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Informative e news per gli associati

REGIME TRANSITORIO CRIPTOVALUTE
L’OAM, organismo degli agenti e mediatori ha pubblicato un comunicato stampa del 1° luglio a commento delle novità introdotte dal c.d. Decreto Omnibus (D.L. n. 95/2025) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno, in tema di criptovalute; in particolare, viene evidenziata la proroga al 30 giugno 2026 del regime transitorio per gli operatori in criptovalute.
 (OAM – comunicato stampa del 1° luglio 2025)
ENEA – AL VIA LA COMUNICAZIONE DEI BONUS
L’ENEA con avviso pubblicato sul proprio sito internet informa che a partire dal 30 giugno 2025 è operativo il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it per la trasmissione dei dati all’ENEA relativi agli interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali c.d. Ecobonus (Legge n. 296/2006 e art. 14, D.L. n. 63/2013) e c.d. Bonus Casa (art. 16 bis, D.P.R. n. 917/1986 e art. 16, D.L. n. 63/2013). Sarà possibile accedere al servizio online solo autenticandosi tramite SPID di persona fisica o CIE.
(ENEA – nota del 30/06/2025)
NO ALLA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE IN CASO DI SEQUESTRO PENALE
Con risposta a interpello n. 172/E/2025 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il sequestro penale non consente la compensazione orizzontale in caso di somme iscritte a ruolo per importi superiori a 100.000 euro. (Agenzia delle Entrate – interpello n. 172 del 30/6/2025)
MODIFICHE AL REGIME DEL MARGINE PER LA CESSIONE DI BENI USATI
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno il D.L. n. 95/2025, in vigore dal 1° luglio, con diverse novità in ambito fiscale. Tra le misure attese le modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell’aliquota IVA ridotta.
(GU – D.L. n. 95/2025)
BANDO ISI INAIL
Come di consueto, INAIL ha pubblicato il Bando ISI 2024 con il quale finanzia progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dal Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) e dalla Legge n.208/2015. 
(INAIL – bando 2025)
IL MEF EMANA 3 DECRETI
Il MEF ha pubblicato sul proprio sito internet alcuni Decreti, tutti in data 27 giugno 2025, concernenti le modalità di attuazione dell’affrancamento delle riserve, la gestione delle perdite infragruppo e modifiche alla disciplina relativa alla maggiorazione del costo del lavoro per le assunzioni.
(D.M. 27 giugno 2025)
MODIFICATA LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER LE CER
È entrato in vigore il 26 giugno 2025 il nuovo Decreto MASE 16 maggio 2025, che modifica la disciplina degli incentivi per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e l’autoconsumo collettivo.
(Mase – decreto 16 maggio 2025)
ESCLUSO L’APPLICAZIONE DELLA REGOLA DI REVERSE CHARGE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 156/E/2025, ha escluso l’applicazione della regola di reverse charge per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel settore dell’agricoltura. (AdE – risposta a interpello 16 giugno 2025)

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RESE NOTE LE DEDUZIONI DEGLI AUTOTRASPORTATORI PER IL 2025

E IN SCADENZA LA RICHIESTA DI RIMBORSO ACCISE

Il MEF in data 13 giugno ha comunicato l’importo delle agevolazioni fiscali per il 2025 a favore degli autotrasportatori e relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate come previsto dall’art. 66, comma 5, primo periodo, TUIR.

In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2024 nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

L’agevolazione fiscale spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Sul medesimo tema si ricorda che alle scadenze del 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 2025 è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente l’apposita istanza per richiedere il rimborso delle accise per i consumi di gasolio per autotrazione effettuati rispettivamente tra il 1° gennaio e 31 marzo, 1° aprile e 30 giugno, 1° luglio e 30 settembre, 1° dicembre e 31 dicembre.

Possono beneficiare di questa agevolazione, solo le imprese aventi in disponibilità autocarri o complessi veicolari (motrici con rimorchio o con semirimorchio) con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate e di classe Euro 5 e seguenti, che effettuano il trasporto merci in regime di conto proprio o in regime di conto terzi.

Ne consegue che dal 1° al 31 luglio 2025 sarà possibile presentare le dichiarazioni relative ai consumi di carburante effettuati nel II trimestre 2025 (nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 26.06.2025 n. 382555).

Con la Determinazione direttoriale n. 233570 del 17.04.2025 è stata, inoltre, disposta l’attivazione, a far data dal 1° maggio 2025, dei seguenti uffici locali Agenzia dele Dogane e dei Monopoli dipendenti dalla Direzione territoriale Emilia-Romagna e Marche:

  • ufficio ADM Emilia 1;
  • ufficio ADM Emilia 2;
  • ufficio ADM Emilia 3;
  • ufficio ADM Emilia 4;
  • ufficio ADM Romagna 1;
  • ufficio ADM Romagna 2;
  • ufficio ADM Marche 1;
  • ufficio ADM Marche 2.

Pertanto, esclusivamente per gli esercenti attività di trasporto merci e persone ricadenti nel territorio di competenza dei suddetti uffici, a partire dal 1° maggio 2025 non potranno più essere trasmesse dichiarazioni con le vecchie descrizioni/codici ufficio.

Tanto premesso, per le dichiarazioni predisposte e inviate a partire dal 1° maggio 2025, riferite a trimestri per i quali non sono trascorsi i termini di presentazione, l’esercente avrà cura di utilizzare i “software Autotrasportatori” aggiornati o in alternativa predisporre le predette dichiarazioni in conformità ai tracciati aggiornati, entrambi reperibili a partire dalla medesima data.

