L’entrata in vigore della Legge 2 dicembre 2025, n. 182 segna un passaggio nella regolamentazione del sistema nazionale di interscambio dei pallet, attraverso la completa sostituzione degli articoli 17 bis e 17 ter del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.
Con la presente desideriamo trasmettere una sintesi operativa delle principali novità che sono state introdotte:
1. Articolo 17 bis – Istituzione del sistema di interscambio dei pallet
1.1 Ambito di applicazione
La disciplina riguarda esclusivamente i pallet standardizzati interscambiabili, riconoscibili tramite marchi registrati collettivi o di certificazione (EPAL, EUR UIC, ecc.).Il testo chiarisce che sono escluse le tipologie di pallet non interscambiabili, la cui proprietà sia inequivocabilmente indicata sul prodotto. Sono esclusi anche gli scambi con provenienza o destinazione fuori dal territorio nazionale.
1.2 Definizioni principali
La norma introduce un quadro definitorio vincolante per tutti gli operatori:
- Pallet: piattaforma conforme a UNI EN ISO 445:2013.
- Pallet riutilizzabile: destinato a più cicli.
- Pallet standardizzato: dotato di capitolati tecnici di produzione e riparazione.
- Pallet interscambiabile: pallet standardizzato e riutilizzabile «non ceduto a titolo di vendita né a titolo gratuito», scambiato con altro pallet della stessa tipologia.
- Sistemi pallet: organizzazioni (EPAL, EUR UIC, ecc.) titolari dei marchi, con obbligo di capitolati tecnici, sistemi ispettivi e pubblicazione del valore medio di mercato.
- Tipologia, stato di conservazione, conformità tecnica: parametri tecnici che guidano l’interscambio.
2. Articolo 17 ter – Disciplina del sistema di interscambio dei pallet
2.1 Obbligo di restituzione
I soggetti che ricevono pallet, «a qualunque titolo», devono restituire:
- uguale numero,
- stessa tipologia,
- caratteristiche tecnico qualitative assimilabili.
La tipologia indicata nel DDT non può essere modificata dal ricevente.
2.2 Persistenza dell’obbligo
L’obbligo permane anche:
- se il soggetto si avvale di terzi,
- indipendentemente dallo stato di conservazione o conformità tecnica,
- salvo espressa dispensa del proprietario.
2.3 Buono pallet (digitale o cartaceo)
Se l’interscambio immediato non è possibile, il ricevente deve emettere contestualmente un buono pallet.
Caratteristiche:
- valido solo digitale dopo 24 mesi dall’entrata in vigore;
- deve contenere tutti i dati obbligatori (data, progressivo, PEC, tipologia, quantità, qualità).
Il testo stabilisce che «la mancata indicazione di anche uno solo dei suddetti requisiti comporta il diritto di richiedere immediatamente il pagamento del valore di mercato».
2.4 Pagamento in caso di mancata restituzione
- Mancata restituzione entro 6 mesi → pagamento del valore di mercato.
- Mancata emissione del buono pallet → pagamento immediato.
- Il possessore del buono deve attivare almeno una richiesta di recupero entro 6 mesi, pena decadenza dal diritto al pagamento.
2.5 Valore di mercato
Ogni Sistema pallet:
- definisce la metodologia di calcolo;
- pubblica il valore medio entro il 15 gennaio, 15 maggio e 15 settembre;
- in caso di mancata pubblicazione → vale l’ultimo valore disponibile.
2.6 Linee guida operative
Entro 6 mesi, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, d’intesa con i Sistemi pallet, devono emanare linee guida operative.
2.7 Clausola di nullità
Ogni patto contrario alle disposizioni del presente provvedimento è nullo”. Ciò rende inderogabile la disciplina dell’interscambio.
Entro sei mesi dalla pubblicazione dovranno essere elaborate le linee guida nazionali che definiranno distanze ragionevoli, criteri qualitativi e modalità operative.