NEWS E INFORMATIVE

 Acconto IMU
 Dichiarazioni IMU e relative variazioni
 Esenzioni IMU per gli “alloggi Sociali”
 Bozze Registri iva precompilati da maggio la verifica delle operazioni iva del I trimestre 2023
 Maggiorazione ammortamento dei fabbricati strumentali commercianti al dettaglio anno 2023

APPROFONDIMENTI
 Regime di non imponibilità iva: sempre necessaria iscrizione al VIES

SCADENZIARIO
 Principali scadenze dal 16 maggio al 15 giugno 2023


NEWS E INFORMATIVE

ACCONTO IMU 2023

In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dal prelievo, le basi imponibili e le eventuali riduzioni.

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:
• il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
• il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente;
• l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a carico dell’acquirente nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Versamenti
L’Imu viene versata integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell’Erario sarà riservata una quota di imposta afferente i fabbricati di categoria catastale D, applicando l’aliquota d’imposta dello 0,86% (all’Erario va lo 0,76%, mentre e lo 0,10% al Comune, che comunque può incrementare l’aliquota fino a raggiungere l’1,06% complessivo).
L’acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l’anno precedente, mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote deliberate per l’anno corrente, se pubblicate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote dell’anno precedente).

Scadenza    Parametri di calcolo

Acconto 2023 16 giugno 2023 Aliquote anno precedente
Saldo 2023 18 dicembre 2023 Aliquote anno in corso (se pubblicate entro il 28 ottobre)

È consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno; in tal caso si terrà già da subito conto delle aliquote deliberate per l’anno in corso.

Modalità di versamento
Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo. Si riportano i codici tributo dell’Imu.

Codice tributo Imu Immobile Destinatario versamento
3912 Abitazione principale e pertinenze Comune
3914 Terreni Comune
3916 Aree fabbricabili Comune
3918 Altri fabbricati Comune
3925 Fabbricati D Stato
3930 Fabbricati D (incremento) Comune
L’utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Le aliquote applicabili
L’aliquota di base prevista per l’Imu è stata fissata allo 0,86%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento sino al 1,06%, oppure ridurla sino all’azzeramento (ad eccezione dei fabbricati di categoria D, per i quali l’aliquota minima è pari alla quota erariale, ossia lo 0,76%).
Inoltre, vi è la possibilità di incrementare l’aliquota massima di un ulteriore 0,08% (portando quindi l’aliquota al 1,14%) solo per i Comuni che in passato avevano deliberato analogo incremento ai fini Tasi.

I soggetti passivi
Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:
• il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
• l’usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
• il titolare del diritto d’uso;
• il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l’imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
• il titolare del diritto di enfiteusi;
• il titolare del diritto di superficie;
• il concessionario di aree demaniali;
• nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing il soggetto passivo è l’utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l’immobile in corso di costruzione);
• il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l’immobile, non deve versare).
Gli utilizzatori degli immobili (locatari, comodatari, etc.) non hanno alcun obbligo di versamento Imu in relazione a tali immobili.

Gli immobili interessati
L’Imu è dovuta in relazione agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune, con esclusione dell’abitazione principale (se l’immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze.
Per abitazione principale si intende l’unico fabbricato nel quale il contribuente ha stabilito la dimora e la residenza.

    Imu 

Fabbricati  Sì

Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati  No (solo A/1, A/8, A/9)

Fabbricati rurali  Si

Aree fabbricabili  Sì

Terreni agricoli  Sì

 Fabbricati
Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale Moltiplicatore
A (diverso da A/10) – C/2 – C/6 – C/7 160
B 140
C/3 – C/4 – C/5 140
A/10 e D/5 80
D (escluso D/5) 65
C/1 55

I fabbricati rurali strumentali (stalle, depositi attrezzi, etc.) sono imponibili Imu applicando un’aliquota particolarmente ridotta pari allo 0,1% che il Comune può ridurre sino all’azzeramento.
È prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 42/2004.
I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati sono esenti da imposta.
È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

 Terreni agricoli
La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.
I terreni sono esenti da Imu nelle seguenti situazioni:
• quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l’esenzione vale per una parte del territorio comunale;
• terreni ubicati nelle cosiddette “isole minori” indicate nell’allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
• per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, purché iscritti nell’apposita previdenza, l’esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti;
• i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.