Periodo di consumo: 1° aprile – 14 maggio 2025Il rimborso spettante è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale. (Dichiarazione – Quadro A-1)
Periodo di consumo: 15 maggio – 30 giugno 2025Per il gasolio e/o gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento (HVO) che non rispettano le condizioni previste dall’art. 3, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 43/2025, il rimborso è pari a 229,18 euro per mille litri, in ragione dell’aliquota d’accisa ordinaria applicabile pari a 632,40 euro per mille litri. (Dichiarazione – Quadro A-2)
Per i soli gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento (HVO) che soddisfano le condizioni stabilite dalla norma sopra citata, il rimborso resta pari a euro 214,18 per mille litri, tenuto conto dell’aliquota ridotta d’accisa di 617,40 euro per mille litri. (Dichiarazione – Quadro A-3)

Per la fruizione del rimborso dell’importo sopra indicato, i soggetti interessati dovranno indicare nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle dogane se intendono utilizzarlo:

  • mediante compensazione utilizzando il codice tributo 6740,
  • restituzione in denaro.

Relativamente ai crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2025, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2026.

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RINVIATO AL 31 DICEMBRE 2025 L’OBBLIGO DI COMUNICARE LE PEC DEGLI AMMINISTRATORI IN CCIAA

Come noto, la Legge di bilancio 2025 ha previsto una novità per gli amministratori delle società, l’obbligo di possedere e comunicare in CCIAA una PEC personale. Ratio della norma è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione.

Con nota 43836 del 12 marzo, il MIMIT ha fornito i chiarimenti necessari a porre in essere il nuovo adempimento la cui scadenza era fissata nello scorso 30 giugno 2025. Circa la data di ultimazione dell’adempimento il MIMIT aveva disposto quanto segue:

“In ragione dell’assenza di un espresso termine di adempimento, che non viene determinato in alcun modo dal recente intervento del legislatore né risulta altrimenti rintracciabile per via interpretativa, pare comunque opportuno individuare un termine che consenta una legittima applicazione dell’obbligo, come esteso, alla luce della necessità di adottare una ragionevole interpretazione della norma, nella parte in cui prevede la immediata imposizione di una siffatta estensione, anche a fronte della numerosità dei soggetti di essa destinatari. Anche alla luce della incertezza interpretativa della disposizione e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese destinatarie dell’obbligo, si ritiene pertanto opportuno – salvo quanto indicato, qui di seguito, al paragrafo «Prima comunicazione e aggiornamento dell’informazione», con riferimento all’ipotesi di sostituzione o di rinnovo dell’amministratore – assegnare alle imprese costituite prima del 1° gennaio 2025 termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori fino alla data del 30 giugno 2025.”.

Pertanto, il 30 giugno era indicato come temine nella nota del Mimit.

A seguito di svariati dubbi e proteste, con nota 654 del 25 giugno 2025 il Mimit è intervenuto evidenziando che:

“in considerazione dei limiti e vincoli posti dall’ordinamento ad un intervento per via interpretativa, questa Direzione Generale si riservava, anche alla luce delle criticità e delle segnalazioni che fossero medio termine emerse dal territorio, dal Sistema camerale e dagli attori professionali e imprenditoriali coinvolti nell’attuazione della norma, di procedere a successivi interventi volti ad ampliare e, ove necessario, correggere le indicazioni applicative fornite alle Camere, comunque garantendo un’attuazione della disciplina conforme alla ratio delle disposizioni vigenti e uniforme sul territorio nazionale. Sono state recentemente sottoposte all’attenzione di questo Ministero talune criticità che starebbero emergendo sul territorio, anche in conseguenza di prassi camerali difformi, con particolare riferimento, tra l’altro, al termine entro il quale i soggetti obbligati sono chiamati ad effettuare la prevista iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nel registro delle imprese….Al riguardo è stato recentemente rappresentato a questo Ministero che la data individuata (30 giugno 2025) genererebbe criticità operative anche in ragione della concomitanza con gli adempimenti societari connessi all’approvazione dei bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024, esprimendosi da più parti l’auspicio per un differimento del termine di comunicazione in parola alla data del 31 dicembre 2025. In merito … si intende modificare le indicazioni già fornite alle Camere di commercio prevedendo la traslazione del termine di adempimento qui all’esame sino alla data del 31 dicembre 2025”.

Tenuto conto delle indicazioni fornite il nuovo termine dell’adempimento è fissato nel prossimo 31 dicembre 2025

Ne deriva quindi che:

Società costituite prima del 1° gennaio 2025Hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 per comunicare la PEC del proprio amministratore
Società costituite dopo il 1° gennaio 2025La comunicazione della PEC dell’amministratore deve essere effettuata contestualmente al deposito della domanda di iscrizione nel Registro Imprese

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ESAURITE LE RISORSE PER IL CREDITO DI IMPOSTA 4.0 RELATIVO A INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2025

Lo scorso 17 giugno 2025 è stata aperta la piattaforma informatica 4.0 attraverso la quale le imprese possono presentare il modello di comunicazione “preventiva” per avere l’accesso al credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (o fino al termine ultimo del 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento).

In 24 ore esaurite le risorse disponibili

Dal giorno successivo, 18 giugno 2025, le imprese che hanno inviato la comunicazione preventiva utile per la prenotazione del credito di imposta hanno ricevuto il seguente esito: “le risorse sono esaurite, in caso di nuova disponibilità saranno messe a disposizione secondo l’ordinamento delle richieste preventive pervenute”.

Pertanto, pur trattandosi di un esito “negativo”, l’invio della comunicazione preventiva è ritenuto valido e viene assegnato un numero di protocollo secondo l’ordine cronologico di invio telematico. Dal 17 luglio 2025 il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) comunicherà alle singole imprese che hanno ricevuto l’esito “negativo” l’eventuale nuova disponibilità di risorse.

Per le imprese che, invece, avevano già comunicato sia in via preventiva sia in via di completamento gli investimenti agevolabili utilizzando i vecchi modelli approvati dal Decreto direttoriale 24 aprile 2024, è obbligatorio trasmettere i nuovi modelli di comunicazione preventiva o di completamento approvati con il Decreto 15 maggio 2025: tali soggetti, però, potranno ordinariamente utilizzare il credito di imposta dopo la trasmissione della comunicazione di completamento.

La fruizione del credito di imposta

Si ricorda che il credito di imposta 4.0, per gli investimenti che rientrano nei nuovi obblighi comunicativi previsti dal Decreto 15 maggio 2025, è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo:

  • la prima rata del credito di imposta è fruibile solo dopo la comunicazione di completamento, solo dal decimo giorno del mese successivo alla trasmissione dei dati dal Mimit all’Agenzia delle Entrate;
  • la seconda rata dal 1° gennaio dell’anno successivo;

– la terza rata dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

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CIRCOLARE N. 9/E DEL 24 GIUGNO 2025: PRINCIPALI NOVITÀ

DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025/2026

La circolare n. 9/E/2025 dell’Agenzia delle Entrate rappresenta il principale documento interpretativo e operativo relativo al concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2025-2026. Il CPB, introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024 e profondamente modificato dal D.Lgs. n. 81/2025 (cd. “Decreto Correttivo-bis”), è uno strumento di compliance fiscale che consente a imprese e professionisti soggetti agli ISA di definire in via preventiva la base imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP per 2 anni consecutivi.

Possono aderire al CPB le persone fisiche esercenti attività d’impresa o professionale e le società di persone e di capitali soggette agli ISA. Dal 2025, i contribuenti in regime forfetario sono definitivamente esclusi dal CPB. Sono altresì esclusi i contribuenti che non applicano gli ISA o che svolgono attività per cui non sono stati approvati gli indici. Si ricorda che l’adesione è riservata a chi, nel 2024, ha esercitato in via prevalente attività economiche per cui risultano approvati gli ISA e che non abbiano già aderito per il biennio 2024-2025.

La circolare dettaglia le seguenti modalità operative:

  • l’adesione al CPB per il biennio 2025-2026 può essere trasmessa congiuntamente alla dichiarazione dei redditi e ai modelli ISA, oppure in via autonoma;
  • il termine per l’adesione, originariamente fissato al 31 luglio, è stato prorogato al 30 settembre 2025 dal c.d. Decreto Correttivo-bis (D.Lgs. n. 81/2025);
  • è necessario utilizzare il modello CPB 2025/2026, trasmettendolo tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

La determinazione del reddito concordato avviene tramite il software ISA-CPB, che elabora la proposta sulla base dei dati dichiarati e di specifici algoritmi di stima. Il contribuente può accettare la proposta o, in alternativa, non aderire e rimanere nel regime ordinario.

Il c.d. Decreto Correttivo-bis ha introdotto limiti massimi di incremento del reddito concordato:

  • +10% per chi ha punteggio ISA pari a 10;
  • +15% per punteggi tra 9 e <10;
  • +25% per punteggi tra 8 e <9.

Questi limiti intendono evitare proposte eccessivamente onerose e garantire la sostenibilità dell’istituto.

I principali benefici fiscali previsti per l’adesione sono i seguenti:

  • esonero dagli accertamenti induttivi: chi aderisce al CPB è escluso dai controlli basati su presunzioni semplici, con termini di decadenza anticipati di un anno;
  • semplificazioni IVA: possibilità di compensare crediti senza visto di conformità entro determinate soglie e rimborsi semplificati;
  • benefici ISA: esclusione dal redditometro, dalla disciplina delle società di comodo e accesso al regime premiale ISA in caso di punteggi adeguati.

Per incentivare l’occupazione, è prevista una deduzione potenziata (120-130%) dei costi del lavoro per nuove assunzioni effettuate nel biennio di concordato, che non deve essere oggetto di rettifica del reddito concordato.

La circolare chiarisce le cause di esclusione (ad esempio, perdita dei requisiti ISA, avvio di procedure concorsuali, ecc.) e introduce una decadenza graduata: in caso di irregolarità sanabili (ad esempio errori nei versamenti), il contribuente può regolarizzare la posizione entro 60 giorni dall’avviso bonario, evitando la decadenza automatica dal CPB.

Nei diversi chiarimenti forniti nelle risposte ai quesiti, un aspetto di rilievo riguarda la rateizzazione delle plusvalenze:

  • nel modello CPB, le quote di plusvalenze rateizzate (ex art. 86, TUIR) sono escluse dai righi CP4 e CP5: va indicata solo la quota che ha concorso al reddito d’impresa o alla base imponibile IRAP nell’anno di riferimento;
  • il reddito concordato e il saldo finale vanno rettificati per la medesima quota, e l’opzione di rateizzazione deve essere regolarmente dichiarata;
  • la circolare affronta anche altri quesiti pratici, come la gestione delle differenze da recesso nelle società di persone e la disciplina dei versamenti per le imprese familiari.

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IN GAZZETTA IL CORRETTIVO-BIS

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025, il D.Lgs. n. 81/2025 relativo alle «Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie», noto anche come Correttivo-bis. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

ADEMPIMENTI TRIBUTARI
Art. 1Disposizioni in materia di coefficienti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfetari Viene previsto che fino alla approvazione dei nuovi coefficienti di redditività elaborati sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, i soggetti c.d. forfettari di cui all’art. 1, comma 54, Legge n. 190/2014, continuano a determinare il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto nell’allegato n. 2 alla Legge n. 145/2018, individuato sulla base del codice corrispondente all’attività esercitata secondo la classificazione ATECO 2007.
Art. 2Fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali Intervenendo sull’art. 10-bis, comma 1, primo periodo, D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136/2018, viene previsto a regime il divieto, da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 175/2014, e dei relativi Decreti MEF, di emissione di fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.
Art. 3Trasmissione dei corrispettivi relativi alle ricariche dei veicoli elettrici Viene inserito il nuovo comma 1-ter, nell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, stabilendo che, in considerazione delle peculiarità tecniche e regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al Regolamento UE 2023/1804, con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 180 giorni decorrenti dal 13 giugno 2025, saranno definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi nonché le modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. Viene simultaneamente integrato il regime sanzionatorio previsto rispettivamente agli artt. 6, comma 2-bis, e 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. n. 471/1997 nonché agli artt. 31, comma 3, e 36, comma 6, D.Lgs. n. 173/2024.    
Art. 4, comma 1Modifica dei termini per la trasmissione delle CU per i redditi lavoro autonomo Intervenendo sull’art. 4, comma 6-quinquies, D.P.R. n. 322/1998, viene previsto che: – per il 2025 le CU contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti; – dal 2026 le CU contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Art. 4, comma 2Termini per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA Viene introdotta una nuova previsione nell’art. 1, comma 1-bis, D.Lgs. n. 175/2014, ai sensi della quale, a decorrere dal 2026 la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati indicati agli artt. 49 e 50, comma 1, lett. a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), TUIR, viene resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno.
Art. 5Termine di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie Viene integralmente riscritto l’art. 12, D.Lgs. n. 1/2024, stabilendo che i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dai dati relativi al 2025, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza annuale, entro il termine stabilito con Decreto MEF.
Art. 6Semplificazione dei termini di versamento IVA da parte dei soggetti forfetari che effettuano acquisti intracomunitari Viene introdotta la nuova lett. e-bis), nell’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, stabilendo che i soggetti c.d. forfettari versano l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l’inversione contabile (c.d. reverese charge) di cui all’art. 17, D.P.R. n. 633/1972, compresi quelli intracomunitari, entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari.
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
Art. 7Abrogazione CPB per i soggetti c.d. forfettari Per effetto dell’abrogazione degli artt. da 23 a 33, D.Lgs. n. 13/2024, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è inibita la possibilità di aderire al CPB da parte dei c.d. soggetti forfettari di cui al D.Lgs. n. 190/2014.
Art. 8Disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale per il CPB Viene introdotto il nuovo comma 1-bis, nell’art. 20-bis, D.Lgs. n. 13/2024, con effetto dalle adesioni al CPB per il biennio 2025-2026, purché non esercitate prima del 13 giugno 2025, prevedendo che le aliquote dell’imposta sostitutiva di cui al comma 1, si applicano nei limiti di un’eccedenza non superiore a 85.000 euro. Nel caso in cui l’eccedenza sia superiore a 85.000 euro, e limitatamente alla parte che supera tale importo, l’imposta sostitutiva si applica: – per i contribuenti assoggettati all’IRPEF con l’aliquota di cui all’art. 11, comma 1, lett. c), TUIR (43%); – per i contribuenti assoggettati all’IRES l’aliquota di cui all’art. 77, TUIR (24%).
Art. 9Ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal CPB Vengono introdotte, a decorrere dalle opzioni esercitate per l’adesione al CPB relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima del 13 giugno 2025, ulteriori cause di esclusione e di decadenza. Per effetto delle modifiche all’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024, non possono accedere: – il contribuente che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54, comma 1, TUIR, e, contemporaneamente, partecipa a un’associazione di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), TUIR o a una STP di cui all’art. 10, Legge n. 183/2011, ovvero a una società tra avvocati di cui all’art. 4-bis, Legge n. 247/2012. La causa di esclusione non opera se l’associazione o la società partecipata aderiscono al CPB per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato (lett. b-quinquies); – l’associazione di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), TUIR, ovvero la STP di cui all’art. 10, Legge n. 183/2011, ovvero la società di cui all’art. 4-bis, Legge n. 247/2012, nelle ipotesi in cui non aderiscono al CPB, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54, comma 1, TUIR (lett. b-sexies). Per effetto delle modifiche all’art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024, viene meno il CPB se: – il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54, comma 1, TUIR, e l’associazione di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), TUIR, ovvero la STP di cui all’art. 10, Legge n. 183/2011, ovvero la società tra avvocati di cui all’art. 4-bis, Legge n. 247/2012, cui partecipa, non determinano il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di CPB nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato (lett. b-quinquies); – l’associazione di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), TUIR, ovvero la STP di cui all’art. 10, Legge n. 183/2011, ovvero la società tra avvocati di cui all’art. 4-bis, Legge n. 247/2012, e uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54, comma 1, TUIR, non determinano il reddito sulla base dell’adesione proposta di CPB nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce l’associazione o la società partecipata (lett. b-sexies).
Art. 10Concetto di conferimento come causa di cessazione ed esclusione dal CPB Con norma di interpretazione autentica viene affermato che ai fini dell’applicazione della causa di esclusione e di cessazione dal CPB dagli artt. 11, comma 1, lett. b-quater), e 21, comma 1, lett. b-ter), D.Lgs. n. 13/2024, per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle che hanno a oggetto un’azienda o un ramo di azienda.
Art. 11Termine di adesione al CPB Modificando l’art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 13/2024, viene previsto che il contribuente può aderire alla proposta di CPB entro il 30 settembre, ovvero entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Art. 12Semplificazione della procedura di approvazione della metodologia per l’elaborazione della proposta di CPB Viene modificato l’art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024, limitando l’intervento del Garante della privacy ai soli casi in cui il Decreto introduce modifiche sostanziali alla metodologia di calcolo.
Art. 13Deduzione del costo del lavoro incrementale Vengono introdotte alcune modifiche, che in deroga a quanto previsto dall’art. 3, Legge n. 212/2000 si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l’adesione al CPB relative al biennio 2025-2026, alla deduzione del costo del lavoro incrementale. Per il reddito di lavoro autonomo, intervenendo sull’art. 15, D.Lgs. n. 13/2024, viene esclusa dal calcolo, con la nuova lett. b-ter), del comma 1, la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023, nonché con le modifiche al successivo comma 2, ai fini della variazione del reddito si deve tener conto anche della maggiorazione del costo del lavoro. Per il reddito di impresa sono previste identiche modifiche per effetto delle variazioni all’art. 16, D.Lgs. n. 13/2024.
Art. 14Introduzione di soglie per le proposte di CPB elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale Viene introdotto il nuovo comma 3-bis, all’art. 9, D.Lgs. n. 13/2024, prevedendo che la proposta di reddito concordato non può eccedere il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16, della misura: a) del 10%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari a 10; b) del 15%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 9 ma inferiore a 10; c) del 25%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8 ma inferiore a 9. Inoltre, il successivo nuovo comma 3-ter, stabilisce che laddove la proposta, tenuto conto di quanto sopra, risulti inferiore rispetto ai valori di riferimento settoriali individuati nella metodologia “ordinaria”, la limitazione di cui al comma 3-bis, non trova applicazione. Infine, il nuovo comma 3-quater, stabilisce che le soglie del comma 3-bis, trovano applicazione anche per la determinazione della proposta di valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP.
Art. 15Cause di decadenza dal CPB Intervenendo sull’art. 22, D.Lgs. n. 13/2024, vengono integrate le cause di decadenza dal CPB prevedendola nel caso di omesso il versamento delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto, ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 462/1997, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’art. 36-bis, comma 3, D.P.R. n. 600/1973. Inoltre, tale causa di decadenza non può più essere sanata in caso di regolarizzazione della posizione mediante ravvedimento ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.
MODIFICHE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Art. 16Vengono introdotte numerose modifiche al contenzioso tributario.   Potere di certificazione di conformità Viene modificato l’art. 25-bis, comma 5-bis, secondo periodo, D.Lgs. n. 546/1992, prevedendo che gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Inoltre, il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore. Identica modifica viene introdotta all’art. 72, comma 6, D.Lgs. n. 175/2024 (Testo Unico della Giustizia Tributaria).   Deliberazioni del collegio giudicante Viene sostituito il comma 1 dell’art. 35, D.Lgs. n. 546/1992, prevedendo che la CGT, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, dopo l’esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà della CGT di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni. Identica modifica viene introdotta all’art. 84, comma 1, D.Lgs. n. 175/2024 (Testo Unico della Giustizia Tributaria).   Pagamento del tributo in pendenza di processo Modificando l’art. 68, comma 2, primo periodo, D.Lgs. n. 546/1992, è stabilito che se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della CGT, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Identica modifica viene introdotta all’art. 126, comma 2, D.Lgs. n. 175/2024 (Testo Unico della Giustizia Tributaria).   Giudizio di ottemperanza Viene integrato l’art. 70, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, stabilendo che il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l’adempimento a carico dell’ente impositore, dell’agente della riscossione o del soggetto iscritto nell’albo di cui all’art. 53, D.Lgs. n. 446/1997, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo 30 giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario o a mezzo PEC ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, e fino a quando l’obbligo non sia estinto. Identica modifica viene introdotta all’art. 129, comma 3, D.Lgs. n. 175/2024 (Testo Unico della Giustizia Tributaria).   Altre modifiche Intervenendo sull’art. 4, D.Lgs. n. 220/2023, introducendo, in particolare il comma 2-bis per effetto del quale la previsione di cui all’art. 48-ter, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, ai sensi del quale le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio, nella misura del 50% del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del 60% del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione, si applica sia ai giudizi instaurati in Cassazione a decorrere dal 13 giugno sia a quelli pendenti alla data del 4 gennaio 2024.
MODIFICHE AL REGIME SANZIONATORIO TRIBUTARIO
Art. 17Modifiche in materia doganale e del sistema sanzionatorio doganale e delle accise Vengono introdotte consistenti modifiche all’Allegato 1 del D.Lgs. n. 141/2024.   Sanzioni penali La lett. e), del comma 2, dell’art. 88, ai sensi del quale oltre alla multa è prevista la reclusione da 3 a 5 anni viene sostituita prevendendo che ciò accade quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro. Viene, inoltre introdotta una nuova previsione che scatta quando l’ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di 500.000 euro. Per effetto della sostituzione del comma 3 è, infine, prevista la reclusione fino a 3 anni: – quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di 50.000 euro e non superiore a 100.000 euro; – quando l’ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di 200.000 euro e non superiore a 500.000 euro.   Sanzioni amministrative Sostituendo il comma 1, dell’art. 96, viene stabilito che è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, e comunque in misura non inferiore a 2.000 euro, e, per le violazioni di cui all’art. 79, in misura non inferiore a 1.000 euro, chiunque, non ricorrendo le circostanze aggravanti di cui all’art. 88, commette le violazioni di cui agli artt. da 78 a 83, salvo che, alternativamente: a) l’ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a 10.000 euro; b) l’ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a 100.000 euro. Inoltre, viene modificato il primo periodo del successivo comma 13, prevedendo che non si applicano le sanzioni amministrative e non si procede alla confisca in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione di cui all’art. 42 è avviata su istanza del dichiarante, sempreché l’istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Da ultimo, integrando il successivo comma 14, è previsto che nei casi di cui all’art. 79, quando l’Autorità giudiziaria non ravvisa una condotta dolosa, l’autore è punito, a titolo di colpa, con la sanzione amministrativa dall’80% al 150% dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione e comunque in misura non inferiore a 500 euro.   Disposizioni comuni al contrabbando e alle sanzioni amministrative Viene integralmente sostituito l’art. 112, relativo all’estinzione del reato e alle cause di non punibilità, stabilendo che salvo quanto previsto dal comma 2, per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l’autore della violazione può effettuare il pagamento, oltre che dei diritti di confine eventualmente dovuti, di una somma determinata dall’Agenzia in misura non inferiore al 100% e non superiore al 200% dei diritti previsti per la violazione commessa¸ da versare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il pagamento della predetta somma e del tributo estingue il reato. L’estinzione del reato non impedisce l’applicazione della confisca, la quale è disposta con Provvedimento dell’Agenzia. I delitti di contrabbando, di cui agli artt. da 78 a 83, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’art. 88, comma 2, lett. a), b), c), limitatamente al caso in cui il fatto è connesso con altro delitto contro la Pubblica amministrazione e d), non sono punibili se l’autore della violazione effettua il pagamento, oltre che dei diritti di confine dovuti, degli interessi e della sanzione a seguito del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), a-bis), b) e b-bis), D.Lgs. n. 472/1997, e all’art. 14, comma 1, lett. da a) a d), D.Lgs. n. 173/2024, sempreché il pagamento intervenga prima che l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. La causa di non punibilità prevista nel presente comma impedisce l’applicazione della confisca, fermo quanto disposto dall’art. 240, comma 2, c.p.. Infine, per effetto della sostituzione all’art. 118, relativo alla gestione dei beni e delle merci sequestrate o confiscate, del comma 8, salvi i casi di cui all’art. 240, c.p. e all’art. 94, comma 2, e, qualora non siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione dei beni oggetto dell’illecito, l’Agenzia, ricorrendone le condizioni, consente, a richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.
Art. 18Modifiche alle disposizioni transitorie e finali di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 87/2024 Viene modificato l’art. 5, D.Lgs. n. 87/2024, escludendo l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. o), alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Art. 19Definizione agevolata delle sanzioni tributarie e norme di coordinamento Vengono apportate alcune modifiche al D.Lgs. n. 472/1997, stabilendo che il ravvedimento parziale è ammesso anche se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’art. 6-bis, comma 3, Legge n. 212/2000, relativo alla violazione constatata ai sensi dell’art. 24, Legge n. 4/1929, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, primo periodo, D.Lgs. n. 218/1997 (lett. b-quinquies, dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997). All’art. 17-bis, D.Lgs. n. 472/1997, disciplinante la definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale, è aggiunto il comma 1-bis, stabilendo che nell’ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal precedente comma 1 solo quando l’istanza di autotutela è presentata nei termini per proporre ricorso. Vengono introdotte modifiche anche al D.Lgs. n. 173/2024 (Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali). L’art. 15, D.Lgs. n. 173/2024, disciplinante il ravvedimento parziale, viene integrato, ai fini di coordinamento, con le ipotesi di cui al precedente art. 14, comma 1, lett. g). Per quanto concerne l’irrogazione immediata e la definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale, disciplinate dall’art. 20, D.Lgs. n. 173/2024, per effetto del nuovo comma 5-bis, nell’ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal precedente comma 5 solo quando l’istanza di autotutela è presentata nei termini per proporre ricorso. All’art. 36, D.Lgs. n. 173/2024, viene integrato il comma 6, ai sensi del quale per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, commi 1, 1-bis e 2, D.Lgs. n. 127/2015, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di 100 euro per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre, prevedendo che tali disposizioni si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015. Integrando il comma 9 è stabilito che la sanzione per l’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all’art. 2, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 127/2015. Vengono apportate per questioni di coordinamento modifiche anche all’art. 37, D.Lgs. n. 173/2024, in tema id sanzioni accessorie. Da ultimo viene introdotto il nuovo comma 1-bis, nell’art. 95, D.Lgs. n. 173/2024, stabilendo che i beni sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dagli artt. da 74 a 85, D.Lgs. n. 173/2024, e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, agli organi dell’Amministrazione finanziaria.
Art. 20Modifica regime sanzionatorio imposta di registro Vengono apportate alcune modifiche all’art. 69, comma 1, D.P.R. n. 131/1986 prevedendo che chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall’art. 19, D.P.R. n. 131/1986, è punito con la sanzione amministrativa pari al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa pari al 45% dell’ammontare delle imposte dovute con un minimo di 150 euro. Le stesse previsioni, per ragioni di coordinamento, vengono introdotte anche all’art. 41, D.Lgs. n. 173/2024 (Testo Unico delle Sanzioni Tributarie e Amministrative).
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO
Art. 21Adeguamento del procedimento di accertamento con adesione alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024 Vengono apportate alcune modifiche al D.Lgs. n. 218/1997, disciplinante l’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale. Per effetto delle modifiche apportate all’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 218/1997, adesso l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, nonché il recupero dei crediti indebitamente compensati possono essere definiti con adesione del contribuente. Intervenendo sull’art. 6, comma 2-quater, D.Lgs. n. 218/1997, viene previsto che il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui ai commi 1, 2-bis, primo periodo, e 2-ter, non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero. All’art. 7, comma 1-ter, D.Lgs. n. 218/1997, è introdotta l’ulteriore previsione per cui l’istanza per lo scomputo delle perdite di cui al citato art. 42, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all’art. 5-quater, D.Lgs. n. 218/1997, l’ufficio competente emette l’atto di definizione scomputando le predette perdite dai maggiori imponibili. Per effetto del nuovo art. 9-bis, comma 2, D.Lgs. n. 218/1997, viene confermato che la consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. Viene al contrario soppressa la previsione per cui nell’ipotesi di adesione all’invito, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/1997, alla comunicazione prevista deve essere allegata l’istanza prevista dall’art. 40-bis, comma 3, D.P.R. n. 600/1973; in tal caso, il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il quindicesimo giorno successivo all’accoglimento dell’istanza da parte dell’ufficio competente, comunicato alla consolidata e alla consolidante, entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza. Infine, è stabilito che l’istanza per lo scomputo delle perdite di cui al richiamato art. 40-bis, D.P.R. n. 600/1973, deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all’art. 5-quater; l’ufficio competente emette l’atto di definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile. Da ultimo vengono apportate modifiche all’art. 12, D.Lgs. n. 218/1997, relativo alla definizione di altre imposte indirette, introducendo la previsione nel comma 1-bis per cui laddove all’esito delle controdeduzioni di cui all’art. 6-bis, comma 3, Legge n. 212/2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, le parti hanno sempre facoltà di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento. Infine, modificando il successivo comma 1-ter il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui al comma 1-bis, primo e quarto periodo, non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero.
Art. 22Disposizioni in materia di sospensione e proroga dei termini nel procedimento di accertamento Viene stabilito che con decorrenza 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini prevista dall’art. 67, comma 1, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, emessi dall’Agenzia delle Entrate.
Art. 23Recupero delle misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato Viene introdotto il nuovo comma 1-bis nell’art. 38-bis, D.P.R. n. 600/1973, prevedendo che gli atti di recupero aventi a oggetto le somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all’art. 10, D.M. n. 115/2017, in deroga ai termini ordinari previsti, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di percezione, fruizione o avvenuta violazione. Inoltre, il nuovo comma 2-bis dell’art. 43, D.P.R. n. 600/1973, stabilendo che gli avvisi di accertamento aventi a oggetto il recupero delle somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all’art. 10, D.M. n. 115/2017, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Le procedure amministrative e contabili in azienda

