:
- il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti (voce B.9. Conto economico, secondo quanto previsto dall’Oic 12);
- l’incremento del costo complessivo del personale dipendente (voce B.9. Conto economico) rispetto a quello relativo all’esercizio 2023.
Nel costo del lavoro si considerano pertanto i salari e gli stipendi (comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili che partecipano alla composizione della retribuzione per legge e/o per contratto) e gli oneri sociali a carico del dipendente, le indennità, gli oneri sociali a carico della società da corrispondere ai vari enti previdenziali e assicurativi, il Tfr, i trattamenti di quiescenza, gli accantonamenti a eventuali Fondi di previdenza integrativi diversi dal Tfr e previsti in genere dai contratti collettivi di lavoro, da accordi aziendali o da norme aziendali interne.
I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente (ad esempio, per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, a eccezione del Tfr essendo deducibile per la quota maturata nel periodo d’imposta).
ESEMPIO |
Si consideri la seguente situazione:
- nel 2023, Beta Srl impiegava 10 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato per un costo rilevato nel bilancio al 31 dicembre 2023 pari a 600.000 euro;
- nel corso del 2024 sono stati assunti 3 dipendenti a tempo indeterminato per un costo pari a 150.000 euro;
- al 31 dicembre 2024 i dipendenti sono 13, quindi con un incremento di 3 rispetto al 2023;
- il costo complessivo del lavoro nel bilancio 2024 è di 700.000 euro, con un incremento di 100.000 rispetto al 2023.
Beta Srl ha diritto a computare una agevolazione è pari a 20.000 euro (20% del minore tra 150.000 e 100.000).
I requisiti
La super deduzione è legata a numerosi requisiti che devono essere contemporaneamente rispettati:
- il primo, è piuttosto evidente, ed è legato all’assunzione di dipendenti a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti), sia che questi conseguano redditi di lavoro dipendente o assimilato;
- il secondo requisito è che si manifesti un “incremento occupazionale”, ossia il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 deve essere superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2023;
- inoltre, è richiesto un “incremento occupazionale complessivo”, ossia il numero complessivo di dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) a fine 2024 deve essere superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel 2023.
In altre parole, per ottenere l’agevolazione non basta assumere dipendenti a tempo indeterminato, ma occorre anche che vi sia un incremento tanto dei dipendenti a tempo indeterminato quanto di quelli complessivi; oltretutto, come visto in precedenza, è anche necessario che vi sia un incremento del costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro.
Si tratta di una serie di requisiti non facili da rispettare congiuntamente.
Nell’effettuare queste verifiche il Decreto attuativo ha specificato che:
- rileva la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuata nel 2024 (nel caso di conversione di un contratto, il costo da assumere ai fini del beneficio è quello sostenuto in relazione al contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data della conversione);
- i lavoratori part time rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale;
- rilevano per l’impresa utilizzatrice i dipendenti con contratto di somministrazione, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;
- i soci lavoratori di cooperative sono considerati assimilati ai lavoratori dipendenti;
- non rileva il personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all’estero di un soggetto residente;
- in relazione al calcolo della media occupazionale, occorre considerare la somma dei rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365 giorni.
Non rilevano i lavoratori con contratti ceduti a seguito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, cessioni, conferimenti d’azienda, affitti d’azienda); tale sterilizzazione viene meno per l’avente causa qualora il contratto di lavoro non sia in essere al termine del 2024.
In altre parole, se vi è un trasferimento del lavoratore per una di queste operazioni, detto lavoratore non rileva nel calcolo degli incrementi (quindi viene sterilizzato) sia per il dante causa sia per l’avente causa; qualora l’avente causa interrompa il rapporto di lavoro (ad esempio la beneficiaria della scissione licenzia il dipendente), allora tale dipendente rileva nel calcolo e riduce il numero dei dipendenti impiegati.
PUBBLICATE LE LINEE GUIDA PER I CREDITI IN r&s, iNNOVAZIONE E DESIGN
Lo scorso 4 luglio il Mimit ha pubblicato il Decreto con le linee guida per la corretta applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design e ideazione estetica.
L’obiettivo del documento è fornire le indicazioni e i criteri necessari ai valutatori per qualificare, ai sensi dell’articolo 23, comma 5, D.L. 73/2022, gli investimenti effettuati o da effettuare nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica come ammissibili al beneficio.
La valutazione riguarda il periodo temporale che va dal 2015 al 2020:
Per i periodi di imposta dal 2015 al 2019 il riferimento normativo è | Æ | l’articolo 3, D.L. 145/2013, convertito in L. 9/2014 |
Per il periodo di imposta dal 2020 il riferimento normativo è | Æ | l’articolo 1, commi 198-208, L. 160/2019 |
A partire dalle ore 14.00 dell’8 luglio 2024 i certificatori possono quindi inviare alla piattaforma dedicata le certificazioni richieste dalle imprese e a esse rilasciate; ne consegue che coloro che avessero provveduto a stilare il modello di certificazione prima dello scorso 4 luglio, data di pubblicazione delle linee guida, sono invitati a rivedere il contenuto dello stesso, in ogni caso infatti il Mimit riterrà che il modello trasmesso dal certificatore tenga conto del contenuto di dette linee guida.
Fatte le dovute premesse si riportano le indicazioni in tema di attività ammissibili per singola tipologia di investimento:
Attività di R&S | a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, a esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida; d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Di contro, giusta il disposto del successivo comma 5, “non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti” |
Attività di innovazione | Le attività di innovazione devono essere legate a progetti che rispettino i criteri di cui al Manuale di Oslo soprariportati e quindi devono avere riferimenti puntualmente differenti rispetto ai principi generali applicati ai progetti di ricerca e sviluppo, per potersi allineare alle indicazioni della normativa che ne differenziano la portata in termini di documentazione e di benefici associati. Il dettaglio applicativo nella definizione della portata associata alle attività di innovazione tecnologica è da intendersi, fondamentalmente e in linea con le indicazioni del Manuale di Oslo, nel perimetro del confronto di valutazione e analisi sia delle conoscenze di riferimento, sia del contesto di ricaduta delle attività medesime. Si precisa, poi, che l’accezione “tecnologica” aggiunta alla definizione di innovazione è propedeutica a distinguere le attività ammissibili al credito rispetto alle altre forme di rinnovamento che possono caratterizzare le imprese e che possono riguardare, ad esempio, le attività volte ad aggiornare le caratteristiche estetiche dei prodotti (legate alla moda, al design, al marchio, alla confezione, etc.), le tecniche di gestione aziendale (procedure di qualità, etc.), le strategie e gli strumenti di marketing, le modalità di finanziamento dei nuovi prodotti (venture capital etc.) o le strategie d’impresa (accordi produttivi e commerciali tra imprese) |
Attività di design e ideazione estetica | Il comma 202 dell’articolo 1, L. 160/2019 ha stabilito che tra le attività innovative ammissibili al credito, diverse da quelle di R&S e di innovazione tecnologica, rientrano anche le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile, dell’arredo, della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. In tal modo si attraggono nel campo di applicazione del beneficio anche le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica, che abbiano a oggetto innovazioni legate, in via generale, all’aspetto esterno o estetico dei prodotti o comunque non necessariamente legate a elementi funzionali, tecnici o tecnologici dei prodotti. L’articolo 4, comma 1, Decreto Mise del 26 maggio 2020 prevede, senza riprodurre l’elencazione dei settori prevista dalla norma istitutiva del credito d’imposta, che del resto ha espressamente carattere meramente esemplificativo, che le attività ammissibili al beneficio siano costituite dall’innovazione significativa dei prodotti dell’impresa “sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali” come (ma non soltanto) “le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti” ovvero anche dei materiali del prodotto stesso. Per prodotto ai fini della disposizione deve intendersi qualsiasi oggetto avente carattere industriale o artigianale, seppure inserito in (o confezione esterna di tipo decorativo o protettivo di) prodotto complesso, i simboli grafici e i caratteri tipografici. Sulla base delle indicazioni previste dall’articolo 31, D.Lgs. 30/2005 recante il Codice della proprietà industriale a cui la norma fa sostanzialmente riferimento. La significatività dell’innovazione estetica, senza pretesa di completezza, può essere rappresentata dai caratteri della “novità” e “individualità” indicati dagli articoli 31, 32 e 33, D.Lgs. 30/2005 recante il Codice della proprietà industriale e, dunque, nella circostanza che il prodotto i) differisce da quelli precedenti dell’impresa per elementi rilevanti e ii) “l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi” prodotto precedente dell’impresa. Per i settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti sono ammissibili al credito d’imposta i progetti “relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari recedenti”. L’esclusione disposta per le modifiche non rilevanti dal comma 2 dell’articolo 4, Decreto Mise come “l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio” induce a ritenere che le novità debbano caratterizzarsi per la loro significatività da interpretarsi come per le attività previste dal comma 1. Le attività ammissibili riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita. A tale riguardo, si osserva che generalmente, le attività di ideazione e sviluppo di una collezione o di un campionario si articolano in 4 fasi che comprendono un insieme diverso di attività: – fase 1 – ideazione: attività volte a individuare le tendenze della moda o dello stile. Sono compresi i viaggi alle fiere di preselezione, gli abbonamenti a riviste, quaderni di tendenze e altre fonti di informazione per la preparazione delle collezioni; – fase 2 – progettazione: questa fase comporta il lavoro di designer esterni o la dedizione degli interni alla creazione di nuove collezioni o campionari. Una volta progettato il prodotto, esso deve essere adattato alle esigenze del mercato o alle caratteristiche di lavoro dell’impresa. Non tutti i progetti originali finiscono per diventare prototipi. Alcuni non vengono accettati. I disegni selezionati sono definiti fino a ottenere l’insieme delle schede tecniche della prima versione dei corrispondenti prototipi; – fase 3 – materializzazione: sulla base delle schede tecniche risultanti dalla seconda fase, saranno prodotte le prime versioni dei prototipi. Questi ultimi possono subire modifiche, frutto di diverse prove, che si materializzano in diverse versioni del prototipo fino alla versione finale dello stesso. Questa versione finale del prototipo può essere riportata in un catalogo; – fase 4 – preserie, marketing e distribuzione: la preserie è una serie di piccoli spin che verranno utilizzati per mostrare i prodotti ai rivenditori, alle fiere, etc.. Le spese di marketing vanno dalla realizzazione dei cataloghi alla campagna pubblicitaria. Infine, il campionario è distribuito. Delle 4 fasi che caratterizzano la progettazione e relazione di una nuova collezione o di un nuovo campionario, solo le spese relative alle fasi 2 e 3 sono ammissibili ai fini dell’agevolazione. |
PLUSVALENZE DA CESSIONE DI FABBRICATI SUI QUALI SONO STATI ESEGUITI LAVORI “SUPERBONUS”
La Legge di Bilancio 2024, con effetto dalle cessioni poste in essere dal 1° gennaio 2024, ha inserito nell’articolo 67, Tuir la nuova lettera b-bis), secondo cui costituiscono redditi diversi le cessioni di immobili sui quali sono stati eseguiti lavori che hanno fruito del c.d. superbonus, a condizione che tra la data di ultimazione dei lavori e la data della cessione non siano decorsi più di 10 anni (con esclusione dei fabbricati pervenuti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso). Con la circolare n. 13/E dello scorso 13 giugno 2024, l’Agenzia delle entrate ha precisato che per l’individuazione del termine dei 10 anni, per la verifica della rilevanza della plusvalenza, è necessario aver riguardo alla data di conclusione dei lavori, comprovata dalla documentazione urbanistica e amministrativa, a prescindere dalla data di acquisto del bene. Recentemente, l’Agenzia delle entrate è intervenuta con 2 importanti risposte a interpello; la n. 156/E del 16 luglio 2024 e la successiva n. 157/E del 17 luglio 2024
Risposta a interpello n. 156/E/2024
La questione posta nell’istanza riguarda una persona fisica che dopo aver ricevuto un immobile in donazione nel 2021, ha eseguito dei lavori fruendo della detrazione del c.d. superbonus, ultimando i lavori nel mese di dicembre 2023. Il fratello dell’istante, già proprietario del 50%, dopo la fine dei lavori ha acquistato la restante quota del 50% nel 2024 con un contratto di compravendita con riserva di proprietà di cui all’articolo 1523, cod. civ., pattuendo un pagamento decennale suddiviso in 120 rate mensili (che termina nel 2034). Secondo quanto previsto dal citato articolo 1523, cod. civ., l’effetto traslativo della proprietà del bene avviene solamente a seguito della corresponsione integrale del prezzo, e quindi in concomitanza con il pagamento dell’ultima rata al termine dei 10 anni. Si chiede all’Agenzia delle entrate se la data di cessione dell’immobile, quale termine rilevante per il computo dei 10 anni post conclusione ai fini della rilevanza della plusvalenza di cui all’articolo 67, lettera b-bis), Tuir, coincida con la stipula dell’atto o con il pagamento dell’ultima rata.
