Con nota del 15 aprile 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito un chiarimento atteso dagli operatori in merito alla gestione dell’allegato VII previsto dall’articolo 18 del Regolamento (UE) 2024/1157. Il Ministero ha confermato il differimento al 1° gennaio 2027 dell’operatività obbligatoria del sistema DIWASS, introducendo di fatto un regime transitorio per l’intero 2026.
La Commissione europea ha chiarito che, nel periodo compreso tra il 21 maggio 2026 e il 31 dicembre 2026, l’approccio da seguire deve essere improntato alla continuità rispetto alle prassi attuali.
Nella maggior parte degli Stati membri, i documenti continueranno a essere compilati in formato cartaceo. Gli Stati membri potranno anche non richiedere la trasmissione alle autorità competenti delle copie cartacee, non è prevista la trasmissione dei documenti a DIWASS né da parte degli operatori né da parte delle autorità. Gli Stati membri che già utilizzano sistemi elettronici dedicati potranno continuare ad utilizzarli, anche in questo caso, non è prevista alcuna integrazione obbligatoria con DIWASS nel periodo transitorio.
Restano inoltre invariati tutti gli aspetti critici delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti in lista verde, i controlli obbligatori ed i nuovi obblighi disposti dal Regolamento 1157/2024 e che entreranno in vigore il 21 Maggio 2026.
Sul piano sanzionatorio, sia la Commissione europea sia il MASE convergono su un punto chiave: la mancata trasmissione dei documenti allegato VII a DIWASS entro il 31 dicembre 2026 non comporta l’applicazione di sanzioni nei confronti della persona che organizza la spedizione. Questo elemento consente agli operatori di gestire la fase transitoria senza esposizioni indebite, purché sia comunque garantita la corretta compilazione del documento.
Nel periodo transitorio, DIWASS non è obbligatorio, ma resta disponibile, in particolare l’interfaccia grafica (GUI) potrà essere utilizzata per: compilare l’allegato VII, generare e scaricare il documento in formato PDF.
Gli altri soggetti della filiera (produttore, trasportatori, destinatario) potranno: compilare le sezioni di competenza tramite DIWASS, oppure utilizzare la copia cartacea del documento.
Si configura quindi un sistema “ibrido”, in cui il digitale può essere adottato su base volontaria.