Informative e news per gli associati

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approvato il cambio valute mese di aprile  
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 30 maggio 2025, protocollo n. 239531, ha approvato il cambio valute estere per il mese di aprile 2025. Agenzia delle entrate, provvedimento direttoriale, 30 maggio 2025, protocollo n. 239531  
 
Via libera al codice Transizione 4.0  
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025, ha proceduto all’istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta Transizione 4.0 di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, L. 178/2020, ai sensi dell’articolo 1, commi da 446 a 448, L. 207/2024. Nello specifico, il codice tributo è: 7077 denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0 – articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.                                                                                                          Agenzia delle entrate, risoluzione n. 41/E/2025
 
istituiti i codici per il versamento dei maggiori acconti Ires e Irap  
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 38/E del 4 giugno 2025, ha proceduto all’istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dei maggiori acconti dovuti ai sensi dell’articolo 1, comma 20, L. 207/2024. Nello specifico, i codici tributo sono: 2007 denominato “Maggior acconto I rata IRES – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”; 2008 denominato “Maggior acconto II rata IRES o maggior acconto in unica soluzione IRES – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”; 3881 denominato “Maggior acconto I rata IRAP – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”; 3882 denominato “Maggior acconto II rata IRAP o maggior acconto in unica soluzione IRAP – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.                                                                                                      Agenzia delle entrate, risoluzione n. 38/E/2025
 
approvato Le Guide agli oneri dell’Agenzia aggiornata al 2025  
  L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una raccolta aggiornata di guide intitolata “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025”.  Si tratta di un vademecum che quest’anno è stato suddiviso in diverse partizioni, dedicate a detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta. Le guide sono aggiornate alle ultime novità normative e ai documenti di prassi dell’Agenzia ed offrono chiarimenti pratici basati su domande frequenti poste da cittadini e operatori del settore. Come di consueto, è incluso un approfondimento sui: documenti da fornire ai professionisti abilitatiobblighi di conservazione documentale per i professionisti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni.
 

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UFFICIALE LA PROROGA DEI VERSAMENTI DERIVANTI DAI MODELLI REDDITI

L’art. 13 del D.L. n. 84/2025 del 17 giugno 2025 ha disposto la proroga della scadenza dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva dal 30 giugno 2025 al 21 luglio 2025, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e lavoro autonomo interessati dall’applicazione degli Isa, compresi quelli aderenti al regime forfettario e al regime dei minimi.

Ambito soggettivo

La proroga riguarda esclusivamente i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal corrispondente decreto di approvazione (pari a 5.164.569 euro).

Si deve sottolineare che beneficiano della proroga anche i soggetti per i quali la compilazione dei modelli dichiarativi 2025 relativi al periodo di imposta 2024 dipendono direttamente dalla redazione della dichiarazione della società/associazione partecipata e che imputano il reddito per trasparenza ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR (quindi, in particolare, società di persone, associazioni professionali, Srl in trasparenza e imprese familiari).

Ambito oggettivo

Occorre evidenziare che il differimento, senza applicazione di interessi, dal 30 giugno al 21 luglio interessa i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione Iva.

Sono compresi nella proroga:

  • i contributi previdenziali che vengono liquidati in dichiarazione nel quadro RR del modello Redditi PF 2025
  • le imposte sostitutive
  • la cedolare secca
  • l’Ivie
  • l’Ivafe

Tenendo in considerazione quanto in passato è stato affermato in relazione ad analoghe proroghe, è da ritenersi che anche la presente proroga debba interessare questi ulteriori versamenti.

Versamenti con maggiorazione dello 0,4%

I versamenti che fruiscono della proroga potranno essere effettuati entro il 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione a titolo di sanzioni o interessi. È, inoltre, possibile effettuare i versamenti a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo entro il 20 agosto 2025.

Società di capitali

Occorre ricordare che essendo prevista la facoltà (a fronte di specifica clausola statutaria) di approvare il bilancio dell’esercizio 2024 entro 180 giorni dalla chiusura dello stesso, per le società di capitali che hanno approvato il bilancio d’esercizio in data pari o successiva al 1° giugno 2025, i versamenti derivanti dal modello Redditi SC 2025 devono essere effettuati ordinariamente entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (cioè entro il 31 luglio 2025).

