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TASSAZIONE COMPENSI ATLETI
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una faq lo scorso 28 maggio 2025 relativa allo sport dilettantistico e i relativi compensi indicandone i termini di tassazione.
(Agenzia delle entrate, faq 25 maggio 2025)
ALTRA AGEVOLAZIONE IN TEMA DI CEDOLARE SECCA
L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 146/E/2025 ha chiarito che chi opta per il regime della cedolare secca, non dovrà applicare l’imposta di registro alla clausola penale che intende inserire nel contratto di locazione per tutelarsi da eventuali inadempimenti.
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 146/E/2025)
CHIARIMENTI IN TEMA DI DETRAZIONI IRPEF
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 6/E/2025, a commento delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 sulle detrazioni Irpef, la circolare contiene, infatti, chiarimenti sul nuovo articolo 16-ter, Tuir, secondo il quale per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro l’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione si riduce progressivamente, con un sistema di maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità.
(Agenzia delle entrate, circolare n. 6/E/2025)
SCADENZA DEPOSITO BILANCIO SOCIALE PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Con nota del 29 maggio il Ministero del lavoro specifica che l’articolo 48, comma 3, D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo settore), come modificato dalla L. 104/2024, prevede che gli enti del Terzo settore depositino al Runts il bilancio di esercizio (o rendiconto per cassa), con gli eventuali rendiconti delle raccolte fondi effettuate nell’esercizio precedente, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio stesso. Per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2024, i 180 giorni scadono il 29 giugno 2025 ma, essendo domenica, il deposito potrà essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo, ossia entro lunedì 30 giugno 2025.
(Ministero del lavoro, nota del 29 maggio 2025)
NOVITÀ CPB
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato ulteriori faq in tema di CPB con 2 chiarimenti datati 28 maggio dove si replica a dubbi sul pagamento degli acconti e sul cambio del Codice Ateco per chi abbia aderito al CPB.
(Agenzia delle entrate, faq 28 maggio 2025)
ASD E SSD: NESSUN OBBLIGO ASSICURATIVO INAIL PER GLI ASSOCIATI
L’Inail, con circolare n. 31/2025, chiarisce che non sussiste alcun obbligo assicurativo per gli associati e i soci di associazioni e società sportive dilettantistiche se svolgono attività d’istruttore sportivo in assenza di un rapporto di lavoro dipendente oppure un’attività amministrativa in assenza di una co.co.co. Non è previsto per legge.
(Inail, circolare n. 31/2025)
Informative e news per gli associati
VERSAMENTO IMPOSTE MODELLO REDDITI 2025
Per le persone fisiche e le società di persone (e i soci di queste ultime) i termini di versamento del saldo e della prima rata di acconto derivanti dal modello Redditi 2025 per il 2024 sono i seguenti:
‑ 30 giugno 2025, senza la maggiorazione dello 0,4%;
‑ 30 luglio 2025, con la maggiorazione dello 0,4%.
Per i soggetti Ires che approvano il bilancio entro gli ordinari termini (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, e quindi entro il 30 aprile 2025), le imposte dovute a saldo e primo acconto devono essere versate entro la fine del sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio, e quindi:
‑ entro il 30 giugno 2025, senza la maggiorazione dello 0,4%;
‑ entro il 30 luglio 2025 con la maggiorazione dello 0,4%.
Per i soggetti Ires che approvano il bilancio oltre il predetto termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (avvalendosi della proroga di 60 giorni in presenza delle ragioni civilistiche, e quindi entro il 30 giugno 2025), i suddetti versamenti devono avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Pertanto, per una società di capitali che approva il bilancio nel corso del mese di giugno 2024, il versamento delle imposte a saldo e primo acconto deve avvenire entro il 31 luglio 2025.
Versamento rateale delle imposte
Il D.Lgs. 1/2024 (attuativo della c.d. Riforma fiscale) ha previsto la semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari e le scadenze dei versamenti delle imposte sui redditi. In particolare, sono previste nuove scadenze per il versamento delle rate relative alle imposte sui redditi. Le istruzioni relative alle nuove misure in materia di adempimenti tributari sono fornite all’interno della circolare n. 9/E/2024 dell’Agenzia delle entrate. In particolare, l’articolo 8, D.Lgs. 1/2024 interviene sulle disposizioni relative ai versamenti rateali delle imposte, prevedendo:
‑ il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di secondo acconto;
‑ l’individuazione di un’unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.
