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Le news di ottobre
| Bonus edilizi agli eredi |
| L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di Diritto n. 7/E/2025 spiega quando spettano i bonus edilizi agli eredi di un immobile. In particolare, l’Amministrazione fornisce un’interpretazione univoca del comportamento da adottare quando un erede non detiene materialmente e direttamente l’immobile al momento dell’apertura della successione. |
| (Agenzia delle Entrate – principio di diritto 7/2025) |
| operazioni inesistenti: iva indetraibili e tassabile |
| La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26340 del 29 settembre 2025, è intervenuta sulla deducibilità ai fini del reddito d’impresa, dell’IVA indetraibile quando riferita a operazioni soggettivamente inesistenti. Il principio affermato è il seguente: “L’imposta divenuta indetraibile perché afferente a operazioni soggettivamente inesistenti del carattere fraudolento delle quali la contribuente era consapevole non è suscettibile di dar luogo a un componente reddituale fiscalmente rilevante”. |
| (Corte di Cassazione – sentenza 26340/2025) |
| compensazioni nelle reti di impresa |
| L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 246/E/2025 ribadisce il divieto di compensazione dei crediti fiscali tra soggetti diversi, anche se appartenenti alla stessa rete d’imprese. |
| (Agenzia delle Entrate – risposta n. 246/2025) |
| detrazioni familiari a carico |
| L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 243/E/2025, ribadisce che l’agevolazione fiscale per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico si applica anche al compimento del 30° anno di età del figlio, fermo restando il rispetto del requisito reddituale. |
| (Agenzia delle entrate, risposta n. 243/2025) |
| chiarimenti in tema di obbligo pec amministratori |
| La Commissione costituita da Unioncamere e dai Notai fornisce, tra gli altri, orientamenti sull’obbligo pec degli amministratori introdotto dalla Legge di bilancio 2025. La Commissione fornisce informazioni sull’ambito oggettivo e soggettivo, decorrenza e caratteristiche del domicilio digitale. |
| (Commissione Unioncamere e Notai) |
| Nuove indicazioni per il deposito di atti societari al Registro |
| Unioncamere e Consiglio nazionale del Notariato hanno pubblicato nuovi orientamenti riguardanti il deposito di atti societari presso il Registro Imprese con riguardo alla possibilità di richiedere l’iscrizione con data certa. La richiesta di data certa deve essere presentata almeno 5 giorni prima, che diventano 10 se riferita al 31.12 o al 1.01. |
| (Commissione Unioncamere e Notai) |
| Inps e pignaramento delle trattenute |
| Con la circolare n. 130 del 30 settembre 2025, l’INPS ha fornito un riepilogo delle regole vigenti in materia di pignorabilità e trattenute applicabili alle prestazioni previdenziali non pensionistiche. Il documento intende assicurare uniformità di comportamento da parte delle strutture territoriali e chiarezza per i datori di lavoro e i consulenti che assistono i lavoratori coinvolti in procedure esecutive. |
| (INPS – circolare 130 del 30/9/2025) |
INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2025
L’art. 2, D.P.R. n. 322/1998 sancisce che le dichiarazioni dei redditi debbano essere trasmesse telematicamente:
- dalle persone fisiche e dalle società di persone o associazioni equiparate entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
- dai contribuenti assoggettati all’IRES entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Si sottolinea che le scadenze di cui all’art. 2, D.P.R. n. 322/1998 non interessano le dichiarazioni presentate in occasione di operazioni straordinarie (liquidazioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, ecc.), i cui termini di invio telematico rimangono stabiliti dagli artt. 5 e 5-bis, D.P.R. n. 322/1998.
Ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2024 per integrazione dichiarazioni
In relazione alle persone fisiche, va rammentato che nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2024 (redditi, oneri deducibili e detraibili, ecc.) entro la scadenza del 31 ottobre 2025 sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi 2025, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente (“Correttiva nei termini”).
Allo stesso modo, sarà ancora possibile entro tale data predisporre la dichiarazione per il 2024 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L’invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o tardiva presentazione della dichiarazione stessa. Saranno ovviamente applicabili le sanzioni per i versamenti d’imposta non effettuati, qualora dalla dichiarazione dovesse risultare un debito d’imposta.
Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti degli acconti o dei saldi di IRPEF, IRES e IRAP non eseguiti per l’esercizio 2024, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione; va comunque segnalato che oltre tale data le sanzioni derivanti dall’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso saranno superiori.
Investimenti all’estero
Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione; la compilazione di tale quadro permette anche di dichiarare, ove dovuto, il debito relativo all’IVIE e all’IVAFE.
Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all’estero alla data del 31 dicembre 2024, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, ecc.) patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d’arte, ecc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio al fine di inserire il dato nella dichiarazione che sarà inviata entro il prossimo 31 ottobre 2025.