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È FINALMENTE UFFICIALE IL DIFFERIMENTO DELL’OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE POLIZZE CATASTROFALI

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 124 dello scorso 30 maggio della L. 78/2025, di conversione delle disposizioni contenute nel D.L. 39/2025 in tema di “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”, viene finalmente reso ufficiale lo slittamento dell’obbligo di sottoscrizione, da parte delle imprese, dei contratti assicurativi a copertura dei danni causati da questo tipo di eventi.

In particolare, l’adempimento, originariamente in scadenza per lo scorso 31 maggio 2025, viene ora differito e sdoppiato come segue:

  • 1° ottobre 2025, per le imprese di medie dimensioni;
  • 31 dicembre 2025, per le piccole e microimprese,

come definite ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE (richiamo che la legge di conversione sostituisce rispetto al riferimento della Direttiva UE 2023/2775 per una più corretta classificazione delle imprese in micro, piccole e medie).

Va ricordato che l’obbligo assicurativo in questione, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101-111, L. 213/2023) e disciplinato dal D.M. 18/2025 (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025), riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro Imprese ai sensi dell’articolo 2188, cod. civ.. Sono, invece, escluse dall’obbligo assicurativo le imprese agricole di cui all’articolo 2135, cod. civ. alle quali continua ad applicarsi la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall’articolo 1, commi 515 e ss., L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

Ma vediamo i principali interventi operati dalla citata legge di conversione.

Una prima area di intervento riguarda l’ambito oggettivo di applicazione della norma, interessando i beni oggetto di copertura: viene stabilito, infatti, che l’imprenditore che conduce beni in locazione e si occupa di assicurarli debba corrispondere l’indennizzo al proprietario del bene, il quale è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. Precisando poi che, nell’ipotesi in cui il proprietario non destini l’indennizzo al ripristino dei beni, all’imprenditore che ha stipulato la polizza è riconosciuta una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.

Con un secondo intervento il Legislatore interviene sugli immobili “abusivi” per i quali viene precisato che sono assicurabili esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio oppure quelli oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono. Per contro, agli immobili non assicurabili non spetta alcun indennizzo.

Il terzo e ultimo intervento di rilievo riguarda le tematiche dello scoperto e della franchigia: il nuovo testo stabilisce che il contratto di assicurazione debba prevedere un eventuale scoperto o franchigia massima pari al 15% del danno e che i premi si applicano in misura proporzionale al rischio. Detto limite non vale per le grandi imprese (articolo 1, comma 1, lettera o), D.M. 18/2025) e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i previsti requisiti alla data di chiusura del bilancio.

Si segnala, da ultimo, un recentissimo studio pubblicato lo scorso 3 giugno 2025 con il quale l’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) e Confimi Industria hanno preso in esame le disposizioni della normativa che impone l’obbligo di stipula delle polizze catastrofali, evidenziando criticità, anche fiscali, che scaturiscono dalla relativa disciplina.

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CESSIONE DI IMMOBILI CHE HANNO FRUITO DEL C.D. SISMABONUS ACQUISTI

La risposta a interpello n. 137/E del 20 maggio 2025 dell’Agenzia delle entrate affronta un tema di grande attualità e interesse pratico: la tassazione delle plusvalenze immobiliari in caso di cessione di immobili oggetto di interventi agevolati con il c.d. superbonus, con particolare riferimento ai casi in cui l’acquirente abbia beneficiato della cessione del credito d’imposta e non abbia eseguito direttamente i lavori.

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto, tramite l’articolo 67, comma 1, lettera b-bis), Tuir, una nuova disciplina sulle plusvalenze immobiliari relative alla vendita di immobili oggetto di interventi edilizi agevolati, tra cui quelli realizzati con il c.d. superbonus. In base a questa norma, sono imponibili le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili su cui il cedente o altri aventi diritto abbiano eseguito interventi agevolati, se la vendita avviene entro 10 anni dal termine dei lavori.

