Con Decisione delegata (UE) 2025/934 è stato aggiornato l’elenco dei codici EER, in riferimento ai rifiuti di batterie, con l’introduzione di nuovi codici, l’eliminazione di alcuni e la modifica della descrizione di altri. Tale decisione si applicherà a partire dal 09/12/2026. Dall’analisi della Decisione emergono quattro casistiche, ciascuna delle quali prevede specifiche modalità di adeguamento delle autorizzazioni:

Caso 1 – Modifica della sola descrizione del codice EER

Non è necessario presentare una modifica/variante dell’autorizzazione. Il codice rimane invariato e si considera automaticamente riferito alla nuova descrizione, aggiornata alla prima occasione utile.

Caso 2 – Introduzione di nuovi codici EER

Per l’introduzione dei nuovi codici EER serve una istanza di modifica/variante, classificata come “non sostanziale” con necessario l’aggiornamento dell’atto, compresi eventuali “end of waste”. Fa eccezione il caso in cui vi sia una corrispondenza univoca tra un nuovo codice EER e un codice soppresso: in tal caso non è necessaria alcuna modifica/variante e il codice si intende automaticamente transcodificato, con aggiornamento dell’atto alla prima occasione utile.

Caso 3 – Modifica della pericolosità

La modifica della pericolosità (limitata al codice EER 160604/160604*), comportando una variazione della tipologia del rifiuto e non della sola descrizione, richiede la presentazione di un’istanza di modifica/variante, classificata come “non sostanziale”, con conseguente aggiornamento dell’atto autorizzativo, compresi gli eventuali provvedimenti “end of waste”. Fa eccezione il caso degli impianti autorizzati esclusivamente alla gestione di rifiuti non pericolosi.

Caso 4 – Soppressione di codici EER

Nessuna modifica/variante dell’autorizzazione. Il codice si intende soppresso; l’atto sarà aggiornato alla prima occasione utile, salvo transcodifica con corrispondenza diretta.

La Decisione delegata (UE) 2025/934 si applicherà ai rifiuti prodotti a partire dal 9 dicembre 2026. I rifiuti prodotti prima di tale data potranno continuare a mantenere il codice EER attribuito secondo la normativa vigente fino al completamento del trattamento. Per questo motivo, gli impianti dovranno poter gestire anche i codici precedenti per un periodo transitorio massimo di un anno, ossia fino all’8 dicembre 2027, nei casi in cui sia previsto l’aggiornamento dell’autorizzazione (casi 2, 3 e 4).

Per i casi di sola modifica della descrizione del codice EER (caso 1) non è invece previsto alcun periodo di transizione.

CLICCA QUI per la versione integrale della nota di Regione Lombardia e QUI per la tabella di transcodifica dei codici EER sono scaricabili dal sito dell’Associazione.