Visto di conformità crediti superiori a euro 5.000
L’apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendono utilizzare (o che hanno già utilizzato) crediti esposti su dichiarazioni relative al periodo di imposta 2024.
I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP per importi superiori a 5.000 euro annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità e attendere il decimo giorno successivo a quello di spedizione telematica della dichiarazione da cui emerge il credito.
Si ricorda che diversamente dal primo anno di introduzione del CPB, quest’anno, per le adesioni 2025-2026, mentre il termine di trasmissione dei dichiarativi è il 31 ottobre 2025, l’adesione al concordato è terminata lo scorso 30 settembre 2025.
Per esprimere l’adesione 2025-2026 era possibile utilizzare 2 diverse modalità:
a. trasmissione della dichiarazione dei Redditi integrale, con allegato modello ISA e modello CPB compilato e sottoscritto;
b. trasmissione del solo modello CPB in allegato al frontespizio del modello Redditi (casella CPB compilata con codice 1).
Trascorso tale termine l’adesione sarà impossibile.
Informative e news per gli associati
770/2025: ENTRO IL 31 OTTOBRE LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 24 febbraio 2025, ha approvato il modello 770/2025; con il medesimo provvedimento sono state anche approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Si ricorda che il termine per la trasmissione telematica del modello 770 è fissato dall’art. 4, comma 3-bis, D.P.R. n. 322/1998, al 31 ottobre di ogni anno.
Soggetti interessati alla presentazione del modello 770
Il modello 770/2025 deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate, direttamente dai soggetti obbligati o per il tramite degli intermediari abilitati, per “riepilogare” le ritenute operate nell’anno 2024 e i relativi versamenti.
In particolare, sono tenuti alla trasmissione telematica del modello 770/2025, i soggetti che, in riferimento all’anno 2024:
- hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi a enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite e altri proventi finanziari, ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi;
- hanno effettuato ritenute alla fonte all’atto della corresponsione di redditi di lavoro dipendente e assimilato, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, somme a seguito di pignoramento presso terzi o redditi derivanti da contratti di locazione breve.
Per quanto riguarda i redditi di capitale, i compensi per avviamento commerciale, i contributi a enti pubblici e privati, i riscatti da contratti di assicurazione vita, premi, vincite e altri proventi finanziari utili anche derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici e redditi diversi dovrà essere indicato:
- quanto erogato a tale titolo (quadri SF, SH, SK, SI, ecc.);
- eventuali ritenute alla fonte e imposte sostitutive operate (quadro ST);
- eventuali crediti maturati (quadro SX).
Viceversa, per i redditi di lavoro dipendente e assimilato, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, pignoramenti ed espropriazioni e, infine, ai redditi derivanti da canoni di locazione breve dovranno essere indicate:
- eventuali ritenute operate (quadro ST e SV);
- eventuali crediti maturati (quadro SX).
Le novità più significative del modello 770/2025, rispetto al modello dell’anno precedente, riguardano essenzialmente i quadri ST, SV e SX.
In particolare, i quadri ST, dedicato alle “Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive”, e SV, dedicato alle “Trattenute di addizionali comunali all’Irpef”, sono stati “alleggeriti”, al fine di migliorare e semplificare la loro compilazione.
A tal fine, sono state previste, all’interno del punto 10:
– l’eliminazione della nota con codice “F”, riferita a ritenute versate a seguito della ripresa della riscossione relativa agli importi sospesi a causa degli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia nel 2026;
– l’introduzione della nota con codice “M”, riservata alle Amministrazioni statali che effettuano il conguaglio fiscale entro 2 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
– l’eliminazione della nota con codice “N”, riferita alle residue rate di imposta nell’ipotesi di operazioni societarie senza estinzione del precedente sostituto d’imposta;
– la rimozione delle note con codici “1”, “2” e “3”, collegate ai tributi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria.
Per la compilazione del punto 15 sono state rimosse le note sui tributi sospesi per emergenza sanitaria.
Per eventuali sospensioni residue al 1° gennaio 2025, è stato introdotto il codice 20, per consentire una gestione più chiara e uniforme.
Nel quadro SX, dedicato al “Riepilogo dei crediti e delle compensazioni”, è stata confermata l’indicazione dei trattamenti integrativi speciali per alcuni settori. In particolare, per i settori turismo, ristorazione e termale, è stata confermata l’esposizione dei crediti d’imposta per il lavoro notturno e straordinario del primo semestre 2024.
Infine, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale n. 25978/2025, ha introdotto le disposizioni attuative dell’art. 16, D.Lgs. n. 1/2024, in merito alla semplificazione del modello 770. In particolare, con l’obiettivo di ridurre gli oneri burocratici e migliorare l’efficienza nella trasmissione delle informazioni relative a ritenute, trattenute e versamenti effettuati dai sostituti d’imposta, a decorrere dal 6 febbraio 2025 è possibile utilizzare il “modello F24/770” in alternativa al modello in commento.
