In aggiunta alla comunicazione del 9 gennaio scorso, segnaliamo che l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, con la Determinazione 379887/2025 del 18.12.2025 (applicabile a partire dal 31.12.2025), ha introdotto alcune novità riguardanti l’utilizzo della Piattaforma ACN e la procedura di invio/aggiornamento delle informazioni per i soggetti registrati.
In particolare, segnaliamo quanto segue:
- Art. 3 – Termini di uso del Portale ACN e dei Servizi NIS
L’Agenzia invita i soggetti NIS – salvo casi di forza maggiore – a comunicare con l’Agenzia esclusivamente per mezzo dei Servizi NIS o tramite la sezione dedicata nell’area NIS del sito web. Inoltre, l’ACN evidenzia che “le informazioni visualizzate o ricevute tramite il Portale ACN e i Servizi NIS sono a divulgazione limitata e sono ristrette all’originatore e ai destinatari dell’informazione, nonché alle loro organizzazioni, alle loro terze parti e ai propri clienti. I destinatari non possono condividere le informazioni ricevute al di fuori della propria organizzazione, delle loro terze parti e dei propri clienti. La condivisione delle informazioni ricevute nella propria organizzazione con le terze parti e con i clienti è limitata ai dati strettamente necessari per lo svolgimento delle attività (principio del need-to-know)”.
- Art. 11 – Registrazione
Dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, gli utenti devono compilare, tramite il “Servizio NIS/ Dichiarazione”, la dichiarazione per il soggetto per cui operano ai fini della sua registrazione, assicurandosi che le informazioni fornite siano corrette e aggiornate. In particolare, ai soggetti già inseriti nell’elenco dei soggetti NIS, all’avvio della registrazione per l’anno 2026, viene presentata una bozza di dichiarazione precompilata sulla base delle informazioni trasmesse nel corso dell’anno solare precedente tramite i Servizi NIS.
- Art. 16 – Processo per l’aggiornamento annuale delle informazioni
Dal 15 aprile al 31 maggio di ogni anno, gli utenti devono aggiornare, tramite il “Servizio NIS/ Aggiornamento annuale informazioni”, le informazioni per conto del soggetto per cui operano, assicurandone la correttezza.
- Art. 18 – Processo per l’aggiornamento continuo delle informazioni
Dopo l’aggiornamento annuale delle informazioni e in ogni caso entro il 14 aprile di ogni anno successivo al predetto aggiornamento, ogniqualvolta siano sopravvenute delle modifiche alle informazioni trasmesse gli utenti devono comunicarle tramite il “Servizio NIS/ Aggiornamento continuo informazioni”. Tale comunicazione deve avvenire entro 14 giorni dalla data della modifica.