Il contribuente che intende rateizzare i versamenti, pertanto:
‑ determina il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito, non superiore al numero di mesi che intercorrono nel periodo compreso tra la data di scadenza e il giorno 16 del mese di dicembre;
‑ suddivide l’importo complessivo dovuto in base al numero di rate che intende versare, comunque non superiore a quello di cui al punto precedente;
‑ versa la prima rata, senza interessi, alle relative scadenze;
‑ versa le successive rate, maggiorate degli interessi, secondo i nuovi termini previsti, entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi seguenti e, comunque, non oltre il giorno 16 del mese di dicembre.
Si riportano, a titolo esemplificativo, le scadenze relative al piano di rateazione di una persona fisica che intende rateizzare l’ammontare del saldo Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2025 e relativa al periodo d’imposta 2024. Ipotizzando che il contribuente intenda ripartire l’onere fiscale nel numero massimo di rate possibili (nel caso specifico pari a 7), i versamenti dovranno essere effettuati secondo le seguenti scadenze:
‑ la prima rata, entro il 30 giugno 2025;
‑ la seconda rata, entro il 16 luglio 2025;
‑ la terza rata, entro il 20 agosto 2025;
‑ la quarta rata, entro il 16 settembre 2025;
‑ la quinta rata, entro il 16 ottobre 2025;
‑ la sesta rata, entro il 17 novembre 2025;
‑ la settima e ultima rata, entro il 16 dicembre 2025.
Si segnala, infine, che per effetto di quanto previsto all’articolo 17, D.Lgs. 1/2024, viene disciplinata la possibilità, per il contribuente o per l’intermediario autorizzato, di disporre in via preventiva, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate, l’addebito di somme dovute per scadenze future. Come segnalato dalla circolare n. 9/E/2024, la disposizione consente al contribuente, o all’intermediario autorizzato, di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24, permettendo (previa autorizzazione all’addebito in un conto di pagamento aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate) di effettuare il pagamento degli importi dovuti alle varie scadenze future. Per garantire il buon fine del versamento, il conto in questione deve risultare aperto sia al momento dell’immissione della delega sia alla data di addebito.
Informative e news per gli associati
IN SCADENZA IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2025
Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla CCIAA da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al REA (Repertorio economico amministrativo). Il diritto è dovuto alle sedi delle CCIAA ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Gli importi dovuti sono definiti annualmente dal Mimit.
Soggetti obbligati
Sono obbligati al pagamento del diritto annuale:
‑ imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
‑ società semplici agricole;
‑ società semplici non agricole;
‑ società di persone;
‑ società di capitali;
‑ società cooperative e consorzi;
‑ enti economici pubblici e privati;
‑ aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000;
‑ Geie – Gruppo europeo di interesse economico;
‑ società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001;
‑ società tra professionisti (STP);
‑ imprese estere con unità locali in Italia;
‑ società consortili a responsabilità limitata per azioni.
Le start up innovative (e gli incubatori certificati) che possiedono i requisiti previsti dal D.L. 179/2012 e che hanno ottenuto l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese hanno diritto all’esenzione del pagamento del diritto annuale non oltre il quinto anno successivo all’iscrizione. Le piccole e medie imprese innovative (PMI innovative) sono, invece, tenute al versamento del diritto annuale.
Soggetti esclusi
Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:
‑ le imprese nei confronti delle quali è stato adottato un provvedimento di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa nell’anno 2024 (salvo l’esercizio provvisorio dell’attività);
‑ le imprese individuali che hanno cessato l’attività nell’anno 2024 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2025;
‑ le società ed altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nell’anno 2024 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2025;
‑ le cooperative nei confronti delle quali l’Autorità governativa ha adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l’articolo 2545-septiesdecies, cod. civ.) nell’anno 2024.
Il calcolo del diritto annuale
Il Mimit con Decreto 23 febbraio 2023, confermato dalla successiva circolare n. 383421 del 20 dicembre 2023, ha autorizzato l’incremento della misura del diritto annuale del 20% per gli anni 2023, 2024 e 2025. Il diritto annuale CCIAA va versato entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, scadenza ad oggi fissata al 30 giugno 2025.
Le imprese individuali e i soggetti iscritti al REA pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell’esercizio precedente.