Quadro SF
Nel quadro SF, con riferimento a quanto corrisposto nel 2024, devono essere indicati i dati identificativi dei percipienti di redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto, quali i redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d’impresa, i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti nonché i compensi per avviamento commerciale e i contributi degli enti pubblici e privati.
Questo quadro deve essere altresì utilizzato ai fini della comunicazione che i soggetti e gli intermediari indicati nell’art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 461/1997, devono effettuare, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, relativamente ai redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti non imponibili o imponibili in misura ridotta.
Quadro SG
Nel quadro SG devono essere indicate le somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale.
Quadro SI
Il quadro SI deve essere utilizzato per indicare gli utili, pagati nell’anno 2024, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’IRES, nonché per l’indicazione dei dati relativi ai proventi equiparati agli utili.
A seguito delle modifiche intervenute con l’art. 2, comma 6, D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 gli utili devono essere indicati con esclusivo riferimento alla data di incasso non rilevando la data di delibera dei dividendi.
Nel riquadro SI2 devono essere riportati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia, indicando:
- nel punto 1 il codice ABI ove attribuito;
- nel punto 2 il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT;
- nel punto 3 il codice fiscale italiano se attribuito o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa del Paese di residenza;
- nel punto 4 la denominazione della società o ente;
- nel punto 5 il codice dello Stato estero da rilevare dall’apposita tabella “SG – Elenco dei Paesi e Territori esteri” riportata in appendice.
Nel prospetto utili pagati nell’anno 2024 in qualità di emittente (rigo SI3), le S.p.a., le S.a.p.a., le S.r.l., le cooperative a responsabilità limitata e gli altri enti commerciali soggetti all’IRES, che nell’anno solare 2024 hanno corrisposto utili sotto qualsiasi forma e denominazione, devono indicare gli utili pagati nell’anno 2024 in qualità di emittente, compresi quelli relativi alle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., per i quali la colonna 3 non deve essere compilata.
Quadro SK
Nel quadro SK devono essere indicati i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell’anno 2024, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
Devono, inoltre, essere indicati anche i dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza nonché i dati relativi agli interessi riqualificati ai sensi dell’art. 98, TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007).
Nel presente quadro devono essere riportati anche i dati relativi agli utili corrisposti dalle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e non quotate (SIINQ) e soggetti alla ritenuta a titolo d’acconto.
Devono, altresì, essere indicati i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ovvero a imposta sostitutiva anche se in misura convenzionale, nonché utili ai quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 27-bis e 27-ter, D.P.R. n. 600/1973 (si veda anche art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 461/1997). Non devono, invece, essere indicati gli utili percepiti dai soggetti di cui all’art. 74, TUIR. La comunicazione non deve essere effettuata nel caso di operazioni di trasferimento segnalate ai sensi del D.L. n. 167/1990, convertito in Legge n. 227/1990 (c.d. monitoraggio fiscale).
Quadro ST
Rimane confermata la struttura del quadro ST in 4 sezioni:
- sezione I (Erario);
- sezione II (Addizionale regionale);
- sezione III (Ritenute su redditi di capitale);
- sezione IV (imposte sostitutive applicate).
L’esposizione dei dati di versamento nella prima e seconda sezione del quadro ST deve essere effettuata in forma aggregata: pertanto devono essere indicati in maniera unitaria i versamenti che presentino identiche informazioni relativamente alla data di versamento, al codice tributo e al periodo di riferimento nonché, per la sezione II, al codice Regione. In caso di versamenti codificati con diverse note, nel quadro ST devono essere compilati più righi.
Informative e news per gli associati
RECUPERO ADEMPIMENTI: ENTRO IL PROSSIMO 31 OTTOBRE POSSIBILE LA “REMISSIONE IN BONIS”
Chi ha dimenticato di esercitare un’opzione oppure di inviare una comunicazione, adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali, può, attraverso l’istituto della c.d. “remissione in bonis” rimediare alla disattenzione entro il prossimo 31 ottobre, termine di scadenza a regime dei modelli dichiarativi, pagando una piccola penalità utilizzando il modello F24.
La possibilità, in vigore da alcuni anni in quanto contemplata dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 16/2012, non permette tuttavia di compensare l’importo della sanzione con eventuali crediti del contribuente e risulta esperibile solo se non vi sono state contestazioni nel senso di seguito descritto.
Il principio fissato dalla norma
“La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”.
Siamo pertanto di fronte a una forma “ristretta” di ravvedimento operoso, valida soltanto nei casi in cui la svista riguardi adempimenti formali non eseguiti alle naturali scadenze.
Caratteristiche dell’istituto
Per accedere al beneficio è necessario che il contribuente:
1. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
2. effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
3. versi contestualmente, tramite modello F24, l’importo della sanzione di 250 euro, senza possibilità di avvalersi della compensazione.
