Il Regolamento (UE) 2025/40 (noto come PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation) segna il passaggio da un sistema basato sul recepimento di direttive europee a un’unica legislazione direttamente applicabile in tutta l’Unione Europea con l’obiettivo di standardizzare i criteri di sostenibilità del packaging e responsabilizzare l’intera catena del valore. Fin dalle prime fasi del negoziato a Bruxelles, la nostra confederazione nazionale Confapi ha esercitato una forte azione di rappresentanza a tutela delle piccole e medie imprese italiane. Grazie a questo intervento, il testo finale include salvaguardie fondamentali quali:

  • tempi di adeguamento progressivi, garantendo finestre temporali adeguate a consentire una transizione tecnologica e contrattuale sostenibile, senza shock per le catene di fornitura;
  • deroghe e flessibilità per le microimprese, conl’esenzione da diversi target di riutilizzo e una semplificazione burocratica per le realtà industriali minori (fino a 10 dipendenti e 2 milioni di fatturato).

Il Regolamento introduce una precisa ripartizione delle responsabilità tra i diversi ruoli:

  • FABBRICANTE: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un imballaggio (o lo fa progettare e fabbricare) e lo commercializza con il proprio nome o marchio, oppure che immette sul mercato un prodotto imballato. Nel contesto della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), il termine include anche chi immette sul mercato nazionale imballaggi provenienti da un altro Stato o Paese terzo. Non si tratta necessariamente della persona fisica o giuridica che produce fisicamente l’imballaggio.
  • IMPORTATORE: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione Europea che immette sul mercato UE un imballaggio (o un prodotto imballato) proveniente da un paese terzo (extra-UE). Ai fini della vigilanza del mercato, l’importatore assume quasi tutte le responsabilità legali del fabbricante extra-UE.
  • DISTRIBUTORE: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette un imballaggio (o un prodotto imballato) a disposizione sul mercato (es. grossisti, commercianti, rivenditori).
  • OPERATORE ECONOMICO: raggruppa tutti i soggetti sopra citati, inclusi i fornitori di servizi di logistica/adempimento (fulfilment service providers).

Ai sensi del Regolamento la definizione di “PRODUTTORE” si può applicare a seconda delle varie fattispecie sia al fabbricante, sia all’importatore, sia al distributore indipendentemente dalle tecniche di vendita, anche a distanza. Pertanto per delineare correttamente obblighi e responsabilità del produttore, all’interno del nuovo Regolamento, è necessario comprendere se lo stesso si identifica come fabbricante, come importatore o come distributore degli imballaggi. È responsabile del pagamento dei costi di raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggio nel rispettivo Stato membro (art. 45, par.1). A tal fine deve iscriversi al registro e trasmettere informazioni alle autorità nazionali competenti oltre a pagare il contributo per la responsabilità estesa del produttore nello Stato membro in cui si prevede che l’imballaggio diventi un rifiuto.

Gli Obblighi in Vigore dal 12 Agosto 2026

Il 12 agosto 2026 scatta la data di applicazione principale di gran parte del Regolamento. Di seguito si analizzano nel dettaglio gli adempimenti per le PMI industriali, suddivisi per ambito di responsabilità:

  • Restrizioni Chimiche e di Sicurezza (Applicabili a Produttori e Importatori)
  • Sostanze Preoccupanti (Art. 5): si introduce il limite massimo inderogabile per la somma dei livelli di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti nell’imballaggio o nei suoi componenti, che non deve superare i 100 mg/kg.
  • Divieto PFAS nei Contenitori Alimentari (Art. 5): scattano restrizioni per la presenza di sostanze PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti. Le soglie limite variano (da 25 ppb a 50 ppm) a seconda dei metodi di analisi e delle specifiche chimiche. Le PMI alimentari o i produttori di packaging dedicato dovranno richiedere certificazioni chimiche stringenti ai propri fornitori di materie prime. Per quanto concerne gli imballaggi contenenti PFAS prodotti prima del 12 agosto 2026, il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio non prevede un periodo transitorio per l’esaurimento delle scorte. Gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari immessi sul mercato dopo il 12 agosto 2026 devono pertanto rispettare i limiti relativi alle PFAS, mentre gli imballaggi immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 possono rimanere sul mercato e non devono essere ritirati.
  • Valutazione della Conformità e Certificazione
  • Procedure di Valutazione (Art. 15):  qualsiasi imballaggio prima di essere immesso sul mercato, deve essere sottoposto a una procedura di valutazione della conformità per dimostrare il rispetto dei requisiti ambientali, strutturali e chimici previsti dalla norma.
  • Fascicolo Tecnico e Documentazione: le aziende devono redigere e tenere aggiornata la documentazione tecnica (contenente i risultati dei test, le schede dei materiali e i calcoli strutturali).
  • Dichiarazione di Conformità UE (art. 39 e Allegato VIII): deve essere rilasciata una Dichiarazione di Conformità UE redatta secondo il modello armonizzato. Tale documentazione ha precisi vincoli di conservazione documentale: 5 anni a decorrere dall’immissione sul mercato per gli imballaggi monouso; 10 anni per gli imballaggi riutilizzabili;
  • Obblighi di Vigilanza e Tracciabilità Obblighi di informazione dei fornitori di imballaggi o di materiali di imballaggi (Art. 16): i fornitori di imballaggi o materiali da imballaggio hanno l’obbligo di trasmettere ai fabbricanti tutte le informazioni e i dati sui materiali necessari per consentire a questi ultimi di effettuare la valutazione di conformità.
  • Obbligo dei Distributori (Art. 19): prima di mettere in commercio un prodotto imballato, il distributore non può più limitarsi alla mera rivendita, ma ha il dovere di verificare la conformità documentale.
  • Governance Ambientale ed EPR
  • Iscrizione e Autorizzazione EPR (Artt. 45-47): tutti i produttori dovranno adempiere agli obblighi derivanti dai regimi di Responsabilità Estesa del Produttore. Le aziende (o i sistemi collettivi per loro conto) dovranno richiedere le necessarie autorizzazioni e provvedere alla modulazione del contributo finanziario in base alle caratteristiche di eco-design dell’imballaggio.

Non tutti gli obblighi entreranno in vigore il prossimo 12 agosto 2026. Di seguito una sintetica ricognizione delle principali scadenze successive:

  • 12 febbraio 2027: adozione di un atto delegato per il numero minimo di imballaggi riutilizzabili (art. 11); obbligo di ricarica (Refill) nel settore take-away (HoReCa) con sistema “bring your own” (art. 32); identificazione dei sistemi EPR tramite codice QR (art. 12) e adozione delle regole nazionali sulle sanzioni (art. 68).12 agosto 2027: termine ultimo per l’iscrizione obbligatoria nel registro nazionale dei produttori.
  • 1° gennaio 2028: Adozione dei criteri europei di Design for Recycling (DfR) e introduzione delle classi di riciclabilità (A, B, C).
  • 12 febbraio 2028: obbligo di compostabilità industriale per filtri di tè, cialde caffè permeabili ed etichette ortofrutticole. Scatta l’obbligo di minimizzazione del peso e del volume del packaging e l’offerta obbligatoria di riutilizzo nel take-away (art. 33).
  • 12 agosto 2028: entrata in vigore dell’Etichettatura ambientale armonizzata UE tramite pittogrammi obbligatori indicanti la composizione dei materiali se i relativi atti di esecuzione verranno adottati entro il 12 agosto 2026; messa a disposizione degli utilizzatori finali di informazioni sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti da imballaggio (art. 55)
  • 1° gennaio 2029: obbligo di istituire sistemi di deposito cauzionale (DRS) per bottiglie in plastica e lattine in metallo fino a 3 litri Art. 50).
  • 1° gennaio 2030:
    • Riciclabilità (Art. 6): divieto di immettere sul mercato imballaggi non riciclabili (necessaria almeno la classe di prestazione C).
    • Contenuto riciclato (Art. 7): target minimi di plastica riciclata post-consumo (30% per PET contact-sensitive, 10% per altre plastiche contact-sensitive, 30% per bottiglie e 35% per altri imballaggi in plastica).
    • Spazio vuoto (Art. 24): limitazione dello spazio vuoto massimo al 50% per imballaggi multipli, da trasporto ed e-commerce.
    • Restrizioni (Art. 25 & Allegato V): divieto per formati monouso in plastica nell’ortofrutta freschissima (<1,5 kg), monouso HoReCa per consumo in loco e mini-porzioni negli hotel (es. condimenti o bustine). Primi target vincolanti di riutilizzo per imballaggi industriali da trasporto.

Save the date Webinar Nazionale Confapi

In vista dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Imballaggi, prevista per il prossimo 12 agosto, Confapi sta organizzando un webinar che si terrà giovedì 9 luglio alle ore 15, per illustrare alle aziende interessate i diversi obblighi documentali, con un focus particolare sul fascicolo tecnico, dichiarazione di conformità e conservazione dei dati e rispondere ad eventuali quesiti e criticità. Nei prossimi giorni verranno trasferiti ulteriori informazioni e dettagli dell’iniziativa.

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Confapi Brescia: tel. 03023076 – email servizi@confapibrescia.it