Sono però previste 2 importanti eccezioni:

– immobili acquisiti per successione; e

– immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorrente tra l’acquisto e la cessione (o per la maggior parte dei 10 anni precedenti la vendita).

La ratio della norma è evitare che i vantaggi fiscali derivanti dal c.d. superbonus si traducano in un doppio beneficio per il contribuente: prima tramite l’agevolazione e poi tramite una plusvalenza non tassata in caso di rivendita a breve termine. Tuttavia, la norma mira a colpire solo la prima cessione successiva agli interventi agevolati, ossia quella effettuata dal soggetto che ha effettivamente sostenuto e beneficiato dei lavori.

Il contribuente aveva acquistato un immobile da un’impresa di costruzione che aveva eseguito interventi di riduzione del rischio sismico, beneficiando del c.d. superbonus. L’acquirente aveva optato per la cessione del credito d’imposta, non avendo effettuato direttamente i lavori. Successivamente, intendeva rivendere l’immobile e chiedeva se la plusvalenza realizzata fosse imponibile ai sensi del nuovo articolo 67, comma 1, lettera b-bis), Tuir. Il dubbio riguardava l’applicabilità della nuova disciplina anche ai casi in cui il cedente non avesse eseguito direttamente i lavori, ma avesse acquistato l’immobile già ristrutturato e, eventualmente, beneficiato della cessione del credito.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la tassazione della plusvalenza si applica solo alla prima cessione dell’immobile oggetto di interventi agevolati, ossia quella effettuata dal soggetto che ha eseguito i lavori e fruito direttamente dell’agevolazione. Nel caso in esame, il contribuente aveva acquistato l’immobile già ristrutturato e la sua successiva rivendita non genera una plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b-bis), Tuir.

La motivazione risiede nel fatto che la norma si riferisce esclusivamente agli immobili sui quali il cedente abbia eseguito direttamente gli interventi agevolati. Se l’immobile viene acquistato da un’impresa che ha già eseguito i lavori, la plusvalenza imponibile viene realizzata dalla società costruttrice e non dagli acquirenti successivi. La rivendita da parte dell’acquirente non rientra quindi tra quelle soggette a tassazione secondo la nuova disciplina, bensì nell’ipotesi “tradizionale” di cui alla lettera b) dell’articolo 67, Tuir.

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I CHIARIMENTI IN TEMA DI CRIPTO-ATTIVITÀ

Con alcuni documenti di prassi l’Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire alcuni spunti riguardanti la tassazione delle c.d. cripto-attività; nella presente informativa verranno evidenziati gli aspetti di maggiore interesse.

Le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore o diritti trasferibili e memorizzabili elettronicamente mediante tecnologia di registro distribuito o analoga; tra queste certamente le più note sono le cripto-valute.

Il trattamento fiscale delle cripto-attività

In caso di cessione di cripto-attività si vengono a generare plusvalenze che sono qualificate come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), Tuir; tali plusvalenze sono determinate quale differenza tra corrispettivo percepito in sede di cessione (ovvero il valore normale in caso di permuta) rispetto al costo d’acquisto.

Le plusvalenze realizzate vengono tassate tramite l’applicazione di una imposta sostitutiva, attualmente pari al 26%.

Non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi uguali caratteristiche e funzioni.

Le minusvalenze sono deducibili dalle plusvalenze e l’eventuale eccedenza è riportabile nei 4 periodi successivi.

Oltre al regime dichiarativo, è possibile per il contribuente anche l’opzione per il regime del risparmio amministrato o risparmio gestito.

Le cripto-attività, in assenza di un intermediario, sono anche oggetto di monitoraggio fiscale nel quadro RW contenuto nella dichiarazione dei redditi; all’interno di questo viene liquidata l’imposta sostitutiva relativa al loro possesso, pari al 2 per mille, calcolata sul valore di tali attività al termine del periodo d’imposta (in assenza del valore di mercato si utilizza il costo di acquisto).