Nella sostanza, si tratta di una opportunità valevole per salvaguardare una scelta (sia pure con l’espletamento tardivo di un adempimento) che non produce alcun danno per l’Erario, nemmeno in termini di pregiudizio per l’attività di accertamento.
Obbligo di utilizzo del modello F24 “ELIDE”
Con riferimento alle modalità di versamento della sanzione tramite modello F24 va segnalato che l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 42/E/2018 ha comunicato che a decorrere dall’11 giugno 2018 i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 46/E/2012:
- “8114” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”;
- “8115” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS 5 per mille”,
sono utilizzati esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), con le seguenti modalità di compilazione.
Il codice tributo da utilizzare è quindi 8114, in quanto 8115 è utilizzabile solo per il particolare caso in cui si debbano sanare le irregolarità relative alla comunicazione per l’ottenimento del 5 per mille.
Nella sezione “Contribuente”, sono indicati:
- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.
Nella sezione “Erario ed altro”, sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, il codice tributo;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento (nella forma “AAAA”).
Per quali ipotesi può essere usata la remissione in bonis
Nella tabella che segue sono descritte le ipotesi nella quali può essere utilizzato, con certezza (in quanto precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate), il rimedio descritto.
| Modello Eas | Per beneficiare della non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti non commerciali di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello Eas, al fine di consentire gli opportuni controlli. La trasmissione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente. Con la remissione in bonis, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello di dichiarazione successivo all’omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 250 euro. |
| Cedolare secca | La tardiva presentazione del modello con cui si dà conto della opzione per la cedolare secca nelle locazioni immobiliari può essere sanata a condizione che non si tratti di un mero ripensamento. Quindi, non è possibile la remissione se: – è già stata pagata l’imposta di registro; – non si è inviata la raccomandata all’inquilino, in quanto l’inadempimento non è verso l’Agenzia delle Entrate bensì verso altro soggetto. |
Trasparenza fiscale, consolidato fiscale, opzione IRAP da bilancio, tonnage tax
Vi sono poi particolari regimi (tassazione per trasparenza nelle società di capitali, consolidato fiscale, opzione Irap da bilancio, tonnage tax) per i quali il c.d. Decreto Semplificazioni (D.Lgs. n. 175/2014), ha previsto che la manifestazione dell’opzione non venga più veicolata con l’invio di apposito modello, bensì all’interno della dichiarazione dei redditi.
Rimane, tuttavia, l’obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento prot. n. 161213 del 17 dicembre 2015 denominato “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap”, nei seguenti casi:
- variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della tonnage tax (art. 5, D.M. 23 giugno 2005);
- interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell’opzione nel consolidato (artt. 13 e 14, D.M. 9 giugno 2004);
- perdita di efficacia o conferma dell’opzione per la trasparenza fiscale (artt. 4 e 10, D.M. 23 aprile 2004);
- opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP secondo le regole dell’art. 5, D.Lgs. n. 446/1997, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione IRAP in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d’imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (ad esempio, primo periodo d’imposta di esercizio dell’attività);
- opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della tonnage tax o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Redditi poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Redditi (ad esempio, società di persone, SP, anziché società di capitali, SC) in ragione della forma societaria in essere nell’annualità precedente.
Qualora la dimenticanza riguardi una di queste ipotesi, può essere validamente utilizzata la remissione in bonis.
Liquidazione Iva di gruppo
Anche per quanto riguarda la liquidazione IVA di gruppo, l’art. 1, comma 27, lett. b), Legge di Bilancio 2017 ha modificato l’art. 73, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, prevedendo che “l’ente o società commerciale controllante comunica all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto presentata nell’anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l’opzione”.
In altri termini, con la disposizione in esame, il Legislatore:
- ha confermato che la volontà di avvalersi dell’IVA di gruppo deve essere comunicata esclusivamente dall’ente o società controllante;
- ha inteso semplificare gli adempimenti formali volti a comunicare l’esercizio dell’opzione per l’IVA di gruppo, che deve essere manifestato in sede di dichiarazione IVA annuale presentata nell’anno a decorrere dal quale si intende applicare il regime.
Tale opzione si realizza nel quadro VG (“Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate”) del modello di dichiarazione IVA annuale.
Con il D.M. 13 febbraio 2017, attuativo delle previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2017, è stato previsto che ogni variazione dei dati relativi alle società controllate intervenuta nel corso dell’anno deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni con il modello individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che tali variazioni potranno essere comunicate continuando ad utilizzare, solo a tale fine, il modello IVA 26.
Remissione in bonis anche per le opzioni effettuate in dichiarazione
Con l’art. 7-quater, comma 29, D.L. n. 193/2016 il Legislatore ha esplicitamente previsto che per l’esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44/2012 (provvedimento che ha introdotto l’istituto della remissione in bonis).