Per i soggetti individuati nella seguente tabella, gli importi del diritto annuale sono fissi (da arrotondare all’unità di euro nella compilazione del modello F24 per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5 o per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5):
Tipologia d’impresa/società Costi sede Costi U.l.
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese
(comprese le società semplici non agricole e le società tra avvocati) 120 euro 24 euro
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro elle Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) 53 euro 11 euro
Società semplici agricole 60 euro 12 euro
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero — 66 euro
Soggetti iscritti al REA (associazioni, fondazioni, comitati, etc.) 18 euro —
Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, versano un importo del diritto annuale commisurato al fatturato complessivo realizzato nell’anno precedente.
Aliquote in base al fatturato 2024 ai fini Irap
Fatturato Aliquote
Da euro A euro
0 100.000 euro 200 euro (misura fissa)
oltre 100.000 250.000 euro 0,015%
oltre 250.000 500.000 euro 0,013%
oltre 500.000 1.000.000 di euro 0,010%
oltre 1.000.000 10.000.000 di euro 0,009%
oltre 10.000.000 35.000.000 di euro 0,005%
oltre 35.000.000 50.000.000 di euro 0,003%
oltre 50.000.000 — 0,001% (fino ad un max. di 40.000 euro)
Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote, per tutti i successivi scaglioni, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa nel 2024. Una volta effettuato il conteggio, l’importo “finale” del diritto da versare dovrà poi essere ridotto del 50%.
Unità locali
Le imprese che esercitano l’attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla CCIAA nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro per ciascuna unità locale (l’arrotondamento all’unità di euro deve essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali). Se sono dovuti diritti a diverse CCIAA, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna CCIAA, la relativa sigla Provincia, l’anno di riferimento 2025 e il codice tributo 3850. Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare per ciascuna di esse in favore della CCIAA nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 66 euro.
Conseguenze del mancato pagamento
Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell’anno successivo (articolo 24, comma 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte dell’ufficio del Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle CCIAA, quindi, non permette l’emissione di certificati relativi a imprese non in regola con il pagamento.
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NUOVE MODALITÀ PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA 4.0 RELATIVO AD INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2025
Dal 15 maggio 2025 sono in vigore nuove modalità per l’accesso al credito di imposta 4.0 relativo agli investimenti agevolabili con il credito di imposta 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
Il Decreto direttoriale Mimit 15 maggio 2025 ha approvato un nuovo modello di comunicazione per la prenotazione del credito di imposta 4.0 che prevede l’obbligo di effettuazione di 3 comunicazioni, con tempistiche diverse:
- la comunicazione preventiva all’effettuazione dell’investimento;
- la comunicazione preventiva con conferma di acconto;
- la comunicazione di completamento.
La novità, rispetto agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2024, riguarda l’ordine cronologico di invio della prima comunicazione, che rileva ai fini della spettanza del credito di imposta nel limite delle risorse stanziate pari a 2,2 miliardi di euro.
Il credito di imposta 4.0 diviene utilizzabile nel modello F24 dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati della comunicazione di completamento dal Mimit all’Agenzia delle entrate.
Per le imprese che alla data di pubblicazione del Decreto 15 maggio 2025 avevano già comunicato sia in via preventiva sia di completamento gli investimenti agevolabili e utilizzato i vecchi modelli approvati dal decreto direttoriale 24 aprile 2024, è obbligatorio trasmettere i nuovi modelli di comunicazione preventiva o di completamento approvati dal decreto 15 maggio 2025. Sul sito del Mimit è disponibile una sezione al link
https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/credito-dimposta-per-investimenti-in-beni-strumentali.
Per gli investimenti completati nel 2024 e per quelli completati nel 2025 e per i quali al 31 dicembre 2024 risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Decreto direttoriale 24 aprile 2024. In particolare, il modello va inviato: - sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024;
- esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024.
La nuova modalità per l’accesso al credito di imposta 4.0, ad oggi, non è ancora operativa. Dovrà essere pubblicato a breve un nuovo decreto direttoriale che individuerà i termini a decorrere dai quali i nuovi modelli saranno utilizzabili in formato editabile per la trasmissione telematica attraverso i servizi informatici messi a disposizione nel sito istituzionale dal GSE (gestore dei servizi energetici).