In merito al momento in cui si deve considerare perfezionata la cessione nell’ipotesi di vendita con riserva di proprietà (rilevante per la verifica del decennio), l’Agenzia delle entrate, richiamando la precedente risoluzione n. 28/E/2009, precisa che occorre aver riguardo al momento in cui si realizza l’effetto traslativo, a nulla rilevando il momento di stipula dell’atto di compravendita. Pertanto, anche nell’ipotesi analizzata nella risposta in questione, il momento rilevante per l’eventuale plusvalenza è quello in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà con il pagamento dell’ultima rata di prezzo, e non quello in cui è stato sottoscritto il contratto di compravendita. Nel caso di specie, poiché i lavori sono stati ultimati nel mese di dicembre 2023, e il pagamento dell’ultima rata di prezzo avverrà nel corso del 2034 (prezzo suddiviso in 120 rate mensili con decorrenza dal 2024), l’Agenzia delle entrate conclude che non si realizza alcuna plusvalenza rilevante ai sensi dell’articolo 67, lettera b-bis), Tuir, in quanto al momento del passaggio di proprietà saranno trascorsi più di 10 anni rispetto alla data di conclusione dei lavori.
Risposta a interpello n. 157/E/2024
Nel caso di specie, la questione riguarda la determinazione del “costo” in caso di immobile acquisito per usucapione. L’Agenzia delle entrate, richiamando la risoluzione n. 78/E/2003, ha chiarito che, pur riferendosi all’ipotesi di un terreno edificabile, le sentenze dichiarative di usucapione sono soggette a tassazione ai fini dell’imposta di registro come trasferimenti (articolo 8 della nota II-bis della Tariffa, parte prima, D.P.R. 131/86). In tale contesto al bene è attribuito un valore dichiarato e liquidato, costituito dal valore venale del bene stesso alla data in cui è passata in giudicato la sentenza dichiarativa di usucapione. Pertanto, conclude l’Agenzia delle entrate nella citata risoluzione n. 78/E/2003, tale valore costituisce il termine iniziale per determinare il valore da assoggettare a tassazione quale reddito diverso nelle ipotesi previste dall’articolo 67, Tuir.
Nella risposta in commento l’Agenzia delle entrate ritiene che la soluzione sia la medesima, con la conseguenza che per gli immobili rivenduti entro 10 anni alla fine dei lavori oggetto di c.d. superbonus e acquisiti per usucapione, la plusvalenza di cui all’articolo 67, lettera b-bis), Tuir, è determinata dalla differenza tra il corrispettivo di vendita e il valore venale del bene stesso come determinato nella sentenza dichiarativa di usucapione. Il valore, quale “costo” da contrapporre al corrispettivo, è aumentato dei costi inerenti al bene stesso, senza tener conto delle spese relative agli interventi ammessi al c.d. superbonus in relazione alle quali è stata esercitata l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura.
LA MANCATA COMUNICAZIONE DELLA PEC AL CURATORE NON GIUSTIFICA IL RIMBORSO IVA
La nota di variazione è l’unico strumento che legittima il recupero dell’imposta precedentemente addebitata tramite fattura; qualora il creditore di un soggetto sottoposto a una procedura concorsuale non abbia emesso la nota di variazione Iva entro i termini previsti dalla normativa, l’imposta non può essere recuperata laddove risulti che il termine sia decorso per colpevole inerzia del soggetto passivo.
Nella risposta a interpello n. 153/E del 15 luglio 2024 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il fatto di avere indicato al curatore fallimentare un indirizzo pec errato non è considerata una circostanza tale da consentire al creditore il recupero dell’Iva mediante presentazione di istanza di rimborso.
Il recupero dell’Iva verso il cliente sottoposto a procedura
L’articolo 26, Decreto Iva regolamenta le ipotesi per le quali, dopo l’emissione della fattura, si verificano ipotesi che possono modificare l’imponibile o l’ammontare dell’Iva addebitata.
Tra le ipotesi che legittimano l’emissione della nota di variazione è prevista anche quella del cliente sottoposto a procedure concorsuali.
Nel caso di fallimento, in particolare, per le procedure aperte prima del 26 maggio 2021, la nota di variazione può essere emessa in seguito alla pubblicazione del decreto con il quale il giudice delegato stabilisce il piano di riparto o, più prudentemente, decorso il termine per le osservazioni.
Nel caso di fallimento (o liquidazione giudiziale, come oggi viene denominata tale procedura) aperto dal 26 maggio 2021, la nota di variazione può essere emessa a partire dalla data della sentenza dichiarativa di apertura del fallimento (o liquidazione giudiziale).
La nota di variazione deve essere emessa, al più tardi, entro i termini per l’esercizio della detrazione, vale a dire entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione. Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, rileva anche il momento di emissione della nota di variazione, che rappresenta il presupposto formale necessario per l’esercizio concreto del diritto.
Pertanto, se nel corso del 2023 si era concluso un fallimento con approvazione del piano di riparto, la nota di variazione doveva essere emessa entro lo scorso 30 aprile; passato tale termine l’Iva relativa alle fatture emesse nei confronti del fallito non è recuperabile.
Sul punto, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 20/E/2021, aveva precisato che il superamento di tale limite temporale non permette, in via generale, il recupero dell’imposta non detratta con la via alternativa della presentazione di un’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 30-ter, Decreto Iva.
L’Agenzia delle entrate ritiene, infatti, che il decorso del termine previsto in capo al creditore per poter operare la variazione in diminuzione non possa legittimare lo stesso, di per sé, ad adottare tali soluzioni, dalle quali, in assenza dei requisiti previsti dalle relative previsioni normative, deriverebbe una violazione dei termini decadenziali stabiliti dalla norma.
La via del rimborso deve considerarsi una soluzione eccezione che può trovare applicazione per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo.
La possibilità di ricorrere al rimborso deve essere riconosciuta, invece, laddove il contribuente, per motivi a lui non imputabili, non sia legittimato a emettere una nota di variazione in diminuzione.
Il caso dell’interpello n. 153/E/2024
Il caso esaminato nella risposta a interpello riguarda un soggetto passivo che aveva reso prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva nei confronti di una società che veniva dichiarata fallita nel 2006.
Successivamente a tale data, la società fornitrice subiva una serie di operazioni straordinarie e ulteriori modificazioni soggettive.
Nel corso del 2021, il curatore fallimentare, a mezzo pec, comunicava il deposito del piano di riparto nei confronti della società ormai estinta e non nei confronti dell’avente causa (ossia la società beneficiaria della fusione per incorporazione, la quale aveva ottenuto anche il credito verso il fallito).
Il soggetto subentrato nel credito non era quindi venuto a conoscenza del deposito del piano e quindi non aveva emesso la nota di variazione entro il termine del 2 maggio 2022 (il 30 aprile cadeva di sabato).
Il contribuente a questo punto presentava istanza di interpello per avere conferma della possibilità di recuperare l’imposta tramite presentazione di istanza di rimborso.
L’Agenzia delle entrate, ribadendo che l’istanza di rimborso Iva deve considerarsi una ipotesi eccezionale e derogatoria, osserva come il ritardo sia da addebitare a una colpevole inerzia del contribuente; infatti, nelle procedure concorsuali le comunicazioni ai creditori sono effettuate all’indirizzo di pec da loro indicato nei casi previsti dalla legge e l’erronea indicazione dell’indirizzo pec era quindi imputabile all’inerzia del creditore interessato, con conseguente impossibilità di ricorrere al rimborso anomalo.
Si rammenta di verificare quando si verificano le condizioni per l’emissione delle note di variazione, in quanto il termine ultimo per l’emissione va individuato nella scadenza di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno in cui detti presupposti si sono verificati.
Trascorso tale termine si perde il diritto al recupero di tale imposta.
approfondimenti
LE RETTIFICHE AL CONCORDATO BIENNALE MA NON SOLO
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024, il D.Lgs. 108/2024 relativo alle “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventive biennale”.
Il Decreto si compone di 8 articoli e come previsto è entrato in vigore a decorrere dal 6 agosto 2024. Di seguito si offre un quadro di sintesi delle modifiche apportate.