 Aree edificabili
La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno, saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.
In caso di utilizzazione edificatoria dell’area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l’immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

DICHIARAZIONI IMU: LE VARIAZIONI RELATIVE ALL’ANNO 2021 e 2022 VANNO COMUNICATE ENTRO IL 30 GIUGNO 2023

In merito all’obbligo di presentazione della dichiarazione Imu, il comma 769 della L. 160/2019 stabilisce che la stessa debba essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica “entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta”.
In relazione alle variazioni relative al periodo d’imposta 2021, l’articolo 35, comma 4, D.L. 73/2022 aveva stabilito che la scadenza fosse posticipata rispetto al termine ordinario e fissata al 31 dicembre 2022; successivamente, il decreto milleproroghe (articolo 3, comma 1, D.L. 198/2022) ha ulteriormente prorogato la scadenza al prossimo 30 giugno 2023.

Pertanto, entro il prossimo 30 giugno 2023 dovranno essere presentate le dichiarazioni Imu per comunicare al comune di ubicazione dell’immobile interessato le variazioni avvenute nel corso dei periodi d’imposta 2021 e 2022.

Oltre alla modalità di presentazione cartacea, sempre e comunque ammessa, così come l’invio con raccomandata senza ricevuta di ritorno ovvero la pec, attualmente è consentito utilizzare anche il canale telematico, tramite i servizi Entratel e Fisconline; quest’ultima, pertanto, risulta essere una modalità aggiuntiva, che non sostituisce la tradizionale presentazione cartacea da effettuarsi direttamente al comune di ubicazione degli immobili.
Per la presentazione della dichiarazione Imu occorre utilizzare il modello approvato con il D.M. 29 luglio 2022, utilizzabile tanto per l’imu quanto per l’Impi (imposta municipale sulle piattaforme marine).
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Restano ferme le dichiarazioni in passato presentate ai fini dell’Imu e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Pertanto, se non sono intervenute variazioni che hanno determinato una diversa liquidazione del tributo e non ci si trovi in uno dei casi in cui si è tenuti a presentare la dichiarazione, non occorre ripresentare la stessa.

Dichiarazione Imu
La dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, come detto, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.
Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l’atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari.
Per una dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione.
Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni:
• fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
• fabbricati di interesse storico o artistico;
• fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell’aliquota;
• fabbricati merce invenduti (secondo il Mef, in questo caso la presentazione della dichiarazione dal 2022 è condizione per l’applicazione dell’esenzione);
• terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.
Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell’imposta; si ricordano, in particolare, i seguenti casi:
• i beni utilizzati in forza di un contratto di leasing;
• le compravendite o le modifiche di valore di un’area edificabile;
• l’intervenuta esenzione sui fabbricati;
• la riduzione per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta che li utilizzano quale abitazione principale;
• i fabbricati posseduti e non locati che le imprese di costruzione non sono riusciti a vendere (tassati con aliquota ridotta sino al 2021, esenti dal 2022);
• l’indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, etc..
In queste situazioni occorre procedere alla presentazione del modello Imu.

Le esenzioni Covid
Oltre alle esenzioni a regime, si devono ricordare altresì quelle legate al quadro temporaneo degli aiuti di Stato che hanno interessato l’Imu durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e precisamente quelle che risultano dai seguenti provvedimenti:
• articolo 177, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020;
• articolo 78, D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020; articolo 9 e 9-bis, D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020;
• articolo 1, comma 599, L. 178/2020;
• articolo 6-sexies, D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 69/2021.
Per tali ipotesi occorre presentare la dichiarazione Imu.
In tal caso sarà sufficiente barrare l’apposito campo mentre non sarà necessario fornire ulteriori indicazioni, dal momento che per le agevolazioni legate all’emergenza, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni.

