Corso LA BUSTA PAGA E GLI ADEMPIMENTI CONNESSI

Confapi Brescia organizza dal 04 giugno 2025, un corso in presenza sulla busta paga.

Obiettivo principale del corso è conoscere i meccanismi e le novità del diritto del lavoro per migliorare le politiche attive del lavoro in azienda.
Attraverso sia aspetti teorici che pratici è possibile apprendere come gestire il personale dipendente sia da un punto di vista con-trattuale che da un punto di vista degli adempimenti normativi ad esso collegati.
Il corso, oltre ad un’analisi della normativa in vigore e delle novità introdotte, avrà anche un taglio pratico.

Per poter partecipare vi chiediamo cortesemente di restituire compilata la scheda di preadesione disponile al seguente LINK.

Webinar InnexHUB:la direttiva NIS2 e il fattore umano

Webinar gratuito – 14 maggio 2025 ore 10.00


L’estensione del perimetro e dei requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva europea NIS2 impone alle imprese un salto di consapevolezza.
Oggi più che mai, la gestione del fattore umano è centrale per costruire una vera resilienza digitale.
Nel prossimo webinar InnexHUB, approfondiremo come affrontare questa sfida con strumenti efficaci e un approccio formativo innovativo.
Attraverso l’esperienza di Marco Bonicelli di Cyber Guru si parlerà di:

  • come prevenire gli errori più comuni nei comportamenti digitali;
  • quali strategie pratiche adottare per formare dipendenti e figure apicali;
  • in che modo la soluzione verticale “Board Training NIS2” può supportare il management nell’adeguamento normativo.
    Un’occasione concreta per capire come trasformare la cultura aziendale in un
    alleato strategico per la sicurezza informatica

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PMI e GDPR Spunti per l’aggiornamento del Modello Privacy aziendale alla luce della legislazione su nuove tecnologie, AI e cyber-security

Segnaliamo alcuni importanti mutamenti del contesto legislativo in materia di sicurezza delle informazioni, da cui potrebbe derivare l’esigenza di implementazione e/o di aggiornamento del modello aziendale in materia di tutela dei dati personali adottato ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”).
Il 2024 si è infatti distinto per l’entrata in vigore di leggi e provvedimenti nel settore del diritto delle nuove tecnologie, iscritti nel quadro della transizione digitale in corso, nonché per l’emanazione di importanti provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, inerenti al trattamento dei dati personali dei dipendenti raccolti attraverso gli strumenti informatici.

  I.         Nuove normative europee e nazionali 

Con guardo alla nuova normativa, nazionale ed europea, nel corso del 2024 sono entrati in vigore, a titolo esemplificativo:
• Regolamento (UE) n. 1689/2024 sull’Intelligenza Artificiale;
• Decreto Legislativo n. 164/2024 sulla resilienza informatica dei soggetti critici;
• Decreto Legislativo n. 138/2024 (NIS 2) volto a garantire un livello elevato di cybersicurezza in ambito nazionale.

 II.         Ultimi provvedimenti del Garante con riferimento ai dati personali dei dipendenti 

Con specifico riferimento alle ultime indicazioni del Garante in materia di trattamento dei dati personali dei dipendenti che siano raccolti attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, lo scorso anno sono stati emanati alcuni significativi provvedimenti, tra cui i seguenti:
• Provvedimento n. 140 del 7 marzo 2024 e Provvedimento n. 472 del 17 luglio 2024 sulle modalità di accesso e utilizzo della casella di posta elettronica dell’ex dipendente.
• Provvedimento n. 364 del 6 giugno 2024 sulle possibilità e limiti di conservazione dei metadati della posta elettronica dei dipendenti;
• Provvedimento n. 771 del 12 dicembre 2024 in materia di conservazione dei file di log relativi alla posta elettronica, alla navigazione in Internet, all’accesso al gestionale e all’utilizzo dei dispositivi telefonici del dipendente.
• Provvedimenti n. 148 del 7 marzo 2024 e Provvedimento n. 618 del 17 ottobre 2024 per le attività di telemarketing e di sviluppo e produzione di software gestionali.

III. Cosa devono fare le PMI?
Nel contesto europeo, l’uso di nuove tecnologie e di processi digitali per l’ottimizzazione dell’attività d’impresa determina l’obbligo di implementazione (se assenti) o di aggiornamento (se già adottate) di misure tecniche e organizzative volte a prevenire l’illecito trattamento di dati – personali e non – divenuti ormai asset dal valore economico, oltre che umano.
Con particolare riferimento ai dati personali, inoltre, l’art. 32 del GDPR impone a tutti i titolari del trattamento di identificare e attuare delle misure di sicurezza che siano adeguate tenuto conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento dei dati, sulla scorta del generale principio di responsabilizzazione.
In questa fase di cambiamento è quindi necessario che le PMI procedano all’effettuazione di un assessment interno volto a verificare il proprio grado di conformità al GDPR e alle nuove normative e, di conseguenza, stabilire se e quali possano essere le iniziative di aggiornamento e/o implementazione da apportare al proprio Modello Privacy, così da garantire che l’operatività aziendale sia sempre in linea con l’assetto giuridico vigente.

Operaio settore chimico – Rif. PT1307

Mansioni: La figura dovrà svolgere attività di preparazione di vernici e utilizzo del carrello elevatore.
Requisiti: Diploma/Qualifica professionale, ottima conoscenza della lingua italiana, patentino del carrello elevatore, preferibile esperienza in settore analogo, disponibilità ad effettuare eventuale lavoro straordinario. Orario di lavoro full time (08.00-12.00 e 13.30-17.30) ; Contratto proposto: iniziale tempo determinato con successiva possibilità di trasformazione in indeterminato
Sede di lavoro: Azienda associata di CALVISANO (BS)

Candidati

Commerciale addetto alla vendita – Rif. CO1308

Mansioni: La figura dovrà occuparsi delle vendite in Italia (ed eventualmente all’estero) di gelcoat, resine poliesteri, mastici, paste coloranti e dei prodotti per vetroresina in genere, sia direttamente visitando i vari clienti che tramite lo sviluppo di una rete di rivenditori.
Requisiti: Diploma, ottima conoscenza della lingua italiana e buona conoscenza della lingua inglese, esperienza in aziende operanti nell’ambito dei prodotti chimici, disponibilità ad effettuare viaggi/spostamenti/trasferte. Orario di lavoro full time (08.00-12.00 e 13.30-17.30) ; Contratto proposto: iniziale tempo determinato con successiva possibilità di trasformazione in indeterminato
Sede di lavoro: Azienda associata di CALVISANO (BS), altre zone d’Italia e saltuariamente Estero

Candidati

«Whistleblowing e responsabilità d’impresa: il ruolo del Modello 231»: il 27 maggio il webinar

Si terrà martedì 27 maggio alle 14:30 il webinar dal titolo «Whistleblowing e Responsabilità d’impresa: il ruolo del Modello 231».

L’incontro online ha l’obiettivo di fornire una panoramica chiara e aggiornata sul tema del whistleblowing, con un focus specifico sul suo ruolo all’interno del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001.

Verranno analizzati gli aspetti normativi, pratici e organizzativi legati all’implementazione dei canali di segnalazione, alla tutela del segnalante e alle implicazioni per la responsabilità dell’ente.

Interverranno:

  • Astrid Cioffo – Consulente Confapi Brescia su organizzazione aziendale e modelli organizzativi e di controllo
  • Marta Benedini – Avvocato penalista, esperta di modelli organizzativi e di controllo
  • Giulia Boccacci – Referente servizio Whistleblowing Confapi Brescia

La partecipazione al webinar è gratuita, previa registrazione obbligatoria da effettuare cliccando sul tasto di seguito. Il giorno prima dell’evento riceverai alla casella di mail indicata in fase di registrazione il link e le istruzioni per partecipare.



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UCRAINA E IRAN, I DUE FRONTI DI TRUMP

Nella complessa geopolitica del 2025, la potente immagine di Donald Trump e Volodymyr Zelensky intenti a dialogare seduti su due sedie in mezzo alla Basilica di San Pietro prima del funerale di Papa Francesco ha trasmesso una forza simbolica non indifferente, ma si è anche proposta come cruciale momento politico. Il presidente Usa e quello ucraino hanno accorciato le distanze e si sono parlati dopo che, la settimana precedente, Washington e Kiev sembravano distanti sulle modalità migliori per negoziare la fine della guerra tra l’Ucraina e la Federazione Russa.