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L’AGENZIA DELLE ENTRATE INTERVIENE SULL’OBBLIGO IVA NEI DISTACCHI DI PERSONALE MA ANCHE SULLE FATTISPECIE DELLA CODATORIALITÀ E DELL’AVVALIMENTO
Con 2 provvedimenti di prassi, la risposta a interpello n. 38 del 18 febbraio 2025 e la più recente circolare n. 5/E del 16 maggio scorso, l’Agenzia delle entrate interviene per fornire utili chiarimenti in merito alla novità introdotta dall’articolo 16-ter, D.L. 131/2024 (il c.d. “decreto Salva-infrazioni”) convertito con L. 166/2024 che, a seguito dell’abrogazione della previsione contenuta nell’articolo 8, comma 35, L. 67/1988, determina l’obbligatoria applicazione dell’Iva “ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025”.
Va, infatti, ricordato che in base all’abrogata disposizione, fino allo scorso 31 dicembre 2024, non erano da intendersi rilevanti ai fini Iva i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali era versato solo il rimborso del relativo costo. Con riferimento a tale ultima disposizione contenuta nell’articolo 8, comma 35, L. 67/1988, la Corte di Giustizia UE (sentenza 11 marzo 2020, causa C94/19) ne ha affermato l’incompatibilità con la disposizione recata dall’articolo 2, punto 1, Direttiva Iva, contenente l’elenco delle operazioni soggette a Iva, nella parte in cui dispone l’irrilevanza ai fini Iva dei prestiti o dei distacchi di personale “… di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente”. Per i giudici unionali non poteva dunque essere esclusa a priori l’irrilevanza ai fini Iva del distacco di personale. Da qui la modifica normativa introdotta lo scorso anno.
Tuttavia, sul tema della decorrenza del nuovo obbligo Iva generalizzato la recente circolare chiarisce che:
‑ alle operazioni effettuate in base a contratti stipulati entro il 1° gennaio 2025 continua a trovare applicazione l’abrogata previsione di cui all’articolo 8, comma 35, L. 67/1988;
‑ in relazione ai rinnovi – sia espressi sia taciti – che intervengono successivamente alla predetta data del 1° gennaio 2025, anche se riferiti a contratti conclusi tra le parti prima di tale data, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile si fa riferimento alla data di stipula o di rinnovo dei contratti in argomento;
‑ per effetto della specifica previsione contenuta nel citato articolo 16-ter, D.L. 121/2024, in relazione ai comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente al 1° gennaio 2025, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi, sono fatte salve:
le operazioni per le quali è stata applicata l’Iva anche al ricorrere delle condizioni previste per l’esclusione, ossia nell’ipotesi in cui il distaccante si limiti a ribaltare al distaccatario i soli costi sostenuti per il personale;
le operazioni fuori dal campo di applicazione dell’Iva, effettuate in applicazione della disciplina oggi abrogata.
Di particolare interesse sono poi i chiarimenti che la circolare fornisce in relazione alle altre forme di messa a disposizione del personale diverse dal distacco o prestito di personale, quali la codatorialità e l’avvalimento. Vediamo, pertanto, le principali indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate sul trattamento Iva relativo a tali fattispecie.
Codatorialità nelle reti d’impresa
L’articolo 30, comma 4-ter, D.Lgs. 276/2003 dispone che le imprese che sottoscrivono un contratto di rete (articolo 3, comma 4-ter, D.L. 538/2009), al fine di perseguire il programma comune di rete, possono eventualmente ricorrere, in alternativa al distacco di personale, alla codatorialità.
Nel ricordare che il regime della codatorialità comporta effetti giuridici diversi da quelli del distacco di personale (ruolo sostanziale di datore di lavoro assunto da tutte le imprese retiste, utilizzo della prestazione dei dipendenti secondo regole stabilite nel contratto di rete, sussistenza in capo alle imprese retiste codatrici del regime di corresponsabilità di cui all’articolo 1294, cod.civ.) l’Agenzia delle entrate ha precisato che il rimborso della parte degli oneri legati all’utilizzo del lavoratore dipendente in favore delle altre imprese retiste costituisce una mera cessione di denaro non rilevante ai fini dell’Iva ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), D.P.R. 633/1972. Ciò posto, ciascuna delle imprese retiste in regime di codatorialità è messa, di fatto, nella medesima situazione in cui si sarebbe trovata se avesse assunto in via autonoma il lavoratore dipendente, fattispecie che, di per sé, non risulta rilevante ai fini dell’Iva.