Dichiarazione Imu Enc
Il D.L. 73/2022 e il D.L. 198/22 sono intervenuti anche in relazione alla presentazione della dichiarazione relativa agli enti non commerciali: con riferimento al periodo d’imposta 2021 la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2023.
Pertanto, anche in relazione agli enti non commerciali, entro il prossimo 30 giugno 2023 andranno presentate le dichiarazioni Imu relative al 2021 e al 2022.
L’obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun Comune di ubicazione, degli immobili in relazione ai quali il contribuente può far valere, integralmente o in parte, l’esenzione prevista dall’articolo 7, lettera i), D.Lgs. 504/1992 (richiamato dall’articolo 1, comma 759, lettera g), L. 160/2019), secondo le indicazioni del D.M. 200/2012.
Come precisato dall’articolo 1, comma 770, L. 160/2019, tali soggetti sono tenuti a presentare la dichiarazione ogni anno.
Per rendere tale dichiarazione deve essere utilizzato uno specifico modello (che, a differenza della dichiarazione Imu ordinaria, non è ancora stato emanato); in attesa di tale provvedimento, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello precedentemente approvato (D.M. 26 giugno 2014).

ESENZIONE IMU PER GLI “ALLOGGI SOCIALI”

Con la risoluzione n. 2/DF del 20 marzo 2023 il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) è intervenuto per dare indicazioni operative per l’applicazione dell’esenzione Imu a favore degli immobili qualificabili come alloggi sociali ai sensi del D.M. 22 aprile 2008. Si tratta di immobili di proprietà di istituti, normalmente edificati con contributi o altre agevolazioni pubbliche, che vengono locati a canone calmierato.
Si tratta di una previsione di assimilazione all’abitazione principale vigente da tempo (è presente nella nuova Imu vigente dal 2020, ma analoga disposizione era prevista con contenuto nella sostanza inalterato anche in precedenza), ma in relazione alla quale non sono mai state date indicazioni precise circa le modalità di applicazione.
Il chiarimento centrale contenuto nel documento di prassi in commento riguarda la gestione della fase di pre-assegnazione, quella nella quale l’immobile è temporaneamente inutilizzato a causa degli adempimenti amministrativi necessari all’assegnazione dell’immobile.

L’esenzione per gli alloggi sociali
La norma di riferimento per la “nuova Imu” applicabile dal 2020 è, come noto, la L 160/2019; in particolare, il c. 741 si occupa di definire le fattispecie imponibili dei fabbricati e le ipotesi di esenzione.
Al riguardo, l’articolo 1, comma 741, lettera b) fornisce la definizione di abitazione principale, mentre la successiva lettera c) elenca le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale (che, in quanto tali, conferiscono il diritto a fruire dell’esenzione dal pagamento dell’Imu).
Sul punto si ricorda che la circolare n. 1/DF ebbe modo di precisare che le assimilazioni di cui alla lett. c) del comma 741 in parola hanno carattere peculiare e prendono in considerazione proprio quelle fattispecie che altrimenti non potrebbero rientrare nell’ipotesi tipica di abitazione principale di cui alla precedente lettera b).
All’interno dell’elencazione delle ipotesi di assimilazione di cui alla lettera c), il punto n. 3 stabilisce che si considerano abitazioni principali: “i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale”.
La richiamata circolare n. 1/DF/20 chiarì come la fattispecie degli alloggi sociali si distingue da quella degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), per i quali, a norma dell’articolo 1, comma 749, L. 160/2019, è prevista l’applicazione della detrazione di 200 euro e dell’aliquota ordinaria. Eventualmente, per questi ultimi, il Comune potrebbe anche prevedere l’applicazione di una specifica aliquota ridotta. Come detto, invece, è esclusa l’esenzione.
Il decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 contiene la definizione di alloggio sociale e individua le caratteristiche e i requisiti che gli immobili devono possedere per essere ricompresi in tale categoria.
Nel caso degli alloggi sociali assume rilievo determinante, ai fini di qualificare l’assimilazione e innescare la conseguente esenzione:
• la corrispondenza dell’alloggio alle caratteristiche individuate dal DM 22 aprile 2008; e
• il fatto che lo stesso sia adibito ad abitazione principale (nel senso che l’assegnatario deve aver trasferito la residenza nell’immobile e deve averlo adibito ad abitazione principale).
In ragione di quest’ultimo requisito, la risoluzione in commento rileva come detta assimilazione debba circoscriversi ai soli casi in cui l’alloggio sociale sia effettivamente utilizzato dall’assegnatario come abitazione principale, mentre, al contrario, l’agevolazione debba escludersi per gli appartamenti sfitti e comunque tenuti a disposizione.