Modifiche alla disciplina dell’adempimento collaborativo | |
Articolo 1, comma 1, lettera a) | Certificazione infedele Viene introdotto un nuovo periodo all’articolo 4, comma 1-bis, D.Lgs. 128/2015, come introdotto con il D.Lgs. 221/2023. Il nuovo comma 1-bis, prevede che il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente sia certificato da professionisti abilitati. Adesso viene disciplinata l’ipotesi della certificazione infedele, che è tale se resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità indicati nel regolamento di cui al comma 1-ter, nonché in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma 1-ter. In caso di certificazione infedele, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 39, comma 1, lettera b), D.Lgs. 241/1997. Inoltre, in caso di certificazione infedele l’Agenzia dell’entrate ne tiene conto ai fini dell’ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la condotta del professionista che ha reso la certificazione infedele al Consiglio Nazionale dell’ordine professionale di appartenenza per le valutazioni di competenza. |
Articolo 1, comma 1, lettera b) | Effetti dell’adesione al regime dell’adempimento collaborativo Vengono apportate alcune modifiche all’articolo 6, D.Lgs. 128/2015. Intervenendo sul comma 3-ter, viene previsto che in relazione alle comunicazioni relative a rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al regime, effettuate improrogabilmente entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al regime e contenenti gli elementi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), D.M. 15 giugno 2016, nonché l’esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente, si applica si applica la non punibilità prevista dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Proprio in riferimento al comma 4, viene modificato stabilendo che fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall’indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all’Agenzia delle entrate, mediante l’interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b), D.Lgs. 128/2015, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell’interpello o della comunicazione, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, D.Lgs. 74/2000 e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell’articolo 331, c.p.p.. Intervenendo sul comma 6, viene precisato che i soggetti che hanno esercitato l’opzione per il gruppo Iva sono esonerati dalla prestazione di garanzia anche con riferimento ai rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 221/2023 in materia di adempimento collaborativo. Infine, per effetto del nuovo comma 6-quinquies, viene esclusa la cumulabilità delle riduzioni dei termini per l’accertamento di cui ai commi 6-bis e 6-ter, introdotte dal D.Lgs. 221/2023, con quella prevista dall’articolo 3, comma 1, D.Lgs. 127/2015. |
Articolo 1, comma 1, lettera c) | Requisiti soggettivi Viene modificato l’articolo 7, comma 1-quater, D.Lgs. 128/2015, in materia di ambito di applicazione soggettivo del regime di adempimento collaborativo. Viene, in particolare, previsto che il regime è riservato anche ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), e comma 2, cod. civ., a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis. |
Articolo 1, comma 1, lettera d) | Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale per i contribuenti privi dei requisiti per l’adesione al regime di adempimento collaborativo Vengono integralmente sostituite le lettere a) e b) dell’articolo 7-bis, D.Lgs. 128/2015 prevedendo che: a) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello di cui all’articolo 11, L. 212/2000, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell’interpello; b) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall’indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati all’Agenzia delle entrate mediante la presentazione di un’istanza di interpello di cui all’articolo 11, L. 212/2000, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell’interpello, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, D.Lgs. 74/2000, e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell’articolo 331, c.p.p.. |
Articolo 1, commi 2 e 3 | Ulteriori modifiche al regime dell’adempimento collaborativo Viene introdotta nell’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 221/2023, secondo cui i soggetti di cui al primo periodo, sono comunque tenuti ad attestare, con le modalità definite con decreto del Mef, l’efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Inoltre, per i soggetti ammessi al regime dell’adempimento collaborativo, di cui al Titolo III, D.Lgs. 128/2015, alla data del 18 gennaio 2024, data di entrata in vigore del D.Lgs. 221/2023, il termine di 120 giorni di cui all’articolo 6, comma 3-ter, D.Lgs. 128/2015, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
Disposizioni in materia di adempimenti tributari | |
Articolo 2, comma 1 | Programmi informatici ai fini Isa Viene integralmente sostituito all’articolo 9-bis, D.L. 50/2017, il comma 5-bis, prevedendo che i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili. |
Articoli 2, comma 2 | Versamenti periodici Intervenendo sull’articolo 1, comma 4, D.P.R. 100/1998, è stabilito che il versamento relativo al mese di dicembre sia effettuato entro il giorno 16 del mese successivo. |
Articoli 2, comma 3 | Liquidazione e versamenti Iva contribuenti minori Viene modificato l’articolo 7, comma 1, lettera a), D.P.R. 542/1999, prevedendo che il termine per il versamento, qualora l’imposta non superi il limite di 100 euro, possa essere effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo, e comunque entro il 16 novembre. |
Articoli 2, comma 4 | Dichiarazione precompilata Introducendo un nuovo periodo nell’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 175/2014, è stabilito che con decorrenza 2025, la dichiarazione precompilata di cui al comma 1-bis è resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998. |
Articolo 2, comma 5 | Termini trasmissione CU di redditi di solo lavoro autonomo Viene modificato l’articolo 4, comma 6-quinquies, D.P.R. 322/1998, stabilendo che, a decorrere dal 2025, la Certificazione Unica, valida anche ai fini dei contributi dovuti all’Inps, attestante l’ammontare complessivo delle dette somme e valori, l’ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica, prevista dal comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. |
Articolo 2, comma 6, lettera a) | Termini presentazione dichiarazioni fiscali Modificando l’articolo 11, D.Lgs. 1/2024, slitta al 31 ottobre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi Irpef in via telematica; anche il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione da parte dei soggetti Ires slitta al decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Vengono modificati anche i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi Irpef e Ires applicabili dal 1° aprile 2025. In particolare: – è posticipato dal 1° al 15 di aprile dell’anno successivo a quello in cui i redditi sono prodotti il termine iniziale di presentazione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e le società di persone (per i soggetti Ires il termine iniziale è quello sopra indicato se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare); – è posticipato dal 30 settembre al 31 ottobre il termine finale per la presentazione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, le associazioni e le società di persone; – viene posticipato all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta il termine finale per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti Ires. |
Articolo 2, comma 2, lettera b) | Cassetto fiscale Modificando l’articolo 23, D.Lgs. 1/2024, è previsto che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti, all’interno di apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l’acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dall’Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate. |
Articolo 2, comma 6, lettera c) | Trasmissione telematica corrispettivi Intervenendo sull’articolo 24, comma 1, D.Lgs. 1/2024, è stabilito che la possibilità di effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati, può avere a oggetto i corrispettivi giornalieri anonimi e non più l’importo complessivo dei medesimi. |
Ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni | |
Articolo 3, comma 1, lettera a) | Riscossione somme da controllo automatico Con decorrenza 1° gennaio 2025, viene modificato il termine previsto all’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997, stabilendo che l’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell’articolo 19, D.Lgs. 241/1997, concernente le modalità di versamento mediante delega, nel nuovo termine di 60 giorni (prima erano 30 giorni) dal ricevimento della comunicazione, prevista dall’articolo 36-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta. |
Articolo 3, comma 1, lettera a) | Riscossione somme da controllo formale Con decorrenza 1° gennaio 2025, intervenendo sull’articolo 3, comma 1, D.Lgs. 462/1997, è allungato a 60 giorni (prima erano 30), dal ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 36-ter, comma 4, D.P.R. 600/1973, il termine entro cui è possibile procedere al versamento delle somme che, a seguito dei controlli formali risultano dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni. |
Articolo 3, comma 1, lettera b) | Rateazione somme dovute a seguito di controlli automatici e formali Con decorrenza 1° gennaio 2025, intervenendo sull’articolo 3-bis, D.Lgs. 462/1997, è previsto che l’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Inoltre, intervenendo sul comma 4, che estende l’applicazione delle disposizioni “ordinarie” relative alla rateazione anche alle somme da versare a seguito del ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 412, L. 311/2004, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, è stabilito che in questo caso, l’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. |
Articolo 3, comma 2 | Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate Con decorrenza 1° gennaio 2025, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 15-ter, comma 1, D.P.R. 602/1973, è previsto che nei casi di rateazione ai sensi dell’articolo 3-bis, D.P.R. 462/1997, il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto (prima erano 30 giorni dal ricevimento della comunicazione), ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. |
Articolo 3, comma 3 | Termini per i chiarimenti in caso di controlli automatici e formali Con decorrenza 1° gennaio 2025, intervenendo sull’articolo 36-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973 si prevede che quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio emerge un’imposta o una maggiore imposta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione finanziaria entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Per effetto delle modifiche apportate al successivo articolo 36-ter, comma 4, D.P.R. 600/1973, medesimo termine è dato nel caso dei controlli formali. |
Articolo 3, comma 4 | Termini per i chiarimenti in caso di controlli automatizzati ai fini Iva Con decorrenza 1° gennaio 2025, intervenendo sull’articolo 54-bis, comma 3, D.P.R. 633/1972, è previsto che qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria entro i 60 successivi al ricevimento della comunicazione. |
Articolo 3, comma 5 | Iscrizione a luogo in caso di liquidazione automatica Con decorrenza 1° gennaio 2025, modificando l’articolo 2-bis, comma 3, D.L. 203/2005, i termini di cui all’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997, è ampliato a 90 giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell’invito derivante dagli esiti della liquidazione automatica delle imposte. |
Articolo 3, comma 6 | Sospensione termini Per effetto della modifica apportata all’articolo7-quater, comma 17, D.L. 193/2016, è prevista la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini, originariamente di 30 giorni, previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, D.Lgs. 462/1997, e dall’articolo 1, comma 412, L. 311/2004, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973, e 54-bis, D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. |
Modifiche al concordato preventivo biennale | |
Articolo 4, comma 1, lettera a) | Procedure informatiche di ausilio all’attuazione del concordato Modificando l’articolo 8, comma 1, D.Lgs. 13/2024, viene posticipato al 15 aprile (prima era il 1° aprile) di ogni anno, il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta. Sostituendo il successivo comma 4 è stabilito che per il 2024 i programmi informatici sono resi disponibili entro il 15 giugno ovvero entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario già dall’anno 2023. |
Articolo 4, comma 1, lettera b) | Termini per l’adesione al concordato Sostituendo il comma 3 dell’articolo 9, D.Lgs. 13/2024, è previsto che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio, ovvero entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Limitatamente al primo anno di applicazione il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall’articolo 11, D.Lgs. 1/2024. |
Articolo 4, comma 1, lettera c) | Perimetro soggettivo e posizione debitoria Viene sostituito l’articolo 10, comma 2, D.Lgs. 13/2024, prevedendo che ai fini dell’accesso al concordato preventivo biennale i contribuenti non devono, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, avere debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi. A tal fine i debiti rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti per l’adesione al concordato, hanno estinto i debiti se l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili. |
Articolo 4, comma 1, lettera d) | Cause di esclusione Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 11, comma 1, D.Lgs. 13/2024, sono ampliate le possibili cause di esclusione prevedendo anche le seguenti: – aver conseguito, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni; – aver aderito, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014; – aver posto in essere, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, nel caso di società o associazione di cui all’articolo 5, Tuir, aver modificato la compagine sociale. |
Articolo 4, comma 1, lettera e) | Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato Intervenendo sull’articolo 15, comma 1, D.Lgs. 13/2024, viene previsto che ai fini della determinazione del reddito proposto non si tiene conto anche dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale di cui all’articolo 54, comma 1-quater, Tuir. Per effetto delle modifiche al comma 2, il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali e redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro. |
articolo 4, comma 1, lettera f) | Reddito di impresa oggetto di concordato Viene modificato l’articolo 16, D.Lgs. 13/2024, prevedendo che ai fini del calcolo del reddito proposto non si tiene conto anche: – delle minusvalenze e sopravvenienze passive e perdite su crediti; – degli utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5, Tuir, o in un GEIE di cui all’articolo 11, comma 4, D.Lgs. 240/1991, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di trasparenza fiscale cui agli articoli 115 o 116, Tuir, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, Tuir. Ai fini dell’individuazione di questi ultimi, vale quanto disposto agli articoli 59 e 89, Tuir. Per effetto delle modifiche al successivo comma 2, il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze le sopravvenienze passive e le perdite su crediti nonché gli utili e le perdite derivanti dalle partecipazioni di cui sopra determinano una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili. Infine, al comma 4 è aggiunta la previsione per cui, fermo restando che in ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro, il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali, determinate ai sensi del comma 2 e conseguite nei periodi d’imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d’imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84, Tuir. |