In pratica, quindi, viene confermata l’applicazione dell’istituto della c.d. “remissione in bonis” anche per i descritti casi nei quali l’opzione viene esercitata preventivamente nel modello di dichiarazione.
Remissione in bonis anche per le opzioni effettuate in dichiarazione
Il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2024 era fissato al 30 giugno 2025.
Per chi non avesse rispettato la scadenza, resta ancora una possibilità di regolarizzare la propria posizione, mediante il ravvedimento operoso entro il 29 settembre 2025, ossia entro 90 giorni dal termine ordinario (considerando che il 90° giorno, 28 settembre, cade di domenica). La base normativa è l’art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/1997, che consente il ravvedimento con sanzione ridotta se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni.
L’art. 1, comma 775, Legge n. 160/2019 prevede una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Se l’IMU è stata comunque versata, pur in assenza della dichiarazione, la sanzione resta fissata a 50 euro. Se la dichiarazione viene trasmessa entro 30 giorni dalla scadenza (ossia entro il 30 luglio 2025), la sanzione base è ridotta a un 1/3 (art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 472/1997).
La sanzione, come sopra determinata, in caso di ravvedimento entro 90 giorni, si riduce ulteriormente a 1/10 del minimo (art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/1997).
Informative e news per gli associati
CHIARITA LA CEDIBILITÀ DEI CREDITI FISCALI DERIVANTI DA OPZIONI
AI SENSI DELL’ART.121 D.L. N. 34/2020
L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 240/E/2025 ha chiarito che nella casistica di crediti di imposta già generati a seguito dell’esercizio dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura esercitata dal beneficiario, il “cessionario” può continuare a cedere a terzi i crediti presenti nel proprio cassetto fiscale, non utilizzati in compensazione nel modello F24.
Chi sono i cessionari che hanno la disponibilità dei crediti fiscali
L’art.121, D.L. n. 34/2020 aveva introdotto la facoltà per i beneficiari dell’agevolazione, alternativa rispetto alla fruizione della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura corrispondenti alla detrazione IRPEF/IRES per interventi edilizi (bonus casa, ecobonus, sismabonus, superbonus, ecc.). Imprese che hanno eseguito le opere e professionisti che hanno effettuato prestazioni tecniche si sono frequentemente accordati (mediante la sottoscrizione dei rispettivi contratti) coi beneficiari originari per attivare la facoltà prevista dall’art.121, D.L. n. 34/2020, diventando pertanto “cessionari” dell’agevolazione a seguito dell’avvenuto rilascio delle attestazioni e del visto di conformità che hanno consentito il trasferimento del credito corrispondente alla detrazione sul cassetto fiscale dei cessionari (utilizzabile in rate annuali di pari importo). Nel corso degli anni la facoltà di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura è stata limitata sempre più (dapprima dal D.L. n. 11/2023 e poi dal D.L. n. 39/2024). L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 240/E/2025 ha precisato che:
- il blocco della cessione dei crediti è riferito esclusivamente ai beneficiari originari delle detrazioni IRPEF/IRES;
- i soggetti “cessionari” che detengono nel proprio cassetto fiscale crediti derivanti da bonus edilizi (e/o rate residue dei crediti fiscali) possono legittimamente ancora cederli a loro volta a terzi, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla norma.
Infatti, le rate annuali di ciascun credito fiscale presente nel cassetto fiscale del soggetto che ne dispone possono alternativamente:
- essere fruite in F24 entro il 31 dicembre di ogni anno di spettanza della singola rata;
- essere cedute a terzi.
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OPZIONE IN DICHIARAZIONE PER I REGIMI FISCALI
Il modello di dichiarazione dei redditi è il veicolo attraverso il quale i contribuenti devono procedere alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate della volontà di accedere ai seguenti regimi:
- opzione per il regime di tassazione per trasparenza delle società di capitali, ossia la possibilità di applicare anche alle S.r.l. un meccanismo di tassazione analogo a quello delle società di persone, in modo tale che il reddito conseguito sia tassato direttamente pro quota in capo ai soci (successivamente le distribuzioni di utili non saranno tassate). Tale opzione riguarda sia la “grande trasparenza”, dove i soci sono altre società di capitali, sia la “piccola trasparenza”, dove i soci sono persone fisiche. L’opzione è vincolante per 3 esercizi. Nel modello Redditi possono essere comunicate l’esercizio dell’opzione, la revoca dell’opzione o la conferma del regime di tassazione per trasparenza;
- opzione per il regime di tassazione consolidata, ossia la possibilità di determinare un’unica base imponibile in capo al consolidato. L’opzione è vincolante per 3 esercizi;
- opzione per il regime di tonnage tax, ossia il regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile delle imprese marittime. L’opzione è irrevocabile e dura per 10 esercizi;
- opzione per maggiorazione della deduzione dei costi di ricerca e sviluppo afferenti a software protetto da copyright, brevetti industriali e disegni e modelli (“patent box”). L’opzione è vincolante per 5 esercizi, è rinnovabile e irrevocabile;
- opzione per l’applicazione dell’IRAP con le regole contabili (e non fiscali) per i soggetti IRPEF (sia società di persone sia imprese individuali) in regime di contabilità ordinaria. In questo caso l’opzione (o la revoca) non avviene nell’ambito del modello Redditi, ma nella dichiarazione del tributo regionale. L’opzione è vincolante per 3 esercizi (e in caso di mancata revoca, si rinnova per un ulteriore triennio). Ciò significa, ad esempio, che la S.n.c. in regime di contabilità ordinaria che intendesse determinare l’IRAP con le regole contabili a decorrere dal periodo di imposta 2025, dovrà manifestare tale scelta nel modello dichiarativo relativo al periodo 2024, che viene inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2025.