Il periodo di riassegnazione
La questione posta all’attenzione del Ministero dagli Istituti che hanno proposto l’interpello che poi è sfociato nella risoluzione oggetto di commento, attiene alla circostanza che per brevi periodi l’immobile potrebbe essere sfitto, non per volontà del locatore, ma al contrario per vicende legate all’avvicendamento degli utilizzatori.
Sul punto la risoluzione n. 2/DF puntualizza che l’agevolazione in questione si deve ritenere applicabile anche agli alloggi temporaneamente non locati, sulla base della circostanza che gli stessi possano risultare, per un determinato periodo di tempo, sfitti “per un evento indipendente dalla volontà del proprietario, al quale la norma in esame richiede esclusivamente di “adibire”, cioè “destinare” l’immobile ad abitazione principale del conduttore”.
L’elemento centrale valutato nella risoluzione è appunto il periodo di riassegnazione, che per questioni amministrative potrebbe anche estendersi per alcuni mesi; l’attività di assegnazione dell’alloggio sociale, infatti, è preceduta da operazioni tecnico-amministrative finalizzate all’individuazione dell’assegnatario.
Secondo il Mef, durante il periodo strettamente necessario all’espletamento di tali attività, l’agevolazione non viene meno, “poiché lo svolgimento delle stesse garantisce necessariamente e indirettamente la finalità di housing sociale voluta dal legislatore”.
È però necessario che il Comune individui, con proprio regolamento, un lasso temporale, nel corso del quale dovrebbero essere svolte le attività strumentali all’individuazione dell’assegnatario, idoneo a giustificare il persistere dell’assimilazione ad abitazione principale ai fini Imu anche per l’alloggio sociale in corso di riassegnazione.
Secondo il Mef, dovrebbe considerarsi congruo, indicativamente, un periodo di quattro/sei mesi.
In alternativa, il Comune potrebbe prevedere, sempre in via regolamentare, la diminuzione, fino all’azzeramento, dell’aliquota di base, pari allo 0,86%, prevista per gli immobili diversi dall’abitazione principale, ex articolo 1, comma 754, L. 160/2019. Tale seconda soluzione, al pari della precedente, richiede comunque un intervento dell’ente locale: è necessario che, sempre con proprio regolamento, il Comune determini il periodo entro il quale può considerarsi fisiologico lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative dirette all’assegnazione dell’immobile.

BOZZE REGISTRI IVA PRECOMPILATI: DA MAGGIO LA VERIFICA DELLE OPERAZIONI IVA DEL I TRIMESTRE 2023

L’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 127/2015 (modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 10 del c.d. Decreto Sostegni) prevede che, a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’Iva residenti e stabiliti in Italia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate stessa, in un’apposita sezione, le bozze dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del Decreto Iva e le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’Iva.
Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021 sono state individuate:

  • le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti elencati nel comma 1 del citato articolo 4;
  • la platea dei destinatari;
  • le modalità di accesso da parte degli operatori Iva e degli intermediari delegati.
    Con il più recente provvedimento direttoriale prot. n. 9652/2023 dello scorso 12 gennaio 2023 l’Agenzia delle entrate ha esteso al 2023 il periodo di sperimentazione relativo alla messa a disposizione dei contribuenti delle bozze dei registri iva precompilati, ampliando, rispetto al precedente provvedimento direttoriale n. 183994/2021, la platea dei soggetti destinatari dei documenti Iva elaborati dall’Agenzia.