Non piaceva agli Usa la continua critica di Zelensky a proposte di pace ritenute indecenti dall’Ucraina, ivi compresa l’apertura alla cessione della Crimea come precondizione per una trattativa con Mosca. E, ancor meno, piaceva a Kiev la percepita arroganza di Washington, ritenuta potenza pronta a abbandonare l’alleato in nome della chiusura della partita.

Da San Pietro ripartirà un nuovo fronte negoziale? Staremo a vedere. Nel frattempo, Roma si conferma capitale diplomatica. I funerali del Papa sono stati sabato 26 aprile, sette giorni dopo l’incontro tra la delegazione americana e quella iraniana proprio nella Città Eterna per i colloqui sul nucleare mediatidall’Oman che ha portato a un livello tecnico la partita.

Alireza Talakoubnejad, giornalista e commentatore iraniano, ha sottolineato in un post su X la “sbalorditiva velocità” del negoziato. La percezione è che esista un attore chiave che possa garantire il patto sul nucleare e quell’attore si chiami Russia.
L’Iran può sbloccare l’Ucraina? Possibile, anche perché per Mosca le questioni aperte ben trascendono l’Est Europa. Si tratta di creare garanzie di sicurezza e stabilità, di fare sistema e di costruire un accordo duraturo: tutto si tiene. E probabilmente, nei fatti, le due trattative saranno prossime all’arrivo quando si capirà che una sbloccherà l’altra.

LA TERZA GUERRA MONDIALE A PEZZI CONTINUA

Piovono bombe americane sullo Yemen, mentre gli Usa non riescono a scalfire in profondità la capacità balistica dei ribelli Houthi contro le navi nel Mar Rosso; rimane martoriata la Striscia di Gaza, messa in difficoltà dal blocco degli aiuti umanitari da parte di Israele e dai pesanti raid di Tel Aviv. Prosegue, intanto, la guerra in Ucraina, con i bombardamenti russi su Kiev e Sumy a cui fa seguito la riconquista di Kursk, avamposto occupato dalle truppe di Volodymyr Zelensky in territorio russo ad agosto; in Kashmir India e Pakistan si scambiano colpi a distanza e si guardano in cagnesco; Sudan e Congo restano conflitti critici e difficili da gestire. Sono i tasselli della “guerra mondiale a pezzi” denunciata nel 2014 a Papa Francesco come grande minaccia all’ordine globale che, da allora in avanti, non ha fatto altro che consolidarsi e rafforzarsi.

L’impegno del defunto pontefice per la pace andava di pari passo con la denuncia costante della guerra, “sempre una sconfitta” per Francesco, come strumento di risoluzione delle controversie internazionali e con le prese di posizione contro i distruttori dell’ordine internazionale, i “mercanti di morte” come li chiamava Bergoglio che, a suo avviso, erano la principale minaccia per gli scenari globali.

La “Terza guerra mondiale” è la Guerra Fredda 2.0, la grande tensione tra la spinta americana a mantenere un mondo guidato da Washington e l’emergere di spinte policentriche che i rivali geopolitici della superpotenza, a partire da Cina e Russia, sfruttano come punto d’appoggio per ampliare la loro proiezione.
Per il Papa la necessità di trovare un potere frenante (in gergo biblico, un katekhon) si è sostanziata nel convinto sostegno a un sistema multilaterale e multipolare in via di emersione. Francesco, si è scritto su Sky Insider, è stato «un attento sostenitore del multilateralismo in dodici anni di grande destrutturazione dell’ordine globale e di crisi delle organizzazioni internazionali. I suoi convinti appelli al rispetto delle leggi che governano i rapporti tra Stati e popoli – erano l’altro riflesso della speranza di fermare la – terza guerra mondiale a pezzi» anche grazie al ruolo, costruttivo, della Chiesa in uscita.

Dal 2014 a oggi le ombre della guerra si sono sempre più proiettate su un mondo competitivo e fragile. E il futuro imporrà di non far convergere i tasselli di un conflitto a puzzle ancora oggi, per fortuna, non saldati.

DA MEZZO SECOLO IL PAPATO COME FARO DI PACE. ORA LA SFIDA DEL SUCCESSORE

Chi guiderà la barca di Pietro dopo il Conclave di maggio sarà chiamato a raccogliere la pesante eredità di Jorge Mario Bergoglio sul piano pastorale e, forse soprattutto, diplomatico. Ma in generale quello della Santa Sede come coscienza critica della globalizzazione.. Spesso messo a confronto con i suoi predecessori, sul piano della visione politico-diplomatica Francesco ha confermato, secondo il direttore di InsideOver Fulvio Scaglione, un elemento fondamentale e cioè che “il papato, si sia credenti o no (anzi, in particolare modo se non si crede e ci si limita a una prospettiva terrena) è da almeno cinquant’anni il vero e più affidabile faro nei marosi della modernità”.

Scaglione ha fatto notare che questo è accaduto “prima con San Giovanni Paolo II, eletto nel 1978, 26 anni e mezzo di pontificato (il terzo più lungo della storia), il Papa della fine del Muro e dei muri (104 viaggi apostolici, una distanza superiore a quella coperta da tutti gli altri Papi messi insieme), il presbitero che sanciva la superiorità della società liberale e insieme ammoniva contro le sue possibili degenerazioni. Poi con papa Benedetto XVI, il teologo Joseph Ratzinger, eletto nel 2005, capace nel 2013 di accendere un faro potente sulle degenerazioni nella Chiesa e nella società tutta con il gesto estremo delle dimissioni, e con la non meno rivoluzionaria gestione del ruolo inedito di “Papa emerito”. E infine, appunto, papa Francesco, eletto nel 2013, il primo pontefice espresso dal continente americano, la personalità a cui, in questi anni, tutti gli uomini di buona volontà hanno guardato come a una bussola nei sempre più frequenti e più disastrosi conflitti”.

Insomma, la Chiesa di Francesco è stata, come attore del mondo, un raro caso di istituzione emancipatrice attenta agli ultimi e alle periferie esistenziali. E ora questa postura impegnativa condizionerà inevitabilmente l’azione del suo successore che verrà eletto dal Conclave più grande e globale di sempre: 135 cardinali elettori di 66 Paesi, fra cui porporati provenienti da luoghi remoti come la Mongolia e il Congo o da territori dove la Chiesa è minoranza attiva come Iran, Iraq, Indonesia, Thailandia. In un mondo articolato, il collegio cardinalizio è post-occidentale, globale, ecumenico ma proprio per questo frammentato.

Sarà difficile far emergere una maggioranza coesa se non ci si concentrerà su un set di temi unificatori e potenzialmente comuni. E lo sforzo per la pace può essere, inevitabilmente, uno di questi.

IL MONDO DOPO PAPA FRANCESCO

La scomparsa di Papa Francesco nella giornata di lunedì 21 aprile ha profondamente toccato i fedeli cattolici in tutto il mondo, e non solo. Con la morte del Papa venuto “dalla fine del mondo” scompare non solo il pastore della più grande (in termini numerici) comunità religiosa al mondo, ma anche un leader politico che, negli ultimi anni, ha saputo manifestare un profondo e duraturo impegno per la pace, a qualunque condizione, in diversi scenari.

Quella di Papa Francesco è stata una visione del mondo complessa. Post-occidentale, primo da secoli alla guida del soglio pontificio a non vedere l’Europa come grande e fondamentale espressione della cristianità, ha osservato con attenzione le periferie umane ed esistenziali del pianeta e guardato ad esse come parigrado. Celebre, ad esempio, la scelta di aprire il Giubileo della Misericordia del 2015 a Bangui, nella Repubblica Centrafricana devastata dalla guerra civile. Inoltre, il papato targato Jorge Mario Bergoglio è stato apertamente “geopolitico”, perché la teologia politica del Santo Padre ha profondamente informato la visione diplomatica del Vaticano, orientata alla ricerca di dialogo e confronto in scenari critici.

