L’Unione Europea ha approvato la proroga dell’entrata in applicazione del **Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR)** relativo alla messa a disposizione sul mercato di prodotti associati alla deforestazione. La proroga, introdotta con il **Regolamento (UE) 2025/2650**, risponde alle difficoltà operative segnalate dalle imprese e concede un periodo aggiuntivo per adeguare i sistemi di tracciabilità e due diligence.
La proroga stabilisce un differimento generalizzato delle scadenze originarie:
- Operatori medi e grandi. Applicazione posticipata al 30 dicembre 2026 (rispetto al 30 dicembre 2025).
- Micro e piccoli operatori. Applicazione posticipata al 30 giugno 2027, con ulteriore periodo transitorio fino al 30 dicembre 2027 per l’adeguamento completo.
Queste nuove tempistiche consentono alle imprese di completare l’implementazione dei sistemi di geolocalizzazione, raccolta dati e verifica dei fornitori.
Ricordiamo che L’EUDR si applica a tutte le imprese che immettono sul mercato UE prodotti derivanti da materie prime considerate “a rischio deforestazione”.
I settori coinvolti includono:
- Legno e prodotti derivati (segherie, falegnamerie, produttori di mobili, edilizia, carta e packaging)
- Gomma naturale e prodotti in gomma (automotive, componentistica industriale, guarnizioni, articoli tecnici)
- Cacao e derivati (industria dolciaria, alimentare, distribuzione)
- Caffè e derivati (torrefazioni, vending, horeca, distribuzione)
- Soia e prodotti a base di soia (mangimistica, zootecnia, alimentare)
- Olio di palma e derivati (alimentare, cosmetica, detergenza, chimica)
- Bovini e prodotti derivati (carni, pelli, cuoio, calzature, arredamento)
La proroga non modifica gli obblighi sostanziali del regolamento, ma concede più tempo per:
- mappare la supply chain e raccogliere le coordinate geografiche delle parcelle;
- verificare la conformità dei fornitori extra-UE;
- aggiornare contratti e procedure interne;
- adottare sistemi digitali di tracciabilità;
- attendere linee guida nazionali ed europee più mature.