Soggetti attualmente interessati
a) soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’Iva, ai sensi dell’articolo 7, D.P.R. 542/1999, e successive modifiche;
b) soggetti che effettuano la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità per cassa, ai sensi dell’articolo 32-bis, D.L. 83/2012.
c) soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’Iva ai sensi dell’articolo 74, comma 4, Decreto Iva;
d) soggetti per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;
e) soggetti che applicano specifici metodi di determinazione dell’Iva ammessa in detrazione, come i produttori agricoli o coloro che svolgono le attività agricole connesse, di cui agli articoli 34 e 34-bis, Decreto Iva, le aziende di agriturismo o le associazioni operanti in agricoltura, di cui alla L. 413/1991 o le aziende di enoturismo, di cui all’articolo 1, commi da 502 a 505, L. 205/2017, o le aziende oleoturistiche, di cui all’articolo 1, commi 513 e 514, L. 160/2019

Soggetti (ancora) esclusi
a) soggetti che applicano l’Iva separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, relativamente alle diverse attività esercitate;
b) soggetti che aderiscono alla liquidazione dell’Iva di gruppo, prevista dall’articolo 73, Decreto Iva e dal decreto ministeriale del 13 dicembre 1979;
c) soggetti che partecipano a un gruppo Iva di cui agli articoli 70-bis e ss., Titolo V-bis, Decreto Iva;
d) soggetti di cui all’articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, Decreto Iva, ossia le P.A. definite dall’articolo 1, comma 2, L. 196/2009, e gli altri enti e società presenti nell’elenco pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, ai sensi del decreto del Mef 9 gennaio 2018 (split payment);
e) commercianti al minuto che trasmettono i corrispettivi senza distinzione per aliquote e ripartiscono l’ammontare, ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, in proporzione degli acquisti, ai sensi del decreto ministeriale 24 febbraio 1973 (ventilazione dei corrispettivi);
f) operatori che trasmettono i corrispettivi per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, di cui all’articolo 2, comma 1-bis, D.Lgs. 127/2015, e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, di cui all’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 127/2015;
g) soggetti che erogano prestazioni sanitarie.

In particolare, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2023, la bozza della comunicazione delle liquidazioni periodiche e il servizio di pagamento delle somme risultanti dalla comunicazione inviata saranno messi a disposizione di tutti i soggetti passivi Iva inclusi nella platea dei destinatari dei documenti Iva precompilati, anche nel caso in cui i registri Iva non siano convalidati o integrati con le modalità di cui al punto 5.1 del provvedimento dell’8 luglio 2021.
Rinviando pertanto ai contenuti del citato provvedimento 183994/2021 per le modalità operative da seguire, si ricorda con la presente informativa che a partire dal 6 maggio 2023 (6° giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento) sarà possibile per i contribuenti interessati in precedenza richiamati, consultare le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (c.d. Lipe) in vista del successivo termine di trasmissione telematica fissato per il successivo 31 maggio 2023.
Ricordiamo, infine, che i soggetti passivi dell’Iva che, anche per il tramite degli intermediari in possesso della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, convalidano (nel caso in cui le informazioni proposte dall’Agenzia delle entrate siano complete) ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri Iva, fatta salva la tenuta del registro di cui all’articolo 18, comma 2, D.P.R. 600/1973 e cioè il registro degli incassi e pagamenti per i contribuenti in regime di contabilità semplificata. L’obbligo di tenuta dei registri Iva permane, invece, per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1972 (ossia i contribuenti in contabilità semplificata che determinano il reddito sulla base del criterio della registrazione).

