Dal 12/9/2025 troverà applicazione il Reg. (UE) 2023/2854 sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (Data Act), concepito tra le altre cose per:
- aumentare la certezza del diritto per le imprese e i consumatori impegnati nella generazione di dati stabilendo norme chiare sull’uso consentito dei dati;
- attenuare gli squilibri contrattuali che impediscono un’equa condivisione dei dati;
- agevolare il passaggio da un fornitore all’altro di servizi di trattamento dei dati.
Il Regolamento si applica “ai fabbricanti di prodotti connessi immessi sul mercato dell’Unione e ai fornitori di servizi correlati, indipendentemente dal luogo di stabilimento di tali fabbricanti e fornitori” (art. 1, comma 3, lett. a).
Il prodotto connesso è “un bene che ottiene, genera o raccoglie dati (personali e non) relativi al suo utilizzo o al suo ambiente e che è in grado di comunicare dati del prodotto tramite un servizio di comunicazione elettronica, una connessione fisica o l’accesso su dispositivo” (art. 2, punto 5).
Servizio correlato è invece “un servizio digitale connesso con il prodotto al momento dell’acquisto, della locazione o del noleggio in modo tale che la sua assenza impedirebbe al prodotto connesso di svolgere una o più delle sue funzioni”.
Dal punto di vista soggettivo, è Titolare dei dati la “persona fisica o giuridica che ha il diritto o l’obbligo […] di utilizzare e mettere a disposizione dati, compresi, se concordato contrattualmente, dati del prodotto o di un servizio correlato”, mentre l’Utente di un prodotto connesso o servizio correlato è una “persona fisica o giuridica che possiede un prodotto connesso o a cui sono stati trasferiti contrattualmente diritti temporanei di utilizzo di tale prodotto connesso o che riceve un servizio correlato”.
Il Titolare è obbligato nei confronti dell’Utente ad assumere, a titolo esemplificativo, le seguente condotte:
- rendere accessibili i dati del prodotto connesso e dei servizi correlati in modo facile, gratuito, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo (art. 3) e comunque a mettere prontamente a disposizione dell’Utente i dati, nonché i pertinenti metadati necessari per interpretare e utilizzare tali dati senza indebito ritardo (art. 4);
- su richiesta di un Utente, mettere a disposizione di terzi i dati e i metadati in modo facile, sicuro, a titolo gratuito per l’Utente, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove pertinente e tecnicamente possibile, in modo continuo e in tempo reale (artt. 5, 8 e 9);
- implementare gli accordi contrattuali aventi ad oggetto il trasferimento dei dati da impresa a impresa con le clausole espressamente previste dal Data Act (art. 13);
- garantire contrattualmente all’Utente la possibilità di passare da un fornitore di servizi correlati a un altro o, se del caso, a un’infrastruttura TIC locale (art. 25).