Opzioni in dichiarazione
In passato, ciascuno di tali regimi aveva modalità peculiari per l’esercizio dell’opzione, della revoca e dei rinnovi (ancora in vigore nel caso in cui l’opzione riguardi un anno in cui non viene presentata la dichiarazione, come per il primo anno di attività); le regole attualmente in vigore, così come modificate dal D.Lgs. n. 175/2014, prevedono che le scelte siano esplicitate con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.
L’art. 7-quater, comma 27, D.L. n. 193/2016 ha introdotto il rinnovo automatico delle opzioni per aderire ai regimi speciali:
- del consolidato fiscale nazionale e mondiale;
- della trasparenza fiscale;
- della tonnage tax.
Quindi, per coloro che già applicano tali regimi, non occorrerà più alcuna nuova comunicazione: i regimi sopracitati si rinnoveranno automaticamente per il periodo previsto dalla legge, salvo che l’opzione non venga espressamente revocata.
Utilizzo di modello specifico
Rimane l’obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento direttoriale n. 161213/2015 dell’Agenzia delle Entratedenominato “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap”, nelle seguenti fattispecie:
- dalla società controllante entro 3 mesi dall’evento che ha determinato la variazione del gruppo in regime di tonnage tax;
- dalla consolidante entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento che ha determinato l’interruzione della tassazione di gruppo, entro 30 giorni dal termine della presentazione della dichiarazione dell’ultimo periodo di imposta del triennio, in caso di revoca, ovvero entro 30 giorni dalla risposta all’interpello del contribuente per la continuazione del regime di consolidato, in caso di conferma dell’opzione;
- dalla società partecipata entro 30 giorni dall’evento che ha determinato la perdita di efficacia dell’opzione per il regime di trasparenza fiscale ovvero entro il periodo di imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell’operazione straordinaria, in caso di conferma dell’opzione;
- dal soggetto che, trovandosi nel primo anno di attività o in altri casi specifici, esercita l’opzione per uno dei regimi della tonnage tax, del consolidato, della trasparenza fiscale o per la determinazione dell’Irap con le regole contabili, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.
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NUOVI CHIARIMENTI SULLA DETERMINAZIONE DEL FRINGE BENEFIT
DELL’AUTO AZIENDALE
Le risposte a interpello n. 233/E/2025 e n. 237/E/2025 offrono importanti chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, focalizzandosi in particolare sulla corretta applicazione dell’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR. Tale disposizione stabilisce che il valore imponibile del fringe benefit per l’auto in uso promiscuo è determinato in misura forfetaria, assumendo una percentuale (variabile a seconda del tipo di alimentazione e della data del contratto/ordine) di un importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato in base al costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea, in linea con la prassi (circolare n. 326/1997), che questa determinazione è “del tutto forfetaria” e prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e dalla percorrenza reale. È irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o alcuni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI. La norma prevede, inoltre, che il valore forfetario sia calcolato “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente”.
L’interpretazione cruciale fornita dall’Agenzia delle Entrate in entrambi i documenti è che questa decurtazione è applicabile solo alle somme richieste dal datore di lavoro per la possibilità di utilizzare il veicolo a fini personali, ossia per il “godimento” del veicolo stesso, i cui costi sono coperti dal valore presuntivo ACI.
Risposta a interpello n. 233/E/2025: optional aggiuntivi
La risposta a interpello n. 233/E/2025 affronta il caso di una società che concede veicoli in uso promiscuo e offre ai dipendenti la possibilità di richiedere optional, il cui costo è interamente a carico del lavoratore tramite trattenuta in busta paga. L’istante riteneva che tali trattenute potessero ridurre la base imponibile del fringe benefit.
L’Agenzia delle Entrate respinge questa prospettiva, basandosi sull’analisi della metodologia ACI. Il costo chilometrico ACI tiene conto del prezzo di listino, ma non considera gli optional. Di conseguenza, gli optional rappresentano “altri beni o servizi” forniti congiuntamente al veicolo (o a esso legati) che devono essere valutati separatamente (secondo il valore normale di cui all’art. 9, TUIR).