Le novità della Legge di Bilancio 2025

La scorsa Legge di Bilancio (si tratta della L. 207/2024, articolo 1, commi da 24 a 29) è intervenuta sul tema delle cripto-attività con le seguenti previsioni:

  • è stata incrementata, con decorrenza dal 2026, l’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare alle plusvalenze conseguite, portandola dal 26% al 33%;
  • è stata eliminata, con decorrenza dal 2026, la franchigia pari a 2.000 euro, entro la quale le plusvalenze conseguite non sono oggetto di tassazione;
  • è stato reintrodotto il regime di affrancamento del valore, con riferimento alla data del 1° gennaio 2025, tramite il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 18%.

I recenti chiarimenti

In relazione alla franchigia dalla tassazione delle cripto-attività è stata pubblicata una riposta FAQ sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Dopo aver ricordato che, per il 2025, sulle plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività si applica una imposta sostitutiva del 26% e per il calcolo della base imponibile delle plusvalenze e gli altri proventi realizzate nell’anno di imposta è riconosciuta una franchigia di 2.000 euro, porta il seguente esempio:

Se il contribuente nel 2024 ha realizzato plusvalenze e altri proventi per un ammontare complessivo di 2.500 euro, la base imponibile determinata a seguito della compilazione della specifica sezione del quadro T del Modello 730/2025 o del quadro RT del Modello Redditi 2025 PF sarà pari all’importo di 500 euro, ovvero all’importo eccedente la franchigia.

Viene peraltro specificato che, nel caso in cui il contribuente non abbia potuto tener conto di tale franchigia della dichiarazione dei redditi 2024 (anno d’imposta 2023) può richiedere il rimborso della maggior imposta sostitutiva versata.

Consta anche una recente risposta a interpello n. 135/E/2025, nella quale è stato precisato che, nell’ambito del regime amministrato, non vi è plusvalenza nel caso in cui il contribuente sia in grado di dimostrare attraverso apposita documentazione che il trasferimento delle criptovalute avviene verso un self custodial wallet di sua proprietà o verso un wallet di sua proprietà detenuto presso un altro exchange.

Qualora gli operatori che hanno ricevuto l’opzione per il regime amministrato non siano in possesso delle informazioni necessarie per il calcolo della sostitutiva, il contribuente è tenuto a consegnare la relativa documentazione; in caso contrario, il costo fiscalmente riconosciuto sarà posto pari a zero.

Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante.

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IVA: NUOVE SCADENZE, DIVIETI STRUTTURALI E SOGLIE PENALI PIÙ ELEVATE NEL DECRETO CORRETTIVO FISCALE 2025

Il decreto legislativo n. 81 del 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2025, apporta modifiche rilevanti al sistema tributario, intervenendo su aspetti centrali come adempimenti fiscali, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni. Di particolare rilievo sono le innovazioni riguardanti l’IVA, che incidono sia sulla tempistica dei versamenti sia sul regime sanzionatorio e sulle modalità di fatturazione elettronica in ambito sanitario.

Slittamento dei termini di versamento IVA per i forfetari

Una delle novità più significative riguarda i contribuenti in regime forfetario, per i quali cambia la tempistica di versamento dell’IVA dovuta in reverse charge e sugli acquisti intracomunitari di beni. Fino a oggi, questi contribuenti erano tenuti a versare l’imposta entro il 16 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione. Ora, con la nuova norma, il pagamento potrà essere effettuato entro il 16 del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare.

In particolare, il reverse charge obbliga i forfetari a emettere autofattura o a integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota IVA e dell’imposta dovuta, ma senza diritto alla detrazione. La modifica concede loro un periodo di respiro più ampio per adempiere al versamento, allineandolo alla logica temporale del trimestre.

Per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari, l’art. 38, comma 5, lettera c), del D.L. n. 331/1993 prevede che:

se il valore annuo degli acquisti è inferiore a 10.000 euro, l’IVA resta dovuta nel Paese d’origine e il contribuente forfetario non è tenuto all’iscrizione VIES, né alla compilazione degli elenchi riepilogativi;

se invece la soglia dei 10.000 euro annui viene superata, scatta l’obbligo di:

-iscrizione alla banca dati VIES;

-integrazione della fattura con IVA;

-versamento dell’imposta entro i tempi previsti (ora riformulati);

-compilazione degli elenchi riepilogativi a fini statistici.