MAGGIORAZIONE DALL’ESERCIZIO 2023 DELL’AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI STRUMENTALI DEI COMMERCIANTI AL DETTAGLIO

L’articolo 1, commi 65-68, L. 197/2022 ha introdotto una maggiorazione della quota di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali utilizzati nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio. Il coefficiente applicabile alla quota di ammortamento dei 5 periodi di imposta dal 2023 al 2027 può essere incrementato fino al 6%.
Il provvedimento n. 89458 dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2023 ha definito l’ambito soggettivo e oggettivo della norma (non c’è pertanto alcun impatto sui bilanci dell’esercizio 2022 in corso di approvazione in queste settimane, in quanto la disposizione si applica dal 2023).

L’individuazione delle attività e dei fabbricati che possono fruire della maggiorazione
La disposizione si applica ai fabbricati strumentali entrati in funzione entro il 31 dicembre 2023 e utilizzati dalle imprese che svolgono una delle attività contraddistinte dai seguenti codici Ateco:

  • 47.11.10 (Ipermercati);
  • 47.11.20 (Supermercati);
  • 47.11.30 (Discount di alimentari);
  • 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);
  • 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);
  • 47.19.10 (Grandi magazzini);
  • 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);
  • 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);
  • 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati);
  • 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati);
  • 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);
  • 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati);
  • 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);
  • 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati);
  • 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).
    Il criterio per determinare se la maggiorazione spetta ad imprese che svolgono attività solo in parte riconducibili ai codici menzionati è quello della prevalenza: rapportando l’ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività menzionate al totale dei ricavi del Conto economico.

Le imprese che svolgono una delle attività “agevolabili” il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa, aderenti al regime della tassazione di gruppo, possono fruire della maggiorazione in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori “agevolabili” aderenti al regime di tassazione di gruppo.
La maggiorazione derivante dalle quote di ammortamento incrementate imputate a conto economico negli esercizi dal 2023 al 2027 non deve essere rideterminata nell’ipotesi di vendita dei fabbricati strumentali (in ogni caso, però, il cessionario non acquisisce il diritto a fruire per il periodo residuo della maggiorazione delle quote di ammortamento).
Nel caso, invece, di operazioni di riorganizzazione aziendale che non danno luogo al realizzo di plusvalenze o minusvalenze, il soggetto avente causa dell’operazione straordinaria che opera nei settori “agevolabili” può continuare ad applicare la maggiorazione per il periodo residuo fino al 2027, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del provvedimento n. 89458/2023.
Le disposizioni relative alla maggiorazione delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi 4 periodi di imposta, sempre nel rispetto dei requisiti indicati agli articoli 2 e 3 del provvedimento n. 89458/2023.

 Si segnala che la norma prevista dall’articolo 1, commi 65-68, L. 197/2022, le cui disposizioni attuative sono inserite nel provvedimento n. 89458/2023, non introduce una deroga al criterio di cui all’articolo 109, comma 4, D.P.R. 917/1986: gli ammortamenti, pertanto, potranno essere dedotti fiscalmente solo se conseguenti all’iscrizione a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti.


APPROFONDIMENTI

REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA: SEMPRE NECESSARIA L’ISCRIZIONE AL VIES

Con la recente risposta a interpello n. 230 del 1° marzo 2023, l’Amministrazione finanziaria ha esaminato le conseguenze derivanti dalla mancata iscrizione al Vies del cessionario Ue in una vendita di beni destinati in un altro Stato membro, precisando che se non ricorrono le condizioni per il regime di non imponibilità Iva (articolo 41, comma 1, lettera a) e lettera b), D.L. 331/1993) l’assenza di un numero di identificazione valido iscritto al Vies da parte del cessionario comporta l’applicazione dell’Iva in Italia da parte del cedente nazionale. Viene altresì precisato che non ricorrono i requisiti per qualificare l’operazione alla stregua di una “vendita a distanza” se i beni non risultano spediti o trasportati a destinazione di una delle tre seguenti categorie di soggetti:

  1. persone fisiche non soggetti d’imposta;
  2. organismi internazionali e consolari;
  3. cessionari non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa (ad esempio i soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni o prestazioni che non attribuiscono il diritto alla detrazione, i produttori agricoli in regime speciale, i soggetti passivi che applicano il regime del margine per i beni usati e gli enti che non sono soggetti passivi Iva).

