Circolare fiscale n. 14 del 12 settembre 2019
La circolare quindicinale completa dedicata alle novità in materia fiscale e tributaria.
La circolare quindicinale completa dedicata alle novità in materia fiscale e tributaria.
La ricorrenza dell’acquisto e della rivendita delle auto aziendali determina la necessità di avere chiare le conseguenze contabili e tributarie che si vengono a creare. La normativa, infatti, propone differenti casistiche che si possono sovrapporre e solo inquadrando correttamente la tipologia di mezzo e il tipo di utilizzo si riesce a impostare la contabilità per avere a disposizione gli elementi utili per la compilazione delle dichiarazioni annuali.
Lo scorso mese di giugno, in risposta a 2 interpelli, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema del credito d’imposta concesso per attività di ricerca e sviluppo, ribadendo alcuni noti concetti relativi, rispettivamente, al concorso al credito del lavoro svolto dall’amministratore non dipendente (risposta n. 182 del 6 giugno 2019) e alla spettanza del credito per la certificazione legale (risposta interpello n. 200 del 20 giugno 2019). Si vedano in sintesi i due chiarimenti.
In caso di inattività nella riscossione del credito, la perdita che ne deriva per l’impresa creditrice non sarebbe deducibile, in quanto tale atteggiamento sarebbe ascrivibile a una sorta di liberalità in favore del debitore: questa la posizione dell’Agenzia delle Entrate espressa nella risposta a interpello n. 197/2019.
Con la definitiva conversione in legge del Decreto Crescita (D.L. 34/2019 convertito in L.58/2019), ha preso ufficialità la proroga dei versamenti per i soggetti che applicano gli ISA (articolo 12-quinquies, D.L. 34/2019); è venuta meno, dunque, la possibilità del rinvio dei versamenti al 22 luglio, con una proroga ampia al 30 settembre 2019.
Dopo che il MEF con il decreto dello scorso 10 maggio, e in vista della parziale decorrenza dell’obbligo già a partire dallo scorso 1° luglio 2019 (per coloro che hanno conseguito nel 2018 un volume d’affari superiore a 400.000 euro), ha individuato le fattispecie di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, nel corso del mese di giugno con diverse risposte a interpelli la stessa Agenzia delle Entrate, ma anche Assonime con la circolare n. 14/2019, hanno fornito ulteriori chiarimenti sul tema.
Con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta di recente per fornire ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica, alla luce dei diversi ritocchi normativi che tra la fine del 2018 e i primi mesi del 2019 hanno impattato su detta disciplina.
Notizie in sintesi
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 25 luglio al 15 agosto 2019, con il commento dei termini di prossima scadenza.
La circolare quindicinale completa dedicata alle novità in materia fiscale e tributaria.
L’articolo 35, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) ha introdotto diversi obblighi di pubblicità verso altrettanti soggetti.
Il decreto interviene su diverse disposizioni relative alle due imposte comunali principali, l’imposta municipale unica (Imu) e la tassa sui servizi indivisibili (Tasi); di seguito si evidenziano i principali interventi.
L’articolo 20, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha potenziato l’agevolazione denominata Sabatini istituita dal D.L. 69/2013: trattasi della misura messa a disposizione dal Mise con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo nazionale.
Gli articoli 15, 16-bis, e 16-quinquies, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto Crescita) riaprono i termini per fruire degli istituti agevolativi relativi a ad alcuni punti.
Con l’articolo 12 del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) il Legislatore intende estendere l’obbligo di fatturazione in modalità elettronica anche ai rapporti commerciali tra operatori italiani e sammarinesi, come già avviene dal 1°gennaio 2019 in Italia, per tutte le operazioni poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano.