Il nuovo Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, pubblicato in GUCE il 23 maggio 2023 è già entrato in vigore, ma si applicherà a far data dal 13 dicembre 2024, data in cui dovrà considerarsi abrogata la precedente direttiva 2001/95/CE.

Il Regolamento (UE) 2023/988 è essenzialmente volto a tutelare i Consumatori, prevedendo un complesso di norme in materia di sicurezza dei Prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato.

In particolare, al fine di specificarne il perimetro applicativo, l’art. 3 del Regolamento definisce come:

·         Prodotto “qualsiasi articolo, interconnesso o meno ad altri articoli, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito, anche nel quadro di una prestazione di servizi, ai consumatori o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dai consumatori, anche se non loro destinato”.

·         Consumatore “qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale”.

Il Regolamento quindi si applica a tutti coloro che immettono sul mercato prodotti destinati ad essere utilizzati direttamente o indirettamente dal Consumatore.

L’art. 4 del Regolamento, sulle vendite a distanza, precisa che i prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati messi a disposizione sul mercato se l’offerta è destinata ai consumatori dell’Unione, ciò che avviene quando l’operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno o più Stati membri.

Ciò premesso, riepiloghiamo di seguito alcuni dei criteri generali che i Produttori e i Distributori dovranno adottare per valutare la sicurezza dei Prodotti di consumo immessi sul mercato:

  • ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, un Prodotto si presume conforme all’obbligo generale di sicurezza nella misura in cui sia conforme alle norme europee pertinenti e ai requisiti nazionali rilevanti. Pertanto, già il rispetto dell’eventuale normativa previgente sulla sicurezza del prodotto dovrebbe garantire l’aderenza agli standard del legislatore europeo;
  • ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, in subordine,  gli elementi di fatto da valutare in via prudenziale dai quali si può presumere la sicurezza o, al contrario, la pericolosità di un Prodotto sono:
    • le caratteristiche del Prodotto, quali progettazione, caratteristiche tecniche, composizione, imballaggio e istruzioni;
    • l’effetto su altri Prodotti;
    • la presentazione del Prodotto, l’etichettatura, le avvertenze e le istruzioni e informazioni sulla sicurezza;
    • le categorie di consumatori che utilizzano il Prodotto;
    • l’aspetto del Prodotto, in particolare gli aspetti legati all’imitazione di prodotti alimentari o all’attrattività per i bambini;
    • le caratteristiche di cibersicurezza e tutte le funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del Prodotto;
  • ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, in via residuale, possono essere considerati elementi utili da valutare, tra gli altri:
    • i sistemi di certificazione volontaria o simili quadri di valutazione della conformità di terze parti;
    • lo stato dell’arte e la tecnologia, compreso il parere di organismi scientifici riconosciuti e comitati di esperti;
    • i codici di buona condotta in materia di sicurezza dei Prodotti vigenti nel settore interessato;
    • la sicurezza che i Consumatori possono ragionevolmente attendersi;
  • ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del Regolamento, qualora sulla scorta dei criteri sopra riportati un Prodotto sia ritenuto non sicuro, i Produttori:
    • devono adottare immediatamente “le misure correttive necessarie per rendere in modo efficace il Prodotto conforme, compreso il ritiro o il richiamo, se del caso” (le misure in questione devono essere attuate a prescindere dal fatto che il Prodotto pericoloso abbia causato danni a cose o persone);
    • devono informare immediatamente i Consumatori, conformemente alle disposizioni del Regolamento;
    • devono informare “immediatamente, tramite il Safety Business Gateway, le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il Prodotto è stato messo a disposizione sul mercato”.

Per completezza, si evidenzia che l’art. 18 del Regolamento, intitolato “Prescrizioni specifiche in materia di tracciabilità per determinati prodotti, categorie o gruppi di prodotti”, stabilisce che per quei prodotti, categorie o gruppi di prodotti che possono presentare un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori “sulla base degli incidenti registrati nel Safety Business Gateway, delle statistiche del Safety Gate, dei risultati delle attività congiunte sulla sicurezza dei prodotti e di altri indicatori o prove pertinenti, e dopo aver consultato la rete per la sicurezza dei consumatori, gruppi di esperti e portatori di interessi pertinenti”, la Commissione può istituire un sistema di tracciabilità al quale aderiscono gli operatori economici che immettono e mettono a disposizione tali prodotti sul mercato.

Il suddetto sistema di tracciabilità consiste nella raccolta e nell’archiviazione dei dati, anche per via elettronica, che permettono l’identificazione del prodotto, dei suoi componenti o degli operatori economici coinvolti nella sua catena di fornitura, nonché nelle modalità di visualizzazione e di accesso a tali dati, compresa la collocazione di un supporto dati sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

Come anticipato, il Regolamento de quo sarà applicabile a partire dal prossimo 13 dicembre, data entro la quale i Produttori e i Distributori saranno tenuti a conformarsi.