Articolo 4, comma 1, lettera g) | Valore della produzione netta oggetto di concordato Viene integralmente sostituito l’articolo 17, D.Lgs. 13/2024, prevedendo che il valore della produzione netta rilevante ai fini Irap, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10, D.Lgs. 446/1997, senza considerare le componenti già individuate dagli articoli 15 e 16, D.Lgs. 13/2024, ove rilevanti ai fini Irap. Il saldo netto tra le componenti di cui sopra determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro. |
Articolo 4, comma 1, lettera h) | Rilevanza delle basi imponibili concordate Intervenendo sull’articolo 19, D.Lgs. 13/2024, viene ridotta al 30%, rispetto al precedente 50%, la soglia delle circostanze eccezionali, individuate con Decreto Mef, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato, per cui quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza. Inoltre, per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti, oltre ai benefici previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017, sono riconosciuti anche i benefici ai fini Iva. |
Articolo 4, comma 1, lettera i) | Determinazione degli acconti Viene integralmente sostituito l’articolo 20, D.Lgs. 13/2024, prevedendo che l’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati. Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato: a) se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16, D.Lgs. 13/2024; b) se l’acconto dell’Irap è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall’articolo 17, D.Lgs. 13/2024; c) se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. Le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto. |
Articolo 4, comma 1, lettera l) | Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli Isa Per effetto del nuovo articolo 20-bis, D.Lgs. 13/2024, è stabilito che per i periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, D.Lgs. 13/2024, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un’aliquota: a) del 10%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8; b) del 12%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; c) del 15%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6. In caso di rinnovo del concordato si assume quale parametro di riferimento, per l’individuazione dell’eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, D.Lgs. 13/2024. L’imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in cui si è prodotta l’eccedenza di cui sopra e al versamento si applica l’articolo 17, comma 2, D.P.R. 435/2001. |
Articolo 4, comma 1, lettera m) | Cessazione del concordato Intervenendo sull’articolo 21, comma 1, D.Lgs. 13/2024, vengono introdotte ulteriori cause di cessazione del concordato e precisamente: – quando il contribuente aderisce al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/1994; – quando la società o l’ente a posto in essere operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’articolo 5, Tuir, ha avuto modifiche della compagine sociale; – quando il contribuente dichiara ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, Tuir, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi Isa maggiorato del 50%. |
Articolo 4, comma 1, lettera n) | Decadenza dal concordato Modificando l’articolo 22, D.Lgs. 13/2024, viene previsto che si considerano di non lieve entità le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al D.Lgs. 74/2000, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e non più anche in riferimento ai 3 periodi antecedenti l’ammissione all’istituto. Viene espunta, tra le cause di non rilevanza dalla decadenza l’ipotesi di indicazione, nella dichiarazione dei redditi, di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato. Da ultimo, per effetto del nuovo comma 3-bis, è previsto che nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti. |
Articolo 4, comma 1, lettera o) | Cause di esclusione per i soggetti forfettari Modificando l’articolo 24, comma 2, D.Lgs. 13/2024, è stabilito che non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che non posseggono i requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, D.Lgs. 13/2024 o per i quali sussiste una delle ipotesi previste all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 13/2024 ovvero sia riscontrata: – la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento; – la condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, dall’articolo 2621, cod. civ., nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1, c.p., commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. |
Articolo 4, comma 1, lettera p) | Decadenza dal concordato Modificando l’articolo 30, comma 2, D.Lgs. 13/2024, in presenza di circostanze eccezionali, individuate con Decreto Mef, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 30% (originariamente era il 50%) rispetto a quelli oggetto del concordato, lo stesso cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica. |
Articolo 4, comma 1, lettera q) | Determinazione degli acconti per i soggetti forfettari Viene integralmente sostituito l’articolo 31, D.Lgs. 13/2024, stabilendo che l’acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati. Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato: a) se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% ovvero al 3% nel caso di cui all’articolo 1, comma 65, L. 190/2014, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d’imposta precedente; b) se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. La maggiorazione di cui sopra è versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto. |
Articolo 4, comma 1, lettera r) | Regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i soggetti forfetari Con il nuovo articolo 31-bis, D.Lgs. 13/2024, è previsto che per i periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10% dell’eccedenza, ovvero del 3% nel caso di cui all’articolo 1, comma 65, L. 190/2014. In caso di rinnovo del concordato, si assume quale parametro di riferimento, per l’individuazione dell’eccedenza di reddito che può essere assoggettata a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli di rinnovo. L’imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in cui si è prodotta l’eccedenza di cui sopra. Al versamento si applica l’articolo 17, comma 2, D.P.R. 435/2001. |
Articolo 4, comma 1, lettera s) | Cessazione del concordato per i soggetti forfettari Viene introdotta nell’articolo 32, comma 1, D.Lgs. 13/2024, un’ulteriore causa di cessazione dal concordato consistente nell’ipotesi per cui il contribuente superi il limite dei ricavi di cui all’articolo 1, comma 71, secondo periodo, L. 190/1994, maggiorato del 50%. |
Articolo 4, comma 1, lettera t) | Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato Implementando il comma 1 dell’articolo 37, D.Lgs. 13/2024, è previsto che per il 2024 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle Irap e Iva entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. |
articolo 4, comma 1, lettera u) | Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap e disponibilità dei programmi informatici relativi alle dichiarazioni fiscali e agli Isa Viene abrogato l’articolo 38, D.Lgs. 13/2024 relativo alla revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap e della messa a disposizione dei software relativi alle dichiarazioni medesime nonché agli Isa. |
Determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche | |
Articolo 5 | Modifiche alla determinazione sintetica Vengono apportate alcune modifiche all’articolo 38, D.P.R. 600/1973, eliminando la possibilità di provare che il finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. Infine, viene integralmente sostituita la previsione di cui al comma 6, stabilendo che la determinazione sintetica del reddito complessivo è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato e, comunque, di almeno 10 volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento Istat. Nei casi di cui sopra, il contribuente può sempre dimostrare che: a) il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente; b) le spese attribuite hanno un diverso ammontare; c) la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti. |
Differimento pagamento della rata della c.d. Rottamazione-quater | |
Articolo 6 | Rinviato al 15 settembre il versamento della rata È stabilito che il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata di cui all’articolo 1, comma 232, L. 197/2022 (c.d. Rottamazione-quater), in scadenza il 31 luglio 2024, non determina l’inefficacia della definizione prevista dall’articolo 1, comma 231, L. 197/2022, in caso di integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024. |
SCADENZIARIO
PRINCIPALI SCADENZE DAL 01 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE 2024
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 01 settembre al 30 settembre 2024 con il commento dei termini di prossima scadenza.
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
Domenica 15 settembre
Il 15 settembre 2024 rappresenta una data significativa per i contribuenti coinvolti nella rottamazione quater. Il decreto legislativo n. 108/2024 ha prorogato la scadenza originaria di luglio, mantenendo i 5 giorni di tolleranza previsti per i pagamenti, che potranno essere effettuati entro il 23 settembre 2024.
Lunedì 16 settembre
Il 16 settembre 2024 è fissato il termine per il pagamento delle rate relative alle imposte sui redditi, applicabile sia ai titolari di partita IVA che ai lavoratori dipendenti e pensionati. La data del 16 settembre è altresì rilevante per gli adempimenti periodici IVA, IRPEF e INPS, inclusi i versamenti relativi alle ritenute alla fonte e ai contributi dovuti.
Mercoledì 25 settembre
Gli operatori intracomunitari obbligati all’invio mensile degli elenchi Intrastat dovranno trasmettere i dati riepilogativi delle operazioni effettuate entro il 25 settembre 2024. L’invio dovrà essere effettuato esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi dell’Agenzia delle Dogane o dell’Agenzia delle Entrate.
Lunedì 30 settembre
Il 30 settembre 2024 segna la scadenza ultima per la presentazione del modello 730, relativo alla dichiarazione dei redditi per lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello potrà essere trasmesso direttamente all’Agenzia delle Entrate, tramite CAF, professionisti abilitati, o sostituti d’imposta, anche attraverso la dichiarazione precompilata;
scadenza per i contribuenti titolari di partita IVA, con la trasmissione delle LIPE del secondo trimestre e il versamento dell’imposta di bollo s
NOTIZIE IN SINTESI
- Lettere di compliance per dati rilevanti ai fini della compilazione della dichiarazione iva relativa al 2021 (p.2)
- Lettere di compliance sugli Isa (p.2)
- Pubblicata la guida ai servizi dell’Agenzia delle Entrate (p.2)
- Concordato preventivo biennale (p.2)
- Addebito in conto dell’I24 (p.2)
NEWS E INFORMATIVE
- Il “nuovo” ravvedimento operoso dei versamenti (p.3)
- Pubblicato il decreto attuativo per la super deduzione del costo del lavoro (p.5)
- Pubblicate le linee guida per i crediti in R&S, innovazione e design (p.8)
- Plusvalenze da cessione di fabbricati sui quali sono stati eseguiti lavori “superbonus” (p.11)
- La mancata comunicazione della pec al curatore non giustifica il rimborso iva (p.13)
APPROFONDIMENTI
- Le rettifiche al concordato biennale ma non solo (p.15)
SCADENZIARIO
- Principali scadenze dal 01 settembre al 30 settembre 2024(p.26)
NOTIZIE IN SINTESI
LETTERE DI COMPLIANCE PER DATI RILEVANTI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA RELATIVA AL 2021 |
Sono in arrivo le lettere di compliance da parte dell’Agenzia delle entrate, che segnalano ai contribuenti eventuali discrepanze fra i dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate con i medesimi dati indicati nella dichiarazione annuale Iva relativamente al periodo d’imposta 2021. Le comunicazioni sono finalizzate a favorire l’adempimento spontaneo. |
(Agenzia delle entrate, provvedimento del 15 luglio 2024) |
LETTERE DI COMPLIANCE SUGLI ISA |
Con il provvedimento del 1° luglio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha definito regole e criteri per la predisposizione delle lettere di compliance in caso di anomalie Isa per i periodi d’imposta 2020-2022. |
(Agenzia delle entrate, provvedimento del 1° luglio 2024) |
PUBBLICATA LA GUIDA AI SERVIZI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE |
È stata pubblicata lo scorso 18 luglio la guida sui servizi offerti dall’Agenzia delle Entrate, guida che contiene informazioni generiche. |
(Agenzia delle entrate, pubblicazione 18 luglio 2024) |
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE |
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio il Decreto Mef del 15 luglio con il quale è stato reso disponibile il software per l’adesione al concordato preventivo biennale dei contribuenti forfettari. |
(Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2024) |
ADDEBITO IN CONTO DELL’I24 |
L’articolo 17, D. Lgs. 1/2024, ha previsto che, il contribuente o l’intermediario autorizzato, che debba provvedere a versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, può disporre l’addebito di dette somme, mediante autorizzazione preventiva all’addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia (banche, Poste Italiane Spa e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari). L’Agenzia delle entrate, alle singole scadenze, procede all’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l’addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute, mediante il servizio “I24” che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. |
(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 313945 del 26 luglio 2024) |
NEWS E INFORMATIVE
IL “NUOVO” RAVVEDIMENTO OPEROSO DEI VERSAMENTI
Il D.Lgs. 87/2024 ha apportato alcune modifiche all’articolo 13, D. Lgs. 472/1997 che regola l’istituto del cosiddetto “ravvedimento operoso”, che si applicheranno a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Le principali novità della Riforma interessano:
- la riduzione delle sanzioni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023 e del D.Lgs. 13/2024;
- l’applicazione del cumulo giuridico ove più conveniente del cumulo materiale.
Non viene modificato l’ambito di applicazione del ravvedimento operoso e le casistiche in cui invece ne è preclusa l’applicazione (quali l’avvenuta notifica di avvisi di liquidazione e di accertamento).
La riduzione delle sanzioni previste per i tributi erariali
L’articolo 13, D.Lgs. 472/1997 prevede per le violazioni inerenti omessi o tardivi versamenti commesse entro il 31 agosto 2024, il seguente meccanismo di riduzione delle sanzioni applicabili, esposto nella tabella per i casi riferiti a tributi erariali amministrati dall’Agenzia delle entrate.
Sanzione | Ritardo | Sanzione da ravvedimento |
15% | Dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza originaria | Dallo 0,1% al 1,4% (0,1% per ogni giorno successivo alla scadenza originaria) |
15% | Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza originaria | 1,5% |
15% | Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza originaria | 1,67% |
30% | Dal 91° giorno al termine di 1 anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 3,75% |
30% | Entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione | 4,29% |
30% | Oltre 2 anni dalla violazione o oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione | 5% |
Il nuovo testo normativo in vigore per le violazioni commesse dalla data del 1° settembre 2024 sancisce che la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento venga abbassata dal 30% al 25%.