Avvalimento
L’articolo 104, comma 1, Codice dei contratti pubblici (il D.Lgs. 36/2023) definisce l’avvalimento – che figura tra i requisiti che consentono la partecipazione alle gare d’appalto – come “il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto”.
Gli elementi essenziali del contratto di avvalimento sono:
‑ la sua conclusione in forma scritta a pena di nullità;
‑ l’indicazione specifica delle risorse (incluso il personale) messe a disposizione dell’operatore economico avvalente;
‑ l’onerosità, a eccezione dei casi in cui l’avvalimento risponda anche a un interesse dell’impresa ausiliaria avvalsa.
Con il recedente documento di prassi l’Agenzia delle entrate precisa che l’avvalimento costituisce operazione da considerarsi onerosa ai fini dell’Iva, se effettuata verso corrispettivo, a prescindere dalla circostanza che il medesimo corrispettivo sia di importo pari al rimborso delle spese del personale oggetto di avvalimento. Per contro, in assenza di uno specifico corrispettivo, l’avvalimento è da ritenersi non oneroso e ciò anche qualora sussista un interesse di natura patrimoniale in capo all’impresa ausiliaria avvalsa.
Ulteriori considerazioni finali vengono poi riservate dalla circolare, all’avvalimento tra P.A., istituto disciplinato dal citato articolo 104, D.Lgs. 36/2023.
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IL REGIME TRANSITORIO PER LE VETTURE IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE
Il c.d. Decreto Bollette (la modifica è stata apportata tramite l’articolo 6, comma 2-bis, D.L. 19/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. 60/2025) ha modificato la disciplina riguardante la determinazione del c.d. fringe benefit in capo al lavoratore dipendente che utilizza una vettura in uso promiscuo, introducendo una disciplina transitoria e una disposizione di salvaguardia.
Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti
L’articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir, per individuare il benefit tassabile in capo al dipendente derivante dalla concessione dell’autovettura in uso promiscuo, rinvia ad apposite tabelle ACI approvate annualmente.
Il benefit è commisurato a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri e presume una quota forfettaria di uso privato dell’auto; detta disposizione è stata modificata ad opera del comma 48 della Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 48, L. 207/2024) proprio in relazione alla quota di utilizzo privato.
La Legge di Bilancio 2025 stabilisce che, con riferimento ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 per l’utilizzo di autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, il reddito in natura tassato in capo al dipendente (ridotto dell’eventuale addebito fatto dall’azienda al dipendente stesso) viene determinato come segue:
‑ risulta pari al 50% del benefit calcolato sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, per le generalità dei veicoli;
‑ nel caso di veicoli ibridi plug-in tale percentuale è ridota al 20%;
‑ nel caso di veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica tale percentuale è ulteriormente ridotta al 10%.
La Legge di Bilancio fa riferimento al 2025, con la conseguenza che la nuova disciplina non trova applicazione per i veicoli già immatricolati e già concessi in uso promiscuo al dipendente antecedentemente il 1° gennaio 2025 (per i quali si continua con le “vecchie regole”, ossia il fringe benefit viene determinato in maniera crescente sulla base dell’ammontare di anidride carbonica emessa dal veicolo).
Le recenti modifiche
Con il c.d. Decreto Bollette è stato inserito il comma 48-bis all’articolo 1, L. 207/2024, secondo cui l’applicazione della “vecchia” modalità di determinazione del fringe benefit trova applicazione anche per:
‑ i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 (c.d. “regime transitorio”);
‑ i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025 (c.d. “clausola di salvaguardia”).
In quest’ultimo caso occorre quindi attivarsi entro fine mese per fruire della precedente modalità di determinazione del benefit, che risulta quasi sempre più vantaggiosa.
I chiarimenti di Assonime
Con riferimento al regime transitorio, Assonime rileva che la nuova norma fa riferimento alla “concessione in uso promiscuo” del veicolo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, senza fare riferimento né alla “data di stipula del contratto” con il dipendente, né alla “data di immatricolazione” del veicolo. La nuova norma potrebbe quindi essere interpretata nel senso di considerare rilevante la data in cui l’impresa ha concesso il veicolo in uso ai dipendenti, senza necessità di “collegare” il veicolo a un determinato contratto di assegnazione stipulato con uno specifico dipendente. A detta di Assonime, il vecchio regime continuerebbe quindi a operare, anche per gli anni successivi al 2024, per i veicoli immatricolati dopo il 1° luglio 2020 e concessi in uso a un dato dipendente con contratto stipulato dopo la predetta data e che siano oggetto di proroga o riassegnazione ad altro dipendente dopo il 31 dicembre 2024.
