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Sulla G.U. n. 254 del 31 ottobre 2025 è stato pubblicato il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 che rappresenta un intervento urgente del Governo volto a rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a potenziare gli stru-menti di protezione civile. Il provvedimento si inserisce in un contesto di crescente attenzione ver-so la prevenzione degli infortuni e la gestione delle emergenze, temi che negli ultimi anni hanno assunto un rilievo centrale nel dibattito pubblico.

La scelta di intervenire con urgenza nasce dalla necessità di ridurre il numero ancora elevato di infortuni e malattie professionali, oltre che di rendere più efficiente il sistema di gestione delle emergenze.

L’obiettivo è di rafforzare la cultura della sicurezza, premiare le imprese virtuose, incrementare la prevenzione e ridurre gli infortuni sul lavoro potenziando le attività di vigilanza e l’apparato sanzionatorio.

In sintesi gli obiettivi principali e punti chiave del Decreto inerenti alla salute e sicurezza:

•            Riduzione degli infortuni sul lavoro: il decreto mira a rafforzare le misure di prevenzione, con particolare attenzione ai settori ad alto rischio.

•            Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni: adozione di linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (near miss) da par-te delle imprese con più di quindici dipendenti. Il tracciamento dei mancati infortuni consente di individuare le criticità operative e le carenze procedurali intervenendo in maniera tempestiva pri-ma che si trasformino in infortuni effettivi.

•            Sorveglianza sanitaria: vengono introdotti nuovi obblighi di monitoraggio per i lavoratori esposti a rischi specifici, con programmi di screening e visite mediche periodiche.

Introduce, tra gli obblighi del medico competente, quello volto alla promozione della prevenzione oncologica, la previsione di visite mediche prima o durante il turno per i lavoratori ad alto rischio di infortunio, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Viene puntualizzato che i controlli sanitari per i lavoratori, fatta eccezione per quelli in fase preassuntiva, devono essere computati nell’orario di lavoro

•            Formazione estesa: ampliamento dei corsi di formazione per lavoratori e dirigenti, con moduli specifici per i rischi emergenti, registrazione delle attività di formazione dei dipendenti all’interno di un fascicolo elettronico integrato con il Sistema Informativo per l’inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Le informazioni inserite nel fascicolo diventeranno, quindi, il riferimento per la programmazione della formazione da parte del datore di lavoro nonché per l’attività di vigilanza in merito all’assolvimento degli obblighi formativi.

Aggiornamento periodico formazione RLS nelle imprese con meno di 15 dipendenti, con l’obiettivo di realizzare una formazione che rispecchi a piano anche le esigenze delle piccole realtà aziendali a basso rischio lavorativo; in vista di ciò la disposizione consente alla contrattazione collettiva nazionale di disciplinare le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico tenendo conto non so-lo delle dimensioni aziendali, ma anche del livello di rischio per la salute e sicurezza derivante dall’attività svolta in concreto.

•            Procedure d’appalto: introduzione del codice univo anticontraffazione al badge di cantiere, estensione della tessera di riconoscimento ad altri ambiti: responsabilità più chiare per i datori di lavoro in caso di subappalto, al fine di ridurre le zone grigie che spesso generano rischi.

Contestualmente al rafforzamento dell’attività di vigilanza, si prevede l’obbligo per le imprese operanti nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico e privato, di fornire ai pro-pri dipendenti il badge di cantiere, recante gli elementi identificativi degli stessi.

Sempre con riferimento all’ambito appalti, viene specificato che la notifica preliminare di cui all’articolo 99 del D.Lgs. n. 81/2008 dovrà indicare, tra le imprese selezionate, quelle che operano in regime di subappalto.

•            Specifica che gli indumenti di lavoro costituiscono DPI. Estensione dell’obbligo, a carico del datore di lavoro, di mantenimento in efficienza dei DPI anche agli indumenti di lavoro che, sulla base della valutazione dei rischi, svolgono la funzione di dispositivo di protezione individuale.

•            Tutela assicurativa INAIL garantita agli studenti che svolgano attività di formazione scuola-lavoro estesa agli infortuni in itinere.

•            Incentivi alle imprese virtuose: agevolazioni economiche e premialità per chi investe in sicurezza, adotta sistemi di gestione certificati, adotta attività di promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza nell’ambito dei percorsi di formazione superiore realizzati in modalità duale (lezioni erogate contemporaneamente sia in presenza sia a distanza) e formazione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria.

•            Controlli ispettivi più incisivi e aumento delle sanzioni: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro avrà maggiori risorse e poteri per verificare il rispetto delle norme, con sanzioni più severe e inaspri-mento delle sanzioni per le imprese sprovviste di patente a crediti e relative alla presenza di lavoratori irregolari.

•            Aggiornamento normativo: il decreto interviene sul D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), aggiornando obblighi, procedure e standard tecnici. Include tra le misure generali di tutela, di cui all’articolo 15 del T.U. Sicurezza, anche la programmazione di misure di prevenzione dei comportamenti che possono attuare forme di violenza o molestie (prevenzione delle molestie e delle violenze sul lavoro).

Il decreto-legge interviene, inoltre, modificando i requisiti di sicurezza delle scale verticali permanenti e introducendo alcune specificazioni in materia di sistemi di protezione per le cadute dall’alto.

Per quanto riguarda le scale verticali, la norma limita l’obbligo della gabbia di protezione alle scale superiori a 2 metri (rispetto ai 5 metri finora vigenti) e con inclinazione superiore a 75°, ed intro-duce, in alternativa alla gabbia, l’utilizzo di idonei sistemi di protezione individuale.

In merito alle cadute dall’alto, la norma dà priorità alle misure collettive – parapetti e reti di sicurezza – e ridefinisce le tipologie dei sistemi di protezione individuale dando priorità, nella scelta, ai sistemi di trattenuta, posizionamento sul lavoro e accesso mediante funi rispetto ai sistemi di arresto caduta.

•            Protezione civile: il testo prevede un potenziamento delle strutture di coordinamento e del volontariato, nuove regole per il volontariato e strumenti di coordinamento per garantire una risposta più rapida ed efficace alle emergenze.