Il nuovo termine, fissato al 16 del secondo mese successivo a ogni trimestre, si applica dunque sia per il reverse charge che per gli acquisti intracomunitari.

Fatturazione elettronica esclusa in via definitiva per le prestazioni sanitarie

Un altro intervento normativo di rilievo è rappresentato dalla stabilizzazione del divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese a consumatori finali. La normativa vigente, prorogata più volte (da ultimo con il D.L. n. 202/2024, cosiddetto “Milleproroghe”), impediva l’uso del Sistema di Interscambio (SdI) per le fatture emesse da soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, per il periodo 2019-2025.

Con il nuovo decreto, tale divieto viene reso strutturale e permanente, per ragioni legate all’impatto economico e infrastrutturale che un’estensione del SdI comporterebbe, sia per le strutture sanitarie che per l’Amministrazione finanziaria. Inoltre, si ribadisce la necessità di garantire riservatezza nella gestione delle informazioni cliniche contenute nelle fatture.

Pertanto, anche a regime, le prestazioni sanitarie verso consumatori finali dovranno continuare a essere documentate in formato cartaceo o elettronico extra-SdI, come già precisato nella circolare n. 14/E/2019 e nella risposta n. 78/E/2019.

Sanzioni per contrabbando e IVA all’importazione: soglie più alte per la rilevanza penale

Un’altra rilevante modifica riguarda il regime sanzionatorio in materia di IVA all’importazione e, in particolare, il contrabbando doganale. L’art. 96 del D.Lgs. n. 141/2024 prevede, in assenza di aggravanti, una sanzione dal 100 al 200% dei diritti di confine dovuti, e comunque non inferiore a 2.000 euro.

Prima della riforma, la soglia per la rilevanza penale era fissata a 10.000 euro. Con il D.Lgs. 81/2025, essa viene innalzata a 100.000 euro per i diritti di confine diversi dai dazi, mantenendosi invece ferma a 10.000 euro per i dazi doganali.

Più precisamente:

Se i diritti di confine (diversi dai dazi) dovuti o percepiti superano i 100.000 euro, la violazione assume rilevanza penale;

Per i dazi doganali, la soglia resta fissata a 10.000 euro.

Nuove soglie per le aggravanti e confisca delle merci

Il decreto interviene anche sull’art. 88, comma 2, del D.Lgs. n. 141/2024, modificando le soglie di punibilità aggravata. In caso di contrabbando punito anche con la reclusione, le nuove fasce sanzionatorie previste sono:

Da 50.001 a 100.000 euro per i dazi doganali (pena pecuniaria e reclusione fino a 3 anni);

Da 200.001 a 500.000 euro per gli altri diritti di confine;

Oltre 100.000 euro per i dazi doganali (pena pecuniaria e reclusione da 3 a 5 anni);

Oltre 500.000 euro per i diritti di confine diversi dai dazi.

Inoltre, viene ampliata l’applicabilità della confisca delle merci oggetto di illecito, come previsto dall’art. 96, comma 7, del D.Lgs. 141/2024. Tuttavia, la confisca non viene applicata nei casi in cui:

la revisione della dichiarazione avvenga su istanza del contribuente;

tale istanza sia anteriore a ogni attività ispettiva, accertativa o penale da parte dell’amministrazione

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DOGANE, NOVITÀ SANZIONATORIE DAL 13 GIUGNO 2025: NUOVE SOGLIE, RAVVEDIMENTO E CONFISCA RIVISTI

Dal 13 giugno 2025 sono operative le importanti modifiche normative introdotte dal Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81, che ha inciso profondamente sul sistema sanzionatorio in materia doganale, accise e imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Il nuovo impianto è intervenuto sul D.Lgs. 141/2024, recependo osservazioni degli operatori e dettando nuove regole per la proporzionalità delle sanzioni, l’uso degli strumenti deflattivi e il trattamento penale delle violazioni.

