Le recenti modifiche introdotte al DLgs 81/08 in tema di protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto hanno rafforzato gli obblighi di verifica preventiva della presenza di materiali contenenti amianto prima dell’avvio di lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione.
È stato in particolare introdotto il comma 1 dell’art. 248 “Individuazione della presenza di amianto”
Art. 248 – Individuazione della presenza di amianto
“Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto. Per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell’entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro provvede all’esame della presenza di materiali contenenti amianto mediante un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale esame prima dell’inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all’obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell’ambito di tale esame.”
Resta invariato l’obbligo previsto dall’art. 256 del DLgs 81/08 che dispone in capo al datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, la predisposizione del piano di lavoro.
Per maggiori approfondimenti – Link https://www.ats-brescia.it/informazioni-sull-amianto