La nuova classificazione per il piombo massivo e per il piombo in polvere, operata dal regolamento delegato 2024/197, che ha modificato il regolamento CLP recependo il parere del RAC (Risk Assessment Committee) dell’ECHA del 16 settembre 2021, ne ha confermato la tossicità ambientale.
In prima applicazione questo comporta che tutte le leghe a base piombo (es. ottone) sono soggette all’applicazione della normativa ADR.
Ad esclusione degli articoli, tutti i rifiuti derivanti da lavorazioni meccaniche come le torniture, sfridi ecc. sono diventare soggette alla normativa ADR con i relativi obblighi. Il MIT (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) si è attivato nella redazione ed ha appena firmato, un Accordo Multilaterale, per una sospensione temporanea degli obblighi.

L’Accordo Multilaterale M366 è stato pubblicato sul sito dell’UNECE e si attende la sua formalizzazione (almeno la firma di un altro Paese), in modo da entrare in vigore (CLICCA QUI per leggerlo).

Ricordiamo che se questa sospensione non verrà attivata, gli obblighi scatteranno dal 1° di settembre 2025.

Di seguito il testo dell’accordo tradotto in italiano

Accordo Multilaterale M366, ai sensi del paragrafo 1.5.1 dell’ADR, relativo al pericolo per l’ambiente delle leghe metalliche contenenti piombo.

1) Il presente accordo si applica solo alle leghe metalliche assegnate alla sostanza pericolosa per l’ambiente UN 3077, solida, n.a.s., gruppo di imballaggio III in conformità con 2.2.9.1.10.6 come conseguenza di 2.2.9.1.10.51 contenenti:

a. ≥0,25% di piombo massiccio (diametro delle particelle ≥ 1 mm);

b. ≥0,025% di piombo in polvere (diametro delle particelle < 1 mm).

2) Queste leghe metalliche possono essere trasportate senza essere soggette ad altri requisiti del Regolamento ADR, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a. non soddisfano i criteri di alcuna classe diversa dalla Classe 9;
b. le leghe metalliche sono scarsamente solubili in acqua;
c. sono trasportati:

  • in imballaggi, IBC e grandi imballaggi che soddisfano le disposizioni generali dei punti 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8 e sono a tenuta di polveri e resistenti all’acqua o sono dotati di un rivestimento a tenuta di polveri e resistente all’acqua;
  • alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2.

3) Una copia del presente accordo deve essere tenuta a bordo dell’unità di trasporto.

4) Il presente accordo è valido fino al 31.08.2027 per il trasporto sui territori delle Parti contraenti ADR firmatarie del presente accordo.

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