Circolare fiscale n. 18 del 14 novembre 2019
La circolare quindicinale completa dedicata alle novità in materia fiscale e tributaria.
La circolare quindicinale completa dedicata alle novità in materia fiscale e tributaria.
L’articolo 2120, cod. civ. prevede che, in ogni caso di cessazione del rapporto, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto (comunemente, Tfr). Tale trattamento si calcola sommando – per ciascun anno di servizio – una quota pari (e comunque non superiore) all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Durante gli ultimi mesi, la Cassazione ha rilasciato ben tre sentenze che chiariscono gli obblighi di versamento dei contributi Inps per i soci di Srl. In particolare, si tratta delle sentenze n. 23792/2019, n. 23790/2019 e n. 21540/20192019.
La giurisprudenza della Suprema Corte si è uniformata al criterio generale in base al quale l’incarico per lo svolgimento di un’attività gestoria, come quella dell’amministratore, in una società di capitali non esclude astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato (fatte salve alcune eccezioni). Le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono perciò cumulabili, purché si accerti l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e l’esistenza del vincolo di subordinazione.
Le note di variazione (o, come vengono solitamente chiamate, note di accredito) sono documenti emessi da un soggetto passiva Iva, per rettificare importi precedentemente fatturati a un cliente.
Chi ha dimenticato di esercitare un’opzione oppure di inviare una comunicazione, adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali, può, attraverso l’istituto della “remissione in bonis” rimediare alla disattenzione entro il prossimo 2 dicembre (in quanto il 30 novembre cade di sabato), nuovo termine di scadenza a regime dei modelli dichiarativi, pagando una piccola penalità utilizzando il modello di pagamento F24.
L’articolo 2, D.P.R. 322/1998 (così come modificato dall’articolo 4-bis, comma 2, D.L. 34/2019) stabilisce che le dichiarazioni dei redditi debbano essere trasmesse telematicamente:
– dalle persone fisiche e dalle società di persone o associazioni equiparate entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
– dai contribuenti assoggettati all’Ires, entro l’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
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Il modello di dichiarazione dei redditi è il veicolo attraverso il quale i contribuenti devono procedere alla comunicazione all’Agenzia delle entrate della volontà di accedere ai determinati regimi.
Lo status di esportatore abituale viene acquisito dai soggetti passivi Iva che nell’anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari (l’ammontare di tali operazioni costituisce il plafond disponibile per l’esportatore abituale). I soggetti possono acquistare senza applicazione dell’Iva beni e servizi nel limite del plafond disponibile (ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) DPR 633/72) ad esclusione degli acquisti di fabbricati, delle aree fabbricabili e dei beni e servizi con Iva indetraibile (ai sensi degli art. 19 e ss. DPR 633/72).
Con la risposta n. 389 del 24 settembre scorso l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di pronunciarsi sul tema della corretta indicazione della “data” nel corpo della fattura elettronica riguardante prestazioni di servizi eseguite nel corso dello stesso mese solare nei confronti di uno stesso soggetto.
Principali scadenze dal 16 ottobre al 15 novembre 2019.
Notizie in sintesi relative a:
Fatture elettronica: l’indicazione della “data” nelle prestazioni di servizi
Importazioni di beni con dichiarazione d’intento
La circolare quindicinale completa dedicata alle novità in materia fiscale e tributaria.
L’Agenzia delle entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, accessibile previa adesione al servizio, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° luglio 2019. In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia delle entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione.
Con l’introduzione della fatturazione elettronica non vi sono state modifiche all’art. 21, comma 4, lett. a) DPR n. 633/1972, il quale consente l’emissione della fattura differita. Per beneficiare della fatturazione differita è necessario disporre di apposita documentazione preventiva.