Dal 1° settembre 2024 in avanti non viene, inoltre, più prevista la differenza di riduzione delle sanzioni da ravvedimento operoso tra ciò che viene regolarizzato prima di 2 anni dalla violazione e ciò che viene regolarizzato dopo 2 anni dalla violazione (è prevista una riduzione da 1/7 della sanzione del 25%).
Sanzione | Ritardo | Sanzione da ravvedimento |
12,5% | Dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza originaria | Dallo 0,0833% al 1,166% (0,0833% per ogni giorno successivo alla scadenza originaria) |
12,5% | Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza originaria | 1,25% |
12,5% | Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza originaria | 1,39% |
25% | Dal 91° giorno al termine di 1 anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 3,125% |
25% | Dopo il termine di 1 anno dalla violazione o dopo il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 3,57% |
Nulla è mutato riguardo la fruizione del ravvedimento operoso per i tributi erariali: l’assenza, alla data di effettuazione del versamento regolarizzato, di notifiche di atti di liquidazione o di accertamento e di comunicazioni di irregolarità relative ai controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni è la condizione soggettiva da verificare per potere applicare le sanzioni ridotte e sanare l’omesso o tardivo versamento.
Vanno, inoltre, sempre conteggiati gli interessi maturati dalla data della scadenza originaria alla data dell’effettivo versamento (al tasso di interesse legale approvato annualmente).
L’applicazione del cumulo giuridico laddove più conveniente del cumulo materiale
Limitatamente alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 viene introdotta la possibilità per il contribuente di applicare la sanzione unica prevista dall’articolo 12, D.Lgs. 472/1997. Sarà consentito applicare il ravvedimento operoso non più su ogni singola violazione bensì applicando il cumulo giuridico in relazione al singolo tributo e al singolo periodo di imposta.
La sanzione unica da ravvedimento operoso su cui applicare la percentuale di riduzione potrà essere calcolata anche mediante l’utilizzo di apposita funzionalità che sarà messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate.
PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO PER LA SUPER DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO
Il D. Lgs. 216/2023, per il solo periodo di imposta 2024, ha introdotto la cosiddetta “super deduzione” del costo del lavoro; si tratta di un provvedimento che mira a stimolare l’assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato, offrendo come agevolazione un incremento della deduzione ai fini delle imposte dirette (agevolazione che quindi si sostanzia con una variazione in diminuzione da indicare nella dichiarazione dei redditi).
Recentemente è stato pubblicato il D.M. 25 giugno 2024, attuativo della disposizione, nel quale sono contenute diverse indicazioni operative necessarie al calcolo del bonus.
L’agevolazione
Come detto, il beneficio offerto alle imprese (tanto in forma individuale quanto alle società) e ai professionisti consiste in una maggiorazione del costo deducibile per il periodo d’imposta 2024.
Sono esclusi gli imprenditori agricoli che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 32, Tuir (non essendo titolari di reddito d’impresa), i soggetti in regime forfettario, le imprese in liquidazione ordinaria nonché le imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.
L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni, vale a dire nei 365 giorni antecedenti il 1° gennaio 2024 per i soggetti “solari” (o 366 giorni antecedenti se il periodo d’imposta “non solare” include il 29 febbraio 2024).
Possono dunque avvalersi dell’agevolazione anche le imprese con periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 inferiore a 365 giorni purché in attività da almeno 365 giorni.
La maggiorazione del costo del lavoro è determinata come segue:
- di norma risulta pari al 20%;
- spetta la maggior misura del 30% nel caso di assunzione di lavoratori meritevoli di tutela. Si tratta dei soggetti indicati nell’allegato 1, D.Lgs. 216/2023, quali lavoratori molto svantaggiati, persone con disabilità, donne con almeno 2 figli minori, giovani ammessi all’incentivo all’occupazione, soggetti che beneficiavano del reddito di cittadinanza, etc..
Il costo da assumere al fine del calcolo del beneficio è pari al minore importo tra:
- il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti (voce B.9. Conto economico, secondo quanto previsto dall’Oic 12);
- l’incremento del costo complessivo del personale dipendente (voce B.9. Conto economico) rispetto a quello relativo all’esercizio 2023.
Nel costo del lavoro si considerano pertanto i salari e gli stipendi (comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili che partecipano alla composizione della retribuzione per legge e/o per contratto) e gli oneri sociali a carico del dipendente, le indennità, gli oneri sociali a carico della società da corrispondere ai vari enti previdenziali e assicurativi, il Tfr, i trattamenti di quiescenza, gli accantonamenti a eventuali Fondi di previdenza integrativi diversi dal Tfr e previsti in genere dai contratti collettivi di lavoro, da accordi aziendali o da norme aziendali interne.
I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente (ad esempio, per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, a eccezione del Tfr essendo deducibile per la quota maturata nel periodo d’imposta).
ESEMPIO |
Si consideri la seguente situazione:
- nel 2023, Beta Srl impiegava 10 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato per un costo rilevato nel bilancio al 31 dicembre 2023 pari a 600.000 euro;
- nel corso del 2024 sono stati assunti 3 dipendenti a tempo indeterminato per un costo pari a 150.000 euro;
- al 31 dicembre 2024 i dipendenti sono 13, quindi con un incremento di 3 rispetto al 2023;
- il costo complessivo del lavoro nel bilancio 2024 è di 700.000 euro, con un incremento di 100.000 rispetto al 2023.
Beta Srl ha diritto a computare una agevolazione è pari a 20.000 euro (20% del minore tra 150.000 e 100.000).
I requisiti
La super deduzione è legata a numerosi requisiti che devono essere contemporaneamente rispettati:
- il primo, è piuttosto evidente, ed è legato all’assunzione di dipendenti a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti), sia che questi conseguano redditi di lavoro dipendente o assimilato;
- il secondo requisito è che si manifesti un “incremento occupazionale”, ossia il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 deve essere superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2023;
- inoltre, è richiesto un “incremento occupazionale complessivo”, ossia il numero complessivo di dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) a fine 2024 deve essere superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel 2023.
In altre parole, per ottenere l’agevolazione non basta assumere dipendenti a tempo indeterminato, ma occorre anche che vi sia un incremento tanto dei dipendenti a tempo indeterminato quanto di quelli complessivi; oltretutto, come visto in precedenza, è anche necessario che vi sia un incremento del costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro.
Si tratta di una serie di requisiti non facili da rispettare congiuntamente.
Nell’effettuare queste verifiche il Decreto attuativo ha specificato che:
- rileva la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuata nel 2024 (nel caso di conversione di un contratto, il costo da assumere ai fini del beneficio è quello sostenuto in relazione al contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data della conversione);
- i lavoratori part time rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale;
- rilevano per l’impresa utilizzatrice i dipendenti con contratto di somministrazione, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;
- i soci lavoratori di cooperative sono considerati assimilati ai lavoratori dipendenti;
- non rileva il personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all’estero di un soggetto residente;
- in relazione al calcolo della media occupazionale, occorre considerare la somma dei rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365 giorni.
Non rilevano i lavoratori con contratti ceduti a seguito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, cessioni, conferimenti d’azienda, affitti d’azienda); tale sterilizzazione viene meno per l’avente causa qualora il contratto di lavoro non sia in essere al termine del 2024.
In altre parole, se vi è un trasferimento del lavoratore per una di queste operazioni, detto lavoratore non rileva nel calcolo degli incrementi (quindi viene sterilizzato) sia per il dante causa sia per l’avente causa; qualora l’avente causa interrompa il rapporto di lavoro (ad esempio la beneficiaria della scissione licenzia il dipendente), allora tale dipendente rileva nel calcolo e riduce il numero dei dipendenti impiegati.
PUBBLICATE LE LINEE GUIDA PER I CREDITI IN r&s, iNNOVAZIONE E DESIGN
Lo scorso 4 luglio il Mimit ha pubblicato il Decreto con le linee guida per la corretta applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design e ideazione estetica.
L’obiettivo del documento è fornire le indicazioni e i criteri necessari ai valutatori per qualificare, ai sensi dell’articolo 23, comma 5, D.L. 73/2022, gli investimenti effettuati o da effettuare nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica come ammissibili al beneficio.
La valutazione riguarda il periodo temporale che va dal 2015 al 2020:
Per i periodi di imposta dal 2015 al 2019 il riferimento normativo è | Æ | l’articolo 3, D.L. 145/2013, convertito in L. 9/2014 |
Per il periodo di imposta dal 2020 il riferimento normativo è | Æ | l’articolo 1, commi 198-208, L. 160/2019 |
A partire dalle ore 14.00 dell’8 luglio 2024 i certificatori possono quindi inviare alla piattaforma dedicata le certificazioni richieste dalle imprese e a esse rilasciate; ne consegue che coloro che avessero provveduto a stilare il modello di certificazione prima dello scorso 4 luglio, data di pubblicazione delle linee guida, sono invitati a rivedere il contenuto dello stesso, in ogni caso infatti il Mimit riterrà che il modello trasmesso dal certificatore tenga conto del contenuto di dette linee guida.
