Con la delibera 385/2025/R/EEL del 5 agosto 2025 (clicca QUI per scaricarla), l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) approva modifiche all’Allegato A.72 del Codice di Rete di Terna S.p.A. per garantire la sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale (SEN).
Le modifiche riguardano la procedura RIGEDI per la riduzione della generazione distribuita in situazioni di emergenza.
Il provvedimento si propone i seguenti obbiettivi:
- Migliorare l’affidabilità della procedura RIGEDI: garantire una gestione più sicura del Sistema Elettrico Nazionale (SEN) attraverso l’aggiornamento delle modalità di comunicazione e di riduzione/distacco degli impianti di produzione in situazioni critiche.
- Superare l’obsolescenza tecnologica: sostituire la tecnologia GSM/GPRS, ormai obsoleta e poco affidabile, con il Controllore Centrale di Impianto (CCI), che offre maggiore affidabilità e tempestività nella trasmissione e attuazione degli ordini di modulazione.
- Aumentare l’osservabilità e la modulabilità: estendere il perimetro di osservabilità dei dati in tempo reale e migliorare la capacità di modulazione degli impianti, specialmente in condizioni di basso fabbisogno residuo e alta produzione rinnovabile.
- Gestire l’incremento di capacità produttiva non programmabile: prevenire problemi di sovrafrequenza e disalimentazioni diffuse, compensando l’aumento di capacità produttiva non modulabile con risorse modulabili e distaccabili in modo affidabile.
- Estendere l’applicazione della procedura RIGEDI: includere impianti idroelettrici e termoelettrici connessi alla rete MT con potenza nominale ≥ 1 MW, oltre agli impianti fotovoltaici ed eolici già coinvolti.
- Definire obblighi di retrofit: introdurre obblighi di adeguamento per gli impianti esistenti, garantendo l’installazione del CCI e l’attivazione della funzionalità PF2 per la limitazione della potenza attiva su comando esterno.
- Promuovere l’adeguamento rapido: incentivare i produttori a implementare le modifiche richieste attraverso contributi forfetari decrescenti nel tempo.
- Garantire la sicurezza del SEN: assicurare che le nuove modalità di riduzione della generazione istribuita siano operative entro le scadenze stabilite, per affrontare le sfide emergenti già dalle prossime primavere.
Ambito di applicazione:
Impianti eolici e fotovoltaici con potenza ≥ 100 kW connessi alle reti di media tensione, con l’Introduzione obbligatoria del Controllore Centrale di Impianto (CCI) per tutti gli impianti interessati.
Gli impianti che devono installare il Controllore Centrale di Impianto (CCI) sono:
- Impianti con potenza uguale o maggiore di 1 MW. Obbligo già previsto dalla deliberazione 540/2021/R/eel. Devono attivare la funzionalità PF2 per la limitazione della potenza attiva su comando esterno.
- Impianti con potenza uguale o maggiore di 500 kW e minore di 1 MW. Devono installare il CCI conforme agli Allegati O e T della Norma CEI 0-16. Devono attivare la funzionalità PF2.
- Impianti con potenza uguale o maggiore di 100 kW e minore di 500 kW: Devono installare un CCI semplificato, conforme agli Allegati O e T della Norma CEI 0-16, con alcune deroghe per semplificare l’implementazione. Devono attivare la funzionalità PF2.
Questi obblighi si applicano sia agli impianti esistenti che a quelli nuovi, con tempistiche specifiche per l’adeguamento.
Tempistiche di adeguamento:
Le tempistiche per l’adeguamento degli impianti esistenti, in base alla loro potenza nominale, sono le seguenti:
- Impianti ≥ 1 MW: adeguamento entro il 28 febbraio 2026.
- Impianti tra 500 kW e 1 MW: adeguamento entro il 28 febbraio 2027.
- Impianti tra 100 kW e 500 kW: adeguamento entro il 31 marzo 2027.
Queste scadenze sono state definite per garantire che gli impianti siano adeguati alle nuove disposizioni e possano contribuire alla sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale (SEN).
Contributi economici:
Contributi forfettari per l’adeguamento:
- 10.000 € per impianti tra 500 kW e 1 MW.
- 7.500 € per impianti tra 100 kW e 500 kW.
I contributi decrescono progressivamente in base alla data di adeguamento.
Sanzioni e sospensioni:
Il Mancato adeguamento comporta la sospensione di incentivi e della valorizzazione dell’energia immessa in rete.
Se non si installa il Controllore Centrale di Impianto (CCI) o non si attiva la funzionalità PF2 entro le scadenze previste, si verificano le seguenti conseguenze:
- Sospensione delle partite economiche. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) sospende l’erogazione di eventuali incentivi e delle partite economiche relative all’energia elettrica immessa in rete.
- Sospensione della valorizzazione dell’energia immessa. L’energia elettrica immessa in rete dagli impianti non adeguati non sarà valorizzata economicamente.
- Trattenimento temporaneo dei corrispettivi. I Balance Responsible Party (BRP) diversi dal GSE devono versare a Terna un corrispettivo calcolato sull’energia immessa dagli impianti non adeguati, trattenendo temporaneamente la valorizzazione economica.
- Perdita del diritto ai contributi forfetari. I produttori perdono il diritto ai contributi forfetari per l’adeguamento degli impianti.
- Possibile disconnessione degli impianti. Il mancato adeguamento costituisce una violazione delle condizioni di esercizio della connessione e delle clausole contrattuali, legittimando il gestore di rete a valutare la disconnessione degli impianti.
- Sospensione delle convenzioni. Il GSE può sospendere o risolvere le convenzioni di scambio sul posto e ritiro dedicato per gli impianti non adeguati.
Il Comitato Elettrotecnico Italiano deve specificare entro il 31 ottobre 2025 le modalità di applicazione della Norma CEI 0-16 per gli impianti tra 100 kW e 500 kW. Terna e le imprese distributrici dovranno eseguire test periodici per garantire la piena operatività delle nuove modalità di riduzione.