L’ACQUISTO E LA VENDITA DI VEICOLI AZIENDALI

La ricorrenza dell’acquisto e della rivendita delle auto aziendali determina la necessità di avere chiare le conseguenze contabili e tributarie che si vengono a creare.

La normativa, infatti, propone differenti casistiche che si possono sovrapporre e, solo inquadrando correttamente la tipologia di mezzo e il tipo di utilizzo, si riescono a impostare le registrazioni contabili per avere a disposizione gli elementi utili per la compilazione delle dichiarazioni annuali.

L’acquisto del veicolo aziendale

L’acquisto di un veicolo aziendale può essere finalizzato a soddisfare differenti esigenze che, peraltro, possono determinare conseguenze diverse in merito alla detrazione dell’Iva e deduzione dei costi connessi.

In linea di principio, si potrebbero identificare le 3 seguenti situazioni:

1. acquisto di un autocarro;

2. acquisto di un veicolo aziendale;

3. acquisto di un veicolo da concedere in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

Acquisto di un autocarro

L’ipotesi più semplice è certamente la prima, stante il fatto che l’autocarro non subisce limitazioni alla detrazione dell’IVA (se l’acquisto risulta comunque inerente con l’attività aziendale) né limitazioni alla deduzione del costo (a condizione che l’immatricolazione del veicolo sia “genuina” e non si tratti di un cosiddetto “falso autocarro”). In particolare, si avrà:

DiversiaFornitore XY 24.400
Autocarri  20.000 
IVA su acquisti detraibile  4.400 

Il valore del bene verrà poi inserito nel libro dei cespiti ammortizzabili e assoggettato a un piano di ammortamento secondo criteri civilistici, tenendo conto che la massima quota di ammortamento viene calcolata con coefficiente pari al 20%, con riduzione alla metà nell’anno di entrata in funzione del bene.

Acquisto di un veicolo aziendale

Ove l’acquisto abbia a oggetto un’autovettura aziendale, invece:

  • l’IVA si rende detraibile nella sola misura del 40%;
  • il costo è fiscalmente deducibile nei limiti del valore massimo riconosciuto dal Fisco, pari a 18.076 euro, nella misura forfetaria del 20%. La scrittura contabile sarebbe la seguente:
DiversiAFornitore XY 24.400
Autovetture aziendali  20.000 
IVA su acquisti detraibile              1.760 
IVA su acquisti indetraibile  2.640 

Il valore dell’IVA indetraibile si cumula con il costo del veicolo, con la seguente scrittura (che potrebbe essere assorbita anche nell’articolo in partita doppia che precede):

Autovetture aziendali  AIVA su acquisti indetraibile   2.640  

Così, si avrebbe che il valore complessivo del bene, da iscrivere nell’attivo di bilancio e sul libro dei beni ammortizzabili, risulta pari a 22.640 euro, tenendo conto che la massima quota di ammortamento viene calcolata con coefficiente pari al 25%, con riduzione alla metà nell’anno di entrata in funzione del bene.

Ipotizzando che gli ammortamenti vengano sotto un profilo civilistico stanziati secondo il medesimo criterio fiscale, al 31 dicembre del primo anno di entrata in funzione del bene si avrebbe:

  • ammortamento annuo: 22.640 x 25%: 2 = 2.830;
  • di cui ammortamento su valore massimo rilevante: 18.076 x 25%: 2 = 2.259,50;
  • di cui quota di ammortamento deducibile: 2.259,50 x 20% = 451,90;
  • di cui ammortamento non deducibile: 2.830 – 451,90 = 2.378,10.

La scrittura contabile (ove si intendesse evidenziare separatamente la quota di costo non deducibile) sarebbe la seguente

DiversiaFondo ammortamento autovetture 2.830,00
Ammortamento non deducibile  2.378,10 
Ammortamento deducibile  451,90 

Acquisto di un veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente

Ove l’acquisto abbia a oggetto un’auto da concedere in uso promiscuo a un dipendente (provvedendo all’emissione di fattura a carico del dipendente per il valore convenzionale determinato in misura pari alle tariffe ACI), invece:

  • l’IVA si rende detraibile integralmente (solo perché si riaddebita un corrispettivo con IVA). Ove non fosse chiesto alcun corrispettivo al dipendente per l’utilizzo privato e quindi si preferisse, evidenziare un fringe benefit in busta paga, l’IVA tornerebbe a essere detraibile nella misura del 40%;
  • il costo è fiscalmente deducibile senza limiti di valore massimo, sia pure nella misura del 70%.