Fatte le dovute premesse si riportano le indicazioni in tema di attività ammissibili per singola tipologia di investimento:
Attività di R&S | a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, a esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida; d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Di contro, giusta il disposto del successivo comma 5, “non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti” |
Attività di innovazione | Le attività di innovazione devono essere legate a progetti che rispettino i criteri di cui al Manuale di Oslo soprariportati e quindi devono avere riferimenti puntualmente differenti rispetto ai principi generali applicati ai progetti di ricerca e sviluppo, per potersi allineare alle indicazioni della normativa che ne differenziano la portata in termini di documentazione e di benefici associati. Il dettaglio applicativo nella definizione della portata associata alle attività di innovazione tecnologica è da intendersi, fondamentalmente e in linea con le indicazioni del Manuale di Oslo, nel perimetro del confronto di valutazione e analisi sia delle conoscenze di riferimento, sia del contesto di ricaduta delle attività medesime. Si precisa, poi, che l’accezione “tecnologica” aggiunta alla definizione di innovazione è propedeutica a distinguere le attività ammissibili al credito rispetto alle altre forme di rinnovamento che possono caratterizzare le imprese e che possono riguardare, ad esempio, le attività volte ad aggiornare le caratteristiche estetiche dei prodotti (legate alla moda, al design, al marchio, alla confezione, etc.), le tecniche di gestione aziendale (procedure di qualità, etc.), le strategie e gli strumenti di marketing, le modalità di finanziamento dei nuovi prodotti (venture capital etc.) o le strategie d’impresa (accordi produttivi e commerciali tra imprese) |
Attività di design e ideazione estetica | Il comma 202 dell’articolo 1, L. 160/2019 ha stabilito che tra le attività innovative ammissibili al credito, diverse da quelle di R&S e di innovazione tecnologica, rientrano anche le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile, dell’arredo, della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. In tal modo si attraggono nel campo di applicazione del beneficio anche le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica, che abbiano a oggetto innovazioni legate, in via generale, all’aspetto esterno o estetico dei prodotti o comunque non necessariamente legate a elementi funzionali, tecnici o tecnologici dei prodotti. L’articolo 4, comma 1, Decreto Mise del 26 maggio 2020 prevede, senza riprodurre l’elencazione dei settori prevista dalla norma istitutiva del credito d’imposta, che del resto ha espressamente carattere meramente esemplificativo, che le attività ammissibili al beneficio siano costituite dall’innovazione significativa dei prodotti dell’impresa “sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali” come (ma non soltanto) “le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti” ovvero anche dei materiali del prodotto stesso. Per prodotto ai fini della disposizione deve intendersi qualsiasi oggetto avente carattere industriale o artigianale, seppure inserito in (o confezione esterna di tipo decorativo o protettivo di) prodotto complesso, i simboli grafici e i caratteri tipografici. Sulla base delle indicazioni previste dall’articolo 31, D.Lgs. 30/2005 recante il Codice della proprietà industriale a cui la norma fa sostanzialmente riferimento. La significatività dell’innovazione estetica, senza pretesa di completezza, può essere rappresentata dai caratteri della “novità” e “individualità” indicati dagli articoli 31, 32 e 33, D.Lgs. 30/2005 recante il Codice della proprietà industriale e, dunque, nella circostanza che il prodotto i) differisce da quelli precedenti dell’impresa per elementi rilevanti e ii) “l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi” prodotto precedente dell’impresa. Per i settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti sono ammissibili al credito d’imposta i progetti “relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari recedenti”. L’esclusione disposta per le modifiche non rilevanti dal comma 2 dell’articolo 4, Decreto Mise come “l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio” induce a ritenere che le novità debbano caratterizzarsi per la loro significatività da interpretarsi come per le attività previste dal comma 1. Le attività ammissibili riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita. A tale riguardo, si osserva che generalmente, le attività di ideazione e sviluppo di una collezione o di un campionario si articolano in 4 fasi che comprendono un insieme diverso di attività: – fase 1 – ideazione: attività volte a individuare le tendenze della moda o dello stile. Sono compresi i viaggi alle fiere di preselezione, gli abbonamenti a riviste, quaderni di tendenze e altre fonti di informazione per la preparazione delle collezioni; – fase 2 – progettazione: questa fase comporta il lavoro di designer esterni o la dedizione degli interni alla creazione di nuove collezioni o campionari. Una volta progettato il prodotto, esso deve essere adattato alle esigenze del mercato o alle caratteristiche di lavoro dell’impresa. Non tutti i progetti originali finiscono per diventare prototipi. Alcuni non vengono accettati. I disegni selezionati sono definiti fino a ottenere l’insieme delle schede tecniche della prima versione dei corrispondenti prototipi; – fase 3 – materializzazione: sulla base delle schede tecniche risultanti dalla seconda fase, saranno prodotte le prime versioni dei prototipi. Questi ultimi possono subire modifiche, frutto di diverse prove, che si materializzano in diverse versioni del prototipo fino alla versione finale dello stesso. Questa versione finale del prototipo può essere riportata in un catalogo; – fase 4 – preserie, marketing e distribuzione: la preserie è una serie di piccoli spin che verranno utilizzati per mostrare i prodotti ai rivenditori, alle fiere, etc.. Le spese di marketing vanno dalla realizzazione dei cataloghi alla campagna pubblicitaria. Infine, il campionario è distribuito. Delle 4 fasi che caratterizzano la progettazione e relazione di una nuova collezione o di un nuovo campionario, solo le spese relative alle fasi 2 e 3 sono ammissibili ai fini dell’agevolazione. |
PLUSVALENZE DA CESSIONE DI FABBRICATI SUI QUALI SONO STATI ESEGUITI LAVORI “SUPERBONUS”
La Legge di Bilancio 2024, con effetto dalle cessioni poste in essere dal 1° gennaio 2024, ha inserito nell’articolo 67, Tuir la nuova lettera b-bis), secondo cui costituiscono redditi diversi le cessioni di immobili sui quali sono stati eseguiti lavori che hanno fruito del c.d. superbonus, a condizione che tra la data di ultimazione dei lavori e la data della cessione non siano decorsi più di 10 anni (con esclusione dei fabbricati pervenuti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso). Con la circolare n. 13/E dello scorso 13 giugno 2024, l’Agenzia delle entrate ha precisato che per l’individuazione del termine dei 10 anni, per la verifica della rilevanza della plusvalenza, è necessario aver riguardo alla data di conclusione dei lavori, comprovata dalla documentazione urbanistica e amministrativa, a prescindere dalla data di acquisto del bene. Recentemente, l’Agenzia delle entrate è intervenuta con 2 importanti risposte a interpello; la n. 156/E del 16 luglio 2024 e la successiva n. 157/E del 17 luglio 2024
Risposta a interpello n. 156/E/2024
La questione posta nell’istanza riguarda una persona fisica che dopo aver ricevuto un immobile in donazione nel 2021, ha eseguito dei lavori fruendo della detrazione del c.d. superbonus, ultimando i lavori nel mese di dicembre 2023. Il fratello dell’istante, già proprietario del 50%, dopo la fine dei lavori ha acquistato la restante quota del 50% nel 2024 con un contratto di compravendita con riserva di proprietà di cui all’articolo 1523, cod. civ., pattuendo un pagamento decennale suddiviso in 120 rate mensili (che termina nel 2034). Secondo quanto previsto dal citato articolo 1523, cod. civ., l’effetto traslativo della proprietà del bene avviene solamente a seguito della corresponsione integrale del prezzo, e quindi in concomitanza con il pagamento dell’ultima rata al termine dei 10 anni. Si chiede all’Agenzia delle entrate se la data di cessione dell’immobile, quale termine rilevante per il computo dei 10 anni post conclusione ai fini della rilevanza della plusvalenza di cui all’articolo 67, lettera b-bis), Tuir, coincida con la stipula dell’atto o con il pagamento dell’ultima rata.
In merito al momento in cui si deve considerare perfezionata la cessione nell’ipotesi di vendita con riserva di proprietà (rilevante per la verifica del decennio), l’Agenzia delle entrate, richiamando la precedente risoluzione n. 28/E/2009, precisa che occorre aver riguardo al momento in cui si realizza l’effetto traslativo, a nulla rilevando il momento di stipula dell’atto di compravendita. Pertanto, anche nell’ipotesi analizzata nella risposta in questione, il momento rilevante per l’eventuale plusvalenza è quello in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà con il pagamento dell’ultima rata di prezzo, e non quello in cui è stato sottoscritto il contratto di compravendita. Nel caso di specie, poiché i lavori sono stati ultimati nel mese di dicembre 2023, e il pagamento dell’ultima rata di prezzo avverrà nel corso del 2034 (prezzo suddiviso in 120 rate mensili con decorrenza dal 2024), l’Agenzia delle entrate conclude che non si realizza alcuna plusvalenza rilevante ai sensi dell’articolo 67, lettera b-bis), Tuir, in quanto al momento del passaggio di proprietà saranno trascorsi più di 10 anni rispetto alla data di conclusione dei lavori.
Risposta a interpello n. 157/E/2024
Nel caso di specie, la questione riguarda la determinazione del “costo” in caso di immobile acquisito per usucapione. L’Agenzia delle entrate, richiamando la risoluzione n. 78/E/2003, ha chiarito che, pur riferendosi all’ipotesi di un terreno edificabile, le sentenze dichiarative di usucapione sono soggette a tassazione ai fini dell’imposta di registro come trasferimenti (articolo 8 della nota II-bis della Tariffa, parte prima, D.P.R. 131/86). In tale contesto al bene è attribuito un valore dichiarato e liquidato, costituito dal valore venale del bene stesso alla data in cui è passata in giudicato la sentenza dichiarativa di usucapione. Pertanto, conclude l’Agenzia delle entrate nella citata risoluzione n. 78/E/2003, tale valore costituisce il termine iniziale per determinare il valore da assoggettare a tassazione quale reddito diverso nelle ipotesi previste dall’articolo 67, Tuir.
Nella risposta in commento l’Agenzia delle entrate ritiene che la soluzione sia la medesima, con la conseguenza che per gli immobili rivenduti entro 10 anni alla fine dei lavori oggetto di c.d. superbonus e acquisiti per usucapione, la plusvalenza di cui all’articolo 67, lettera b-bis), Tuir, è determinata dalla differenza tra il corrispettivo di vendita e il valore venale del bene stesso come determinato nella sentenza dichiarativa di usucapione. Il valore, quale “costo” da contrapporre al corrispettivo, è aumentato dei costi inerenti al bene stesso, senza tener conto delle spese relative agli interventi ammessi al c.d. superbonus in relazione alle quali è stata esercitata l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura.
LA MANCATA COMUNICAZIONE DELLA PEC AL CURATORE NON GIUSTIFICA IL RIMBORSO IVA
La nota di variazione è l’unico strumento che legittima il recupero dell’imposta precedentemente addebitata tramite fattura; qualora il creditore di un soggetto sottoposto a una procedura concorsuale non abbia emesso la nota di variazione Iva entro i termini previsti dalla normativa, l’imposta non può essere recuperata laddove risulti che il termine sia decorso per colpevole inerzia del soggetto passivo.
Nella risposta a interpello n. 153/E del 15 luglio 2024 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il fatto di avere indicato al curatore fallimentare un indirizzo pec errato non è considerata una circostanza tale da consentire al creditore il recupero dell’Iva mediante presentazione di istanza di rimborso.
Il recupero dell’Iva verso il cliente sottoposto a procedura
L’articolo 26, Decreto Iva regolamenta le ipotesi per le quali, dopo l’emissione della fattura, si verificano ipotesi che possono modificare l’imponibile o l’ammontare dell’Iva addebitata.
Tra le ipotesi che legittimano l’emissione della nota di variazione è prevista anche quella del cliente sottoposto a procedure concorsuali.
Nel caso di fallimento, in particolare, per le procedure aperte prima del 26 maggio 2021, la nota di variazione può essere emessa in seguito alla pubblicazione del decreto con il quale il giudice delegato stabilisce il piano di riparto o, più prudentemente, decorso il termine per le osservazioni.
Nel caso di fallimento (o liquidazione giudiziale, come oggi viene denominata tale procedura) aperto dal 26 maggio 2021, la nota di variazione può essere emessa a partire dalla data della sentenza dichiarativa di apertura del fallimento (o liquidazione giudiziale).
La nota di variazione deve essere emessa, al più tardi, entro i termini per l’esercizio della detrazione, vale a dire entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione. Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, rileva anche il momento di emissione della nota di variazione, che rappresenta il presupposto formale necessario per l’esercizio concreto del diritto.
Pertanto, se nel corso del 2023 si era concluso un fallimento con approvazione del piano di riparto, la nota di variazione doveva essere emessa entro lo scorso 30 aprile; passato tale termine l’Iva relativa alle fatture emesse nei confronti del fallito non è recuperabile.
Sul punto, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 20/E/2021, aveva precisato che il superamento di tale limite temporale non permette, in via generale, il recupero dell’imposta non detratta con la via alternativa della presentazione di un’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 30-ter, Decreto Iva.
L’Agenzia delle entrate ritiene, infatti, che il decorso del termine previsto in capo al creditore per poter operare la variazione in diminuzione non possa legittimare lo stesso, di per sé, ad adottare tali soluzioni, dalle quali, in assenza dei requisiti previsti dalle relative previsioni normative, deriverebbe una violazione dei termini decadenziali stabiliti dalla norma.
La via del rimborso deve considerarsi una soluzione eccezione che può trovare applicazione per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo.
La possibilità di ricorrere al rimborso deve essere riconosciuta, invece, laddove il contribuente, per motivi a lui non imputabili, non sia legittimato a emettere una nota di variazione in diminuzione.
Il caso dell’interpello n. 153/E/2024
Il caso esaminato nella risposta a interpello riguarda un soggetto passivo che aveva reso prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva nei confronti di una società che veniva dichiarata fallita nel 2006.
Successivamente a tale data, la società fornitrice subiva una serie di operazioni straordinarie e ulteriori modificazioni soggettive.