Dalla Siria, poco dopo la sua elezione, all’Ucraina, dal Sud Sudan alla Palestina non c’è stata area colpita dalle guerre più violente degli ultimi anni in cui la voce della Santa Sede non sia arrivata, producendo spesso la costruzione di ponti diplomatici: in Medio Oriente, con la ricostruzione della concordia tra cristiani e musulmani dopo il passaggio dello Stato Islamico; in Sud Sudan con la fine della guerra civile mediata dalla Comunità di Sant’Egidio; in Ucraina con la mediazione del Cardinale Matteo Zuppi per far tornare a casa i bambini rapiti alle famiglie dopo l’invasione russa.

Infine, il papato di Francesco ha provato ad aprire appieno all’ecumenismo in ogni senso. Sul piano religioso, con la conclusione della Dichiarazione sulla Fraternità Umana ad Abu Dhabi nel 2019 assieme al Grande Imam dell’Al-Azhar del Cairo, con la de-demonizzazione di Martin Lutero agli occhi della Chiesa cattolica, con il dialogo costante con le Chiese orientali. Su quello politico-pastorale, con il grande sogno dell’apertura alla Cina, lui Papa gesuita (primo della storia) che ha concluso l’accordo per la nomina dei vescovi con Pechino nel 2018, prima occasione nella storia millenaria dell’Impero di Mezzo in cui un’autorità sovrana sul territorio cinese ha volontariamente scelto di affidare un, per quanto piccolo, spazio di sovranità a un’autorità straniera. E, nel caso, si è trattata della potestà per la Santa Sede di scegliere i vescovi per le diocesi cui fanno riferimento i 12 milioni di cattolici cinesi.

Circolare fiscale n.2 aprile 2025

Scarica la circolare in formato PDF

Informative e news per gli associati

Di seguito si offre un quadro di sintesi delle nuove risposte fornite da Mimit e GSE in erito al credito Transizione 5.0 in data 10 aprile 2025.

 Procedura semplificata
Domanda – Per gli attivi ex articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), cui al D.M. 24 luglio 2024, il passaggio da STAGE I a STAGE V è idoneo e sufficiente a consentire l’accesso al calcolo semplificato di cui all’articolo 38, comma 9-bis? Risposta – Sì, il passaggio da STAGE I a STAGE V è idoneo e accettato anche per la verifica delle evidenze normative richieste per l’accesso al calcolo semplificato di cui al comma 9-bis dell’articolo 38.
Domanda – Come si applica la procedura semplificata nel caso di sostituzione di macchinari interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio? Risposta – La procedura semplificata per il calcolo della riduzione dei consumi energetici, nel caso di sostituzione di macchinari interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, consente di determinare i consumi energetici riferibili al bene da sostituire nella situazione ex ante direttamente dai dati di consumo del bene nuovo da inserire nel processo interessato dall’investimento, assumendo che il bene da sostituire consumi il 5% in più del bene nuovo. Analiticamente, il valore dei consumi energetici del bene da sostituire si ottiene, in riferimento al processo produttivo, dividendo per 0,95 il valore riferito al bene nuovo. In tal senso, ai fini della stima dei consumi energetici nella situazione ex ante del bene da sostituire, non è quindi necessario effettuare misurazioni dirette con strumenti di misura adeguati e/o analisi dei carichi energetici basate sui dati di targa della/e macchina/e; ferma restando, comunque, la facoltà dell’impresa di dimostrare attraverso i calcoli un contributo al risparmio energetico superiore al 5%. Si specifica che la norma non fissa alcun vincolo tecnologico (fermo restando quanto previsto dalla faq 4.19), di potenza, e tipologia tra il bene obsoleto e quello nuovo. Si precisa, inoltre, che il bene sostituito deve essere dismesso e non occorre rottamarlo. Resta ferma la necessità di redigere le certificazioni  ex ante ed ex post e calcolare il risparmio assoluto in termini    di tonnellate equivalenti di petrolio effettuando le eventuali normalizzazioni. Vengono di seguito illustrati alcuni esempi pratici: ESEMPIO n. 1: Sostituzione di bene autonomo obsoleto Si prende in esame un processo produttivo composto da diversi componenti che operano in modo autonomo (ad esempio “centri di lavoro” del reparto “lavorazioni meccaniche”). In questo scenario, si intende sostituire un componente qualificabile come obsoleto con un nuovo bene materiale, come illustrato nella Figura 4.24.1.
ESEMPIO n. 2: Sostituzione di beni obsoleti e non obsoleti in un’unica linea produttiva Si prende in esame una linea produttiva composta da quattro componenti (nastro trasportatore (1b), forno (2b), pressa (3b) e robot di scarico (4b)) dove si intendono sostituire forno, pressa e robot, di cui solo forno     e pressa sono considerati beni obsoleti, come illustrato nella Figura 4.24.2.   In questo caso: per i beni obsoleti (forno e pressa) si applica la semplificazione, calcolando i consumi energetici ex ante dividendo per 0,95 i consumi energetici ex post; per il robot e il nastro (non obsoleto e non sostituito) i consumi energetici devono essere determinati attraverso la metodologia utilizzata per i beni non obsoleti, e quindi tramite stime e misure. Si procede alla determinazione del risparmio energetico effettuando i calcoli di riduzione dei consumi energetici sull’intera linea b, applicando la semplificazione nella determinazione dei consumi energetici dei due beni obsoleti forno e pressa con le stesse modalità viste nell’esempio precedente.

In questo caso:
per i beni obsoleti (forno e pressa) si applica la semplificazione, calcolando i consumi energetici ex ante
dividendo per 0,95 i consumi energetici ex post;
per il robot e il nastro (non obsoleto e non sostituito) i consumi energetici devono essere determinati attraverso la metodologia utilizzata per i beni non obsoleti, e quindi tramite stime e misure.
Si procede alla determinazione del risparmio energetico effettuando i calcoli di riduzione dei consumi energetici sull’intera linea b, applicando la semplificazione nella determinazione dei consumi energetici dei due beni obsoleti forno e pressa con le stesse modalità viste nell’esempio precedente.
La Tabella 4.24.2 illustra il confronto dei consumi energetici per ciascun componente della linea prima e
dopo l’intervento.

Come si evince dalla Tabella 4.24.2, il risparmio energetico viene calcolato sull’intera linea b,  considerando  sia i risparmi energetici garantiti dai beni obsoleti sostituiti (5% per definizione per ciascun bene) sia il risparmio eventualmente ottenuto dalla sostituzione del robot (che nell’esempio risulta essere del 25%).

In particolare, si ottengono i seguenti valori:

  • IPE ex ante: 1,39*10⁻⁴ tep/kg;

IPE ex post: 1,32*10⁻⁴ tep/kg;

  • risparmio energetico percentuale sull’intera linea: 5,05%;
  • risparmio assoluto: 8,42 tep (calcolato sulla produzione annua stimata).

ESEMPIO n. 3: Sostituzione di beni obsoleti e non obsoleti in più processi produttivi interessati

Si estende l’esempio precedente considerando interventi su 2 linee produttive diverse all’interno  della  stessa struttura produttiva. Oltre alla linea b) del processo produttivo 1 dell’esempio precedente, si include anche la linea d) del processo produttivo 2, costituita da formatrice (1d), pesa (2d), chiuditrice (3d) e fardellatrice (4d), come rappresentato nella Figura 4.24.3.

Si suppone che:

  • forno, pressa e robot della linea b) vengono sostituiti;
  • forno e pressa sono beni obsoleti;
  • formatrice, pesa e chiuditrice della linea d) vengono sostituiti;
  • formatrice e pesa sono beni obsoleti.

Si procede alla determinazione della riduzione dei consumi energetici applicando la semplificazione  adottata per la stima dei consumi energetici dei beni obsoleti (forno e pressa per la linea b, come descritto nell’esempio 1, e formatrice e pesa della linea d). Il contributo al risparmio energetico dovuto agli altri beni deve essere determinato attraverso la metodologia utilizzata per i beni non  obsoleti, e quindi tramite stime  e misure. Le Tabelle 4.24.3 e 4.24.4 mostrano i calcoli dettagliati per entrambe le linee produttive.

In questo caso, una volta effettuati i calcoli sopra descritti, la valutazione della riduzione dei consumi energetici complessivamente conseguita deve essere effettuata in relazione alle percentuali previste per la struttura produttiva (3%, 6% e 10%) e non a livello di processo produttivo (5%, 10% e 15%).

A tal proposito, il risparmio energetico va rapportato ai consumi dell’intera struttura produttiva, ivi inclusi i consumi per i servizi generali.

La Tabella 4.24.5 riepiloga il calcolo del risparmio energetico totale e la sua incidenza percentuale sul consumo dell’intera struttura produttiva.

C Linea A ante è il consumo della Linea A, espresso in tep, determinato come il prodotto tra il consumo a ciclo nella situazione ex ante e il numero di cicli nella situazione ex post;C Linea B ante è il consumo della Linea B, espresso in tep, determinato come il prodotto tra l’indicatore di prestazione individuato nella situazione ex ante e la producibilità annua ex post;C Linea C ante è il consumo della Linea C, espresso in tep, determinato come il prodotto tra il consumo a ciclo nella situazione ex ante e il numero di cicli nella situazione ex post;C Linea D ante è il consumo della Linea D, espresso in tep, determinato come il prodotto tra l’indicatore di prestazione individuato nella situazione ex ante e la producibilità annua ex post;C Servizi Generali è il consumo, espresso in tep, associato ai servizi generali (comprensivi degli ausiliari). In questo esempio si assume che la somma di C Linea A ante + C Linea C ante + C Servizi Generali = 150 tep Come si può osservare dalla Tabella 4.24.5, si ottengono i seguenti valori: risparmio energetico processo produttivo 1: 8,42 tep;risparmio energetico processo produttivo 2: 2,26 tep;risparmio totale: 10,67 tep;incidenza percentuale sul consumo totale della struttura produttiva: 3,07%. Questo valore rispetta la soglia minima richiesta per l’accesso al credito d’imposta Transizione 5.0 del 3% per la struttura produttiva e permette quindi di accedere alla prima fascia di incentivazione.
Domanda – In relazione agli investimenti sostitutivi di cui al comma 9-bis, come può essere verificata la condizione per la quale i beni sostituiti devono essere interamente ammortizzati da almeno 24 mesi se gli stessi sono stati acquisiti mediante contratto di leasing? Risposta – In considerazione della sostanziale equivalenza tra l’acquisto in proprietà del bene e la sua acquisizione con contratto di leasing, ai fini dell’applicazione della procedura semplificata di cui al comma 9-bis, la verifica della condizione per la quale i beni sostituiti devono essere “interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione ex ante di accesso al beneficio” deve essere operata considerando il teorico periodo di ammortamento fiscale del bene, calcolato  applicando  i  coefficienti previsti dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, come se l’impresa beneficiaria avesse acquisito – fin dall’origine – il bene in proprietà (anziché in leasing). Ad esempio, si considera il  caso di una macchina acquisita  con  contratto di  leasing nell’aprile del 2017, se    a tale macchina fosse applicabile il coefficiente di ammortamento del 20%, secondo quanto previsto dal D.M. 31 dicembre 1988, allora il teorico periodo di ammortamento fiscale del bene si concluderebbe nel 2022 in base al seguente calcolo: Anno                                         Quota (%)                               Valore residuo (%) 2017                                                         10%                                                          90% 2018                                                         20%                                                          70% 2019                                                         20%                                                          50% 2020                                                         20%                                                          30% 2021                                                         20%                                                          10% 2022                                                         10%                                                           0% Pertanto, il bene risulta interamente ammortizzato da almeno 24 mesi a partire dal 1° gennaio 2025.
Impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Domanda – Tra gli investimenti per l’autoproduzione da fonti rinnovabili rientrano anche gli impianti fotovoltaici? Risposta – Per gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all’articolo 12, D.L. 181/2023, convertito con modificazioni dalla L. 11/2024 e dall’articolo 1, comma 6, D.L. 116/2024, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo articolo 12, così come modificato dall’articolo 1, comma 6, D.L. 113/2024.Qualora l’impresa abbia effettuato investimenti in impianti con moduli fotovoltaici, avvalendosi, nelle more della formazione del registro sopra citato, di un’autodichiarazione del produttore, dovrà successivamente verificarne l’avvenuta iscrizione. È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere a), b) e c), comma 1, articolo 12, D.L. 181/2023, ossia: 130% del costo per i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;140% del costo per i moduli fotovoltaici con celle con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;150% del costo per i moduli composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
Domanda – Come viene determinato il fabbisogno energetico della struttura produttiva nel caso in cui siano già presenti o in fase di realizzazione impianti per l’autoproduzione di energia da fonti  energetiche  rinnovabili e sistemi di accumulo? Risposta – Qualora siano già presenti presso la struttura produttiva impianti per l’autoproduzione di energia a fonti rinnovabili e sistemi di accumulo, l’impresa beneficiaria deve indicarlo sulla piattaforma informatica specificando la data di installazione dell’ultimo impianto. In tale caso, nel calcolo del fabbisogno energetico della struttura produttiva deve essere considerato il saldo netto dell’energia autoprodotta dall’impianto di autoproduzione preesistente, o in fase di  realizzazione per progetti  realizzati o  in corso di realizzazione,  dato dalla differenza tra il totale dell’energia autoprodotta e l’energia autoprodotta e non utilizzata. Con riferimento all’algoritmo di calcolo del fabbisogno energetico della struttura produttiva  presente  nell’Allegato 1 al “DM Transizione 5.0”, per energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete di distribuzione si intende la somma dell’energia elettrica prelevata dalla rete di distribuzione e dell’energia elettrica autoprodotta e autoconsumata (vale a dire al netto dell’energia non autoconsumata e quindi immessa nella rete di distribuzione) per gli impianti realizzati o in corso di realizzazione. Inoltre, la potenza massima installabile, determinata secondo i citati criteri, deve essere ridotta del valore della potenza degli impianti di autoproduzione preesistenti.
Domanda – Gli impianti per l’autoproduzione di energia destinata ad autoconsumo, realizzati ai sensi dell’articolo 7, Decreto 24 luglio 2024, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva, possono accedere ai benefici previsti dal Decreto 414/2023 (c.d. Decreto CACER) e dal “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per la regolazione dell’autoconsumo diffuso” (TIAD)? Risposta – Gli impianti per l’autoproduzione di energia destinata ad autoconsumo, realizzati ai sensi dell’articolo 7, Decreto 24 luglio 2024, sono agevolabili  sia se localizzati sulle medesime  particelle catastali  su cui insiste la struttura produttiva sia nei casi di autoconsumo a distanza di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), n. 2), D.Lgs. 199/2021, ovvero: – impianto direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri;
impianto che utilizza la rete di distribuzione. In aggiunta a tali requisiti di cui al D.Lgs. 199/2021, la circolare operativa prevede 2 ulteriori requisiti: la coincidenza tra produttore e cliente finale (stesso codice fiscale – C.F.), salvo il caso in cui Il credito d’imposta sia riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente;che ogni impianto di produzione di energia da FER da realizzare in assetto di autoconsumo individuale a distanza deve essere univocamente riconducibile a una struttura produttiva per la quale sono avviati i progetti di innovazione. I suddetti impianti, qualora inseriti in configurazioni di autoconsumatori individuali di energia rinnovabile “a distanza” che utilizzano la rete di distribuzione, nella stessa zona di mercato e localizzati nella porzione di rete sottesa alla medesima cabina primaria della struttura produttiva presso cui si realizza il progetto di innovazione, possono accedere anche ai benefici previsti dal Decreto CACER e dal TIAD nel rispetto dei seguenti ulteriori requisiti previsti dalle rispettive discipline: il riconoscimento di una tariffa incentivante, ai sensi del Decreto CACER, qualora abbia una potenza non superiore a 1 MW, purché il beneficio derivante non sia superiore al costo.il riconoscimento di un contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata, ai sensi del TIAD  (che  disciplina  le  modalità  e  la  regolazione  economica  relative  all’energia  elettrica  oggetto di autoconsumo diffuso ai sensi del Titolo IV, Capo I, e dell’articolo 8, D.Lgs. 199/2021) senza limiti di potenza.
 Cumulabilità
Domanda – È possibile cumulare il credito d’imposta con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee? Risposta – Il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. In tal senso, la base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità d’aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si calcola applicando l’aliquota spettante, definita sulla base dei parametri di investimento e di risparmio energetico di cui all’articolo 10 del Decreto attuativo, al residuo 40% dei costi. Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare.