La riforma rientra nel più ampio contesto della legge delega n. 111/2023, con cui il legislatore ha affidato al Governo il compito di rivedere l’intero sistema tributario. Le modifiche, in particolare quelle introdotte dall’articolo 17 del decreto, mirano a favorire la compliance volontaria, a rendere più coerente il trattamento sanzionatorio con quello interno fiscale e a garantire l’osservanza degli obblighi comunitari, soprattutto in relazione alla protezione degli interessi finanziari dell’Unione.

Distinzione tra dazio e altri diritti di confine

Uno dei punti centrali riguarda la riformulazione dell’art. 96, comma 1, in cui è stata superata la precedente impostazione che prevedeva una soglia unica di punibilità a 10.000 euro, senza distinguere tra dazi doganali e altri diritti di confine (come ad esempio l’IVA all’importazione). La nuova versione introduce invece soglie differenziate, che permettono di configurare come illecito amministrativo:

La violazione per dazi doganali fino a 10.000 euro;

La violazione per diritti diversi dai dazi fino a 100.000 euro.

Questa distinzione allinea il sistema sanzionatorio doganale a quello previsto per l’IVA interna, ad esempio dal D.Lgs. 74/2000, che prevede soglie molto più alte per la punibilità penale.

La valutazione complessiva del superamento di queste soglie avviene senza possibilità di compensazione tra tributi diversi: eventuali eccedenze devono essere oggetto di richiesta separata di rimborso, mentre gli importi in difetto devono essere regolarmente versati. Tale approccio evita scorciatoie e garantisce il rispetto del principio di proporzionalità.

Confisca esclusa in caso di revisione volontaria della dichiarazione

Con riferimento al comma 13 dello stesso art. 96, la nuova norma conferma che non si applicano né le sanzioni amministrative né la confisca quando la revisione della dichiarazione è attivata dal contribuente stesso, prima che egli abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni o attività ispettive. Tale disposizione rende più chiara una regola già presente ma non esplicitamente formalizzata e rappresenta un importante strumento di promozione della collaborazione spontanea con l’amministrazione doganale.

Estensione delle fattispecie sanzionabili: il nuovo comma 14

Il comma 14 dell’art. 96 è stato aggiornato per includere, accanto ai diritti “dovuti”, anche quelli indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione. La sanzione rimane pari al 150% dei diritti interessati, ma si amplia così il raggio d’azione della norma per comprendere anche le ipotesi di recupero indebito o richieste di rimborso non spettanti.

Modifica delle soglie per le aggravanti: l’intervento sull’articolo 88

Parallelamente alla ridefinizione delle soglie di punibilità, l’articolo 88 è stato riformulato per rimodulare le circostanze aggravanti legate agli importi contestati. La nuova disciplina distingue tra:

Dazi doganali: aggravanti a partire da oltre 100.000 euro;

Diritti diversi dai dazi: aggravanti da oltre 500.000 euro.

Viene poi prevista una graduazione delle pene, che aggiunge alla multa la reclusione fino a 3 anni per gli importi intermedi e da 3 a 5 anni per le soglie più elevate. Questa articolazione mira a rafforzare il principio di gradualità della risposta sanzionatoria.

Cause di non punibilità: il nuovo articolo 112

Un’innovazione rilevante è l’introduzione di una vera e propria causa di non punibilità nel nuovo art. 112, ispirato all’art. 13 del D.Lgs. 74/2000. In base a questa disposizione, il contribuente può sanare le violazioni – purché non aggravate – mediante ravvedimento operoso, a condizione che la regolarizzazione avvenga prima di qualsiasi attività di accertamento conosciuta. La sanatoria richiede il versamento di:

Diritti di confine;

Interessi legali;

Sanzione in misura ridotta.

Questa depenalizzazione condizionata costituisce un invito all’autodenuncia consapevole, utile sia al contribuente sia all’amministrazione.

Confisca e riscatto delle merci: quando è possibile

Ulteriori chiarimenti arrivano dal nuovo comma 8 dell’art. 118, che disciplina il riscatto delle merci confiscate. L’Agenzia delle Dogane può autorizzare il riscatto su richiesta del trasgressore, a condizione che:

La confisca non sia stata disposta dall’autorità giudiziaria;

I beni non rientrino in categorie vietate dalla legge (es. armi, stupefacenti, beni contraffatti).