Nel corso del 2021, il curatore fallimentare, a mezzo pec, comunicava il deposito del piano di riparto nei confronti della società ormai estinta e non nei confronti dell’avente causa (ossia la società beneficiaria della fusione per incorporazione, la quale aveva ottenuto anche il credito verso il fallito).
Il soggetto subentrato nel credito non era quindi venuto a conoscenza del deposito del piano e quindi non aveva emesso la nota di variazione entro il termine del 2 maggio 2022 (il 30 aprile cadeva di sabato).
Il contribuente a questo punto presentava istanza di interpello per avere conferma della possibilità di recuperare l’imposta tramite presentazione di istanza di rimborso.
L’Agenzia delle entrate, ribadendo che l’istanza di rimborso Iva deve considerarsi una ipotesi eccezionale e derogatoria, osserva come il ritardo sia da addebitare a una colpevole inerzia del contribuente; infatti, nelle procedure concorsuali le comunicazioni ai creditori sono effettuate all’indirizzo di pec da loro indicato nei casi previsti dalla legge e l’erronea indicazione dell’indirizzo pec era quindi imputabile all’inerzia del creditore interessato, con conseguente impossibilità di ricorrere al rimborso anomalo.
Si rammenta di verificare quando si verificano le condizioni per l’emissione delle note di variazione, in quanto il termine ultimo per l’emissione va individuato nella scadenza di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno in cui detti presupposti si sono verificati.
Trascorso tale termine si perde il diritto al recupero di tale imposta.
approfondimenti
LE RETTIFICHE AL CONCORDATO BIENNALE MA NON SOLO
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024, il D.Lgs. 108/2024 relativo alle “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventive biennale”.
Il Decreto si compone di 8 articoli e come previsto è entrato in vigore a decorrere dal 6 agosto 2024. Di seguito si offre un quadro di sintesi delle modifiche apportate.
Modifiche alla disciplina dell’adempimento collaborativo | |
Articolo 1, comma 1, lettera a) | Certificazione infedele Viene introdotto un nuovo periodo all’articolo 4, comma 1-bis, D.Lgs. 128/2015, come introdotto con il D.Lgs. 221/2023. Il nuovo comma 1-bis, prevede che il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente sia certificato da professionisti abilitati. Adesso viene disciplinata l’ipotesi della certificazione infedele, che è tale se resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità indicati nel regolamento di cui al comma 1-ter, nonché in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma 1-ter. In caso di certificazione infedele, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 39, comma 1, lettera b), D.Lgs. 241/1997. Inoltre, in caso di certificazione infedele l’Agenzia dell’entrate ne tiene conto ai fini dell’ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la condotta del professionista che ha reso la certificazione infedele al Consiglio Nazionale dell’ordine professionale di appartenenza per le valutazioni di competenza. |
Articolo 1, comma 1, lettera b) | Effetti dell’adesione al regime dell’adempimento collaborativo Vengono apportate alcune modifiche all’articolo 6, D.Lgs. 128/2015. Intervenendo sul comma 3-ter, viene previsto che in relazione alle comunicazioni relative a rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al regime, effettuate improrogabilmente entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al regime e contenenti gli elementi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), D.M. 15 giugno 2016, nonché l’esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente, si applica si applica la non punibilità prevista dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Proprio in riferimento al comma 4, viene modificato stabilendo che fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall’indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all’Agenzia delle entrate, mediante l’interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b), D.Lgs. 128/2015, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell’interpello o della comunicazione, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, D.Lgs. 74/2000 e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell’articolo 331, c.p.p.. Intervenendo sul comma 6, viene precisato che i soggetti che hanno esercitato l’opzione per il gruppo Iva sono esonerati dalla prestazione di garanzia anche con riferimento ai rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 221/2023 in materia di adempimento collaborativo. Infine, per effetto del nuovo comma 6-quinquies, viene esclusa la cumulabilità delle riduzioni dei termini per l’accertamento di cui ai commi 6-bis e 6-ter, introdotte dal D.Lgs. 221/2023, con quella prevista dall’articolo 3, comma 1, D.Lgs. 127/2015. |
Articolo 1, comma 1, lettera c) | Requisiti soggettivi Viene modificato l’articolo 7, comma 1-quater, D.Lgs. 128/2015, in materia di ambito di applicazione soggettivo del regime di adempimento collaborativo. Viene, in particolare, previsto che il regime è riservato anche ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), e comma 2, cod. civ., a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis. |
Articolo 1, comma 1, lettera d) | Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale per i contribuenti privi dei requisiti per l’adesione al regime di adempimento collaborativo Vengono integralmente sostituite le lettere a) e b) dell’articolo 7-bis, D.Lgs. 128/2015 prevedendo che: a) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello di cui all’articolo 11, L. 212/2000, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell’interpello; b) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall’indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati all’Agenzia delle entrate mediante la presentazione di un’istanza di interpello di cui all’articolo 11, L. 212/2000, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell’interpello, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, D.Lgs. 74/2000, e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell’articolo 331, c.p.p.. |
Articolo 1, commi 2 e 3 | Ulteriori modifiche al regime dell’adempimento collaborativo Viene introdotta nell’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 221/2023, secondo cui i soggetti di cui al primo periodo, sono comunque tenuti ad attestare, con le modalità definite con decreto del Mef, l’efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Inoltre, per i soggetti ammessi al regime dell’adempimento collaborativo, di cui al Titolo III, D.Lgs. 128/2015, alla data del 18 gennaio 2024, data di entrata in vigore del D.Lgs. 221/2023, il termine di 120 giorni di cui all’articolo 6, comma 3-ter, D.Lgs. 128/2015, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
Disposizioni in materia di adempimenti tributari | |
Articolo 2, comma 1 | Programmi informatici ai fini Isa Viene integralmente sostituito all’articolo 9-bis, D.L. 50/2017, il comma 5-bis, prevedendo che i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili. |
Articoli 2, comma 2 | Versamenti periodici Intervenendo sull’articolo 1, comma 4, D.P.R. 100/1998, è stabilito che il versamento relativo al mese di dicembre sia effettuato entro il giorno 16 del mese successivo. |
Articoli 2, comma 3 | Liquidazione e versamenti Iva contribuenti minori Viene modificato l’articolo 7, comma 1, lettera a), D.P.R. 542/1999, prevedendo che il termine per il versamento, qualora l’imposta non superi il limite di 100 euro, possa essere effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo, e comunque entro il 16 novembre. |
Articoli 2, comma 4 | Dichiarazione precompilata Introducendo un nuovo periodo nell’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 175/2014, è stabilito che con decorrenza 2025, la dichiarazione precompilata di cui al comma 1-bis è resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998. |
Articolo 2, comma 5 | Termini trasmissione CU di redditi di solo lavoro autonomo Viene modificato l’articolo 4, comma 6-quinquies, D.P.R. 322/1998, stabilendo che, a decorrere dal 2025, la Certificazione Unica, valida anche ai fini dei contributi dovuti all’Inps, attestante l’ammontare complessivo delle dette somme e valori, l’ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica, prevista dal comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. |
Articolo 2, comma 6, lettera a) | Termini presentazione dichiarazioni fiscali Modificando l’articolo 11, D.Lgs. 1/2024, slitta al 31 ottobre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi Irpef in via telematica; anche il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione da parte dei soggetti Ires slitta al decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Vengono modificati anche i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi Irpef e Ires applicabili dal 1° aprile 2025. In particolare: – è posticipato dal 1° al 15 di aprile dell’anno successivo a quello in cui i redditi sono prodotti il termine iniziale di presentazione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e le società di persone (per i soggetti Ires il termine iniziale è quello sopra indicato se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare); – è posticipato dal 30 settembre al 31 ottobre il termine finale per la presentazione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, le associazioni e le società di persone; – viene posticipato all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta il termine finale per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti Ires. |
Articolo 2, comma 2, lettera b) | Cassetto fiscale Modificando l’articolo 23, D.Lgs. 1/2024, è previsto che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti, all’interno di apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l’acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dall’Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate. |
Articolo 2, comma 6, lettera c) | Trasmissione telematica corrispettivi Intervenendo sull’articolo 24, comma 1, D.Lgs. 1/2024, è stabilito che la possibilità di effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati, può avere a oggetto i corrispettivi giornalieri anonimi e non più l’importo complessivo dei medesimi. |
Ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni | |
Articolo 3, comma 1, lettera a) | Riscossione somme da controllo automatico Con decorrenza 1° gennaio 2025, viene modificato il termine previsto all’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997, stabilendo che l’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell’articolo 19, D.Lgs. 241/1997, concernente le modalità di versamento mediante delega, nel nuovo termine di 60 giorni (prima erano 30 giorni) dal ricevimento della comunicazione, prevista dall’articolo 36-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta. |
Articolo 3, comma 1, lettera a) | Riscossione somme da controllo formale Con decorrenza 1° gennaio 2025, intervenendo sull’articolo 3, comma 1, D.Lgs. 462/1997, è allungato a 60 giorni (prima erano 30), dal ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 36-ter, comma 4, D.P.R. 600/1973, il termine entro cui è possibile procedere al versamento delle somme che, a seguito dei controlli formali risultano dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni. |
Articolo 3, comma 1, lettera b) | Rateazione somme dovute a seguito di controlli automatici e formali Con decorrenza 1° gennaio 2025, intervenendo sull’articolo 3-bis, D.Lgs. 462/1997, è previsto che l’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Inoltre, intervenendo sul comma 4, che estende l’applicazione delle disposizioni “ordinarie” relative alla rateazione anche alle somme da versare a seguito del ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 412, L. 311/2004, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, è stabilito che in questo caso, l’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. |
Articolo 3, comma 2 | Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate Con decorrenza 1° gennaio 2025, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 15-ter, comma 1, D.P.R. 602/1973, è previsto che nei casi di rateazione ai sensi dell’articolo 3-bis, D.P.R. 462/1997, il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto (prima erano 30 giorni dal ricevimento della comunicazione), ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. |
Articolo 3, comma 3 | Termini per i chiarimenti in caso di controlli automatici e formali Con decorrenza 1° gennaio 2025, intervenendo sull’articolo 36-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973 si prevede che quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio emerge un’imposta o una maggiore imposta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione finanziaria entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Per effetto delle modifiche apportate al successivo articolo 36-ter, comma 4, D.P.R. 600/1973, medesimo termine è dato nel caso dei controlli formali. |
Articolo 3, comma 4 | Termini per i chiarimenti in caso di controlli automatizzati ai fini Iva Con decorrenza 1° gennaio 2025, intervenendo sull’articolo 54-bis, comma 3, D.P.R. 633/1972, è previsto che qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria entro i 60 successivi al ricevimento della comunicazione. |
Articolo 3, comma 5 | Iscrizione a luogo in caso di liquidazione automatica Con decorrenza 1° gennaio 2025, modificando l’articolo 2-bis, comma 3, D.L. 203/2005, i termini di cui all’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997, è ampliato a 90 giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell’invito derivante dagli esiti della liquidazione automatica delle imposte. |
Articolo 3, comma 6 | Sospensione termini Per effetto della modifica apportata all’articolo7-quater, comma 17, D.L. 193/2016, è prevista la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini, originariamente di 30 giorni, previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, D.Lgs. 462/1997, e dall’articolo 1, comma 412, L. 311/2004, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973, e 54-bis, D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. |
Modifiche al concordato preventivo biennale | |
Articolo 4, comma 1, lettera a) | Procedure informatiche di ausilio all’attuazione del concordato Modificando l’articolo 8, comma 1, D.Lgs. 13/2024, viene posticipato al 15 aprile (prima era il 1° aprile) di ogni anno, il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta. Sostituendo il successivo comma 4 è stabilito che per il 2024 i programmi informatici sono resi disponibili entro il 15 giugno ovvero entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario già dall’anno 2023. |