La scrittura contabile sarebbe la seguente:

DiversiAFornitore XY 24.400
Autovetture aziendali  20.000 
IVA su acquisti detraibile  4.400 

Ipotizzando che gli ammortamenti vengano civilisticamente stanziati secondo il medesimo criterio fiscale, al 31 dicembre del primo anno di entrata in funzione del bene si avrebbe:

  • ammortamento annuo: 20.000 x 25%: 2 = 2.500;
  • di cui ammortamento deducibile: 2.500 x 70% = 1.750;
  • di cui ammortamento non deducibile: 2.500 – 1.750 = 750.

La scrittura contabile (ove si intendesse evidenziare separatamente la quota di costo non deducibile) sarebbe la seguente

DiversiAFondo ammortamento autovetture 2.500
Ammortamento  non deducibile  750 
Ammortamento deducibile  1.750 

La cessione del veicolo aziendale

All’atto della cessione, in relazione alle 3 ipotesi sopra differenziate, si possono produrre le seguenti situazioni.

Ipotizziamo che:

  • il valore di cessione del bene, come da quotazione dei listini di mercato (da intendersi IVA inclusa) è pari a 12.200 euro;
  • il valore residuo contabile del bene è pari a 6.000 euro (storico di 24.000 e fondo di 18.000).

Cessione dell’autocarro

Se oggetto della cessione è un autocarro non vi sono particolari problemi, in quanto l’IVA è stata integralmente detratta e il costo integralmente dedotto.

Pertanto, si avrà un imponibile di 10.000 oltre a un’IVA di 2.200.

Il valore di realizzo è 10.000, mentre il valore residuo è 6.000, quindi si evidenzierà una plusvalenza di 4.000 euro.

Contabilmente si avrà:

DiversiaDiversi  
Fondo ammortamento autocarri  18.000 
Credito verso Cliente XY  12.200 
  Autocarri 24.000
  Plusvalenza da cessione 4.000
  Iva a debito 2.200

Cessione del veicolo aziendale

Se oggetto della cessione è una vettura aziendale, l’IVA grava solo sul 40% del valore mentre il restante 60% dell’importo risulta escluso da IVA, e la plusvalenza dovrà essere tassata in proporzione alla percentuale di ammortamenti dedotti rispetto a quelli totali effettuati.

Per determinare l’imponibile da assoggettare a IVA si può moltiplicare il valore complessivo di cessione per il parametro 0,367647059.

Così, si otterrà un imponibile di 4.485,29 e un’IVA di 986,76; la restante parte del corrispettivo è fuori campo IVA.

In merito alla tassazione della plusvalenza, si ipotizzi che, a fronte di un totale di 18.000 di ammortamenti stanziati, siano stati dedotti solo 10.000; pertanto, la percentuale di plusvalenza da tassare è pari al 55,56% del totale.

Anche in tal caso, per comodità espositiva, ipotizziamo che il valore di costo fosse di 24.000 e il valore del fondo di 18.000.

Pertanto, si avrebbe:

Corrispettivo da cessione (Iva compresa)12.200,00
di cui IVA-986,76
Valore di cessione (imponibile e fuori campo)11.213,24
Valore residuo contabile-6.000,00
Plusvalore5.213,24
di cui quota imponibile (55,56%)2.896,48
di cui quota non imponibile (44,44%)2.316,76

Contabilmente si avrà:

DiversiaDiversi  
Fondo ammortamento autovetture  18.000 
Credito verso Cliente XY  12.200 
  Autovetture 24.000,00
  Plusvalenza da cessione Imp. 2.896,48
  Plusvalenza da cessione NI 2.316,76
  IVA a debito 986,76

Cessione del veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente

Se oggetto della cessione è una vettura data in uso promiscuo al dipendente cui è stato addebitato il relativo corrispettivo per utilizzo privato con relativa emissione di fatture, l’IIVA è analoga a quella del caso dell’autocarro e la plusvalenza dovrà essere tassata in proporzione alla percentuale di ammortamenti dedotti rispetto a quelli totali effettuati.

In merito alla tassazione della plusvalenza, si ipotizzi che, a fronte di un totale di 18.000 di ammortamenti stanziati, siano stati dedotti solo 12.600; pertanto, la percentuale di plusvalenza da tassare è pari al 70% del totale.

La plusvalenza, in questo caso, è pari a 10.000 (corrispettivo) – 6.000 (valore residuo) = 4.000.

Contabilmente si avrà:

DiversiaDiversi  
Fondo Ammortamento autovetture  18.000 
Credito verso Cliente XY  12.200 
  Autovetture 24.000
  Plusvalenza da cessione imp. 2.800
  Plusvalenza da cessione NI 1.200
  IVA a debito 2.200

Le principali scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio 2025 al 15 agosto 2025, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori Associati che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

mercoledì 16 luglio

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’IVA a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno. I contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art. 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l’IVA dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di maggio:

  • sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’IRPEF;
  • sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
  • sui redditi di lavoro autonomo;
  • sulle provvigioni;
  • sui redditi di capitale;
  • sui redditi diversi;
  • sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di giugno riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di giugno.

lunedì 21 luglio

Proroga versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 imposte e contributi

Scade oggi il termine di versamento delle somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA per le quali la scadenza ordinaria era il 30 giugno 2025, a seguito della proroga disposta dall’art.13, D.L. n. 84/2025. Possono beneficiare della proroga imprese e professionisti che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro (compresi quelli che si avvalgono del regime dei minimi e del regime forfettario).

venerdì 25 luglio

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l’invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all’obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del secondo trimestre.

giovedì 31 luglio

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio.

Modello TR

Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale relativo al secondo trimestre 2025.