Informative e news per gli associati

LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI BANCARI

Le imprese in temporanea difficoltà finanziaria possono chiedere alle banche l’applicazione di misure che possano favorire il rimborso della propria esposizione tra le quali, in particolare, la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti.

Già dal 2009 l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali hanno definito una serie di iniziative volte a sostenere l’esigenza di liquidità delle imprese: da ultimo, l’Accordo per il credito 2019, che consentiva alle pmi operanti in Italia di richiedere la sospensione per un periodo massimo di 12 mesi dei finanziamenti a medio-lungo termine, dei conti correnti ipotecari con piani di rimborso rateali, dei contratti di leasing immobiliare e mobiliare e l’allungamento dei mutui, dei finanziamenti a breve termine e del credito agrario di conduzione.

Dal 7 marzo 2025 sono state elaborate delle nuove linee guida che illustrano i presupposti, le procedure, nonché il quadro normativo e regolamentare in base ai quali è possibile ottenere dalle banche la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti in essere per un periodo circoscritto di tempo.

Le linee guida elaborate dal tavolo di coordinamento con le associazioni d’impresa sono disponibili al link https://www.abi.it/le-nuove-linee-guida-delle-associazioni-imprenditoriali/.

La sospensione del pagamento delle rate può essere realizzata secondo diverse modalità (intera rata o solo quota capitale). La soluzione comunemente più utilizzata è quella di prevedere il pagamento della sola quota interessi delle rate sospese e lo slittamento in avanti del piano di ammortamento originario per un periodo di tempo analogo a quello della sospensione.

La sospensione del rimborso del finanziamento e la conseguente estensione del piano di ammortamento comportano la necessità che le eventuali garanzie che assistono il credito possano essere conseguentemente prolungate. La richiesta di prolungamento della garanzia Fondo pmi (se presente) a seguito della sospensione del pagamento delle rate del finanziamento deve essere deliberata dal Fondo pmi previa valutazione della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che avevano consentito il rilascio della garanzia originaria.

Per i finanziamenti garantiti dai fondi di garanzia a prima richiesta (fideiussione, cogaranzia e controgaranzia) e di garanzia sussidiaria gestiti da ISMEA la banca può richiedere il prolungamento della durata della garanzia applicando una commissione integrativa.

Nei casi in cui una pmi intenda richiedere “nuova finanza” al sistema bancario, accedere alla sospensione del pagamento delle rate di un finanziamento non è strategico in quanto la fruizione di tale misura sarebbe visualizzata nella Centrale Rischi Interbancaria come misura volta a sostenere una impresa che presenta una temporanea difficoltà finanziaria

Informative e news per gli associati

RIAMMISSIONE ALLA C.D. ROTTAMAZIONE QUATER

Lo scorso 11 marzo, l’Agenzia della entrate-Riscossione ha pubblicato le regole per presentare le domande per essere riammessi alla c.d. Rottamazione quater come previsto dal c.d. Decreto Milleproroghe in vigore dal 25 febbraio scorso.

Rientrano, nella possibilità di riammissione solo i debiti già oggetto di un piano di pagamento della c.d. Rottamazione quater per i quali:

  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
  • per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

Per i debiti per i quali si risulta in regola con le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso.

Si riportano di seguite le risposte dell’Agenzia delle entrate.

Quali sono i debiti per i quali può essere richiesta la riammissione alla “Rottamazione quater”?Rientrano nell’ambito applicativo della riammissione alla definizione agevolata solo i debiti già oggetto di un piano della “Rottamazione quater” per i quali: – non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024, oppure non è stato effettuato alcun pagamento; – è stato effettuato in ritardo il pagamento di almeno una rata, tra quelle in scadenza fino al 31dicembre 2024, rispetto al termine previsto (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) oppure è stato versato un importo inferiore a quello dovuto. Non rientrano invece nella riammissione i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024. Per tali debiti, al fine di non perdere i benefici della definizione agevolata, i contribuenti interessati devono continuare i pagamenti nel rispetto delle scadenze indicate nelle Comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso.
Per essere riammessi alla “Rottamazione quater” devo presentare una domanda?Si, per essere riammessi alla “Rottamazione quater” è necessario presentare un’apposita domanda, esclusivamente online sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 30 aprile 2025. Sono previste 2 modalità: – in area riservata, effettuando l’autenticazione con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi; oppure – in area pubblica, compilando l’apposito form e allegando la documentazione di riconoscimento.
Devo pagare in un’unica soluzione oppure posso rateizzare?Nella domanda di riammissione il contribuente dovrà indicare il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di definizione agevolata. In particolare, è possibile scegliere di pagare: – in rata unica, entro il 31 luglio 2025 oppure – fino a un numero massimo di 10 rate, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime 2, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027. Alle somme da corrispondere a titolo di definizione agevolata saranno applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.
Posso inserire nella domanda di riammissione cartelle che non avevo indicato nella dichiarazione di adesione alla “Rottamazione quater” o nuove cartelle che ho ricevuto successivamente?No, la L. 15/2025 prevede la possibilità di riammissione solo per i debiti – per i quali ricorrono le condizioni indicate nella faq n. 1 – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione quater” e, quindi, già contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” che era stata inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione in seguito all’adesione alla “Rottamazione quater”.
Cosa succede dopo che ho presentato la domanda di riammissione?Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il prossimo 30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, l’Agenzia delle entrate invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una nuova “Comunicazione delle somme dovute” con l’ammontare complessivo degli importi da corrispondere ai fini della definizione agevolata, nonché il piano di pagamento delle rate.
In caso di accoglimento della mia domanda di riammissione, si terrà conto di eventuali pagamenti effettuati dopo la “decadenza” dalla “Rottamazione quater”?Sì, il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”. Si rammenta, infatti, che la “decadenza” da un piano di pagamento della definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di “sanzioni” e “interessi”. Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla “decadenza” del piano, viene considerato, come stabilisce la Legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di “capitale” (ossia le somme da corrispondere a titolo di definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.
Cosa succede se ho rateizzato oppure ho chiesto la rateizzazione dopo la decadenza dalla definizione agevolata?La norma prevede che, una volta presentata la domanda di riammissione alla “Rottamazione quater”, siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2025) delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla data di scadenza della prima o unica rata, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Riammissione alla Rottamazione quater” sono automaticamente revocate.
Ho presentato la domanda di riammissione, cosa succede rispetto alle procedure attivate, o attivabili, da parte di AdeR per il recupero dei debiti contenuti nella domanda?In seguito alla presentazione della domanda di riammissione, l’Agenzia delle entrate, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della riammissione alla “Rottamazione quater”: – non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive; – non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo; – resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda; inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della P.A. (articoli 28-ter e 48-bis, D.P.R. 602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Risiedo in uno dei territori colpiti dall’emergenza alluvionale che si è verificata a partire dal 1° maggio 2023. Posso rientrare nella riammissione?Sì, è possibile presentare la domanda di riammissione alla “Rottamazione quater”, entro il 30 aprile 2025, per i debiti già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione quater” e già decaduti per il mancato/insufficiente/tardivo versamento di almeno una rata in scadenza fino al 31 dicembre 2024.

Informative e news per gli associati

L’AGENZIA CHIARISCE LA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI NON RESTITUITI

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 76/E del 20 marzo 2025 è intervenuta per commentare una disciplina, già da tempo prevista nel nostro ordinamento, che riguarda le modalità di fatturazione degli imballaggi non restituiti.

Gli imballaggi

Quando la merce ceduta viene accompagnata da imballaggi, vi possono essere 2 diverse pattuizioni:

  • il primo caso riguarda gli imballaggi ceduti senza pattuirne la resa (cosiddetti imballaggi “a perdere”), nel qual caso la cessione dell’imballaggio costituisce operazione accessoria alla cessione della merce e quindi non sono previsti specifici obblighi di fatturazione. Se l’operazione accessoria è effettuata direttamente dal cedente o per suo conto e a sue spese, si applica alla cessione accessoria la stessa aliquota Iva della cessione principale;
  • il secondo caso riguarda invece merci accompagnate da imballaggi per i quali le parti hanno pattuito la resa (i cosiddetti imballaggi “a rendere”), nel qual caso la cessione dell’imballaggio è considerata operazione autonoma.

