Fiscale e Tributario

Integrazioni e correzioni delle dichiarazioni entro il 2 dicembre 2019

L’articolo 2, D.P.R. 322/1998 (così come modificato dall’articolo 4-bis, comma 2, D.L. 34/2019) stabilisce che le dichiarazioni dei redditi debbano essere trasmesse telematicamente:
– dalle persone fisiche e dalle società di persone o associazioni equiparate entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
– dai contribuenti assoggettati all’Ires, entro l’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

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Importazioni di beni con dichiarazione d’intento

Lo status di esportatore abituale viene acquisito dai soggetti passivi Iva che nell’anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari (l’ammontare di tali operazioni costituisce il plafond disponibile per l’esportatore abituale). I soggetti possono acquistare senza applicazione dell’Iva beni e servizi nel limite del plafond disponibile (ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) DPR 633/72) ad esclusione degli acquisti di fabbricati, delle aree fabbricabili e dei beni e servizi con Iva indetraibile (ai sensi degli art. 19 e ss. DPR 633/72).

Servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche – adesione entro il 31.10.2019

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, accessibile previa adesione al servizio, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° luglio 2019. In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia delle entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione.

Alternative per indicare la data sulla fattura differita

Con l’introduzione della fatturazione elettronica non vi sono state modifiche all’art. 21, comma 4, lett. a) DPR n. 633/1972, il quale consente l’emissione della fattura differita. Per beneficiare della fatturazione differita è necessario disporre di apposita documentazione preventiva.

La strategia dei controlli fiscali per il 2019

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/E dello scorso 8 agosto, ha reso noto agli uffici periferici e ai contribuenti gli indirizzi operativi e le linee guida sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale per il periodo 2019-2020.

Ritardata emissione di fattura – Sanzioni applicabili

I soggetti con liquidazione Iva mensile, in tema di formazione e trasmissione delle fatture elettroniche, potranno usufruire di agevolazioni nell’applicazione di sanzioni fino alle operazioni effettuate nel mese di settembre. Ai sensi dell’art. 6 DPR 633/1972, l’effettuazione dell’operazione ai fini Iva, corrisponde alla data di stipula dell’atto nel caso di beni immobili, alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili o al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.