Numerosi beni, componenti e tecnologie ampiamente utilizzate nel settore aerospaziale presentano una naturale potenzialità d’impiego sia civile che militare. Si tratta dei cd. “beni duali”, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 2021/821 e definiti come “prodotti, inclusi software e tecnologie, che possono avere un utilizzo civile e militare e possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi nucleari, chimiche o biologiche, ovvero dei loro vettori” (art. 2 Reg. UE n. 2021/821).
Il possibile impiego in ambito militare di prodotti originariamente concepiti per usi civili determina la loro possibile inclusione tra le categorie di beni soggette a controllo all’esportazione, con conseguente applicazione dei relativi vincoli documentali, obblighi autorizzativi e responsabilità specifiche per gli operatori economici.
Pertanto, i soggetti che intendono svolgere attività di esportazione, intermediazione e/o assistenza tecnica nei confronti di imprese del comparto aerospaziale, sono tenuti a verificare che i propri prodotti non rientrino tra le categorie di beni listate all’interno dell’Allegato I del Reg. UE n. 2021/821 (ad es. materiali nucleari, impianti e apparecchiature; trattamento e lavorazione dei metalli; materiali elettronici; telecomunicazioni e sicurezza dell’informazione; sensori e laser; materiale avionico e di navigazione; materiale aerospaziale e di propulsione), considerato altresì che:
- gli Stati Membri hanno la facoltà di vietare l’esportazione di taluni prodotti, ovvero di imporre nei confronti degli stessi un obbligo autorizzativo, per motivi di pubblica sicurezza e/o di rispetto dei diritti umani (Art. 9 del Reg. UE n. 2021/821);
- la cd. “clausola catch all” sottopone ad autorizzazione i beni dell’esportatore, qualora quest’ultimo sia stato informato dalle autorità, ovvero sia a conoscenza, della destinazione d’uso illegittima di tali beni (Art. 4 del Reg. UE n. 2021/821).
I controlli e le verifiche di cui sopra risultano imprescindibili anche in ragione delle elevate sanzioni previste dal D.lgs. n. 221/2017 in caso di violazione delle norme in materia di beni a duplice uso.
A livello nazionale merita particolare attenzione anche il D.lgs. n. 231/2017, che attribuisce all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) il compito di vigilare, dal punto di vista economico, sulle operazioni potenzialmente dirette a finanziare programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.
Gli operatori economici sono quindi sottoposti anche a specifici obblighi finanziari e di controllo dei flussi di denaro, tra cui
(i) verificare la liceità delle transazioni finanziarie connesse alle operazioni di esportazione;
(ii) effettuare controlli rafforzati sui pagamenti provenienti da Paesi ad alto rischio;
(iii) monitorare la tracciabilità dei flussi finanziari;
(iv) conservare la documentazione finanziaria relativa agli ordini, nonché renderla disponibile in caso di controlli dell’UIF.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, agli operatori interessati a investire nel settore aerospazialesi suggerisce, in via prioritaria, di:
- accertare la corretta classificazione doganale dei propri prodotti,
- eseguire un controllo di conformità rispetto al Regolamento Dual Use,
- implementare un sistema organico di trade compliance (ad es. adozione di procedure interne formalizzate, controlli operativi e documentali, programmi di formazione mirata del personale, audit sulle controparti commerciali, aggiornamento della disciplina contrattuale per la fornitura dei prodotti, con previsione di limiti di responsabilità, obblighi di manleva in capo all’acquirente, ecc.), così da garantire un presidio adeguato e continuativo in relazione agli obblighi derivanti dalla normativa.