Riportiamo di seguito alcune note preliminari riguardanti il Regolamento (UE) 2023/1115 (“Regolamento EUDR”), relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione, nonché all’esportazione dal territorio comunitario, di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.

Il Regolamento EUDR, entrato in vigore il 29 giugno 2023, si colloca quale norma speciale rispetto alla Direttiva 2024/1760, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (cd. “CSDDD”), segnando un passo significativo negli sforzi globali atti ad arginare i devastanti impatti della deforestazione e dei danni forestali.

I.              Ambito di applicazione dell’EUDR

 1.     Materie prime e derivate

L’ambito di applicazione del Regolamento EUDR riguarda sette materie prime – olio di palma, soia, legno, cacao, caffè, bovini e gomma naturale – elencate nell’Allegato I dello stesso e considerate a rischio in quanto ritenute le principali cause di deforestazione a livello globale. Inoltre, a partire da questa lista, soggetta a revisione periodica, il legislatore ha identificato una serie di oltre trecento derivati e prodotti, tutti ugualmente rientranti nel raggio d’azione del Regolamento. 

2.     Soggetti

Con riferimento ai soggetti interessati dal Regolamento EUDR, si distingue tra:

  1. Operatore, inteso come una qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel corso di un’attività commerciale, immette o esporta prodotti sul mercato;
  2. Commerciante, inteso come una qualsiasi persona, diversa dall’Operatore, che rende i prodotti disponibili sul mercato successivamente all’immissione iniziale.

Tale distinzione, insieme a quella tra PMI e non PMI, risulta oltremodo decisiva relativamente all’assolvimento degli obblighi di due diligence ai quali entrambe le tipologie di soggetti coinvolti sono sottoposte.

3.     Data di applicazione

Come reso noto tramite Comunicazione, C/2025/4524 del 12 agosto 2025 (“Comunicazione”), il Regolamento EUDR sarà applicabile a far data dal 30 dicembre 2025 per la maggior parte degli Operatori e dei Commercianti, mentre è rinviato al 30 giugno 2026 per le piccole e microimprese.

II.            Guida all’Allegato I del Regolamento: Mercati e settori chiave coinvolti

Poiché l’EUDR copre una vasta gamma di materie prime e prodotti, esso comporta delle implicazioni senz’altro rilevanti in molteplici settori industriali.

Con riferimento ai bovini, i prodotti d’interesse non sono limitati agli animali (0102 21) e alle carni o frattaglie da essi ricavabili (0201, 0206 10…), ma il richiamo è altresì al cuoio e alle pelli, siano esse gregge, conciate e pergamenate (4101, 4104…).

Con riferimento al cacao, in grani – interi o franti, greggi o tostati – o polvere (1801 e 1805), rilevano altresì i residui dello stesso (gusci o pellicole/bucce); la pasta di cacao, il burro, il grasso e l’olio di cacao; nonché la cioccolata (1806) e altre preparazioni alimentari contenenti lo stesso.

Con riferimento al caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato, ricordiamo altresì i residui dello stesso e i suoi succedanei contenenti la materia prima in qualsiasi proporzione (0901). 

Con riferimento alla soia, il rimando è alle fave; alle farine e all’olio; nonché a panelli e altri residui solidi della sua estrazione (2304), anche macinati o agglomerati in forma di pellets.

Con riferimento alla gomma naturale,mescolata, non vulcanizzata e vulcanizzata (4005 e 4006), non indurita ed indurita; l’accento è posto su determinati prodotti realizzati mediante la sua lavorazione o contenenti in parte la stessa:

  1. Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione (4010);
  2. Indumenti e accessori di abbigliamento (4015);
  3. Pneumatici, siano essi nuovi (4011), rigenerati o usati, pieni o semipieni (4012); 
    battistrada per pneumatici e protettori, cd. “flaps”; camere d’aria;
  4. Guarnizioni, come dischi e rondelle (4006);
  5. Altri prodotti, tra cui fili, corde, bacchette, tubi e profilati (4007, 4006…).

Con riferimento alla palma da olio, i prodotti d’interesse non sono limitati all’olio di palma (1511) e a tutto ciò che è ad esso connesso, ma il richiamo è altresì a determinati acidi (2915 70, 2915 90), nonché ai seguenti acidi industriali: acido stearico, acido oleico, acidi grassi monocarbossilici, oli acidi di raffinazione e alcoli grassi industriali (3823 11, 3823 12, 3823 19, 3823 70).