Articolo 4, comma 1, lettera b) | Termini per l’adesione al concordato Sostituendo il comma 3 dell’articolo 9, D.Lgs. 13/2024, è previsto che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio, ovvero entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Limitatamente al primo anno di applicazione il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall’articolo 11, D.Lgs. 1/2024. |
Articolo 4, comma 1, lettera c) | Perimetro soggettivo e posizione debitoria Viene sostituito l’articolo 10, comma 2, D.Lgs. 13/2024, prevedendo che ai fini dell’accesso al concordato preventivo biennale i contribuenti non devono, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, avere debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi. A tal fine i debiti rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti per l’adesione al concordato, hanno estinto i debiti se l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili. |
Articolo 4, comma 1, lettera d) | Cause di esclusione Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 11, comma 1, D.Lgs. 13/2024, sono ampliate le possibili cause di esclusione prevedendo anche le seguenti: – aver conseguito, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni; – aver aderito, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014; – aver posto in essere, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, nel caso di società o associazione di cui all’articolo 5, Tuir, aver modificato la compagine sociale. |
Articolo 4, comma 1, lettera e) | Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato Intervenendo sull’articolo 15, comma 1, D.Lgs. 13/2024, viene previsto che ai fini della determinazione del reddito proposto non si tiene conto anche dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale di cui all’articolo 54, comma 1-quater, Tuir. Per effetto delle modifiche al comma 2, il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali e redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro. |
articolo 4, comma 1, lettera f) | Reddito di impresa oggetto di concordato Viene modificato l’articolo 16, D.Lgs. 13/2024, prevedendo che ai fini del calcolo del reddito proposto non si tiene conto anche: – delle minusvalenze e sopravvenienze passive e perdite su crediti; – degli utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5, Tuir, o in un GEIE di cui all’articolo 11, comma 4, D.Lgs. 240/1991, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di trasparenza fiscale cui agli articoli 115 o 116, Tuir, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, Tuir. Ai fini dell’individuazione di questi ultimi, vale quanto disposto agli articoli 59 e 89, Tuir. Per effetto delle modifiche al successivo comma 2, il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze le sopravvenienze passive e le perdite su crediti nonché gli utili e le perdite derivanti dalle partecipazioni di cui sopra determinano una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili. Infine, al comma 4 è aggiunta la previsione per cui, fermo restando che in ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro, il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali, determinate ai sensi del comma 2 e conseguite nei periodi d’imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d’imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84, Tuir. |
Articolo 4, comma 1, lettera g) | Valore della produzione netta oggetto di concordato Viene integralmente sostituito l’articolo 17, D.Lgs. 13/2024, prevedendo che il valore della produzione netta rilevante ai fini Irap, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10, D.Lgs. 446/1997, senza considerare le componenti già individuate dagli articoli 15 e 16, D.Lgs. 13/2024, ove rilevanti ai fini Irap. Il saldo netto tra le componenti di cui sopra determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro. |
Articolo 4, comma 1, lettera h) | Rilevanza delle basi imponibili concordate Intervenendo sull’articolo 19, D.Lgs. 13/2024, viene ridotta al 30%, rispetto al precedente 50%, la soglia delle circostanze eccezionali, individuate con Decreto Mef, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato, per cui quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza. Inoltre, per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti, oltre ai benefici previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017, sono riconosciuti anche i benefici ai fini Iva. |
Articolo 4, comma 1, lettera i) | Determinazione degli acconti Viene integralmente sostituito l’articolo 20, D.Lgs. 13/2024, prevedendo che l’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati. Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato: a) se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16, D.Lgs. 13/2024; b) se l’acconto dell’Irap è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall’articolo 17, D.Lgs. 13/2024; c) se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. Le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto. |
Articolo 4, comma 1, lettera l) | Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli Isa Per effetto del nuovo articolo 20-bis, D.Lgs. 13/2024, è stabilito che per i periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, D.Lgs. 13/2024, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un’aliquota: a) del 10%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8; b) del 12%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; c) del 15%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6. In caso di rinnovo del concordato si assume quale parametro di riferimento, per l’individuazione dell’eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, D.Lgs. 13/2024. L’imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in cui si è prodotta l’eccedenza di cui sopra e al versamento si applica l’articolo 17, comma 2, D.P.R. 435/2001. |
Articolo 4, comma 1, lettera m) | Cessazione del concordato Intervenendo sull’articolo 21, comma 1, D.Lgs. 13/2024, vengono introdotte ulteriori cause di cessazione del concordato e precisamente: – quando il contribuente aderisce al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/1994; – quando la società o l’ente a posto in essere operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’articolo 5, Tuir, ha avuto modifiche della compagine sociale; – quando il contribuente dichiara ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, Tuir, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi Isa maggiorato del 50%. |
Articolo 4, comma 1, lettera n) | Decadenza dal concordato Modificando l’articolo 22, D.Lgs. 13/2024, viene previsto che si considerano di non lieve entità le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al D.Lgs. 74/2000, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e non più anche in riferimento ai 3 periodi antecedenti l’ammissione all’istituto. Viene espunta, tra le cause di non rilevanza dalla decadenza l’ipotesi di indicazione, nella dichiarazione dei redditi, di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato. Da ultimo, per effetto del nuovo comma 3-bis, è previsto che nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti. |
Articolo 4, comma 1, lettera o) | Cause di esclusione per i soggetti forfettari Modificando l’articolo 24, comma 2, D.Lgs. 13/2024, è stabilito che non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che non posseggono i requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, D.Lgs. 13/2024 o per i quali sussiste una delle ipotesi previste all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 13/2024 ovvero sia riscontrata: – la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento; – la condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, dall’articolo 2621, cod. civ., nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1, c.p., commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. |
Articolo 4, comma 1, lettera p) | Decadenza dal concordato Modificando l’articolo 30, comma 2, D.Lgs. 13/2024, in presenza di circostanze eccezionali, individuate con Decreto Mef, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 30% (originariamente era il 50%) rispetto a quelli oggetto del concordato, lo stesso cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica. |
Articolo 4, comma 1, lettera q) | Determinazione degli acconti per i soggetti forfettari Viene integralmente sostituito l’articolo 31, D.Lgs. 13/2024, stabilendo che l’acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati. Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato: a) se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% ovvero al 3% nel caso di cui all’articolo 1, comma 65, L. 190/2014, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d’imposta precedente; b) se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. La maggiorazione di cui sopra è versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto. |
Articolo 4, comma 1, lettera r) | Regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i soggetti forfetari Con il nuovo articolo 31-bis, D.Lgs. 13/2024, è previsto che per i periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10% dell’eccedenza, ovvero del 3% nel caso di cui all’articolo 1, comma 65, L. 190/2014. In caso di rinnovo del concordato, si assume quale parametro di riferimento, per l’individuazione dell’eccedenza di reddito che può essere assoggettata a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli di rinnovo. L’imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in cui si è prodotta l’eccedenza di cui sopra. Al versamento si applica l’articolo 17, comma 2, D.P.R. 435/2001. |
Articolo 4, comma 1, lettera s) | Cessazione del concordato per i soggetti forfettari Viene introdotta nell’articolo 32, comma 1, D.Lgs. 13/2024, un’ulteriore causa di cessazione dal concordato consistente nell’ipotesi per cui il contribuente superi il limite dei ricavi di cui all’articolo 1, comma 71, secondo periodo, L. 190/1994, maggiorato del 50%. |
Articolo 4, comma 1, lettera t) | Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato Implementando il comma 1 dell’articolo 37, D.Lgs. 13/2024, è previsto che per il 2024 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle Irap e Iva entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. |
articolo 4, comma 1, lettera u) | Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap e disponibilità dei programmi informatici relativi alle dichiarazioni fiscali e agli Isa Viene abrogato l’articolo 38, D.Lgs. 13/2024 relativo alla revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap e della messa a disposizione dei software relativi alle dichiarazioni medesime nonché agli Isa. |
Determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche | |
Articolo 5 | Modifiche alla determinazione sintetica Vengono apportate alcune modifiche all’articolo 38, D.P.R. 600/1973, eliminando la possibilità di provare che il finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. Infine, viene integralmente sostituita la previsione di cui al comma 6, stabilendo che la determinazione sintetica del reddito complessivo è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato e, comunque, di almeno 10 volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento Istat. Nei casi di cui sopra, il contribuente può sempre dimostrare che: a) il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente; b) le spese attribuite hanno un diverso ammontare; c) la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti. |
Differimento pagamento della rata della c.d. Rottamazione-quater | |
Articolo 6 | Rinviato al 15 settembre il versamento della rata È stabilito che il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata di cui all’articolo 1, comma 232, L. 197/2022 (c.d. Rottamazione-quater), in scadenza il 31 luglio 2024, non determina l’inefficacia della definizione prevista dall’articolo 1, comma 231, L. 197/2022, in caso di integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024. |
SCADENZIARIO
PRINCIPALI SCADENZE DAL 01 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE 2024
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 01 settembre al 30 settembre 2024 con il commento dei termini di prossima scadenza.
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
Domenica 15 settembre
Il 15 settembre 2024 rappresenta una data significativa per i contribuenti coinvolti nella rottamazione quater. Il decreto legislativo n. 108/2024 ha prorogato la scadenza originaria di luglio, mantenendo i 5 giorni di tolleranza previsti per i pagamenti, che potranno essere effettuati entro il 23 settembre 2024.
Lunedì 16 settembre
Il 16 settembre 2024 è fissato il termine per il pagamento delle rate relative alle imposte sui redditi, applicabile sia ai titolari di partita IVA che ai lavoratori dipendenti e pensionati. La data del 16 settembre è altresì rilevante per gli adempimenti periodici IVA, IRPEF e INPS, inclusi i versamenti relativi alle ritenute alla fonte e ai contributi dovuti.
Mercoledì 25 settembre
Gli operatori intracomunitari obbligati all’invio mensile degli elenchi Intrastat dovranno trasmettere i dati riepilogativi delle operazioni effettuate entro il 25 settembre 2024. L’invio dovrà essere effettuato esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi dell’Agenzia delle Dogane o dell’Agenzia delle Entrate.
Lunedì 30 settembre
Il 30 settembre 2024 segna la scadenza ultima per la presentazione del modello 730, relativo alla dichiarazione dei redditi per lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello potrà essere trasmesso direttamente all’Agenzia delle Entrate, tramite CAF, professionisti abilitati, o sostituti d’imposta, anche attraverso la dichiarazione precompilata;
scadenza per i contribuenti titolari di partita IVA, con la trasmissione delle LIPE del secondo trimestre e il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. La trasmissione deve includere i dati relativi alle operazioni effettuate nel trimestre e gli elementi identificativi del dichiarante.
comunicazione delle spese sanitarie sostenute nel primo semestre dell’anno, che confluiranno nella dichiarazione dei redditi precompilata del 2025. L’invio dovrà essere effettuato telematicamente tramite l’apposito portale dell’Agenzia delle Entrate.
ulle fatture elettroniche. La trasmissione deve includere i dati relativi alle operazioni effettuate nel trimestre e gli elementi identificativi del dichiarante.
comunicazione delle spese sanitarie sostenute nel primo semestre dell’anno, che confluiranno nella dichiarazione dei redditi precompilata del 2025. L’invio dovrà essere effettuato telematicamente tramite l’apposito portale dell’Agenzia delle Entrate.