Gli imballaggi a rendere

Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 4), D.P.R. 633/1972, il valore degli imballaggi o dei recipienti ceduti con obbligo di resa non concorre alla base imponibile Iva, a condizione che ne sia stata espressamente pattuita la resa, con indicazione di tale clausola in fattura oppure negli accordi presi tra le parti (contratto, ordine, corrispondenza commerciale, etc.).

Qualora sia stata richiesta una cauzione, questa deve essere separatamente indicata in fattura.

Nell’ipotesi in cui la restituzione non avvenga entro il termine stabilito, l’imballaggio deve considerarsi autonomamente ceduto e soggetto a Iva; in tali casi il cedente deve, di regola, determinare il valore dell’imballaggio non reso ed emettere una fattura per ciascuna cessione di imballaggi non restituiti.

Sul tema consta un provvedimento attuativo, datato ma ancora attuale, (si tratta del D.M. 11 agosto 1975) che consente di emettere un’unica fattura riepilogativa entro il 31 gennaio di ogni anno, per gli imballaggi non restituiti nell’anno precedente. Si tratta di una sola fattura globale (ossia una ”autofattura”) per tutte le consegne effettuate nell’anno precedente, al netto dei resi; in questo modo viene regolarizzata l’Iva relativa a tali operazioni.

Per poter applicare tale disciplina è comunque necessario rispettare quanto segue:

1. le consegne e le restituzioni dei recipienti e degli imballaggi risultanti dalle fatture di vendita dei prodotti cui l’imballaggio e i recipienti stessi afferiscono devono essere annotate dal cedente, distintamente per tipo di recipiente e di imballaggio e per aliquota d’imposta, in apposito registro;

2. il quantitativo degli imballaggi e dei recipienti da assoggettare all’imposta è determinato per differenza, sottraendo dai quantitativi complessivamente consegnati in ciascun anno solare quelli complessivamente restituiti nel periodo stesso (tenuto conto delle annotazioni sul registro);

3. la base imponibile è calcolata in relazione all’ammontare delle cauzioni corrispondenti ai quantitativi dei diversi tipi di imballaggi e recipienti;

4. la fattura, in luogo dell’indicazione dei cessionari, deve recare apposita annotazione di riferimento al decreto.

La risoluzione n. 10/E/2022 esclude la possibilità di emettere una fattura preventivamente e indipendentemente dal mancato reso degli imballaggi.

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Nella citata risposta a interpello n. 76/E/2025 l’Agenzia delle entrate ha offerto i seguenti chiarimenti:

  • il primo chiarimento riguarda la base imponibile Iva da indicare nella fattura riepilogativa. Questa è costituita dal prezzo pattuito per gli imballaggi o, in mancanza, dal valore normale degli stessi, calcolato ai sensi dell’articolo 14, D.P.R. 633/1972; è dunque possibile fare riferimento anche al c.d. “valore mercuriale”, purché effettivamente rappresentativo del valore normale degli imballaggi non restituiti;
  • il secondo chiarimento attiene agli imballaggi restituiti oltre l’anno. In questo caso è possibile apportare una rettifica della fattura riepilogativa emessa, tramite emissione di una nota di variazione in diminuzione di cui all’articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972, in quanto la restituzione dell’imballaggio può configurare una causa di sopravvenuta nullità dell’operazione originaria, consistente nella cessione dell’imballaggio non restituito. In tal caso occorrerà annotare nell’apposito registro le restituzioni che hanno dato luogo alla variazione, incrociandole con le consegne dei recipienti e degli imballaggi a suo tempo effettuate e risultanti dalle fatture di vendita dei prodotti cui l’imballaggio e i recipienti stessi afferiscono, distintamente per tipo di recipiente e di imballaggio e per aliquota d’imposta.

L’Agenzia delle entrate si sofferma anche sul caso dei pallet. Poiché questa particolare tipologia di imballaggi è caratterizzata dall’applicazione dell’inversione contabile, non può trovare applicazione il sistema dell’autofattura descritto: la mancata restituzione dei pallet di legno configurerà una autonoma operazione imponibile ai fini Iva, soggetta all’applicazione del meccanismo del reverse charge.

Le procedure amministrative e contabili in azienda

LA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ NON OPERATIVE (O DI “COMODO”)

Con il lontano articolo 30, L. 724/1994 (abbiamo oltrepassato oramai i 30 anni di questa disciplina antielusiva) il Legislatore ha introdotto significative penalizzazioni per quelle società (sia di persone sia di capitali) che, sulla base di determinati parametri di bilancio, devono considerarsi “non operative” o “di comodo”.

Con successiva disciplina (D.L. 138/2011) il Legislatore aveva poi introdotto con decorrenza dal periodo d’imposta 2011 una ulteriore “derivazione” della disciplina delle “comodo”, denominata delle “società in perdita sistematica”, che scattava qualora per 5 periodi d’imposta consecutivi la società avesse dichiarato sempre perdite fiscali, oppure 4 perdite e un reddito imponibile inferiore a quello “minimo”. Con l’articolo 9, D.L. 73/2022 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) viene abrogata – con decorrenza dal periodo d’imposta 2022 – la disciplina che qualificava come di comodo le società che si trovavano in perdita sistematica.

Oggi, pertanto, l’unica disciplina applicabile risulta quella introdotta con la citata L. 724/1994.

Vediamo quindi quali sono le caratteristiche principali di questa disciplina.

Ambito soggettivo di applicazione

Sono sostanzialmente interessate alla disciplina delle “comodo” le società, con tuttavia delle eccezioni che andiamo di seguito a riepilogare nel seguente schema.

Soggetti interessatiSoggetti esclusi
Società di capitali (Spa, Srl, Sapa) Società di persone (Snc, Sas) Società di fatto Società di armamento Stabile organizzazione di società o ente non residenteSocietà ed ente non residente privo di stabile organizzazione in Italia Società semplice Cooperative Società di mutua assicurazione Società consortile Ente commerciale e non commerciale residente Impresa individuale

Gli effetti fiscali

Essere classificati “di comodo” implica diversi effetti sotto vari profili:

  • sul versante Iva si determina:
  • Ÿ l’impossibilità di chiedere a rimborso, compensare orizzontalmente (con altri tributi e/o contributi) o cedere a terzi il credito Iva annuale;
  • Ÿ l’effetto per cui se la società non effettua operazioni rilevanti ai fini Iva per 3 anni consecutivi, il credito Iva maturato viene definitivamente perso (recentemente, la Corte di Giustizia UE con la sentenza C-341/22 del 7 marzo 2024 – già recepita con diverse sentenza della Corte di Cassazione sia nel 2024 sia nel 2025 – ha dichiarato incompatibile con i principi comunitari la norma italiana che limita il diritto alla detrazione Iva basandosi su soglie di fatturato e, quindi, disconoscendo la perdita definitiva del credito Iva);
  • sul versante delle imposte sui redditi e dell’Irap si determina:
  • Ÿ l’obbligo di dichiarare un reddito fiscale non inferiore a quello minimo presunto;
  • Ÿ nelle società di capitali è prevista una maggiorazione Ires del 10,5%;
  • Ÿ l’obbligo di dichiarare ai fini Irap un valore minimo di produzione;
  • Ÿ la possibilità di utilizzare ai fini Ires le perdite pregresse, in diminuzione soltanto della parte di reddito eccedente il minimo.

Come eseguire il test di operatività

Per eseguire la verifica circa l’essere o meno considerate di “comodo” (con applicazione quindi degli effetti sopra indicati), le società devono procedere a effettuare il cosiddetto “test di operatività” che consiste nel mettere a confronto la media dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi (esclusi quelli straordinari) conseguiti nell’esercizio in cui si effettua il test e nei 2 precedenti, e il valore che si ottiene applicando ai beni della società determinate percentuali che sono diversificate in relazione ai diversi assets patrimoniali sui quali viene eseguito il calcolo.