In presenza di tali presupposti, l’ufficio doganale non ha margini di discrezionalità: il riscatto deve essere concesso se l’interessato paga integralmente il valore dei beni, i tributi, le sanzioni, gli interessi e le spese di gestione.

Le procedure amministrative e contabili in azienda

IMU: TUTTO QUELLO CHE OCCORRE SAPERE PER DICHIARARE ENTRO IL 30 GIUGNO 2025

L’approssimarsi del termine del 30 giugno 2025 segna un passaggio fondamentale per tutti i contribuenti soggetti all’IMU. Entro questa data, infatti, è obbligatorio presentare la dichiarazione relativa al possesso degli immobili oppure alle eventuali modifiche rilevanti intervenute nel corso del 2024. La scadenza coinvolge sia i contribuenti ordinari sia gli enti non commerciali (ENC), per i quali vige una disciplina autonoma che prevede l’adempimento annuale dell’obbligo dichiarativo, indipendentemente dalla presenza di variazioni.

L’adempimento trova fondamento nell’art. 1, comma 769 della legge n. 160/2019, che costituisce la cornice normativa generale per la dichiarazione IMU. L’obiettivo del legislatore è assicurare che l’amministrazione tributaria disponga di tutte le informazioni necessarie per determinare correttamente l’imposta dovuta.

Obbligo dichiarativo e relative eccezioni

Non tutte le situazioni determinano l’obbligo di dichiarazione. Essa deve essere presentata esclusivamente in presenza di variazioni oggettive o soggettive che comportano una diversa determinazione dell’imposta. Se non sono sopravvenute modifiche nei dati precedentemente comunicati, la dichiarazione trasmessa in anni passati mantiene piena validità.

I modelli ufficiali per la presentazione della dichiarazione sono approvati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale stabilisce anche le relative istruzioni operative. Per quanto concerne la trasmissione cartacea, ciascun Comune può regolamentarne le modalità, ma non può modificare le procedure telematiche, che rimangono sotto la gestione ministeriale.

Modalità di presentazione

La dichiarazione può essere presentata in forma cartacea o telematica, salvo i casi in cui è prevista esclusivamente la trasmissione elettronica. In particolare, l’invio telematico è obbligatorio per coloro che richiedono l’esenzione per immobili occupati abusivamente, e in generale ogni qualvolta l’esenzione sia legata a una denuncia all’autorità giudiziaria o a un’azione giudiziaria in corso. In tali casi, anche la cessazione del diritto all’esenzione va comunicata per via telematica.

Per l’invio cartaceo, è necessario recapitare la dichiarazione direttamente all’ufficio tributi del Comune competente, tramite consegna a mano, PEC o raccomandata. La busta deve riportare chiaramente la dicitura “Dichiarazione IMU/IMPi” seguita dall’anno di riferimento. Ai fini del rispetto del termine, fa fede la data di spedizione.

Specificità per gli enti non commerciali

Per gli ENC, la presentazione telematica rappresenta l’unica modalità ammessa. Inoltre, la dichiarazione deve essere inviata ogni anno, anche in assenza di variazioni, utilizzando esclusivamente il modello dedicato.

Subito dopo l’invio, il sistema fornisce un protocollo telematico come conferma dell’avvenuta trasmissione, seguito successivamente da un esito dell’elaborazione, utile per attestare la corretta ricezione e validità del documento.

Casi in cui la dichiarazione è obbligatoria

L’obbligo dichiarativo ricorre nei seguenti casi:

Fabbricati di civile abitazione adibiti ad alloggi sociali che fungano da abitazione principale;

Unico immobile non locato posseduto da appartenenti alle Forze armate, di polizia e Vigili del fuoco;

Fabbricati destinati alla vendita, costruiti da imprese edili e non locati.

Il mancato rispetto di questi obblighi comporta la decadenza dall’agevolazione, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, che sottolinea la natura irrinunciabile dell’obbligo dichiarativo per poter fruire del beneficio fiscale.