Con riferimento al legno, rilevano altresì, oltre alla legna in svariate forme (4401, 4402, 4405, 4408, 4410…), i lavori di falegnameria e di carpenteria (4418); gli articoli d’arredamento, i mobili (4414, 4419, 9401) e i prodotti in carta (49). Inoltre, rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento:

a)     Gli articoli identificati con codice SA 4819, tra cui scatole e imballaggi di carta o cartone; nonché quelli identificati con codice SA 4415, come casse o cassette e imballaggi di legno, quando immessi sul mercato o esportati come prodotti a sé, anziché come meri imballaggi; 

b)    Il legno in piccole placche o la segatura, intesi come sottoprodotti delle segherie.

La Comunicazione precisa inoltre che:

  • non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento:
  1. i prodotti in cuoio di bovini se il cuoio all’interno è interamente riciclato;
  2. le merci prodotte interamente a partire da un materiale che è alla fine del ciclo di vita
    e che, altrimenti, sarebbe stato smaltito come rifiuto;
  3. i prodotti in legno ottenuti da canna d’India, bambù e altri materiali di natura legnosa;
  4. i prodotti di gomma sintetica;
  • rientrano nel campo di applicazione del Regolamento i pellet di combustibile ottenuti da fasci di frutti vuoti o gusci di palmisti se questi sono sottoprodotti dei residui solidi del processo di estrazione dell’olio di palma;
  • per i prodotti composti, vale a dire quelli che contengono più prodotti/materie prime interessate o sono fabbricati a partire da quest’ultime, l’Operatore è tenuto ad esercitare la dovuta diligenza solo per i prodotti interessati elencati in corrispondenza della materia prima considerata interessata nell’allegato I dell’EUDR.

Sulla base di quanto fin qui analizzato, è evidente come alcuni tra i settori maggiormente colpiti dal Regolamento (UE) 2023/1115 siano l’agricoltura, la zootecnia e la silvicoltura; l’automotive; l’industria chimica, farmaceutica e manifatturiera; i beni di consumo e il retail.

III.          Adempimenti necessari da parte delle imprese per l’attività di adeguamento

Il Regolamento EUDR stabilisce rigorosi obblighi di due diligence in capo agli interessati, al fine di garantire che le aziende che immettono, ovvero mettono a disposizione, sul mercato comunitario materie prime e/o prodotti derivati e/o altri beni inclusi nell’ambito di applicazione della normativa si assicurino che gli stessi:

  • non provengano da suoli che siano stati soggetti a deforestazione, ovvero degrado;
  • siano lavorati in conformitàcon le leggi del Paese di produzione, nel rispetto altresì di quanto previsto dalle norme in materia di utilizzazione del suolo, protezione ambientale e forestale, diritti dei lavoratori, diritti delle comunità indigene, anticorruzione e dalle esistenti normative commerciali e doganali.

In generale, fatto salvo quanto specificamente previsto in relazione alla natura dei soggetti interessati (operatori, commercianti, PMI e non PMI), gli obblighi previsti dal Regolamento EUDR si possono riassumere nella messa a disposizione – prima dell’immissione sul mercato o dell’esportazione dei prodotti – della Dichiarazione di Due Diligence(DDD), nella conservazione della documentazione per cinque anni dalla data di presentazione della DDD, nella comunicazione agli altri Operatori e Commercianti di tutte le informazioni rilevate, nonché nell’adozione di un sistema interno di due diligence, con procedure e controlli formalizzati.

Si specifica che il livello di diligenzarichiesto si differenzia a seconda del grado di rischio: basso, standard o alto. Infatti, la normativa prevede una classificazione dei Paesi di origine sulla base della quale gli attori coinvolti possono eseguire una due diligence più o meno semplificata.

Il Regolamento EUDR prevede sanzioni per le violazioni, le quali risultano applicabili alle aziende lungo l’intera catena di approvvigionamento. Le Autorità competenti effettuano, pertanto, controlli documentali e fisici, anche in dogana, e in caso di difformità hanno la facoltà di adottare misure sanzionatorie che possono arrivare fino alla confisca degli utili, a multe fino al 4% del fatturato annuo, all’esclusione temporanea da appalti e fondi pubblici e – nei casi più gravi o nel caso di recidiva – al divieto di immissione o esportazione di prodotti rilevanti.