Poiché l’importo degli optional è esterno alla determinazione forfetaria del valore ACI del veicolo, le somme trattenute per l’acquisto degli optional non possono essere portate in diminuzione del fringe benefit forfetariamente determinato. Le somme versate per gli optional dovranno, pertanto, essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.
Risposta a interpello n. 237/E/2025: ricarica elettrica e costi eccedenti
La risposta a interpello n. 237/E/2025 esamina la situazione delle auto elettriche o ibride plug-in, in cui il datore di lavoro fornisce una card per la ricarica presso colonnine pubbliche, entro un limite annuo.
L’Agenzia delle Entrate precisa innanzitutto che l’energia elettrica è assimilata al “carburante”. Le considerazioni metodologiche ACI per i veicoli elettrici e ibridi includono le stime sul costo dell’elettricità nel calcolo del costo chilometrico. Pertanto, la fornitura di energia elettrica per la ricarica, anche per uso privato (entro il limite), non genera reddito imponibile aggiuntivo (non è un fringe benefit separato), in quanto il relativo costo è già incluso nella determinazione forfetaria ACI del veicolo.
Nel caso di specie, la società intendeva addebitare al dipendente, tramite fattura, l’importo del costo chilometrico dell’elettricità eccedente il limite massimo di chilometri privati stabilito. L’Agenzia delle Entrate conclude che queste somme addebitate per l’elettricità (che è un elemento compreso nella base di commisurazione ACI) non possono essere sottratte dal valore forfetario del fringe benefit. Anche in questo caso, l’Agenzia delle Entrate privilegia il carattere fisso e forfetario del valore ACI. Le somme corrisposte per l’uso privato eccedente dovranno essere trattenute dall’importo netto in busta paga.
Le procedure amministrative e contabili in azienda
L’ISCRIZIONE CONTABILE DEI DEBITI TRIBUTARI
Il principio contabile OIC19 definisce i debiti tributari le passività per imposte certe e determinate, quali i debiti per imposte correnti dell’esercizio in corso e degli esercizi precedenti dovute:
- in base a dichiarazioni dei redditi;
- per accertamenti definitivi o contenziosi chiusi;
- per ritenute operate come sostituto di imposta;
- per tributi di qualsiasi tipo.
Le passività per imposte probabili, il cui ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato alla data di chiusura dell’esercizio (ad esempio, accertamenti non definitivi, contenziosi in corso e altre fattispecie similari) vanno iscritti nella voce B2 del Passivo (Fondi per imposte, anche differite) e non nella voce D12 (Debiti tributari).
Di seguito, si esemplificano casistiche di iscrizione di debiti tributari per i quali non deve essere applicato il criterio del costo ammortizzato.
| PRINCIPALI DEBITI TRIBUTARI | |
| Debito IRES Debito IRAP | Si rileva il debito accantonando le imposte correnti, al netto degli acconti versati entro il termine dell’esercizio. Nel caso in cui gli acconti siano dovuti e non siano stati versati alle scadenze originarie, bisogna incrementare il debito di sanzioni e interessi maturati al 31/12 dell’esercizio in cui non è stato effettuato il versamento. |
| Debito IVA | Il debito viene rilevato mensilmente sulla base della liquidazione dell’imposta. Nel caso in cui non sia effettuato il versamento del tributo alla scadenza originaria si possono verificare le seguenti circostanze alternative: debito IVA oggetto di ravvedimento operoso: se il versamento con il ravvedimento viene effettuato nell’anno successivo, bisogna iscrivere al 31/12 il debito per sanzioni e interessi maturati fino a quella data secondo il criterio di competenza;debito IVA richiesto ai sensi dell’art.54-bis, D.P.R. n. 633/1972 dall’Agenzia delle Entrate: se il versamento viene effettuato nell’anno successivo (anche mediante rateizzazione dell’avviso), bisogna iscrivere al 31/12 il debito per sanzioni e interessi maturati fino a quella data secondo il criterio di competenza e allineare successivamente il debito già iscritto alla data di notifica della PEC dell’Agenzia delle Entrate (con il meccanismo delle spedizioni telematiche trimestrali delle liquidazioni periodiche (LIPE) entro 10 mesi dal mancato versamento l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’imposta non versata). Si segnala che è comunque opportuno “gestire contabilmente” debiti IVA non versati tramite conti contabili analitici, ad esempio “Debito IVA 3° trimestre 2025”. |
| Altri debiti tributari (ritenute IRPEF dipendenti e collaboratori, ritenute IRES, imposte di vario genere) | Diversamente dal debito IVA, per altri tributi quali ad esempio le ritenute IRPEF sui dipendenti/collaboratori ovvero le ritenute sui redditi di capitale, sulle provvigioni, ecc. il debito viene accertato dall’Agenzia delle Entrate o da altro ente impositore decorso più di un anno dalla scadenza originaria del tributo, in quanto la richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate deriva dalla verifica della dichiarazione fiscale dalla quale emerge il debito stesso. In questi casi, bisogna: iscrivere al 31/12 dell’esercizio in cui non è stato effettuato il versamento il debito per sanzioni e interessi maturati;negli anni successivi, se non è stato effettuato il ravvedimento operoso, incrementare al 31/12 dell’esercizio il debito per il maggior importo degli interessi maturati finché non viene notificata la PEC dell’Agenzia delle Entrate (ai sensi dell’art.36-bis, D.P.R. n. 600/1973). |
Se il debitore non si attiva per il pagamento del debito tributario né alla scadenza originaria, né per il tramite del ravvedimento operoso né una volta ricevuta la notifica via PEC dell’avviso da parte dell’Agenzia delle Entrate, il debito tributario viene trasmesso all’Agenzia delle Entrate – Riscossione che notifica al debitore la cartella di pagamento. Nella cartella di pagamento sono indicate le imposte iscritte a ruolo, gli interessi e le sanzioni da corrispondere all’agente della riscossione, la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, la descrizione delle partite, le modalità di pagamento.
