Vi informiamo che è stato pubblicata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) una circolare (CLICCA QUI PER SCARICARLA INTEGRALMENTE) riguardante le officine di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 52, comma 3, lett. b) del TUA n. 27/2025 (prot. 656644 del 21 ottobre 2025).
La circolare introduce modalità semplificate per la tenuta della contabilità energetica da parte degli esercenti officine elettriche alimentate esclusivamente da fonti rinnovabili che non generano carico d’imposta.
Non è più obbligatoria la vidimazione fisica del registro delle letture dei contatori per le sole officine di produzione alimentate da energie rinnovabili.
Per beneficiare dell’esonero dalla vidimazione annuale del registro d’officina, l’esercente deve rispettare i seguenti dettami:
- Tutta l’energia deve derivare da fonti rinnovabili.
- Non devono essere presenti generatori a combustibili fossili.
- L’energia non ceduta alla rete deve essere autoconsumata in uso esente nello stesso sito produttivo (esclusi usi domestici).
- L’energia acquistata deve essere fatturata con accisa dal fornitore.
La semplificazione non si applica alle seguenti officine, per le quali rimane l’obbligo di vidimazione preventiva annuale del registro:
- Officine di acquisto, anche se producono energia da fonti rinnovabili.
- Officine di produzione da fonti fossili.
- Officine in cui si genera debito d’imposta in capo all’esercente.
In questi casi:
- Il registro deve essere vidimato secondo le modalità stabilite dall’Ufficio competente.
- Può essere utilizzato fino ad esaurimento delle pagine, per un massimo di cinque esercizi finanziari.