Le sanzioni per la sorveglianza sanitaria
Il Ministero del Lavoro, con la lettera circolare n. 3 del 12 ottobre 2017, ha fornito le proprie indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Il Ministero del Lavoro, con la lettera circolare n. 3 del 12 ottobre 2017, ha fornito le proprie indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
A partire dal 15 novembre 2017 e per la durata di 12 mesi, sono operative le prime prestazioni – definite con CGIL, CISL, UIL – a favore delle aziende e dei dipendenti che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie appartenenti a Confapi.
L’inps con messaggio n. 4283 del 31 ottobre 2017 stabilisce che, a decorrere dalle denunce di competenza novembre 2017, gli importi a titolo di arretrati dell’assegno al nucleo familiare potranno essere richiesti, per ogni singolo dipendente e secondo le normali procedure, nel limite di 3.000 euro
Con l’accordo del 29/11/2017, si è stabilito che rimane confermata la corresponsione della prossima tranche di aumento prevista a partire dal prossimo 1 gennaio 2018.
Consulenza fornita da un esperto della cooperativa Gabbiano Lavoro.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 8376/2017, rivede la posizione ministeriale uniformandosi all’ indicazione fornita dalla Cassazione. La Direzione nazionale dell’Ispettorato del lavoro indica ai propri ispettori di seguire “il criterio della competenza contributiva” e non anche quello di cassa.
Con la circolare n. 45 del 13 ottobre 2017, l’ Inail riconosce, che le prestazioni economiche spettanti all’unito civilmente, vengano riconosciute a far data dall’entrata in vigore della Legge n.. 76/2016 (G.U. n. 118 del 21 maggio 2016).
Dal 15 novembre, le aziende sottoscrittrici di accordi di “smart working” (il lavoro agile) – conclusi secondo le disposizioni della legge 22 maggio 2017, n. 81 – possono procedere all’invio della documentazione attraverso la piattaforma disponibile sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
È stato pubblicato sulla G.U. n. 231/2017 il decreto 20 settembre 2017 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di modifica del decreto 20 settembre 2011, concernente l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Dal 17 ottobre 2017 è possibile depositare telematicamente i contratti aziendali, sottoscritti dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018, che promuovono misure di conciliazione per i dipendenti, migliorative rispetto alle previsioni di legge o del Ccnl di riferimento.
Con accordo del 26 settembre 2017, viene ratificato che la tranche di 16 euro, parametrata al IV livello, che sarebbe spettata con la retribuzione di novembre 2016, sarà erogata nel mese di marzo 2018.
I lavoratori con almeno 63 anni di età potranno richiedere, in presenza di determinati requisiti, l’anticipazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, attraverso un finanziamento concesso dalle banche, che dovrà essere restituito in 12 rate mensili, per 20 anni, da trattenersi dalla pensione.
L’ inps chiarisce che i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del Durc, la cui assenza, all’esito dell’invito a regolarizzare emesso dagli Istituti, determina la perdita definitiva dei benefici normativi e contributivi goduti e oggetto di verifica.
Il modello può essere utilizzato per richiedere, in caso di difficoltà economiche della propria azienda e personali, la possibilità di pagare in più rate l’importo notificato della sanzione.
La Circolare n. 48 fornisce le prime indicazioni riguardo le disposizioni sul lavoro agile