Premessa
A norma dell’articolo 41, comma 1, lettera a), D.L. 331/1993, le cessioni intracomunitarie sono non imponibili Iva solo se riguardano “cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta… ”. In particolare, affinché un’operazione possa essere qualificata come cessione intracomunitaria non imponibile devono sussistere congiuntamente tutti i requisiti previsti dal citato articolo 41, comma 1, lettera a), D.L. 331/1993, vale a dire:
• la soggettività passiva ai fini Iva e in diversi paesi dell’Unione europea del cedente e del cessionario,
• il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni,
• l’onerosità dell’operazione,
• l’effettiva movimentazione dei beni dall’Italia e arrivo in un altro Stato membro.

Nota bene
Peraltro, affinché possa trovare applicazione la non imponibilità Iva, è richiesto che:
• il cedente abbia compilato l’elenco di cui all’articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione dello stesso;
• i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro.

Soggetti obbligati all’iscrizione al Vies
Dal 1° gennaio 2020, l’iscrizione al Vies da parte dell’acquirente costituisce condizione sostanziale per l’applicazione del regime di non imponibilità Iva delle cessioni intracomunitarie. Brevemente si rammenta che, sono tenuti all’iscrizione al Vies i soggetti passivi:
• che intendono effettuare acquisti e cessioni intra-UE di beni ai sensi degli articoli 38 e 41, D.L. 331/1993;
• che intendono fornire prestazioni di servizi intra UE rilevanti ai fini Iva nel Paese di destinazione ex articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972 o ricevere prestazioni di servizi intracomunitarie, tenuto conto dell’articolo 18, Regolamento UE 282/2011 riguardo alla prova dello status di soggetto passivo del committente (circolare n. 39/E/2011).
• non residenti in Italia ma ivi identificati direttamente o mediante rappresentante fiscale.

N.B. Sono altresì tenuti all’iscrizione al Vies, in presenza di specifiche condizioni (articolo 38, comma 5, lettera c) e 6, D.L. 331/1993):
• i produttori agricoli in regime di esonero ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972;
• gli enti non commerciali non identificati ai fini Iva;
• i soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014 (circolare n. 10/E/2016).

Riassumendo, quindi, se il cessionario non ha comunicato al fornitore un numero di identificazione valido iscritto alla banca dati Vies al momento della cessione, l’operazione non può beneficiare del regime di non imponibilità ai fini Iva di cui al citato articolo 41, comma 1, lettera a), D.L. 331/1993 con la conseguenza che questa dovrà essere assoggettata a Iva in Italia, con applicazione dell’aliquota Iva interna, da individuarsi in relazione alla tipologia di bene ceduto.

Risposta a interpello n. 230 del 1° marzo 2023
Con la risposta a interpello n. 230/E/2023, l’Agenzia delle entrate si è espressa sugli effetti derivanti dalla mancata iscrizione al Vies del cessionario Ue in una vendita di beni destinati in un altro Stato membro, ribadendo che l’assenza di un numero di identificazione valido iscritto al Vies da parte del cessionario determina l’applicazione dell’Iva in Italia da parte del cedente nazionale.

N.B. La questione affrontata dall’Agenzia delle entrate in sede di interpello riguarda una società italiana che effettua cessioni di beni nei confronti di soggetti ubicati in diversi Stati membri dell’UE, alcuni di questi non presenti nella banca dati Vies. Per tali soggetti, la società italiana ritiene che non sia applicabile la disciplina delle cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a), D.L. 331/1993, ma che sia applicabile la normativa sulle vendite a distanza di cui alla successiva lettera b) a mente della quale sono considerate cessioni non imponibili anche “le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell’Unione europea…”.

La disciplina delle vendite a distanza in sintesi
Brevemente si rammenta che, per vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione:
• di persone fisiche non soggetti d’imposta;
• organismi internazionali e consolari individuati in conformità all’articolo 151, Direttiva 2006/112/CE, corrispondente all’articolo 72, comma 1, D.P.R. 633/1972;
• con esclusione dei beni soggetti ad accisa, di cessionari non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.
Nel novero dei cessionari non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa rientrano:
• i soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non danno loro alcun diritto a detrazione;
• i soggetti passivi assoggettati al regime comune forfettario per i produttori agricoli;
• i soggetti passivi assoggettati al regime del margine per i beni d’occasione;
• gli enti non soggetti passivi.
Le vendite a distanza sono rilevanti ai fini Iva nel Paese UE in cui è stabilito il cliente “consumer” e possono essere gestite con 2 modalità differenti da parte del fornitore nazionale, ossia:
• identificandosi ai fini Iva nei singoli Paesi comunitari in cui sono destinati i beni oggetto delle vendite a distanza ed in cui è stabilito il cessionario privato, ovvero;
• identificandosi tramite lo sportello Oss con il quale è possibile liquidare l’imposta dovuta nei singoli Stati membri in Italia.

Tornando al caso oggetto di interpello, l’Agenzia delle entrate ha affermato, contrariamente a quanto sostenuto dalla società istante, che la disciplina delle vendite a distanza di beni non può applicarsi per le vendite a distanza di beni a favore di soggetti passivi UE non iscritti al Vies, mancando il requisito soggettivo del cessionario: la mancata iscrizione al Vies non può far assumere al cessionario (soggetto Iva in altro Stato UE) lo status di “consumer”, con conseguente necessità di applicare l’imposta in Italia.

N.B. Viene affermato, infine, che la comunicazione di un numero di identificazione Iva valido diventa una condizione sostanziale per l’applicazione della non imponibilità anziché un mero requisito di forma, mentre la valenza sostanziale dell’iscrizione al Vies assume rilievo solamente per le cessioni intracomunitarie a favore di cessionari soggetti passivi d’imposta, e non anche per quelle “assimilate” di cui all’articolo 41, lettera b), D.L. 331/1993 che disciplina le c.d. “vendite a distanza”.


SCADENZIARIO

Occhio alle scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 maggio al 15 giugno 2023, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE
16
maggio Versamenti Iva mensili e trimestrali
Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell’Iva a debito riferita al primo trimestre 2023 per i contribuenti Iva trimestrali.

Versamento dei contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento dei contributi Inail
Scade oggi il termine per il versamento della seconda rata del premio Inail per la quota di regolazione del 2022 e la quota di acconto del 2023.

Versamento delle ritenute alla fonte
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

  • sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;
  • sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
  • sui redditi di lavoro autonomo;
  • sulle provvigioni;
  • sui redditi di capitale;
  • sui redditi diversi;
  • sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Inps – contributi dovuti da artigiani e commercianti
Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all’Inps scade oggi il versamento dei contributi fissi relativi al primo trimestre 2023.

ACCISE – Versamento imposta
Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

22
maggio Enasarco: versamento contributi
Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il primo trimestre 2023.

25
maggio Presentazione elenchi Intrastat mensili
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

31
maggio Comunicazione telematica liquidazioni periodica Iva
Scade oggi il termine per la presentazione telematica della Lipe relativa al primo trimestre 2023, sia per i contribuenti mensili sia per i contribuenti trimestrali.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo.

Presentazione del modello Uniemens Individuale
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di aprile.

Imposta di bollo
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di bollo complessivamente di importo superiore a euro 5.000 relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2023 che prevedono l’obbligo di assolvimento del bollo di 2 euro.

15
giugno Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

SCARICA LA CIRCOLARE FISCALE