I nuovi coefficienti

Con il D.Lgs. 192/2024, di revisione del regime impositivo Irpef-Ires, sono state introdotte rilevanti modifiche alla normativa delle società di comodo. Va sottolineato che le modifiche apportate dall’articolo 20 si applicano al periodo d’imposta delle società successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e, pertanto, per i soggetti con esercizio solare la prima applicazione delle suddette modifiche interessa il periodo d’imposta 2024.

Nella considerazione che i precedenti parametri che hanno sinora misurato la redditività presunta degli attivi di bilancio non rispecchiano i valori medi di mercato, il Legislatore ha quindi proceduto a una significativa riduzione dei coefficienti sui quali applicare il “test di operatività” che prevede il confronto tra i ricavi dichiarati e quelli ottenuti applicando alle voci dell’attivo determinati coefficienti di redditività. A seguito del recente intervento normativo, i coefficienti sono stati ridotti della metà, salvo talune eccezioni.

I nuovi coefficienti per la determinazione dei ricavi presunti
1% per le quote di partecipazione e gli strumenti finanziari
3% per la generalità degli immobili, inclusi quelli in leasing
2,5% per gli immobili classificati come A/10
2% per gli immobili residenziali acquistati o rivalutati nell’esercizio corrente e nei 2 precedenti;
0,5% per gli immobili situati in Comuni con meno di 1.000 abitanti
15% il coefficiente previsto per le altre immobilizzazioni anche in leasing (invariato rispetto al precedente)
6% il coefficiente per le navi (invariato rispetto al precedente)
1% per le quote di partecipazione e gli strumenti finanziari
     ESEMPIO DI CALCOLO – TEST DI OPERATIVITÀ
Test di operativitàÆI coefficienti si applicano sui valori medi e sui ricavi medi degli ultimi 3 bilanci
 202220232024Media Coefficiente Ricavi presunti
Partecipazioni400.000450.000500.000450.000Æ1%Æ4.500
Immobili diversi da A/10550.000500.000620.000556.000Æ3%Æ16.680
Immobili A/10100.000100.000100.000100.000Æ2,5%Æ2.500
Immobili abitativi*100.000100.000100.000100.000Æ2%Æ2.000
Altre immobilizzazioni25.00040.00060.00042.000Æ15%Æ6.300
 31.980

Una volta eseguito il test di operatività, la società che risulta “di comodo” deve poi determinare il reddito presunto con una formula basata su coefficienti anch’essi rivisti dal Decreto Irpef/Ires e che sono anche essi stati dimezzati, salvo talune eccezioni.

I nuovi coefficienti per la determinazione del reddito presunto
0,75% per le quote di partecipazione e agli strumenti finanziari
2,38% per la generalità degli immobili
2% per gli immobili di categoria A/10
1,5% per gli immobili abitativi acquistati o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti
0,45% per gli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti
12 % per le altre immobilizzazioni
4,75% per le navi
   ESEMPIO DI CALCOLO – TEST DI REDDITIVITÀ
Test di redditivitàÆI coefficienti si applicano sui valori puntuali dell’esercizio

Decorrenza dei nuovi coefficienti per le società con esercizio “a cavallo

Considerando che i nuovi coefficienti delle società di comodo sono applicabili dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (articolo 20, D.Lgs. 192/2024) diversi possono essere i periodi d’imposta interessati dalle nuove misure. In particolare:

  • una società con esercizio 1° maggio – 30 aprile applica per la prima volta i nuovi coefficienti in relazione all’esercizio chiuso il 30 aprile 2025, e se risulta di comodo applica le limitazioni Iva alla dichiarazione dell’anno 2024;
  • una società con esercizio 1° luglio – 30 giugno applica per la prima volta i nuovi coefficienti in relazione all’esercizio chiuso il 30 giugno 2025, e se risulta di comodo applica le limitazioni Iva alla dichiarazione dell’anno 2024;
  • una società con esercizio 1° ottobre – 30 settembre applica per la prima volta i nuovi coefficienti in relazione all’esercizio chiuso il 30 settembre 2025, e se risulta di comodo applica le limitazioni Iva alla dichiarazione dell’anno 2025.

Cause di esclusione e disapplicazione 

Prima di assoggettarsi alla disciplina delle “comodo” le società soggettivamente interessate debbono verificare preliminarmente la sussistenza di condizioni di esclusione automatica piuttosto che di disapplicazione dalla disciplina. Vediamo quali sono.

Cause di esclusione previste ex articolo 30, comma 1, n. 1-6-sexies, L. 724/1994

  • soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali;
  • soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta;
  • società in amministrazione controllata o straordinaria;
  • società quotate, controllanti di quotate e controllate da quotate;
  • società esercenti pubblici servizi di trasporto;
  • società con almeno 50 soci;
  • società con almeno 10 dipendenti nei 2 esercizi precedenti;
  • società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa e in concordato preventivo;
  • società con valore della produzione superiore all’attivo patrimoniale;
  • società partecipate da enti pubblici;
  • conseguimento del livello di affidabilità fiscale in base agli Isa;
  • società consortili.

Cause di disapplicazione previste dai provvedimenti dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008 e 11 giugno 2012

  • società assoggettate a procedure concorsuali;
  • società sottoposte a sequestro penale o a confisca;
  • società con immobili locati a enti pubblici;
  • società holding;
  • società che hanno ottenuto la disapplicazione in precedenti periodi d’imposta;
  • società agricole;
  • eventi calamitosi;
  • impegno alla cancellazione dal Registro Imprese.

Va ricordato che ciascuna delle cause di disapplicazione ed esclusione sopra indicate devono essere verificate facendo esclusivo riferimento al periodo di imposta oggetto della verifica dell’operatività.

Stop all’interpello disapplicativo generalizzato per tutti i contribuenti

Con la riscrittura dell’articolo 11, Statuto del contribuente a opera dell’articolo 1, comma 1, lettera n), D.Lgs. 219/2023 il Legislatore, nel disciplinare le diverse forme di interpello previste dall’ordinamento, ha notevolmente ristretto il numero dei soggetti che possono accedere al c.d. interpello probatorio, ovvero quello in base al quale potevano essere dimostrati anche gli elementi che giustificavano la disapplicazione della normativa delle società di comodo. Si tratta dei soggetti che aderiscono al regime di cui agli articoli 3 e ss., D.Lgs. 128/2015 (c.d. adempimento collaborativo) e i soggetti che presentano le istanze di interpello di cui all’articolo 2, D.Lgs. 147/2015 (interpello sui nuovi investimenti).

Alla maggioranza dei contribuenti realmente interessati alla disapplicazione della disciplina delle società di comodo resta, pertanto, preclusa la possibilità di presentare come in passato l’istanza di interpello alla DRE competente.

Di questo aspetto ne tengono conto le istruzioni alla compilazione del modello Redditi SC 2025 che non prevedono più la parte in cui si faceva cenno alla possibilità per tutti i contribuenti di presentare appunto istanza di interpello. 

Di conseguenza, le istruzioni alla compilazione del rigo RS 116 del modello Redditi SC 2025 e del rigo RS 11 del modello Redditi SP 2025, precisano ora che deve essere utilizzato:

– il codice 1 esclusivamente da parte dei soggetti cui è riservata la presentazione dell’istanza di interpello, in caso di accoglimento dell’istanza stessa;

– il codice 2 da parte di tutti i soggetti, qualora ritengano sussistente una causa di disapplicazione della disciplina delle società di comodo e intendano farla valere in assenza di presentazione dell’istanza;

– il codice 3 esclusivamente da parte dei soggetti cui è riservata la presentazione dell’istanza di interpello, qualora ritengano sussistente una causa di disapplicazione della disciplina delle società di comodo ed intendano farla valere nonostante il mancato accoglimento dell’istanza stessa.

I codici devono essere utilizzati nelle caselle “Imposte sul reddito”, “IRAP” e “IVA”.

Comparto immobiliare: le condizioni oggettivamente invocabili

Tra i soggetti maggiormente “colpiti” dalla disciplina delle società non operative ci sono certamente le società immobiliari, stante l’elevato valore intrinseco dei beni da sottoporre alla verifica del test di operatività. L’Agenzia delle entrate con diversi interventi di prassi (si vedano le circolari n. 5/E/2007 e n. 44/E/2007) ha evidenziato alcune delle situazioni oggettive che possono essere richiamate dai richiamati soggetti operanti nel comparto immobiliare per richiedere la disapplicazione della disciplina antielusiva in commento.