Altre situazioni che richiedono la presentazione della dichiarazione comprendono, ad esempio:

Fabbricati storici o artistici, soggetti a riduzione del 50% della base imponibile;

Unità immobiliari inagibili o inabitabili;

Immobili concessi in comodato gratuito ai familiari, con contratto registrato;

Assegnazione di alloggio da cooperative edilizie;

Immobili IACP e alloggi popolari;

Aree edificabili in seguito alla demolizione di fabbricati;

Immobili esenti per finalità culturali o religiose;

Immobili in multiproprietà, ove la dichiarazione spetta all’amministratore.

In assenza di dichiarazione, anche in presenza dei requisiti sostanziali, non è possibile fruire dell’agevolazione fiscale.

Dichiarazione tardiva e ravvedimento operoso

In materia di tributi locali, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che anche una dichiarazione tardiva, purché presentata prima della contestazione dell’ufficio, è valida. In tali casi, il contribuente potrà avvalersi del ravvedimento operoso, applicando la sanzione minima ridotta al 25%, come stabilito dalla riforma sanzionatoria di cui al D.Lgs. n. 87/2024.

Questa possibilità si applica però ai soli tributi locali, in quanto nel sistema delle imposte sui redditi le dichiarazioni presentate oltre 90 giorni dalla scadenza vengono considerate omesse.

Disciplina specifica per l’abitazione principale

Ai sensi della legge n. 160/2019, il possesso dell’abitazione principale, se non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, non costituisce presupposto impositivo. La definizione di abitazione principale, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, deve riferirsi esclusivamente al soggetto che vi dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente, escludendo quindi il riferimento all’intero nucleo familiare.

Rientrano nell’ambito delle unità assimilate all’abitazione principale:

Abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

Alloggi sociali;

Casa familiare assegnata al genitore affidatario;

Immobili di proprietà del personale delle forze armate non locati;

Immobili posseduti da anziani o disabili ricoverati in strutture sanitarie (a discrezione del Comune).

Il caso degli immobili merce

L’obbligo dichiarativo per i beni merce, ovvero fabbricati costruiti da imprese per la vendita e non locati, è oggetto di particolare attenzione. In base alla giurisprudenza consolidata, è richiesto che il soggetto passivo attesti esplicitamente nel modello dichiarativo il possesso dei requisiti necessari per accedere all’esenzione.

La mancata presentazione del modello non può essere sanata attraverso il ravvedimento operoso, in quanto costituisce un onere essenziale per la fruizione del beneficio, qualificato dalla Cassazione come principio generale del diritto tributario.

Ulteriori precisazioni giurisprudenziali hanno stabilito che:

Non spetta l’esenzione per immobili acquistati e ristrutturati ai fini della rivendita (ma non costruiti direttamente dall’impresa);

La locazione, anche parziale o temporanea, fa decadere immediatamente dall’agevolazione.

Le principali scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 giugno 2025 al 15 luglio 2025, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori Associati che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

lunedì 16 giugno

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di maggio:

  • sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;
  • sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
  • sui redditi di lavoro autonomo;
  • sulle provvigioni;
  • sui redditi di capitale;
  • sui redditi diversi;
  • sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di maggio riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di maggio.

Imu – Versamento acconto 2025

Versamento da parte dei soggetti obbligati dell’acconto dell’imposta municipale unica dovuta per il 2025. 

mercoledì 25 giugno

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

lunedì 30 giugno

Comunicazione indirizzo PEC amministratori

Scadenza del termine per le imprese costituite in forma societaria per la comunicazione al Registro delle imprese dell’indirizzo PEC personale di ciascun amministratore della società.

Dichiarazione Imu

Scadenza per la trasmissione al Comune territorialmente competente delle variazioni rilevanti ai fini del conteggio dell’imposta su fabbricati e terreni per il periodo di imposta 2024.

Diritto annuale CCIAA

Scadenza del versamento dovuto per l’anno 2025 alla CCIAA territorialmente competente.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.

martedì 15 luglio

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.