Analoghe considerazioni anche per la clausola di salvaguardia: si dovrebbe pertanto applicare il regime previgente in tutti i casi in cui, in relazione ai veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024, il mezzo sia destinato dall’azienda all’uso promiscuo tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025 e fino a quando il veicolo rimanga, senza soluzione di continuità, destinato a tale funzione. Questo anche nel caso di proroga del contratto ovvero di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente.
Evidentemente si tratta di interpretazioni che, seppur autorevoli, dovranno essere confermate dall’Amministrazione finanziaria.
Le procedure amministrative e contabili in azienda
TRACCIABILITÀ DELLE SPESE PER LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI
La L. 207/2024 ha introdotto numerose novità in materia di lavoro e previdenza, con specifiche misure rivolte sia alle imprese sia ai lavoratori; in particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, vigono specifiche limitazioni alla deducibilità di alcune spese relative ai rimborsi a dipendenti e lavoratori autonomi.
Dal 1° gennaio 2025 le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea hanno l’obbligo di pagamento tracciato se relative a trasferte di dipendenti e lavoratori autonomi. Diversamente, scatta l’indeducibilità del costo in capo all’azienda datrice di lavoro (anche ai fini Irap) e la tassazione per il lavoratore, poiché il rimborso delle spese viene considerato “retribuzione”. I medesimi limiti operano anche con riferimento alle spese di rappresentanza.
Lavoratori subordinati
Le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto su autoservizi pubblici non di linea, rimborsate dal datore di lavoro, potranno essere escluse dal reddito imponibile solo se i pagamenti verranno effettuati tramite strumenti tracciabili quali:
- carte di credito;
- bancomat;
- prepagate;
- assegni bancari o circolari;
- telepass o similari.
Sono escluse dall’obbligo di tracciabilità le spese di trasporto documentate da servizi pubblici di linea.
Per far fronte al nuovo obbligo il lavoratore potrà utilizzare la propria carta di credito e in tal caso alla distinta del rimborso dovranno essere allegati i documenti fiscali che attestino la spesa come le fatture oltre alla ricevuta di pagamento.
Se il pagamento dovesse avvenire per il mezzo di carte aziendali che il datore di lavoro ha consegnato al lavoratore non ci saranno problemi di sorta in quanto la stessa carta sarà collegata al conto corrente della società e i documenti di spesa saranno intestati direttamente a quest’ultima.
Attenzione
Obbligo di tracciabilità Trasferte in ambito comunale Sì
Obbligo di tracciabilità Indennità forfettarie di trasferta No
Lavoratori autonomi
La Legge di Bilancio ha introdotto nell’articolo 54, Tuir, il nuovo comma 6-ter, secondo cui “le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Ne deriva che le spese sostenute dal professionista sono deducibili unicamente se effettuate con metodi di pagamento tracciabili.
Si tratta quindi del medesimo trattamento riservato ai dipendenti e in mancanza di tracciabilità gli importi verranno tassati con impossibilità di dedurre i costi sostenuti.
Conclusioni
Sul tema è recentemente intervenuta l’Associazione italiana dottori commercialisti chiarendo alcuni punti ritenuti ancora non chiari.
In particolare, l’Associazione ha riportato i seguenti chiarimenti:
- sono escluse dall’ambito di applicazione delle nuove disposizioni le spese relative alla sosta o parcheggio a cui continua a essere applicato il trattamento previsto nella risposta a istanza di consulenza giuridica fornita n. 5/E/2019;
- l’estensione dell’onere di tracciabilità anche ai costi addebitati dai professionisti comporta che dal periodo d’imposta 2025 le spese sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente, da un lato non concorrono più alla formazione dei compensi professionali e dall’altro non sono più deducibili a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato; e
- ai fini dell’assolvimento dell’adempimento da parte dei collaboratori esterni, il cui venir meno non comporta per questi ultimi alcun effetto negativo, è consigliabile prevedere, nei futuri rapporti contrattuali con i collaboratori esterni, un impegno a dare evidenza dei mezzi di pagamento utilizzati per le spese confluite nelle richieste di rimborso analitico.
