Pubblicato il decreto attuativo dell’iperammortamento, firmato il 4 maggio dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il provvedimento definisce nel dettaglio le modalità operative di accesso all’agevolazione, l’iperammortamento, che consente di dedurre un importo superiore al costo effettivo del bene acquistato, riducendo così le imposte da versare negli anni successivi.

BENEFICIARI

Il nuovo iperammortamento sarà valido per:

  • imprese titolari di reddito d’impresa (non i professionisti) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 2026 – 2028 in particolare dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Rientrano nella misura:

  • investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi ricompresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge di bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Nell’ultima versione del decreto è stata esclusa la possibilità di agevolare software in cloud as a service.

  • beni strumentali per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, compresi gli impianti di stoccaggio dell’energia.


I moduli fotovoltaici dovranno rispettare i requisiti tecnici previsti dal decreto legge 181/2023. 

La producibilità massima attesa non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico annuo della struttura produttiva.  Il decreto stabilisce tetti di spesa specifici differenziati per fonte (solare, eolica, geotermica, idraulica, biomasse) e fasce di potenza.

CARATTERISTICHE DELL’ AGEVOLAZIONE

L’agevolazione consiste in una maggiorazione del costo di ammortamento, che aumenta la deduzione fiscale nel tempo.

Fascia di investimentoMaggiorazione 4.0beneficio fiscale stimato IRES al 24%
Fino a 2,5 milioni €+180%43,20%
Da 2,5 a 10 milioni €+100%24,00%
Da 10 a 20 milioni €+50%12,00%

UN VANTAGGIO CONCRETO PER LE IMPRESE

L’effetto per chi paga l’Ires può essere significativo: ad esempio, un investimento da 1 milione di euro in un macchinario 4.0 permetterà un risparmio fiscale complessivo di 432.000 euro, distribuito lungo la durata dell’ammortamento.

CUMULABILITÀ E REGOLE OPERATIVE

È necessario seguire la procedura di comunicazione al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) per accedere al beneficio come segue:

  • Comunicazione Preventiva con l’invio dei dati identificativi, tipologia e ammontare degli investimenti previsti (di cui agli Allegati IV e V alla legge di bilancio n. 199 del 2025) e la data presunte di interconnessione o entrata in funzione;
  • Comunicazione di Conferma, da inviare entro 60 giorni dall’esito positivo del GSE, confermando l’investimento e dimostrando il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione;
  • Comunicazione di Completamento dell’investimento, da inviare a investimenti ultimati e interconnessi, entro il 15 novembre 2028;
  • Comunicazioni Periodiche annuali (entro il 20 gennaio) dei dati sugli investimenti effettuati e (entro il 30 giugno) del relativo piano di ammortamento.

Il nuovo iperammortamento «è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto». La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi, a qualunque titolo, ricevuti per i medesimi costi ammissibili

Non potranno usufruire del nuovo iperammortamento per l’efficienza energetica, le imprese che accedono ai crediti d’imposta previsti dalla legge 207/2024.

Inoltre, la deduzione si interrompe se il bene viene ceduto prima del termine dell’ammortamento, salvo sostituzione con un nuovo investimento analogo.

DOCUMENTAZIONE

Le imprese devono produrre:

  • una perizia tecnica asseverata che attesti le caratteristiche tecniche dei beni, l’avvenuta interconnessione e la conformità degli impianti FER. La perizia deve essere rilasciata da ingegneri o periti industriali iscritti all’albo o, in alternativa, si richiede l’attestazione rilasciata da un ente di certificazione accreditato. Questa perizia – differentemente dalla precedente misura che esentava dalla perizia gli investimenti fino a 300.000 euro – diviene obbligatoria per tutti gli investimenti;
  • una certificazione contabile per attestare l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza alla documentazione contabile, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate alla revisione, deve essere rilasciata da un revisore o società di revisione iscritti nella sezione A del registro.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La gestione della misura è affidata al GSE (Gestore dei servizi energetici).