All’atto della notifica della cartella di pagamento, se non viene effettuato ricorso verso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione in quanto si ha la certezza del debito, contabilmente dovrà essere maggiorato il conto contabile delle sanzioni e interessi maturati nel periodo intercorrente tra la precedente notifica dell’avviso 36-bis o 54-bis da parte dell’Agenzia delle Entrate e la notifica della cartella da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
La differenza tra il Fondo per imposte e il Debito tributario
La voce B2 del passivo denominata Fondi per imposte, anche differite, accoglie le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminata, derivanti ad esempio da accertamenti non definitivi o contenziosi in corso o altre fattispecie similari che devono essere valutati in base al presumibile esito degli stessi.
Le modalità di indicazione in bilancio di una controversia fiscale sono diverse a seconda che dal contenzioso con l’Amministrazione finanziaria si determini:
- un debito certo (ad esempio, somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni);
- un debito non ancora definitivo (ad esempio, verifica fiscale presso la sede del contribuente, notifica di un processo verbale di constatazione, ecc).
| PRINCIPALI FONDI IMPOSTE | |
| Fondo imposte | Si rileva nella voce B2 il debito tributario soltanto probabile o di ammontare indeterminato, mentre va rilevato nella voce D12 il debito determinato nell’ammontare e nella data di sopravvenienza. Devono essere ricompresi nel fondo anche eventuali sanzioni e interessi in quanto da considerarsi oneri accessori all’imposta. L’eventuale definizione in un esercizio successivo dell’accertamento o del contenzioso in corso presenterà una differenza positiva o negativa rispetto all’ammontare del fondo per imposte accantonato a bilancio. In queste casistiche: in caso di differenziale positivo, lo stesso dovrà risultare dalla chiusura del fondo per imposte iscritto e dall’iscrizione di un componente positivo per la differenza;in caso di differenziale negativo, lo stesso dovrà risultare sempre dalla chiusura del fondo per imposte iscritto e dall’iscrizione di un componente negativo per la differenza. |
Le principali scadenze
PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2025
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 ottobre 2025 al 15 novembre 2025, con il commento dei termini di prossima scadenza.
Si segnala ai Signori Associati che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
giovedì 16 ottobre
Versamenti IVA mensili
Scade oggi il termine di versamento dell’IVA a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre. I contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art. 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l’IVA dovuta per il secondo mese precedente.
Versamento dei contributi INPS
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata INPS, con riferimento al mese di settembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
Versamento delle ritenute alla fonte
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di settembre:
- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’IRPEF;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
Versamento ritenute da parte condomini
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di settembre riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.
ACCISE – Versamento imposta
Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di settembre.
lunedì 27 ottobre
Presentazione elenchi INTRASTAT mensili e trimestrali
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l’invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all’obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del terzo trimestre.
venerdì 31 ottobre
Modello Redditi, IRAP, Modello 770
Scade oggi il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e del modello 770 per i dati riferiti al periodo di imposta 2024.
Modello TR
Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale relativo al terzo trimestre 2025, in presenza dei requisiti normativi.
Remissione in bonis
Scade oggi il termine per l’esercizio della remissione in bonis: chi ha dimenticato di esercitare una opzione, di effettuare un adempimento oppure di inviare una comunicazione, necessari per fruire di benefici fiscali o per accedere a regimi opzionali, può sanare la propria posizione con le modalità previste dall’art.2 comma1, D.L. n.16/2012.
Presentazione del modello Uniemens Individuale
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.
Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi INTRA-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto.
sabato 15 novembre
Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro con riferimento al mese di ottobre.
Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese di ottobre.
Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese di ottobre. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.