Per riassumere si propone una tabella di sintesi:
Spese con obbligo di tracciabilità Spese senza obbligo di tracciabilità Indennità forfettaria: nessun rimborso spese di vitto e alloggio
Albergo e ristorante Biglietto di trasporto pubblico (treno, bus, aereo, etc.) Esenti: - fino a 46,48 euro al giorno territorio nazionale;
- fino a 77,47 euro al giorno per l’estero.
Taxi Posteggio autoveicolo
Noleggio con conducente Noleggio senza conducente
Rimborso forfettario vitto e dell’alloggio Rimborso forfettario vitto o dell’alloggio Rimborso a piè di lista di vitto, alloggio, viaggio e trasporto Altre spese, anche non documentabili
Esente:
- fino a 30,99 euro al giorno territorio nazionale (riduzione di 1/3)
- fino a 51,65 euro al giorno per l’estero (riduzione di 1/3) Esente:
- fino a 15,49 euro al giorno territorio nazionale (riduzione di 2/3)
- fino a 25,82 euro al giorno per l’estero (riduzione di 2/3) Totalmente esente e totalmente deducibile per il datore di lavoro
Dal 1° gennaio 2025 solo se pagamento tracciabile Esenti: - fino a 15,49 euro al giorno territorio nazionale;
- fino a 25,82 euro per trasferte all’estero.
Le principali scadenze
PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2025
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 giugno 2025 al 15 luglio 2025, con il commento dei termini di prossima scadenza.
Si segnala ai Signori Associati che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2024 E PRIMO ACCONTO 2025
Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA
Senza maggiorazione 30 giugno
Con maggiorazione dello 0,4% 30 luglio
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 30 giugno
1° rata 30 giugno
2° rata con interessi 16 luglio
3° rata con interessi 20 agosto
4° rata con interessi 16 settembre
5° rata con interessi 16 ottobre
6° rata con interessi 17 novembre
7° rata con interessi 16 dicembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA
Senza maggiorazione 30 giugno
Con maggiorazione dello 0,4% 30 luglio
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 1° luglio
1° rata 30 giugno
2° rata con interessi 16 luglio
3° rata con interessi 20 agosto
4° rata con interessi 16 settembre
5° rata con interessi 16 ottobre
6° rata con interessi 17 novembre
7° rata con interessi 16 dicembre
Società di persone e associazioni di cui all’articolo 5, Tuir
senza maggiorazione 30 giugno
con maggiorazione 30 luglio
Società di capitali – senza maggiorazione
Bilancio approvato entro il 30/4/2025 30 giugno
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio 31 luglio
Bilancio non approvato 31 luglio
Società di capitali – con maggiorazione
Bilancio approvato entro il 30/4/2025 30 luglio
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio 1° settembre
Bilancio non approvato 1° settembre
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2025
Per tutti 1° dicembre
lunedì 16 giugno
Versamenti Iva mensili
Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.
Versamento dei contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
Versamento delle ritenute alla fonte
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di maggio:
‑ sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;
‑ sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
‑ sui redditi di lavoro autonomo;
‑ sulle provvigioni;
‑ sui redditi di capitale;
‑ sui redditi diversi;
‑ sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
Versamento ritenute da parte condomini
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di maggio riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.
ACCISE – Versamento imposta
Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di maggio.
Imu – Versamento acconto 2025
Versamento da parte dei soggetti obbligati dell’acconto dell’imposta municipale unica dovuta per il 2025.
mercoledì 25 giugno
Presentazione elenchi Intrastat mensili
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
lunedì 30 giugno
Comunicazione indirizzo PEC amministratori
Scadenza del termine per le imprese costituite in forma societaria per la comunicazione al Registro delle imprese dell’indirizzo PEC personale di ciascun amministratore della società.
Dichiarazione Imu
Scadenza per la trasmissione al Comune territorialmente competente delle variazioni rilevanti ai fini del conteggio dell’imposta su fabbricati e terreni per il periodo di imposta 2024.
Diritto annuale CCIAA
Scadenza del versamento dovuto per l’anno 2025 alla CCIAA territorialmente competente.
Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile.
Presentazione del modello Uniemens Individuale
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.
martedì 15 luglio
Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.
Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.