La Legge 3 ottobre 2025, n. 147, in vigore dall’8 ottobre 2025, ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 ha introdotto modifiche puntuali, sul sistema sanzionatorio su alcune fattispecie ambientali previste nel D.L.vo 152/2006, con l’obiettivo di contrastare con maggiore efficacia i fenomeni illeciti ambientali.

Le principali novità introdotte dalla Legge n. 147/2025 riguardano:

  • Inasprimento delle pene per abbandono e gestione illecita dei rifiuti;
  • Nuove fattispecie di reato per abbandono in casi particolari e combustione illecita;
  • Nuove sanzioni accessorie e utilizzo della videosorveglianza per accertare le violazioni;
  • Finanziamenti per la bonifica della Terra dei Fuochi.

Il testo interviene in modo sistemico sul D.lgs. n. 152/2006 nei seguenti articoli: 

  • Art. 255: l’abbandono di rifiuti non pericolosi è punito con ammende fino a 18.000 euro. Se effettuato con veicoli, scatta la sospensione della patente da 4 a 6 mesi. 
  • Art. 255-bis e 255-ter: introdotti due nuovi delitti per l’abbandono in casi particolari e di rifiuti pericolosi, con pene fino a 6 anni e 6 mesi. 
  • Art. 256: la gestione non autorizzata di rifiuti diventa delitto, con aggravanti per pericolo ambientale e uso di veicoli. Prevista la confisca dei mezzi e delle aree.
  • Art. 256-bis: la combustione illecita di rifiuti è punita con pene fino a 7 anni, aumentabili in caso di incendio.
  • Art. 259: la spedizione illegale di rifiuti è trasformata in delitto, con reclusione da 1 a 5 anni.

La legge di conversione del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, ha introdotto un articolato complesso di modifiche della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, rafforzando la funzione preventiva e dissuasiva del sistema, mirando a impedire la prosecuzione di attività economiche inquinanti da parte di soggetti già condannati.

Sotto il profilo sanzionatorio, la conversione ha introdotto:

– nuove pene amministrative per il conferimento irregolare dei rifiuti urbani (fino a 3.000 euro, con fermo del veicolo se l’abbandono è commesso mediante mezzo a motore) e ha riformulato diversi articoli del D.Lgs. 152/2006, precisando le fattispecie punibili e graduando le pene in relazione alla gravità del fatto e alla pericolosità dei rifiuti. In particolare, viene inasprito il trattamento sanzionatorio per i titolari di autorizzazioni ambientali che violano le prescrizioni, con ammende fino a 52.000 euro o arresto fino a tre anni, e per chi trasporta rifiuti pericolosi senza il formulario, ora punito con la reclusione da uno a tre anni;

 -misure interdittive automatiche per i condannati per delitti ambientali di maggiore gravità (tra cui gli artt. 452-bis, 452-quater e 452-quaterdecies c.p.), con esclusione per un periodo da uno a cinque anni dall’accesso a licenze, concessioni, iscrizioni negli albi professionali o commerciali e benefici pubblici.

Completano il quadro alcune disposizioni settoriali:

  • Contrasto all’abbandono dei rifiuti da fumo, dei rifiuti di piccolissime dimensioni (come scontrini o gomme da masticare) e il deposito illegale dei rifiuti su strada, con l’inserimento della disposizione che la contestazione delle violazioni può avvenire in modo differito utilizzando le immagini riprese dalla videosorveglianza;
  • Nuove sanzioni amministrative pecuniarie per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche che non comunicano i luoghi di deposito preliminare o i dati relativi ai Raee ricevuti al Centro di Coordinamento RAEE.

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