Sono, nello specifico, sono considerate situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina delle “comodo”:

  • la presenza di immobili in corso di costruzione, che per ovvie ragioni non possono produrre alcun ricavo;
  • la provata impossibilità di stabilire canoni di locazione sufficienti a raggiungere il livello minimo di ricavi (ad esempio, nel caso in cui i canoni dichiarati risultano almeno pari a quelli di mercato determinati ai sensi dell’articolo 9, Tuir); a questo proposito va ricordato che per la definizione del canone di mercato si può fare ricorso alle quotazioni rilevabili nella banca dati dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (OMI);
  • la dimostrata impossibilità di modificare i contratti di locazione in corso;
  • la temporanea inagibilità dell’immobile;
  • la presenza di società con un patrimonio immobiliare parzialmente inutilizzabile (ad esempio, nel caso del possesso di immobili fatiscenti);
  • la mancanza delle necessarie autorizzazioni amministrative per poter edificare (ad esempio, il rilascio della concessione edilizia da parte del Comune).

Su questo punto si è anche espressa la giurisprudenza di legittimità (si veda la sentenza n. 3063/2019) che ha affermato la possibilità di richiedere la disapplicazione della disciplina prevista dall’articolo 30, L. 724/1994 anche nell’ipotesi di lungaggini amministrative riguardanti il procedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività.

Possono richiedere, inoltre, la disapplicazione della disciplina delle società “di comodo”:

  • le società che hanno dato in locazione immobili a enti pubblici, fissando canoni soggetti a parere di congruità da parte dell’Agenzia del territorio;
  • la società che acquista un immobile, subentrando in un contratto di locazione in corso, con canoni non congrui;
  • la società con un contratto di locazione in corso il cui canone è fissato da anni e non può essere modificato (al verificarsi di una situazione del genere è necessario provare, però, che il canone nell’anno in cui è stato stabilito risultava almeno pari a quello di mercato);
  • la società che procede al rinnovo del contratto adeguando il canone a quello di mercato, ma che, comunque, risulta non operativa per effetto della media triennale (in tal caso occorre dimostrare che il canone stabilito per le due annualità precedenti risultava almeno pari a quello di mercato nell’anno in cui era stato pattuito).

Le principali scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 28 APRILE 2025 AL 15 MAGGIO 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 28 aprile 2025 al 15 maggio 2025, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori Associati che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

Lunedì 28 aprile

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l’invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all’obbligo con cadenza trimestrale.

Mercoledì 30 aprile

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo.

Modello IVA TR

Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre 2025.

Imposta di bollo

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di bollo relativa agli atti, ai registri e ad altri documenti informatici fiscalmente rilevanti emessi o utilizzati nell’anno precedente (escluse le fatture elettroniche).

Dichiarazione Iva annuale

Scade oggi il termine per la presentazione telematica della dichiarazione Iva annuale per il periodo di imposta 2024.

Giovedì 15 maggio

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Forum Imprenditoriale Italia – Croazia: iscriviti subito

Il 6 maggio 2025 si terrà a Zagabria il Forum Imprenditoriale Italia – Croazia, organizzato dai Ministeri degli Affari Esteri italiano e croato, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Zagabria, ICE-Agenzia e la Camera dell’Economia Croata.

L’evento sarà co-presieduto dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, e dal Ministro degli Esteri croato, Gordan Grlić-Radman, e sarà focalizzato su tre settori chiave:

  • Transizione energetica nella regione adriatico-ionica
  • Infrastrutture e digitalizzazione
  • Collaborazione industriale

Il programma prevede una sessione plenaria dedicata alle opportunità di scambio e investimento e agli strumenti di supporto economico, tavoli settoriali, un networking lunch e incontri B2B tra imprese italiane e croate.

La partecipazione all’evento è gratuita, restano a carico delle imprese le spese di viaggio e alloggio. Per maggiori informazioni: Agenzia ICE.

Le aziende interessate sono pregate di contattare l’Ufficio Estero di Confapi Brescia allo 03023076 o di scrivere a estero@confapibrescia.it

Corso on-line INTELLIGENZA E VITA QUOTIDIANA: un percorso tra le infinite potenzialità della mente

Confapi Brescia organizza a partire dal 16 maggio 2025, un corso on-line sull’intelligenza e vita quotidiana.

“Il cervello è più grande del cielo” sostiene il Prof. Giulio Maira, neuroscienziato e chirurgo a livello internazionale, ispirandosi ad una poesia di Emily Dickinson: la grandezza dell’uomo, dunque, consiste nella complessità del pensiero.

Obiettivo del corso è prendere consapevolezza delle infinite potenzialità della mente, analizzando il concetto di Intelligenza in tutte le sue sfaccettature e nella sua evoluzione nel tempo.

Partendo dall’approccio razionale del Q.I. e passando attraverso l’Intelligenza Socio-Emotiva, si approderà alle Intelligenze Multiple, finalizzate a vivere con pienezza ed armonia la realtà quotidiana.

Per poter partecipare vi chiediamo cortesemente di restituire compilata la scheda di preadesione disponile al seguente LINK.

OSSERVATORIO INTERNAZIONALE #34

Trump rilancia il protezionismo americano che, però, non nasce con lui. Alla radice della guerra commerciale del presidente Usa.
CLICCA QUI per leggere I DAZI E L’ETERNO RITORNO DEL PROTEZIONISMO AMERICANO

Dall’integrazione delle nuove “Vie della Seta” ai duelli tra grandi sistemi economici, Usa e Cina. Trump sceglie la via dello scontro, ma ha le armi per combatterlo?
CLICCA QUI per leggere DA MARCO POLO A JOHN WAYNE: LA SFIDA (DIFFICILE) DI ISOLARE LA CINA

In un documento dell’economista Stephen Miran il cuore pulsante della strategia americana sui dazi, orientata a spingere al ribasso il debito. Ma i rischi sono molti.
CLICCA QUI per leggere IL DEBITO, LA SPADA DI DAMOCLE DELL’AMERICA

Dazi? Non solo. Ci sono anche tariffe autoimposte a frenare l’economia europea. Lo ha ricordato Mario Draghi in un editoriale sul Financial Times.
CLICCA QUI per leggere DAZI “AUTOIMPOSTI”, L’UE NON DEVE PERDER TEMPO

ISO 45001 – sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro: il 14 maggio alle 14:30 il webinar

Si terrà mercoledì 14 maggio alle 14:30 il terzo appuntamento con i webinar dedicati al grande tema delle certificazioni aziendali.
Parte del ciclo «In 30 minuti», il seminario online affronterà la ISO 45001 – sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro: il 14 maggio alle 14:30.

Interverrà Maurizio Giordano, Sales Manager TÜV Rheinland Group

La partecipazione al webinar è gratuita, previa registrazione obbligatoria da effettuare cliccando sul tasto di seguito. Il giorno prima dell’evento riceverai alla casella di mail indicata in fase di registrazione il link e le istruzioni per partecipare.



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Pubblicata guida su nuove fasce contributiveper imballaggi compositi a base carta

Vi informiamo che sul sito CONAI sono disponibili le Linee Guida operative riguardanti le nuove fasce contributive degli imballaggi compositi a base cellulosica da luglio 2025.

Il tema verrà affrontato da CONAI il prossimo 6 maggio, dalle 11:00 alle 12:00, con un webinar, intitolato, «Nuove fasce contributive per imballaggi compositi a base carta: Linee Guida».

L’evento ha l’obiettivo di fornire maggiori informazioni sulle citate Linee Guida con un approfondimento sulla valutazione di riciclabilità Aticelca 501, necessaria per usufruire delle nuove agevolazioni contributive previste – a partire dal 1° luglio 2025 – per gli imballaggi compositi di tipo B1 e C1 (certificati).

Il webinar sarà fruibile ESCLUSIVAMENTE IN STREAMING e la partecipazione è gratuita.
Link  https://www.conai.org/notizie/linee-guida-imballaggi-compositi-a-prevalenza-carta/

La guida operativa è scaricabile direttamente QUI.